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Superbonus agricolo tra persone e società

Tra i vari chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in merito all’operatività del “superbonus”, ossia la detrazione del 110% prevista per interventi di riqualificazione energetica e sismica, eseguiti da persone fisiche su fabbricati abitativi (per un massimo di due unità), non è stato trattato il tema legato ai fabbricati rurali abitativi.

STRUMENTALI E RESIDENZIALI

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L’incertezza nasce dal fatto che tali tipologie di immobili sono considerate strumentali all’azienda agricola e l’Amministrazione ha chiarito che gli interventi possono essere agevolati solo se effettuati su immobili residenziali detenuti al di fuori

dell’esercizio di un’atti-

vità (d’impresa o professionale). Quindi come possiamo considerare i fabbricati rurali strumentali, riconosciuti come tali poiché, ad esempio, abitazione dell’imprenditore agricolo che coltiva il fondo su cui insiste il fabbricato, o del socio che possiede l’abitazione, o ancora del dipendente (con almeno 100 giornate lavorative annue) della società agricola titolare dell’immobile? Possono essere oggetto di superbonus?

QUALE REDDITO

La risposta la si desume attraverso la lettura testuale dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del

cui viene specificato che l’agevolazione in commento è esclusa per i titolari di reddito d’impresa che

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate ai fini dell’agevolazione fiscale su titolarità dell’immobile e distinzioni tra beni strumentali e residenziali

detengono l’immobile a tale scopo. Di conseguenza se l’attività cui risulta connessa l’abitazione rurale è un’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e produce esclusivamente reddito agrario ai sensi dell’artico-

in commento può essere oggetto dei lavori incentivati dal superbonus.

PERSONA FISICA

A questo punto però occorre valutare chi sia il soggetto persona fisica che effettua l’investimento agevolabile. Se non si tratta del proprietario dell’immobile occorre verificare che vi sia un titolo di possesso idoneo a configurare l’effettiva detenzione dell’immobile oggetto di ristrutturazione. tore agricolo che affitta il fondo rustico con l’annesso fabbricato rurale abitativo è sufficiente la presenza di un contratto d’affitto di fondo rustico, stipulato e registrato prima dell’avvio dei lavori.

SOCIETÀ SEMPLICE

Se però l’immobile è intestato ad una società semplice (sia a titolo di proprietà che di affitto) il bonus sembrerebbe precluso poiché è chiaro il requisito soggettivo di esecuzione dei lavori da parte di una persona fisica. La detrazione del 110% potrebbe però spet-

tare alla persona fisica che detiene o abita materialmente l’immobile, a condizione ovviamente che sostenga personalmente le spese della ristrutturazione e che possa dimostrare di abitare effettivamente l’immobile in virtù di un idoneo titolo abitativo.

CONTRATTO DI COMODATO

Per esempio nel caso di un socio di società agricola intestataria dell’immobile, tale ultimo requisito potrebbe essere attestato attraverso un contratto di comodato registrato o, meglio ancora, attraverso una delibera della società con cui tutti i soci acconsentono unanimemente a concedere l’utilizzo dell’immobile ad uno dei soci a titolo di abitazione; tale delibera dovrà essere registrata in modo da fornire una data certa che sia antecedente all’avvio dei lavori.

CASO DIPENDENTI

cessi in uso ai dipendenti, invece, la prova di detenzione dell’immobile può essere di norma fornita dal contratto di lavoro in cui viene precisato l’utilizzo dell’immobile a titolo abitativo (situazione assai frequente e normata in

se i lavori vengono sostenuti dal dipendente (previa autorizzazione del proprietario) la detrazione spetterà al dipendente. Se invece gli interventi di ristrutturazione sono sostenuti dal proprietario imprenditore agricolo persona fisica, gli stessi saranno per costui agevolabili con il superbonus, a patto che il reddito prodotto dall’imprenditore sia sempre e solo reddito agrario.

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