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Trinciato e pastone Attenzione all’Iva

A seguito della richiesta di un preciso chiarimento in merito all’esatta aliquo-

commercializzazione di trinciato di mais, insilato di mais e pastone di mais, l’Agenzia delle Entrate ha emanato il 21 luglio la risposta numero 221 che sostanzialmente lascia invariata quella che è la situazione attuale. nistrazione Finanziaria da parte dell’istante partiva dal presupposto che il trinciato, l’insilato ed il pastone di mais sono prodotti non esplicitamente riportati nella Tabella A, allegata

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si potrebbero ritenere ricompresi nei prodotti punto 11) che prevede il frumento, il granoturco, la segala e l’orzo, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico.

QUALIFICAZIONE MERCEOLOGICA

L’Agenzia delle Entrate per poter rispondere al quesito ha ritenuto che fosse necessario un accertamento della classificazione dei prodotti citati che potesse definire ed acclarare l’effettiva composizione e qualificazione merceologica ai fini doganali. A seguito di tale verifica l’Agenzia delle Dogane,

Confermata dall’Agenzia delle Entrate l’aliquota al 10 per cento, mentre per il mais granella l’aliquota è del 4 per cento

giugno 2020 ha precisato che il trinciato di mais ed il successivo insilato una volta stoccato sono classificati nella voce SA 230800: “Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche in agglomerati in forma di pallets, dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove”. La stessa Agenzia delle Dogane ritiene rientri nella medesima voce anche il pastone di mais

nonostante la diversa composizione rispetto al trinciato.

QUALI ALIQUOTE

Data questa interpretazione sulla classificazione merceologica, l’Agenzia delle Entrate nel rispondere all’istanza di cui sopra proposta dal contribuente sostiene che l’attuale voce doganale 23.08 corrispon-

richiamata al n. 90), della

aliquota al 10% le cessio-

ni di “prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati nè compresi altrove”. Per i citati motivi quindi l’Agenzia delle Entrate sostiene, confermando di fatto il trattamento già oggi applicato, che le cessioni di trinciato, insilato e pastone di mais quota 10% a differenza del mais granella che, rientrando nella Tabella A,

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