
4 minute read
VITTO RIO EMANUELE Il
11 Senato e la Camera dei deputati hanno appronto, Noi a bbiamo sanzionato e promulgbiamo qu anto segue : Ari. t. Fino al SJ dicembre co r rente ara no ue ll e Provincie dal , e cbe tali sa rann o clln !kctl!to Reale, i compoot>ntl co mitiva o ban da arc1ata co mpo · sta al mene di tre J)tlr!4>0 e, la qoal tl vada sco rrt:ndo le put1bli· t cbe vie o le campagne J)tlr com mt: ttt:rt: c r imini o dtlliui, ed i loro complici, saranno g iud •C3 11 dai Tr1bunall Militari, di cu i nel libro n. pa rte Il dd P<! u<l ll•lltare, e con la procedura determmat<l dàl capo 111 dd dt:tto libri>. correndovi circostanze attenuan ti il m"ximum dei lavori tor• zati a tempo.
Art. t. I colpt!voli del reato di br igantaggio, i quali armata mauo oppongono resistenza alla fur u pubblica , saranuo pu· Diti eolla fucilaZione, o coi lavon fur u ti a vit.a i elreo:stanz.e auenuanti .
Advertisement
A coloro c:Jkj nou oppongono resistenza, non che ai ric e\tawp e sorumi01s\r&I.Ori 41 Vi \'t> r i, noti:r.it: ed aiuti di ogni· ma· wl ptp& lavori loculi a vUa , e con: . . " . ..
Art. 5. Sarà accordata a co loro che si sono g ià costituiti o si costituiranno vo lon tariam ente .nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge la diminuzione da uno a tre gradi di pena.
Tale pubblicazion e dovrà essere raua per bando in ogni Com une. ·
Art. 6.. Il Go verno avrà pure facoltà , dopo il termine sta· f bili to nell'articolo precedente, d i abil itare !!-Ila volontari a pre· sen taz ione col ben eficio della diminuzione di un grado di pena.
Art. 5. Il Governo avrà in oltre fa coltà di assegnare per un tem po non maggior e di un anno un domicilio coato agli oz ios i, ai vagabond i, all e persone sospette, secondo la desi· gnazione del Codice Penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengo li , dietro parere di Giunta composta del del Presidente del Tri bun ale, del Procuratore del He, e di·due Consiglieri P rov inciali. .
Art. 6. Gli ind i vidui, di cui nel precedente articolo, trovan· dos i fuori del do micilio loro assegnato, andranno soggetti alla pe na stabil i ta dell'almea 2 dell'ar ti colo 29 del Co dice Pcmale, che sarà applicata dal compttente Tribunale Ci rcondaria le .
Art. 7. Il Governo del Re avrà facoltà. di istituire cou1pa· gn ie o frazioni di compagnie di Volontari a piedi od a cava llo, dec retarne i r egolamenti , l'u n iforme e l'armamento, no · minarne gli uffi.ciall e bassi ufficiali eu ord ioaroe lo sciogli· mento .
1 Volon tari avranno dallo Stato la diaria stabili ta per i Mi· liti mo biliu:ati: il Governo però potr à accorda re un. soprasso ldo, il quale sarà a carico dt llo Stato.
Ar t 8. Quauto alle peus ioui per cagioue di feri te o mu fi · laz iooi ricev ute iu strvizio pt: r la repressiOne d.;l brig-'l otaggio, ai Volo nta ri ed alte Guard 1e Naz iouali saranno .applicafe Je d.spus iziOui deg li articoh 5, 2:! , 28 , 29 , 50 6 della Legge sulle peustooi mtli tarl ùd X7 glUguv lJ .Mini· stero della Gutrra Cv ll rt:' gola wenlo Stclù iltra le nor me per acceuare 1 fatti cbe danno luogo alle p ensioni .
Art. 9....Ia del cap itolo 95 del bilancìo···approvato pel !865; -è aperto al lliuistero dell' Int erno il credito di un milioné di lire per sopperire alle ·spese di repressione de l bri· gantaggio.
Ordiniamo che la presente, del Sigillo dello Stat o. sia• in!'erta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandafldo a ch iunqu e spe tti di osser varla e di far la osservare come·legge dello Stato.
Da t. Torino addì i5 i 865.
VITTORIO KMANUE LE.
1.1. PERUZZI.
Relazione a Su a Maestà fatta in de.l 30 ago.
sto 1863 : Sire, La legge, testè iniziata nel Parlam en to Nazionale e da lla Maestà Vostra ono rata della sua Reale saotione; mentre in· tende a con ferire temporariamente al Gove rno alcune facollà spec iali n ell' inttndimento di restaurare nelle Provincie Na· politane e Si ciliane la pubblica sicurezza, sostituisce allresì per i reati di brigautaggio la giurisdizione dei Tr1bunali militari a quella dei Tribunali ordinari. Sennncbè, nell'intendimento di limitare qut sta temporaria so:>t ituzione, l' art teolo primo della legge dispone ch e Decreto Reale veo 0 aoo de:>iguate le Provmcie ove questa m1sura dE:bba. esser applicata.
Sebbene l e capdizioni dt pa recchte delle Provmc te gia mag· giorme1 te iofestattl dal brigantaggiO, esempio della Capi· taoata, del Molise, degli .Abruzzi , siano tanto migliora te tla potersi parecch ie di esse considerare quasi libere da questo tlagell o, pu re è indubhato che la mobfli\à di taluoe . bande, le quali passano dall'una all'altra Provincta, so tto la persecuzione a11 i va e cos tan te della Truppa e delle Guard1e e le invas ioni operate da maHanori provenienti dai
-.teinl paesi tuttora sottraiti all'azione del di· Vostra . . Maest à, potrebbero cond urre all' iof'fficacia dc:Jia legge ed alla . disugua6lianza di trattamento rispetto a falli ideulici, qu alora ·. la dacb ia razionll di cui nell'ar ticolo .Pr•mo della legge sleUa fosse di troppo liati&.,.&a.
Egli è io qu esto iu&r-ndimeoto che il R iferente ba l' onol't! di prega re la V olltra a degnare di ene rare della sua firma il Decrc:to :
VITTORIO EMANUELE Il
l8 aYlTAI.I.l
VIsta Ja Legge io data dfl l 15 corrente mese, N.• l.at ; Sentito il Cons igl io dei Min is tri ; Sulla proposta del Nostro ,Hinisll'o Segretario di Sta'o per rU Allart dell' lnteruo, Abbiamo decretato e decretiamo :
Articolo unico.
La dichiarazione di che a ll'art. t .• della Legge suddet ta è fatta per le di Ab ruzzo Citeriore, Abruzzo Ulleriore Il, Basilica ta, Bene vento, f.alabria Ctteriore, Calabria Ulteriore Il , Cap it ana ta, Mol ise, Principato Citeriore, Princi· pato Ulteriore e Terra di Lavoro. .
Ordiniamo cbe il presen te Decreto, mu nilo del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decre\i del Regno d'Ital ia, mandando a chiunque speUi di osservarlo • di farlo osservare.
DalO a "Torino addì 20 agosto 1863..