Diritto Amministrativo
I beni pubblici
Capitolo 16° I beni pubblici 16.1. I beni pubblici 16.1.1. Nozione. Per b e n i p u b b l i c i si intendono quei beni che appartengono allo Stato o ad un altro ente pubblico (c.d. criterio soggettivo dell’appartenenza), destinati a soddisfare in modo diretto un pubblico interesse (c.d. criterio oggettivo o della destinazione). I beni pubblici si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Tale distinzione si basa su un criterio puramente formale, e cioè sul fatto che la legge definisce il bene come demaniale o meno. Infatti:
l’art 822 c.c. elenca i beni che fanno parte del demanio pubblico;
l’art. 826 c.c. enumera le singole categorie di beni pubblici patrimoniali indisponibili.
Sul piano pratico le conseguenze di tale distinzione consistono nel diverso regime giuridico cui sono sottoposte le due categorie e nel fatto che i beni patrimoniali vengono inseriti nel conto patrimoniale dello Stato, a differenza dei beni demaniali, che ne sono esclusi. 16.1.2. La distinzione con i beni di interesse pubblico.
I b e n i d i i n t e r e s s e p u b b l i c o costituiscono un’ampia categoria che comprende tanto beni appartenenti a soggetti privati quanto beni pubblici. Sono ad esempio, beni privati di interesse pubblico:
le autostrade o le strade ferrate costruite e gestite da privati in regime di concessione;
le strade vicinali;
i beni di interesse archeologico appartenenti a privati etc.
Tali beni privati sono sottoposti a vincoli di destinazione che tendono a limitarne la libera disponibilità e salvaguardare l’utilità pubblica. In conclusione dunque:
beni di interesse pubblico sono tutti i beni appartenenti a soggetti pubblici o privati che soddisfano direttamente e istituzionalmente un interesse pubblico;
beni pubblici, sono invece, sono quelli che appartengono allo Stato ad altri enti pubblici e, sono soggetti ad un particolare regime giuridico.
16.2. I beni demaniali. 16.2.1. Caratteristiche fondamentali. I b e n i d e m a n i a l i sono quei beni pubblici che, per natura o per espressa disposizione di legge, servono in modo diretto a soddisfare bisogni collettivi, onde vengono sottoposti a speciali vincoli.
Ver.04-03-2017
184