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CCNLin Pillole
CCNL in pillole
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All’interno delle norme contrattuali e non solo, appaiono di frequente due locuzioni (“di norma” e “di regola”) spesso introdotte per perseguire interessi diversi. Due modi di dire dei quali va ricercato il significato al fine di evitare interpretazioni soggettive. Nell’attuale CCNL occorre porre attenzione al significato delle parole, alla punteggiatura, ai tempi verbali al fine di poter interpretare e fare interpretare ciascuna norma nella forma corretta evitando di subire interpretazioni di parte.
In effetti il significato delle due locuzioni tende a sottolineare quale debba essere “la norma” e “la regola” nella maggior parte dei casi e tale interpretazione non deve lasciare totale libertà a chi deve applicarla come se la norma o la regola non esistesse. È chiaro che, laddove tali locuzioni esistono, occorre pretendere l’applicazione della norma salvo “in gravi casi” che siano da interpretare come eccezioni fermo restando la loro applicazione “nella maggior parte dei casi”.
Da “treccani.it” ricaviamo due interpretazioni a mio parere convincenti: - Di norma: La prassi invalsa tende ad interpretare la locuzione “di norma”, nel senso che la disposizione in cui è contenuta indica la regola cui attenersi nella maggior parte dei casi, implicitamente ammettendo deroghe solo in casi gravi (che resistano alle obiezioni) ed eccezionali. La disposizione, dunque, rimane ancorata alla sua natura di regola cogente e imperativa, salvo casi residuali in cui le circostanze rendano necessaria un’applicazione non rigida
della norma, secondo i principi di ragionevolezza e rispetto del vincolo del fine, tipici della discrezionalità amministrativa. - Di regola: di regola, normalmente, di solito, nella grande maggioranza dei casi.
Proviamo ad esaminare quali siano gli articoli contrattuali più importanti dove appaiono tali forme verbali.
- all’art.26 a proposito del numero massimo di turni notturni mensili “Di regola, sono programmabili non più di 5 servizi di guardia notturni al mese per ciascun dirigente.”
- all’art.24 a proposito delle ore non assistenziali “Tale riserva di ore non rientra nella normale attività assistenziale e non può essere oggetto di separata ed aggiuntiva retribuzione. Essa va utilizzata di norma con cadenza settimanale ma, anche per particolari necessità di servizio, può essere cumulata in ragione di anno per impieghi come sopra specificati ovvero, infine, utilizzata anche per l'aggiornamento facoltativo in aggiunta alle assenze previste dall'art. 36, comma 1, lett. a) (Assenze giornaliere retribuite) al medesimo titolo.”
e nello stesso articolo a proposito della formalizzazione della turnistica: “18. La programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente.”
- all’art.27 sulla competenza dei turni di pronta disponibilità “Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è di norma di competenza di tutti i dirigenti, compresi quelli di struttura complessa.”
Di regola, potranno essere programmati per ciascun dirigente non più di dieci turni di pronta disponibilità mensili.
- all’art.28 a proposito del riposo settimanale “1. Il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale.”
- all’art.30 a proposito del recupero delle ore di straordinario “Esse possono essere compensate a domanda del dirigente con riposi sostitutivi da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di regola entro il mese - all’art.33 a proposito delle ferie estive “9bis. In relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità, al dirigente è consentito di norma il godimento di almeno 15 giorni continuativi di ferie nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico, nel periodo 15 giugno- 15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.”
- all’art.38 a proposito del preavviso per i congedi della legge 104 “1. Al fine di garantire la funzionalità delle strutture e la migliore organizzazione dell’attività, il dirigente, che fruisce delle assenze di cui al comma 1, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese ovvero, in caso di orario di lavoro articolato in turni, in tempo utile per la predisposizione della turnistica per il mese di riferimento.”
- nell’art.117 a proposito delle altre attività a pagamento e) L’attività deve garantire, di norma, il rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che eroga le prestazioni.
Due locuzioni da non prendere sottogamba che, in sintesi, sottolineano quale debba essere la norma da applicare salvo gravi e rari casi nei quali si può fare a meno di applicarla.
Occorre evitare di subire interpretazioni del tutto soggettive senza un sano e proficuo dibattito.
Dr Arturo Citino Coordinatore Formazione Sindacale AAROI-EMAC
