gente per eventuali danni causati a terzi in conseguenza di atti compiuti in buona fede dall’agente nell’esercizio della sua attività di rappresentanza. - Il preponente è tenuto a risarcire l’agente per gli eventuali danni da questo subìti a causa della negligenza ed imperizia del preponente. - Il preponente è tenuto a riconoscere al proprio agente le provvigioni e qualunque altra somma concordata. I doveri appena elencati non possono essere derogati tramite apposite disposizioni contrattuali.
Diritti del Preponente - Il preponente ha diritto di rifiutare eventuali affari proposti dall’agente. - Il preponente ha diritto di rivendicare tutti gli eventuali vantaggi derivanti dall’attività svolta dall’agente. - Il preponente ha diritto di ottenere il risarcimento di eventuali danni subìti a causa della negligenza o imperizia del proprio agente. - Il preponente ha diritto di contestare eventuali richieste di indennizzo da parte dell’agente.
Risoluzione del Rapporto Ai sensi dell’articolo 201 della legge sui Contratti, il rapporto di agenzia si intende risolto in presenza delle seguenti circostanze: - accordo stipulato tra le parti - revoca del potere di rappresentanza da parte del preponente - rinuncia espressa da parte dell’agente - raggiungimento dell’obiettivo prefissato nel contratto - morte o sopravvenuta incapacità di una delle parti - fallimento del preponente.
Il Diritto dell’Agente all’indennità L’articolo 222 della Legge sui Contratti stabilisce, in particolare, che “il preponente è tenuto a riconoscere all’agente una somma, a titolo di indennizzo, per gli eventuali pregiudizi subìti in conseguenza degli atti leciti posti in essere nell’esercizio dei poteri conferitigli dal preponente”. L’articolo 223 prosegue prevedendo, altresì, come il “dovere a carico del preponente di riconoscere un’indennità all’agente, sorga anche qualora questi, agendo in buona fede, abbia causato danni a terzi”. In virtù del principio contenuto nell’articolo 222, secondo la normativa indiana si configura, pertan-
to, un contratto implicito tra preponente ed agente, ai sensi del quale, il preponente è chiamato ad indennizzare l’agente per tutte le eventuali perdite subìte e gli ulteriori pregiudizi derivanti dalla realizzazione di atti leciti compiuti nell’esercizio dei poteri, espressamente, conferitigli. Il carattere della liceità degli atti compiuti dall’agente è, dunque, elemento chiave per rendere esigibile ogni eventuale richiesta di indennità. A questo riguardo, la giurisprudenza indiana ha stabilito come all’agente possa essere riconosciuta un’indennità anche con riferimento a contratti nulli, purché non illeciti, sottoscritti dall’agente nell’esercizio dei poteri conferitigli. L’articolo 223 introduce un’ulteriore elemento tra le condizioni previste per la richiesta di indennità: la buona fede. L’agente deve, cioè, aver agito nella piena convinzione della liceità dei propri atti o, comunque, senza la consapevolezza che tali atti potessero risultare illeciti. In presenza di tali circostanze, l’agente ha, quindi, diritto ad essere indennizzato per gli atti realizzati in buona fede anche qualora questi abbiano causato dei danni a terzi. Il diritto all’indennità consente, inoltre, all’agente di ottenere il pagamento delle provvigioni ed il rimborso di tutte le spese sostenute per conto del preponente. La Corte Suprema indiana, in una significativa pronuncia, ha confermato il carattere accessorio di tale diritto rispetto al contratto stipulato dall’agente per conto del preponente; tale diritto non potrà, pertanto, essere in alcun modo compromesso neppure in presenza di cause che rendano il contratto stipulato per conto del preponente non tutelabile in giudizio. Nel caso di revoca dei poteri conferiti all’agente da parte del preponente, l’agente ha, comunque, diritto a percepire le provvigioni maturate sino alla data della revoca e tutte le eventuali somme ancora dovute in base agli accordi intercorsi tra le parti.
Diritto dell’Agente al risarcimento dei danni La normativa che disciplina il diritto al risarcimento dei danni subìti a seguito della risoluzione del contratto di agenzia è contenuta, rispettivamente, negli articoli 205, 206 e 225 della Legge sui Contratti. Ai sensi di tali disposizioni, l’obbligo di provvedere al risarcimento dei danni a carico del preponente insorge: - quando il contratto di agenzia sia stato risolto senza giusta causa - nel caso in cui il preponente abbia omesso di fornire adeguato preavviso - qualora l’agente abbia subìto un danno a cau-
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