Modifiche sulle modalità di controllo del Green Pass

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Gentili Clienti È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.165 del 19 novembre 2021 che converte in via definitiva il Decreto Legge n.127 che aveva introdotto l’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per l’accesso nei luoghi di lavoro. Nonostante le osservazioni critiche del Garante Privacy, in sede di conversione è stata introdotta una importante modifica all’art.3 del Decreto legge 127 (Disposizioni urgenti sull’impiego delle certificazioni verdi COVID 19 in ambito lavorativo privato). Al comma 5 del predetto articolo è stato aggiunto il seguente periodo: “Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde Covid-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro”. La stessa modifica è stata introdotta anche per i lavoratori dell’ambito pubblico (art.1, comma 5). Questo significa che dal giorno 21 novembre 2021 – data di entrata in vigore della Legge 165 - il lavoratore può volontariamente richiedere al proprio datore di lavoro di consegnare una copia della propria certificazione Verde Covid-19. Di conseguenza, in base alla stessa norma, sono modificati gli obblighi di controllo quotidiano del Green Pass a carico del Datore di lavoro. Se il lavoratore, avvisato di questa facoltà, consegna spontaneamente copia del suo Green Pass con la relativa data di scadenza, il dipendente è esonerato dalla verifica quotidiana della certificazione verde ed il Datore di Lavoro potrà sia conservare la copia del Green Pass che programmare l’esonero di quel lavoratore dal controllo quotidiano fino alla scadenza stabilita nella stessa certificazione. Resterà a carico del Datore di Lavoro l’obbligo di effettuare il controllo quotidiano o a campione dei lavoratori che sceglieranno di non consegnare copia della propria certificazione verde. Si consigliano pertanto le seguenti modalità operative: 1) Avvisare tutti i lavoratori della facoltà prevista dal comma 5 dell’art.3 del Decreto legge 127 (o art.1 per i lavoratori del settore pubblico) come modificato dalla Legge di conversione n.165 del 19.11.2021 ovvero della possibilità di consegnare volontariamente copia della propria certificazione verde COVID 19 e di essere - di conseguenza - esonerati dal controllo quotidiano o a campione della stessa. 2) Modificare le modalità operative scelte dall’impresa o società per il controllo del Green Pass, introducendo il caso dell’esonero dal controllo quotidiano per i lavoratori che consegnano spontaneamente la copia della certificazione verde COVID 19. 3) Prevedere le modalità di conservazione della copia del Green Pass dei lavoratori e di annotazione della data di scadenza dello stesso per l’esonero dal controllo. Sempre in sede di conversione sono state introdotte alcune modifiche al Decreto Legge 127 ribadendo peraltro quanto era già stato evidenziato nelle FAQ del Governo in sede di interpretazione della norma. Si è così precisato che: a) Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto dell’obbligo di Green Pass compete


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