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legale, fiscale

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ATTUALITà

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Il contratto ai tempi del coronavirus

A cura di Avv. Alice Merletti e Elena Alfero

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L’emergenza causata dal coronavirus ha avuto un importante impatto anche sui contratti in essere per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni oggetto del contratto stesso.

La recente diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale ha comportato l’incedere di timori individuali e collettivi, i quali hanno causato sentimenti di incertezza che, sovente, hanno paralizzato la circolazione economica frenandone la consueta evoluzione.

La pandemia ha avuto un notevole impatto non soltanto nel settore del diritto pubblico, ma anche nell’ambito dei rapporti di diritto privato. Non a caso, i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri preordinati al contenimento dell’emergenza hanno inciso sull’operatività della stragrande maggioranza dei settori produttivi e di servizi, con sensibili ripercussioni in ambito negoziale.

Pertanto il legislatore ha "tentato", tra l’altro, di regolare i profili inerenti i rapporti contrattuali. Il riferimento è il comma 6 bis, dell’art. 3, D.L. n. 6/2020, convertito con modificazioni nella Legge. n. 13/2020 (Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19), inserito dall’art. 91, comma 1, D.L. n. 18/2020 (Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19), a mente del quale: “il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi pagamenti”.

Ma quale è la ratio della norma e che impatto ha avuto e avrà sui negozi giuridici? Per comprenderlo appieno occorre fare un passo indietro. Nel nostro ordinamento l’inadempimento rilevante in termini di risarcimento è solo quello colpevole. Secondo quanto dispone la norma emergenziale, si ritiene che il rispetto delle misure di contenimento della pandemia, quale evento contingente e straordinario, rientrerebbe in una

sorta di “giustificazione” del relativo inadempimento. In parole povere si vuol dire che in questo frangente non ci sarebbe colpa e quindi non si può parlate di inadempimento.

Certamente, in concreto, la norma deve essere calata sulla singola prestazione oggetto del contratto (ossia sulla fornitura stessa) e si declina in funzione di variabili, quali la natura della prestazione, gli interessi coinvolti, la considerazione riconosciuta al coronavirus nell’ambito delle misure di contenimento, le specificità della fattispecie. Tutti elementi che contraddistinguono l’equilibrio del contratto.

In definitiva, la ratio dell’art. 3, comma 6 bis, sembrerebbe essere da un lato quella di evitare il risarcimento del danno da parte del debitore, dall’altro quella di non demolire i rapporti contrattuali entrati in crisi a causa della pandemia, in quanto la disposizione in parola nulla stabilisce in ordine alla liberazione del debitore.

Resta fermo il ruolo fondamentale degli operatori del diritto, magistratura compresa, nella valutazione del rispetto delle misure di contenimento, ai fini dell’accertamento della colpevolezza o meno dell’inadempimento. In un contesto così delineato, l’operatore giuridico è la figura che coadiuva le parti del contratto nella ricerca di soluzioni funzionali e costruttive a prevenire la lite, alla luce dell’attuale prospettiva emergenziale, o meglio post emergenziale .

Sulla scorta della capacità di prevedere le possibili conseguenze, relative ad una determinata questione giuridica, bisognerà ricercare, nell’interesse della parte, una equa rinegoziazione dei rapporti entrati in crisi. Fondamentale, infine, è e sarà contemperare i valori etici con quelli dell’autonomia privata, e di tale delicata operazione i giuristi dovranno essere garanti, ciascuno nelle proprie funzioni.

Pertanto, in assenza di rimedi testualmente previsti per tale ipotesi, qualsiasi sia la soluzione prescelta per il ripristino dell’equilibrio economico del contratto, l’auspicio è che costituisca la strada per la riconduzione ad equità del contratto. 

Prima, durante e dopo

di Ugo Albano

Servizi aggiuntivi di death education per servizi funerari di qualità. Cosa sono? Come applicarli? Lo spiega uno degli autori del volume "Accompagnare alle frontiere della vita", da poco in libreria.

Se la morte appartiene alla vita, essendone l'ultima appendice, chi se ne occupa per professione deve non solo produrre cultura, ma anche offrire servizi per una “buona morte”.

Le imprese sono chiamate non solo a gestire il “dopo”, ma anche a proporsi per il “prima”: chi si avvicina a quel momento e vuole farlo bene e senza rimpianti ha bisogno di trovare nell’impresario funebre una persona di fiducia disposta a consigliarlo e ad orientarlo. Riteniamo tale campo a forte potenziale (anche economico!) e il lettore potrà trovare interessanti spunti su questi argomenti nel libro 

“Accompagnare alle frontiere della vita”, scritto a quattro mani con il collega Nicola Martinelli.

Storicamente le imprese funerarie nascono come supporto al rituale religioso per la sola gestione della salma. Come è noto è solo con la creazione dei cimiteri religiosi, nel medioevo, e con la scelta dell'affidamento individuale del defunto, cioè con il passaggio dalle fosse comuni ai campisanti, che la gestione del feretro diviene compito conferito alle confraternite. Nel 1860 lo Stato Sabaudo interviene, anche per motivi sanitari, a regolamentare la gestione pubblica delle salme con la creazione dei cimiteri civici. Il Regno d’Italia aveva allora un taglio laico su queste questioni, per cui fu favorita una responsabilità civile dei defunti, il che decretò di fatto la fine delle confraternite e la nascita delle imprese

Ugo Albano  Nicola Martinelli 

funerarie. Oggi il senso dell’attività è ancora considerato dalla popolazione solamente quello relativo alla cura del feretro all’organizzazione del rito di commiato fino alla tumulazione. La concorrenza del mercato, viste le tante imprese e l’ingaggio fiduciario da parte dei parenti, comporta il rischio di azioni al ribasso non basate sulla qualità e a sicuro sfavore degli agiti scorretti (per esempio sottopagando il personale). Inviterei a riflettere, in tal senso, su scelte di innovazione e di ampliamento dei servizi, sicuro che il cliente è disposto anche ad un maggior impegno economico per una qualità dichiarata.

Un ambito strategico che il libro propone al lettore è quello di affiancare ai servizi classici quelli consulenziali, quelli di “accompagnamento alla morte”, appunto. Oggi in Italia si sta diffondendo sempre di più la cultura del “morire bene”, il che presuppone il bisogno di pianificare la propria morte, non demandando tutto ai

superstiti. Chi è anziano o è portatore di una diagnosi infausta ha voglia e sente il bisogno di “sistemare le cose prima”, non solo il rito funerario e la gestione del feretro, ma anche le questioni patrimoniali e quelle inerenti la propria salute. Il cliente che trova nell’offerta di servizio anche prestazioni di consulenza è disposto ad avvalersene e a pagarle, il presupposto, però, è il rapporto di fiducia e l’onestà del titolare. Chi si trova vicino alla fine sa infatti che deve regolare tante questioni spinose prima della dipartita e quindi deve affidarsi a dei professionisti della “buona morte” per andarsene senza rimorsi o crucci. Sto parlando delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (Legge 219 del 2017), del lascito testamentario ad Enti, del testamento vero e proprio (Codice Civile, Libro II°, Titolo III°), delle disposizioni sul rito desiderato e sulla gestione della salma.

Si tratta di servizi in-house che possono, anzi devono, fermarsi alla sola consulenza: dare informazioni, dissipare dubbi, chiarire su cosa è permesso e cosa non lo è dal nostro Ordinamento. L’impresa diventa cioè il luogo in cui ascoltare il cliente e, nella massima discrezionalità, costruire con lui il percorso di “sistemazione delle pendenze personali” prima della morte. Si tratta di un servizio aggiuntivo non solo da codificare sul prezzo, ma che fidelizza il cliente rispetto alla prestazione classica, su cui può anche sottoscrivere un’esclusiva con l’impresa.

La gestione della redazione e del deposito degli Atti è infatti compito di un Legale o di un Notaio, il quale però può ren

dersi disponibile a prestare le consulenze specifiche nella sede d’impresa, con tutte le cautele del caso, altrimenti nel proprio studio. L’attività di redazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento, può avvalersi della collaborazione saltuaria, cioè su appuntamento, con assistenti sociali o medici. Il servizio aggiuntivo, sia in-house che esterno, produce in ogni caso una rete con altri professionisti che diventa davvero strategica non solo per essere vincenti sul mercato, ma anche per necessarie collaborazioni legali o di altro tipo.

Si tratta di formarsi all’innovazione d’impresa, il che richiede l’avvicinamento alla death education inglese. Se infatti in Italia il fine-vita e la morte sono ancora molto intrisi di tabù sociali e di oggettivo disagio delle imprese ad avere legittimazione, nei Paesi anglosassoni è normale che l’agenzia funebre approcci la questione in termini consulenziali, non solo a morte avvenuta, ma pure prima, se richiesta. Occorre pertanto “fare cultura” e tradurre tutto ciò in comunicazione d’impresa: bisogna cioè intercettare il bisogno del morente a farsi consigliare su tutti gli aspetti detti sopra. Il mercato, a mio modo di vedere, esplicita questi bisogni e sta alla lungimiranza delle imprese proporre prodotti e servizi di consulenza e il volume “Accompagnare alle frontiere della vita”, va in questa direzione. 

GLI AUTORI

Ugo Albano è assistente sociale specialista, giornalista e formatore. Autore da anni di diverse pubblicazioni nel campo dei servizi sociali. Attualmente lavora nei servizi territoriali di Ravenna nel campo delle amministrazioni di sostegno. Eroga percorsi formativi a volontari e personale di servizio.

Nicola Martinelli è assistente sociale e formatore. Attualmente opera nel servizio sociale di base del Comune di Codognè (TV) ed è membro della rete nazionale assistenti sociali in Cure Palliative. Insegna nei percorsi formativi rivolti al personale di cura ed è docente di Etica e Metodologia del lavoro sociale e sanitario nei corsi di formazione per OSS. Collabora con il Master in Death Studies & The End of Life dell’Università degli Studi di Padova.

URNE LEGNO

Contatto in Italia Annalisa Sommavilla Tel.: 347 2808083 | as@pludra.de

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