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ART. 89. (MISURE PER LA RIFORMA DELLA DEFINIZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DELLA RETE SCOLASTICA

integrazione di attività, metodologie e contenuti, volti a sviluppare e rafforzare le competenze STEM, digitali e di innovazione. 2. All’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: “Sono previste specifiche iniziative formative dedicate alle discipline STEM.” 3. All’articolo 9, comma 3, della legge 15 luglio 2022, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole “al fine di promuovere” sono aggiunte le seguenti “, con particolare riferimento all’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere”; b) alla lettera a), le parole “, favorendo l’equilibrio di genere,” sono soppresse. 4. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera: “c-bis) conoscere le aree disciplinari relative alle materie STEM”. 5. Il Ministero dell’istruzione e del merito, anche in coerenza con la Risoluzione del Parlamento europeo del 10 giugno 2021 sulla promozione della parità tra donne e uomini in materia di istruzione e occupazione nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica (STEM), promuove le seguenti misure: a) definizione di linee guida per l’introduzione, nel piano triennale dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo di istruzione e nella programmazione educativa dei servizi educativi per l’infanzia, di azioni dedicate a rafforzare nei curricoli lo sviluppo delle competenze matematico-scientifico-tecnologiche legate agli specifici campi di esperienza e l’apprendimento delle discipline STEM; b) azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione rivolte alle famiglie, in particolare in occasione della celebrazione nelle istituzioni scolastiche e educative della “Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza” per incoraggiare la partecipazione ai percorsi di studio STEM, principalmente delle alunne e delle studentesse, superando gli stereotipi di genere; c) creazione di reti di scuole e di alleanze educative per la promozione dello studio delle discipline STEM. 6. Le iniziative di cui al comma 5 sono attuate nell’ambito delle linee di investimento previste nella Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimenti 1.4, 1.5, 2.1 e 3.1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l’istruzione 2021-2027 e delle ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell’istruzione e del merito. 7. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 89. (Misure per la riforma della definizione e riorganizzazione del sistema della rete scolastica)

1. All’articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 5-ter è sostituito dai seguenti: “5-ter. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno. Ai fini del raggiungimento dell’Accordo, lo schema di decreto è trasmesso dal Ministero dell’istruzione e del merito alla Conferenza Unificata entro il 30 aprile. Le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità derivanti dalle istituzioni presenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Con deliberazione motivata della Giunta regionale può essere determinato un differimento temporale, non superiore a 30 giorni. Gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono, alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato. 5-quater. Decorsa inutilmente la data del 30 giugno di cui al comma 5-ter, primo periodo, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le

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