2 minute read

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE PER IVA, RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO

Next Article
PREMESSA

PREMESSA

4. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI DICEMBRE PER IVA, RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI E CONTRIBUTI

Con l’art. 2 del DL 157/2020 è stata prevista la sospensione di alcuni versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020.

4.1

VERSAMENTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:     all’IVA; alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73; alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF, operate in qualità di sostituti d’imposta. ai contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL). Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono il 16.12.2020.

Versamenti IVA

Per quanto riguarda l’IVA, rientrano nella sospensione:  il versamento relativo al mese di novembre, in scadenza il 16.12.2020;  il versamento dell’acconto, in scadenza il 28.12.2020 (in quanto il 27 dicembre è festivo).

4.2

VERSAMENTI ESCLUSI DALLA SOSPENSIONE

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.12.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:  delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73; delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell’art. 4 del DL 50/2017; delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite; dell’imposta sugli intrattenimenti. Sono altresì esclusi dalla sospensione in esame, ad esempio, i versamenti relativi:   all’imposta di registro; all’IMU, in relazione alla quale sono invece applicabili altre specifiche disposizioni.

4.3

SOGGETTI INTERESSATI DALLA SOSPENSIONE

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto degli effetti dell’emergenza epidemiologica e della limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale.

4.3.1

Soggetti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato o dei corrispettivi

Possono beneficiare della sospensione i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, ovunque localizzati, che rispettano entrambe le seguenti condizioni:  hanno conseguito nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30.11.2020 (2019, per i soggetti “solari”) ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro; nel mese di novembre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al mese di novembre 2019.

This article is from: