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Immobili agricoli quale plusvalenza

L’Agenzia delle Entrate conferma: la cessione di fabbricati (e terreni) agricoli oltre i cinque anni non genera plusvalenza anche se ristrutturati

Anche se non se ne sentiva l’esigenza, arriva dall’Agenzia delle Entrate una conferma (meglio una in più che una in meno) relativamente all’esclusione da plusvalenza sugli immobili ceduti, non nell’ambito di impresa, trascorsi 5 anni dall’acquisto.

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TERMINI PLUSVALENZA

Si ricorda sul tema come le persone fisiche, assoggettare a tassazione la plusvalenza che viene generata dalla cessione di un immobile trascorsi 5 anni dalla data di acquisto. Questo sta a significare che se Tizio ha acquistato nel 2015 un immobile per 100 e nel corso del 2022 rivende il medesimo immobile a 120, realizzando una plusvalenza di 20, su tale plusvalenza non è gravato dalle imposte sul reddito in quanto sono trascorsi più di 5 anni dalla data di acquisto; qualora invece non fosse trascorso un quinquiennio i 20 di plusvalenza concorrerebbero alla determinazione del reddito quali redditi diversi.

IMMOBILI AGRICOLI

Gli immobili che godono del trattamento tributario di cui sopra sono sia i fabbricati che i terreni agricoli; genera invece sempre plusvalenza, indipendentemente dal

tempo trascorso, la cessione di terreni edificabili. leva qualora per la maggior parte del tempo il fabbricato sia stato adibito ad abitazione principale del venditore che non paga quindi imposte sulla plusvalenza, nemmeno se l’immobile è ceduto prima dei 5 anni.

SOCIETÀ SEMPLICI

Un aspetto molto importante è che le società semplici, che non rientrano nel mondo del reddito d’impresa, ma determinano la base imponibile come le persone fisiche private, godono dello stesso trattamento. Questo significa che, ad esempio, una società semplice agricola che ha acquistato un terreno agricolo in passato, che magari ha anche costruito sopra un fabbricato agricolo strumentale ed oggi trascorsi 5 anni lo rivende ad un prezzo decisamente più elevato non genera alcuna plusvalenza tassabile. Se la medesima operazione fosse avvenuta invece per il tramite di una società agricola s.n.c., s.a.s. o s.r.l., la cessione sarebbe ricaduta nel reddito d’impresa e sarebbe stata imponibile sulla base della differenza tra prezzo di vendita e costo storico, indipendentemente dal tempo trascorso.

CASO SPECIFICO

Si diceva in apertura di articolo della conferma arrivata da parte dell’Agenzia delle Entrate che ha risposto ad un interpello di una persona fisica la quale dopo aver acquistato un fab del periodo d’imposta 2017 otteneva dal comune un permesso per la sua ristrutturazione oltre ad un piccolo ampliamento. Dichiarata la fine lavori nel 2018 nel medesimo anno risultava altresì ottenuta la ricevuta di avvenuta denuncia di variazione dell’unità abitativa a seguito dell’aumentata consistenza catastale.

RISTRUTTURAZIONE ININFLUENTE

L’istante richiede all’Agenzia se il decorrere del quinquinennio di cui sopra, ai fini della non tassabilità della plusvalenza, decorre dalla data dell’atto notarile di acquisto dell’im di avvenuta denuncia di variazione dell’immobile medesimo (2018). A parere dell’Agenzia i termini decorrono, a norma di Legge, dalla data dell’acquisto non rilevando a tali fini che l’immobile sia stato oggetto di interventi di ristrutturazione o di ampliamento.

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