NOTIZIARIO ANNO 42° - MENSILE UNIONE
STAMPA PERIODICA ITALIANA
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Spedizione in abbonamento postale articolo 1, comma 1, del DL 24/12/2003 n. 353, convertito in L. 27/2/04 n. 46 - DCB di Roma. In caso di mancato recapito rinviare all’ufficio P.T. di Roma - Romanina detentore del conto per la restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tariffa in vigore
SANZIONI INIQUE PER I PICCOLI EDITORI NEL DECRETO LEGGE SULLE INTERCETTAZIONI l decreto legge proposto dal ministro della Giustizia Mastella, e varato in tutta fretta dal Governo il 22 settembre u.s. per porre fine alle intercettazioni pirata, prescrive che i dossier raccolti illegalmente non costituiscano prova né notizia di reato e vadano eliminati con verbale di distruzione. Qualora i contenuti di registrazioni illecite dovessero finire sui giornali, il giudice (in aggiunta al risarcimento che il danneggiato può chiedere in base al codice di procedura penale) a richiesta di ciascun interessato e con procedura urgente può comminare a carico dell’autore, del direttore responsabile e dell’editore - in solido tra loro - una sanzione di 50 centesimi per ogni copia stampata. In aggiunta all’assurdità di coinvolgere direttamente l’editore in una funzione di vigilanza giornalistica che esula dalle sue competenze e che da sempre investe i redattori e i direttori responsabili, il sistema delle sanzioni contiene una polpetta avvelenata per le piccole testate poiché prevede che l’entità della riparazione non possa comunque essere inferiore a 20.000 euro. E così un settimanale d’informazione 2
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Sanzioni inique per i piccoli editori nel decreto legge sulle intercettazioni (pagine 1, 2) Se prendi i contributi devi dichiararlo sul periodico (pagina 2) Le quote associative USPI per l'anno 2007 (pagina 3) EISE - International Business Contacts (pagina 4) Abruzzo: il Corriere della sera
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OTTOBRE
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Decreto del Presidente della Repubblica 03/05/2006, n. 252
IL NUOVO REGOLAMENTO PER IL DEPOSITO LEGALE DEI PRODOTTI EDITORIALI L’obbligo del deposito è in capo all’editore (non più allo stampatore). Due copie delle pubblicazioni andranno inviate agli “Archivi nazionali” e due agli “Archivi regionali” (da individuarsi con successivi decreti). Il DPR è entrato in vigore il 2 settembre scorso e il deposito delle copie deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data della prima distribuzione al pubblico del periodico. ella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, n. 191, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 2006, n. 252, concernente il “Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico”. Ha dunque visto la luce, a distanza di circa due anni, il regolamento di attuazione previsto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, che modifica la normativa relativa alle copie d’obbligo (oggi “deposito legale”) dei prodotti editoriali che fino ad ora, in virtù della ormai datata Legge 2 febbraio 1939, n. 374, dovevano essere inviate a cura dello stampatore alla Prefettura ed alla Procura territorialmente competenti. A partire dal 2 settembre 2006, giorno di entrata in vigore del nuovo “Regolamento”, l’obbligo dell’invio delle copie dei prodotti
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S OMMARIO Il nuovo regolamento per il deposito dei prodotti editoriali (pagine 1, 6, 7, 8, 9, 10)
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ha un deficit...di deontologia professionale (pagina 5) L'utopia dei bloggers (pagina 5) Il "TROVAPERIODICI" (pagina 5) L'editore domanda: Il contratto di edizione libraria - Il licenziamento dei co.co.pro. con il preavviso - Il potere certificatorio del direttore responsabile (pagina 11) Resoconto del XIX corso per operatori editoriali (pagine 12, 13)
NOTIZIE Editoria e Comunicazione: Chiavari è la capitale dei "giornalini" (pagina 14) Nasce in Gran Bretagna un quotidiano per adolescenti (pagina 14) Foto col cellulare solo con il consenso (pagina 15) Biblioteca USPI (pagina 15) Periodici associati all'USPI 387° elenco (pagina 16) L’Eco della Stampa (pagina 16)
editoriali per il “deposito legale” è direttamente in capo all’editore, (e non più allo stampatore) che avrà 60 giorni di tempo della prima distribuzione al pubblico per adempiere all’obbligo del deposito. I “DOCUMENTI” DA DEPOSITARE Il DPR definisce “documenti”, oggetto dell’obbligo del deposito; - i prodotti editoriali destinati all’uso pubblico, sia onerosi sia gratuiti, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico sia digitale (libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa); - i “documenti” su supporto informatico; - i “documenti” diffusi tramite rete informatica; - i “documenti” sonori e video; - i film; - i “documenti” fotografici; - la grafica d’arte; - i video d’artista; - le microforme. GLI ARCHIVI NAZIONALI E GLI ARCHIVI REGIONALI Il nuovo regolamento fa obbligo agli editori di trasmettere direttamente alle biblioteche quattro esemplari “d’obbligo”, con quattro spedizioni distinte. Due copie andranno agli “Archivi nazionali della produzione editoriale” così distribuite: una copia dovrà essere consegnata alla Biblioteca nazionale centrale di Roma (Viale del Castro Pretorio, n. 105 00185 ROMA), ed un’altra copia alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze (Piazza dei Cavalleggeri, n. 1 - 50122 6 FIRENZE (art. 6 del D.P.R.).
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