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SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE PER IVA, RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO
from Circolare n. 45 del 7 dicembre 2020 - Emergenza epidemiologica da coronavirus - D.L. 30.11.2020 N. 1
by off_lab
4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE PER IVA, RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E CONTRIBUTI
Con l’art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.
4.1
VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi: all’IVA; alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta. ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL). Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.
Versamenti IVA
Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione: il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020; il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).
4.2
VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE
Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio: delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73; delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017; delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite; dell’imposta sugli intrattenimenti. Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi: all’imposta di registro; all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.
4.3
SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE
Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.
4.3.1
Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi
Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni: hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro; nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.
