pocket riscossione imposte

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D.P.R. 602/1973 - Artt. 3-bis-4

per l’esecuzione dei versamenti in tesoreria e la trasmissione dei relativi dati e documenti all’amministrazione e per i relativi controlli sono stabiliti con decreto del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro. Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l’ammontare del versamento stesso non supera le lire mille (2). (1) Con riferimento ai versamenti mediante i modelli di pagamento F24, vedasi il D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, riportato in Appendice. (2) Vedasi l’art. 1, comma 137, L. 23 dicembre 2005, n. 266, in vigore dal 1° gennaio 2006, recante il limite di 12 euro, riportato, in Appendice, in nota alla Sezione I del Capo III, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[Art. 4 Acconti di imposta] (1) (2) (3) (4)

(1) Articolo abrogato dall’art. 16, L. 2 dicembre 1975, n. 576. (2) Per quanto concerne la disciplina degli acconti d’imposta, vedasi (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”) la L. 23 marzo 1977, n. 97, la quale, tra l’altro prevedeva che, a decorrere dall’anno 1977 i contribuenti soggetti all’Irpef o all’Irpeg dovessero versare nel mese di novembre di ciascun anno, a titolo di acconto dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta in corso, un importo pari al 75 per cento (Vedasi la nota (3) che segue) dell’imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto delle detrazioni e dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, nel-

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la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se per il periodo precedente fosse stata omessa la dichiarazione, l’acconto sarebbe stato commisurato al 75 per cento (Vedasi la nota (3) che segue) dell’imposta corrispondente al reddito complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle detrazioni e crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto. Circa le modalità ed i termini dei versamenti vedasi ora l’art. 17 (“Razionalizzazione dei termini di versamento”), D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, nonché, per la parte rimasta in vigore, l’art. 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 69, riportati in nota all’art. 8, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. (3) Per quanto concerne le misure dell’acconto si rammenta che, nel corso degli anni, essa ha subito numerose modifiche e che a partire dall’anno 1991, la stessa è stata fissata al 98 per cento (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”): - ai fini dell’Irpeg, dall’art. 4, comma 1, L. 29 dicembre 1990, n. 405; - ai fini dell’Irpef, dall’art. 1, comma 4, D.L. 1° ottobre 1991, n. 307, convertito dalla L. 29 dicembre 1991, n. 377. A partire, poi, dall’anno 2000, si è registrata la seguente evoluzione: - per il periodo d’imposta 2000, la misura dell’acconto dell’Irpef è stata fissata all’87 per cento, ai sensi dell’art. 1 (“Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni”), comma 4, D.L. 30 settembre 2000, n. 268, convertito dalla L. 23 novembre 2000, n. 354 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”).; la misura dell’acconto era già stata ridotta al 92 per cento dall’art. 6, comma 8, L. 23 dicembre 1999, n. 488 (nelle banche dati del “Gruppo Wolters Kluwer”). - per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell’acconto dell’Irpeg è stata ridotta dal 98 al 93 per cento, a norma dell’art. 1, comma 5, citato D.L. n. 268/2000; - per il medesimo periodo d’imposta la misura dell’acconto dell’Irap è

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