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N.130/2019
I relativi corrispettivi saranno fatturati con cadenza semestrale rispettivamente entro il giorno 30 dei mesi di
Giugno e Dicembre, sulla base dei dati di traffico programmato.
Nel caso in cui l’impresa ferroviaria scelga invece di corrispondere gli importi dovuti sulla base delle effettive circolazioni, la fatturazione sarà comunque semestrale ma sarà prevista l’emissione di una fattura di conguaglio che sarà emessa entro il 31 marzo dell’anno successivo e rappresenterà la differenza tra l’importo stimato del contratto già corrisposto e l’importo relativo alle effettive circolazioni espletate.
f e) Penali per mancata contrattualizzazione/utilizzazione delle tracce, penali in caso di superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento reti estere e Performance Regime
I relativi corrispettivi verranno comunicati alle IF in occasione del quarto conguaglio trimestrale di cui al precedente punto a2.
Entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di competenza, il GI procederà a registrare in contabilità le singole quote di riferimento per ciascuna IF e all’invio delle lettere commerciali con evidenza dei saldi di competenza.
Qualora l’importo stimato del contratto sia inferiore ad € 25.000,00 il pagamento avverrà per rate mensili posticipate sulla base delle effettive prestazioni erogate da GI. A tal fine GI emetterà fattura entro il giorno 30 del mese successivo a cui dette prestazioni si riferiscono.
Pagamento
Le condizioni di pagamento stabilite per tali prestazioni di servizi sono fissate in 60 giorni fine mese. L’IF è tenuta ad effettuare erà i pagamenti delle fatture entro la fine del secondo mese successivo a quello di emissione delle stesse.
Anche per quanto riguarda le quote attribuite alle penali, la scadenza di pagamento indicata nella lettera commerciale è entro la fine del secondo mese successivo a quello di invio della nota. Per i servizi messi a disposizione all’interno delle stazioni passeggeri, relativamente alle strutture funzionali ai sistemi di informazione di viaggio e agli spazi adeguati per i servizi di biglietteria ed alle altre strutture funzionali e necessarie per l'esercizio ferroviario, l’IF effettuerà i pagamenti delle fatture entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardo nei pagamenti IF è tenuta a corrispondere a GI gli interessi di mora ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
5.10 SISTEMA DI GARANZIA DEI LIVELLI MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI FORNITI (MIS. 4.2 DELIBERA ART N.130/2019)
In riferimento al Sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti elaborato in conformità a quanto disposto alla misura 4.2. della Delibera ART n.130/2019 e dalla misura 5.6 della Delibera ART n. 187/2020, si rimanda al Documento metodologico riportato in appendice 5D al presente capitolo e all’allegato pubblicato annualmente sul portale ePIR per il dettaglio informativo relativo a indicatori, parametri, obiettivi e penali di ciascun servizio.
Si fa presente che, come specificato nel Documento metodologico, gli obiettivi relativi ad ogni anno saranno pubblicati entro il mese di maggio dello stesso anno sul portale ePIR.