
1 minute read
Articolo 2 Ambito oggettivo
• capacità settimanale di interruzione residua: è la differenza tra il numero massimo di tentativi di intervento di interruzione che l’impresa di distribuzione è in grado di realizzare nella settimana di riferimento e la somma delle richieste pervenute nei limiti della capacità settimanale di interruzione relativa a ciascun utente del servizio di distribuzione; • CSEA: è la Cassa per i servizi energetici e ambientali; • giorno utile: è ciascun giorno della settimana diverso dai giorni indicati come festivi, ivi compresi il giorno della festa patronale del Comune nel quale è ubicato il punto di riconsegna, i sabati ed i giorni che precedono il sabato o i festivi; • fatturazione di importi anomali: è il documento di fatturazione che contabilizza importi di ammontare pari o superiore a quelli di cui all’articolo 9 bis, comma 9 bis.2, del TIQV; • richiesta di indennizzo: è la richiesta di indennizzo formulata ai sensi dell’articolo 9 del TISIND da un utente del sistema indennitario; • RQDG: è la Parte I del TUDG relativa alla Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 20142019;
• TISIND: è l’Allegato A alla deliberazione 593/2017/R/com che disciplina il
Advertisement
Sistema Indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
• TIBEG: è l’Allegato A alla deliberazione 26 settembre 2013 402/2013/R/com;
• TIQV: è il vigente Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale;
• TUDG: è il Testo unico delle disposizioni della Regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019;
• legge di bilancio 2020: è la legge 27 dicembre 2019 n. 160.
Articolo 2 Ambito oggettivo
2.1 Il presente provvedimento: a) disciplina la regolazione dei servizi di distribuzione e di vendita nei casi di morosità del cliente finale; b) definisce gli obblighi informativi in capo agli esercenti la vendita nei casi di cui alla precedente lettera a).