Skip to main content

Stadium n. 12/1918

Page 1

Periodico Sportivo Officialo per gli atti della F". A. S. O. I.

Si pubblica l’ultima, domenica del mese Direzione ed Amministrazione ROMA - Via della Scrofa, 70 ■ ROMA 7

Il Congresso annuale

ANNO XIII — N. 12

NON SI FANNO ABBONAMENTI

ROMA — 29 Dicembre 1918 — ROMA Conto corrente postale

Ogjni numero per Roma e Distretto L. 0.1® Italia e Colonie L. 0,15 — Estero L. 0,1® Arretrato Cent. 15

tributi delle Società ed Istituzioni e da quote dei

dorale- pagandone l'importo regolarmente al mo­

Soci, a norma dei Regolamenti.

mento della immatricolazione, e nel dicembre di

Non si può fondatamente affermare che alle pre­

STATUTO, Art. IX. — Gli antichi Consigli Re­

mure del Consiglio Direttivo per procurare al Con­

gionali hanno cessato di essere ufficiali ed obbli­

ciascun anno per l’anno successivo; b) comunicare, alla data stabilita, nel dicem­

gresso del 1918 una assistenza, almeno relativa­

gatori, e sono stati sostituiti da Delegati Regiona­

bre di ogni anno, al Delegato Regionale ed al

mente, numerosa e tecnica per competenza., ab­ biano corrisposto i fatti. Erano stati specialmente

li. nella forma seguente :

invitati quattordici giurati federali ed insegnanti

probabile formazione Società od Istituzioni fede­

Consiglio Federale, su appositi moduli, il cen­

IX. In ogni Regione dove esistano, o siano di

simento preciso della Società; c) di partecipare, ecc. (come nel testo pri­

di educazione fisica che si presumeva essere pre­

rate o da federarsi, il Consiglio Direttivo è rap­

senti a Roma o poco lontani ; ma quasi tutu hanno

presentato da un .Delegato Regionale, che ha la

bri.lato per l’assenza.

piena ed esclusiva responsabilità del movimento

gime amministrativo del precedente regolamento

x Cosicché il Congresso del 1918, come quello

federale nella Regione, e può farsi coadiuvare e-

è stato semplificato nel modo seguente :

mitivo) . REGOLAMENTO, art. 21 — Il complicato re­

del 1917, si è ridotto ad una breve riunione, qua­

ventualmente da un Consiglio Regionale o da in­

21. L’amministrazione federale deve, sotto la

si in famiglia, dal quale, tuttavia, si è cercato di

dividui ■ isolati {scelti neha forma da lui ritenuta

responsabilità del C. F., essere tenuta in piena

trarre il maggior profitto possibile, perchè, alme­

più opportuna), il cui carattere ufficiale non oltre­

regola, in modo da1 essere facilmente verificata e

no, non venisse ostacolata ed ' inceppata, per de­

passa il territorio della Regione. Il Delegato Re­

controllata in qualunque epoca dell’anno dai Re­

ficienza di preparazione, la ripresa del movimento

gionale è coadiuvato, pel. controllo dell’indirizzo e

federale, che pel 1919 si ritiene immancabile.

del contegno morale e religioso delle Società, da

visori nominati dal Congresso. Il C. F. adopera i Libri e Registri necessari pel

Lo svolgimento dell’ordine del giorno del Con­

un Assistente Ecclesiast.co Regionale, nominato

buon andamento amministrativo e disciplinare del­

gresso ha, naturàlmente, seguito il carattere della riunione, rinviando a tempi migliori, ossia al Con

dalla Superiore Autorità Ecclesiastica della Regio­ ne medesima.

la Federazione.

grasso del 1919, le elezioni e nomine, che in cosi

STATUTO, Art. XI. — In sostituzione parziale

piccolo comitato avrebbero avuto ben poca auto­

della quota federale, è stato adottato l’abbona­

revolezza, e confermando anche per l’anno 1918

mento obbligatorio al Bollettino federale, al quale

le cariche preesistenti col mandato specifico di

provvedere come meglio si potrà, nel corso del­

prima avevano diritto le Società ed Istituzioni re­ golarmente iscritte.

l’anno alla riattivazione il più possibile estesa del movimento federale.

organo ufficiale federale, il cui abbonamento è

Senza osservazioni importanti è stato approvato

il consuntivi 1917; ed il preventivo 1919, appro­ vato anch’esso con breve discussione, ha stan­

XI. La F. A. S. C. I. ha un proprio Bollettino,

obbligatorio per tutte le Società ed Istituzioni fe­ derate. REGOLAMENTO, art. 6 — In

conseguenza

ziato somme relativamente ragguardevoli per le

della abolizione delle quote federali, tale articolo

spese di propaganda e di riorganizzazione degli elenchi federali.

è attualmente così formulato ; dente o Direttore e dell’Assistente Ecclesiastico,

in vista del breve tempo disponibile pei pochi

diretta al Consiglio Federale col visto del Delega­

presenti, è stato fatto uno stralcio; sono state di­

to Regionale, ove esiste, deve contenere :

scusse, cioè, quelle soltanto, il cui rinvio avrebbe

a) la denominazione della Società;

presa del lavoro, lasciando al Congresso del 1919 tutte le altre che, senza gravi inconvenienti, pos­ sono aspettare, senza essere discusse, una assem­ blea più numerosa e perciò più autorevole.

Le riforme adottate sono le seguenti : STATUTO, Art. V — alla antica dizione, che contemplava anche una quota fissa di contributo

annuo delle Società al Consiglio Direttivo, è stata sostituita, dopo non breve discussione, la formula del nuovo art. 5, quale era stato proposto, e cioè ;

V. La base finanziaria della Federazione è costi­

tuita da una sovvenzione annua, procurata dal Con­ siglio Superiore della Società della Gioventù Cat­

tolica Italiana, da elargizioni e da contribuzioni eventuali di Autorità, di Enti e di privati, da con­

con l’abolizione delle quote delle Società, si è mo­ dificata in loro vantaggio la ripartizione delle quo­

te dei Soci isolati : 28. I proventi ordinari dei Delegati Regionali

consistono nelle tre quarte parti dei versamenti dei soci isolati, domiciliati nella Regione, che il

C. F. loro passa per le spese dell’andamento re­ gionale. Le quote che prima andavano per metà o per

due terzi alle Unioni Regionali, vanno ora per tre quarti alle medesime.

6. La domanda d’iscrizione, firmata dal Presi­

Delle riforme statutarie e regolamentari., anche

in qualche modo ostacolata o resa incerta la ri­

REGOLAMENTO, art. 28 — Per compensare

le Unioni Regionali della perdita finanziaria subita

b) ! indirizzo postale, col numero civico della residenza sociale; c) l'accettazione incondizionata dello Statuto e dei Regolamenti federali;

d) l’approvazione, mediante visto! dell’autori­ tà ecclesiastica. / Detta domanda deve essere accompagnata da

L. 5 per tassa di immatricolazione e possibilmen­ te da due copie dello Statuto Sociale.

REGOLAMENTO, art. 9. — Tra i doveri del­ le Società è stato abolito quello della quota tccte-

rale, sostituendolo con l’abbonamento al Belletti-’ no, e la nota delle variazioni semestrali è stata

surrogata dal censimento annuo. 9. Ogni Società federata è in dovere : a) di essere sempre abbonata al Bollettino fe-

REGOLAMENTO, art. 47. — Per attenuare ta

soverchia variabilità delle disposizioni statutarie e regolamentari, e per dare maggior peso ed impor­ tanza alle deliberazioni relative alla fissazione di

massima dei Concorsi Nazionali, l’antico Art. 47 à stato così modificato : 47. voti :

Il Congresso

delibera a maggioranza di

1. sul Consuntivo dell’anno precedente e sul preventivo dell’anno venturo; 2.

sui reclami derivanti da conflitti;

3,

sulle nomine ed elezioni;

4.

sulle radiazioni di Società e di Soci;

5. su ogni altro soggetto all’ordine del gior­ no, salvo quanto appresso. Il Congresso delibera con 2 terzi dei votanti ; 1. sulle proposte di modificazione allo Statuto ed ai regolamenti federali;

2. sulla fissazione dei Concorsi Nazionali. REGOLAMENTO, Art. 51. - Le modifica­

zioni a questo articolo regolano il nuovo «tato di


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Stadium n. 12/1918 by Stadium - Issuu