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Superbonus 110%, gli interventi ammissibili e il ruolo del professionista

Normativa Superbonus110%, gli interventi ammissibili e il ruolo del professionista

Le novità previste dal Superbonus che, oltre a rappresentare un traino alle riquali cazioni, ha reintrodotto due opzioni alternative alla detrazione  scale: lo sconto in fattura e la cessione del credito

NEGLI ULTIMI MESI a cavallo della pausa estiva, le pagine dei giornali sono state riempite non solo dalle notizie legate all’andamento dei contagi e alle modalità di ripresa delle attività scolastiche, ma anche da quelle sul Superbonus %, che ha creato un grande interesse nel mercato. Il Superbonus %, infatti, ha generato di fatto un’aspettativa di costo zero, se non di guadagno secondo la logica “spendo  e in un periodo di tempo predefinito rientro di ”, ma ha anche reintrodotto e significativamente potenziato due opzioni alternative alla detrazione fiscale, lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Il soggetto che intende aderire a un intervento defi nito “trainante” e con l’aggiunta di eventuali interventi “trainati” così come previsto dall’art.  del D.L.  (Governo Italiano, ), ha di fronte a sé come scenario normale quello di commissionare i lavori, farli eseguire, pagarli con bonifi co bancario tracciato e recuperare il % dell’importo speso IVA inclusa in un arco temporale di cinque anni.

Se invece il medesimo soggetto non ha la capacità fi nanziaria, oppure non vuole pagare i lavori, può “negoziare” (non imporre) con il fornitore o con i fornitori che hanno eseguito l’intervento, l’applicazione di uno sconto, oppure può trasformare la detrazione fi scale in un credito da cedere. Ed è qui la grande novità, in quanto la cessione del credito può essere fatta nei confronti di chiunque, incluse le istituzioni bancarie che fi no ad oggi erano inspiegabilmente escluse, generando di conseguenza un mercato di questi crediti di natura fi scale.

I soggetti bene ciari

Il Decreto Rilancio (Governo Italiano, ) defi - nisce i soggetti benefi ciari della detrazione: • condomini; • persone fi siche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa; • Istituto Autonomo Case Popolari (IACP) e istituti simili con medesime fi nalità sociali; • cooperative di abitazioni a proprietà indivisa; • organizzazioni non a scopo di lucro di utilità sociale; • associazioni e società sportive dilettantistiche.

Soggetti che devono possedere o detenere l’immobile oggetto di intervento oltre a sostenere materialmente le spese.

In aggiunta, le Comunità energetiche rinnovabili (Agenzia delle Entrate, ), costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle confi gurazioni previste dall’art.  bis del D.L. / (Governo italiano, ), possono benefi ciare del Superbonus limitatamente alle spese sostenute per impianti a fonte rinnovabile.

Sono esclusi dalla fruizione del Superbonus i soggetti che non possiedono redditi imponibili, mentre sono esclusi parzialmente i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (contribuenti “minimi” o a regime “forfettario”) e i soggetti che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (ad esempio la no tax area), anche se rimane la possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito (Agenzia delle entrate, ).

Gli interventi trainanti e trainati

Il Decreto Rilancio prevede tre tipologie di interventi, mostrati in Tabella , che vengono defi niti “trainanti” in quanto ad essi possono essere affi ancati altri interventi soggetti ad aliquote diverse detti “trainati”, come quelli dell’Ecobonus e del Sismabonus, che in tali condizioni usufruiscono sia dell’incremento dell’aliquota al %, sia della riduzione del periodo di fruizione da  a  anni, mantenendo però i precedenti limiti di spesa per ciascun intervento. In Tabella  sono riportati gli interventi trainati.

Il meccanismo del Superbonus non considera “trainati” i seguenti interventi: 1. il “Bonus Ristrutturazioni”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio; 2. il “Bonus Mobili”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici in concomitanza di interventi di recupero edilizio; 3. il “Bonus Verde”, che rimane agevolato al % delle spese sostenute per interventi di sistemazione di giardini e aree verdi; 4. il “Bonus Facciate”, che rimane agevolato al % L.A. Piterà*

delle spese sostenute per interventi edilizi fi nalizzati al recupero della facciata esterna (strutture verticali di edifi ci ubicati nelle zone A o B).

Perché gli interventi trainanti e quelli trainati possano essere considerati eseguiti congiuntamente è necessario che il periodo in cui sono state sostenute le spese degli interventi trainati sia compreso nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e quella di fi ne dei lavori degli interventi trainanti (Agenzia delle Entrate, ); in caso contrario non è possibile usufruire per i trainati dell’aumento dell’agevolazione. Il comma  dell’art.  del D.L. / prevede che gli interventi agevolati ai sensi dell’art.  del D.L. / (Governo italiano, ) possono usufruire della maggiorazione al % anche se non eseguiti congiuntamente con gli interventi trainanti solo nei seguenti casi: • l’edifi cio sia sottoposto ad almeno un vincolo ai sensi del D.Lgs. / (Governo Italiano, ); • gli interventi ad aliquota maggiorata non possono essere eseguiti perché vietati da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali.

Il calcolo del massimale

Per il calcolo del massimale esistono due modalità: • nel caso in cui gli interventi interessino parti comuni di edifi ci condominiali per i quali i massimali sono riferiti al numero di unità immobiliari che costituiscono l’edifi cio, il limite massimo di spesa agevolabile è riferito all’intero edifi cio.

Il limite riferito alle singole unità può risultare maggiore a seconda del criterio di ripartizione scelto, ad esempio per millesimi; • sulla base dei singoli interventi

agevolabili e all’edifi cio unifamiliare o alla unità immobiliare funzionalmente indipendenti oggetto d’intervento. Di conseguenza se sul medesimo edifi cio sono eff ettuati più interventi agevolabili, il limite massimo è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi e viene suddiviso tra i detentori o i possessori dell’immobile che partecipano alla spesa sulla base di quanto versato e documentato da ciascuno.

Il ruolo del professionista

Per poter accedere al Superbonus, bisogna dimostrare la sussistenza di due requisiti: • gli interventi di isolamento termico delle superfi ci opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti rispettano i requisiti previsti da un apposito decreto, che deve essere emesso dal MiSE; • le prestazioni energetiche dell’edifi cio migliorano di almeno due classi energetiche, tenendo conto anche dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e di eventuali sistemi di accumulo e considerando anche l’eff etto generato dagli interventi trainati, purché eseguiti congiuntamente. Tutto ciò va verifi cato anche per edifi ci unifamiliari e per unità immobiliari site all’interno di edifi ci plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Se l’edifi cio o l’unità familiare è già nella penultima o terzultima classe, bisogna assicurare il conseguimento della classe energetica più alta.

Il secondo requisito è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) relativo alla situazione prima e dopo l’intervento, che va rilasciato da un tecnico abilitato nella forma di dichiarazione asseverata e al quale devono essere allegati un computo metrico e, nel caso di stima dei costi analitici, la relazione per la defi nizione dei nuovi prezzi.

È evidente che per l’ottenimento delle agevolazioni è fondamentale il ruolo del professionista, che ha la responsabilità di asseverare il rispetto sia dei requisiti energetici sia della congruità delle spese (utilizzando i modelli predisposti dal MiSE con il decreto del  agosto ) e di inviare tutta la documentazione attraverso la procedura telematica messa a disposizione dall’ENEA.

Nel caso in cui il MiSE, che è il soggetto deputato ai controlli, appurasse la non veridicità dei documenti inviati, il professionista sarebbe soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra . e . € per ciascuna attestazione o asseverazione non veritiera, oltre alle eventuali conseguenze penali, disciplinari e a eventuali azioni legali eventualmente intraprese dal contribuente che si sarebbe visto negare il benefi cio fi scale. Per tale motivo viene richiesto al professionista di dotarsi di una polizza di assicurazione per responsabilità civile adeguata alle attestazioni e alle asseverazioni rilasciate e all’importo degli interventi richiesti e comunque non inferiore a . euro. 

* Luca A. Piterà, Segretario Tecnico di AiCARR

BIBLIOGRAFIA

∙ Agenzia delle Entrate. 2020. Detrazione per interventi di e cientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edi ci, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con modi cazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti. Circolare 24/E del 8 agosto 2020. Roma. Agenzia delle Entrate. ∙ Governo italiano. 2004. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. D.Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004. Gazzetta U ciale n.45 del 24 febbraio 2004. S.O. n.28. Roma. Poligra co dello Stato. ∙ Governo italiano. 2013. Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la de nizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.

D.L. n.63 del 4 giugno 2013. Gazzetta U ciale n.130 del 5 giugno 2013. Roma. Poligra co dello Stato. ∙ Governo italiano. 2020. Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n.34 del 19 maggio 2020. Gazzetta U ciale n.128 del 19 maggio 2020, S.O. n.21. Roma. Poligra co dello Stato.

Tabella 1 – Interventi “trainanti”

Area d’intervento

Isolamento termico esterno delle super ci verticali, orizzontali, inclinate Requisiti S intervento > 25% S dispedente lorda Intervento con materiali isolanti rispondenti ai CAM Edilizia.

Trasmittanze de nite dal D.M. 11 marzo 2008, in attesa dei decreti attuativi del comma 3-ter dell’art. 14 del D.L. 63/2013.

Sostituzione dell’impianto termico di climatizzazione invernale con impianto centralizzato per riscaldamento, ra rescamento o produzione di ACS Impianti con generatori: • a condensazione almeno Classe A; • pompe di calore; • ibridi (factory made); • geotermici; anche in abbinamento a impianti: • PV e sistemi di accumulo elettrico; • microcogenerazione; • collettori solari termici; • allaccio a reti di teleriscaldamento e ciente. Immobile interessato

• Intero edi cio. • Singola unità immobiliare all’interno di edi ci plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Intero edi cio condominiale o plurifamiliare.

• Edi ci unifamiliari. • Singola unità immobiliare all’interno di edi ci plurifamiliari, funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno. Massimale di spesa • Edi ci unifamiliari o singole unità immobiliari autonome: 50.000 €. • Edi ci plurifamiliari: •  no all’ottava unità: 40.000 €; • dalla nona unità in poi: 30.000 €. Rientrano le pese per: • l’attestazione e le asseverazioni dei tecnici; • la coibentazione del tetto. • Edi ci  no all’ottava unità: 20.000 €. • Edi ci dalla nona unità: 15.000 €. Rientrano le spese per: • lo smaltimento e la boni ca dell’impianto sostituito; • la sostituzione della canna fumaria collettiva; • l’attestazione e le asseverazioni dei tecnici.

• 30.000 € Rientrano le spese per: • lo smaltimento e la boni ca impianto sostituito; • l’attestazione e le asseverazioni dei tecnici. Massimali di detrazione • Edi ci unifamiliari o singole unità immobiliari autonome: 55.000 € • Edi ci plurifamiliari: •  no all’ottava unità: 44.000; • dalla nona unità in poi: 33.000 €.

• Edi ci  no all’ottava unità: 22.000 €. • Edi ci dalla nona unità: 16.500 €.

33.000 €

Tabella 2 – Interventi “trainati”

Area d’intervento Requisiti L’intervento deve essere eseguito in abbinamento a uno o più interventi trainanti.

Installazione di impianti PV Cessione a favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.

Installazione di sistemi di accumulo elettrico L’intervento deve essere eseguito in abbinamento a uno o più interventi trainanti e contestualmente o successivamente a quello degli impianti fotovoltaici.

Installazione di infrastrutture per la L’intervento deve essere eseguito in ricarica di veicoli elettrici negli edi ci abbinamento a uno o più interventi trainanti.

Involucro e impianto previsti dall’art. 14 del D.L. 63/2013. (Ecobonus, Sismabonus) L’intervento deve essere eseguito in abbinamento a uno o più interventi trainanti. Immobile interessato

Edi ci rientranti nelle de nizioni fornite dall’art. 1 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 412/93.

Edi ci rientranti nelle de nizioni fornite dall’art. 1 comma 1 lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 412/93. All’interno di edi ci o parti comuni di edi ci. Edi ci rientranti nei requisiti previsti da “Ecobonus” e “Sismabonus”. Massimale di spesa • 48.000 € con un limite di 2.400 €/KWp. • limite ridotto a 1.600 €/kWp se l’installazione è svolta contestualmente con interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica. 1.000 €/kWh riferito alla capacità del sistema di accumulo.

3.000 €. Massimali di detrazione

52.800 € riferito alla singola unità immobiliare.

1.100 €/kWh riferito alla capacità del sistema di accumulo. 3.300 €. Pari ai massimali di spesa incrementati del 10%.

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