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Numero 13/2013

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piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato. Le rate devono essere già in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda. La sospensione consiste nella traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale continuano a essere corrisposti alle scadenze originarie. Le operazioni di sospensione sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario e senza la necessità di garanzie aggiuntive. In caso di locazione finanziaria dovrà essere coerentemente postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto. Tra gli elementi di novità rispetto al passato figura ora l’inclusione dei cosiddetti “conti correnti ipotecari” a rimborso rateale - forma tecnica o diffusa nel comparto del credito edilizio - che possono essere oggetto di sospensione per 12 mesi nonché un più ampio periodo di allungamento dei mutui che può arrivare a 3 anni per i chirografari e a 4 anni per quelli garantiti da ipoteca, fermo restando il vincolo del 100% della durata residua degli stessi (v. infra). Le operazioni di allungamento dei finanziamenti Queste consistono in: 1. operazioni di allungamento della durata dei mutui; 2. operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine; 3. operazioni di un allungamento fino a 120 giorni della scadenza del credito agrario di conduzione. 1. Operazione di allungamento dei mutui Sono ammissibili all’allungamento di durata i mutui in essere alla data della firma dell’accordo del 1° luglio 2013 e che non abbiano fruito di analogo beneficio ai sensi dell’accordo del 16 febbraio 2011 (v. Apinforma n. 4/2011, pp. 3-4) e dell’accordo del 28 febbraio 2012. Il periodo massimo di allungamento dei mutui è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento fino a un massimo di 30 anni per i mutui chirografari e a 4 anni per i mutui ipotecari. E’ consentito alla banca variare il tasso d’interesse. In tal caso, l’incremento non potrà essere superiore all’aumento del costo della raccolta della banca rispetto al momento dell’iniziale erogazione e non potrà, di norma, superare il livello del 2%. Per contro, le opera-

zioni di allungamento saranno realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto originario, qualora l’impresa richiedente, entro 12 mesi dall’ottenimento dell’allungamento richiesto avvii, alternativamente: - un processo di rafforzamento patrimoniale attraverso apporti dei soci ovvero di soggetti terzi, rilevando a tal scopo anche tutti gli incrementi validi ai fini del cosiddetto Aiuto alla crescita economica (cfr., da ultimo, Apinforma n. 3/2013, pp. 8-9); - processi di aggregazione, realizzati in qualsiasi forma e rivolti al rafforzamento economico o patrimoniale dell’impresa. In caso di mancato avvio, nel termine previsto, di uno dei due anzidetti processi, la banca si riserva la facoltà di rivedere il tasso d’interesse sull’operazione di allungamento, secondo quanto specificato nel relativo contratto.

2. Operazioni di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine E’ ammissibile l’allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve termine per esigenze di cassa a fronte di operazioni di anticipazioni su crediti certi ed esigibili per insoluti di pagamento che l’impresa ha registrato sui crediti anticipati dalla banca. Anche in questo caso le operazioni sono realizzate allo stesso tasso d’interesse previsto nel contratto originario. 3. Operazioni di un allungamento fino a 120 giorni della scadenza del credito agrario di conduzione Anche queste operazioni, perfezionate o meno con cambiali sono realizzate allo stesso interesse previsto dal contratto originario. Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività Anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è previsto l’impegno delle banche a concedere alle imprese costituite in forma di società di capitali, inclusa la forma cooperativa, un finanziamento proporzionale all’aumento dei mezzi propri realizzati dall’impresa, indipendentemente dal sussistere delle condizioni di tensione finanziaria sopra descritta. Altre condizioni delle operazioni di sospensione e allungamento L’accordo prevede anche una serie di condizioni aggiuntive comuni alle operazioni di sospensione

Pag. 18 - ApiNFORMA / Fiscale Tributario Economico - numero 13 - 15 luglio 2013


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