Principali emergenze termali in Toscana

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1.1.

Normativa nazionale e comunitaria

Le acque termali sono dunque acque minerali naturali come definite dal R.D. del 28 settembre 1919, n. 1924, con modifiche e integrazioni ancora in vigore. La varia e complessa legislazione presenta delle differenze evidenti (soprattutto per quanto riguarda l’applicazione di alcuni articoli) fra le acque minerali che sono imbottigliate e vendute normalmente al consumo senza alcuna prescrizione di tipo medico e quelle che vengono impiegate presso gli stabilimenti termali. Il primo provvedimento che si occupa delle acque minerali è il regio decreto 3 febbraio 1901, n° 45 Regolamento generale sanitario, modificato con il regio decreto 6 dicembre 1924, n° 3112, che detta disposizioni per la vigilanza igienico-sanitaria. Successivamente è stata emanata la legge 16 luglio 1916, n. 947 Disposizioni varie sulla sanità pubblica, attuata con il regio decreto 29 settembre 1919, n. 1924 Regolamento per l’esecuzione del capo V della legge 16 luglio 1916, n° 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche ed affini. Il regio decreto del 1919, oltre a presentare una struttura legislativa che ha costituito la base di successivi interventi legislativi, è in parte tuttora valido e ripreso, infatti, dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 Riordino del settore termale per quanto riguarda la definizione di acqua termale. Nell’articolo 2, definizioni, al punto 1, è riportato che per acque termali si intendono …le acque minerali naturali, di cui al regio decreto 20 settembre 1919, n. 1924, e successive modificazioni, utilizzate ai fini terapeutici. Quel decreto definiva infatti le acque termali nel titolo 1: Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947, sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi. Viene definita per la prima volta la documentazione da fornire al Ministero dell’Interno per la messa in vendita delle acque minerali. Fra i vari documenti sono previsti, oltre ai certificati delle analisi chimiche e microbiologiche, la relazione geologica e lo studio idrogeologico del bacino imbrifero, i progetti dell’opera di captazione, la struttura dei serbatoi. Nel titolo II è riportato l’elenco dei documenti necessari per aprire e gestire gli stabilimenti termali, idroterapici e per cure fisiche. Il D.M. 20 gennaio 1927 Istruzioni per la utilizzazione e il consumo delle acque minerali entra nel dettaglio sulle modalità di campionamento delle acque minerali per le analisi chimiche e batteriologiche, stabilisce i criteri per lo studio idrogeologico dell’area di captazione e per la realizzazione delle opere di captazione e della loro manutenzione. 11


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