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Il nuovo CCNL del personale comparto sanità Triennio 2019 - 2021
Pillole Legali
Il nuovo CCNL del personale comparto sanità Triennio 2019 -2021
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Avv. Barbara Pisa
In data 15 giugno 2022, l’Aran e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Sanità hanno sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del CCNL - Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori - del comparto sanità. Il nuovo contratto, in vigore per il periodo 1° gennaio 2019-31 dicembre 2021, interessa 545 mila lavoratrici e lavoratori, dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Numerose le novità previste dal nuovo CCNL. Tra queste, il definitivo superamento delle vecchie categorie B/ BS, C e D/DS, e l’introduzione di 5 nuove aree. In particolare, ai sensi dell’art. 15 del nuovo CCNL, il personale viene ripartito nei successivi differenti ruoli: sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale. Vengono poi istituite cinque aree, che corrispondono a cinque differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali: a) Area del personale di supporto b) Area degli operatori c) Area degli assistenti d) Area dei professionisti della salute e dei funzionari e) Area del personale di elevata qualificazione Rientrano automaticamente nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari tutti i profili precedentemente ascritti alla categoria D - livello economico Ds. Inoltre, si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per l’area dei professionisti della salute e dei funzionari sono disapplicati i seguenti suffissi: - ruolo sanitario: il suffisso di “collaboratore professionale sanitario”; - ruolo sociosanitario: il suffisso di “collaboratore professionale”. A decorrere dal 1° gennaio 2023, gli infermieri e gli infermieri pediatrici apparterranno automaticamente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari, profilo professionale del ruolo sanitario. Altra importante novità riguarda il sistema degli incarichi, che si basa su principi di maggiore responsabilità, di impegno
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realmente profuso, valorizzazione del merito e della prestazione professionale. In particolare, vengono istituiti in tutti i ruoli incarichi di: • posizione, per il solo personale inquadrato nell’area di elevata qualificazione; • funzione organizzativa, per il solo personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari; • funzione professionale, per il personale inquadrato nell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, nell’area degli assistenti e nell’area degli operator. La durata degli incarichi è di cinque anni. L’incarico di funzione organizzativa comporta l’assunzione di specifiche responsabilità, quali per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all’esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi. Per poter essere destinatari di un incarico di funzione organizzativa, occorre il possesso di uno dei seguenti requisiti: - Diploma di laurea o titolo equipollente e almeno cinque anni di esperienza professionale nel profilo di appartenenza; - per la sola funzione di coordinamento, che costituisce un incarico di funzione organizzativa, il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006: a) Master di primo livello in Management o per le funzioni di coordinamento nell’area di appartenenza; b) esperienza almeno triennale nel profilo di appartenenza; c) in alternativa, essere in possesso del certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’assistenza infermieristica. L’incarico di funzione professionale viene suddiviso in tre fasce economiche: a) incarico di complessità base; b) incarichi di complessità media; c) incarichi di complessità elevata. Il personale con incarico di funzione professionale di base esercita attività e funzioni connesse all’area e al profilo di appartenenza aderenti all’organizzazione della struttura aziendale di assegnazione. Al personale appartenente all’area dei professionisti della salute e dei funzionari (ivi compreso, quindi, il personale infermieristico), l’articolo 31 del CCNL prevede l’attribuzione automatica, per il personale neoassunto e per il personale non destinatario di un incarico di media o elevata complessità, di un incarico di funzione professionale di complessità base. Il trattamento economico derivante dall’attribuzione dell’incarico di funzione assume la denominazione di “Indennità di funzione”. L’indennità di funzione, per gli incarichi di media ed elevata complessità, si compone di una parte fissa - coincidente con il

Tabella di cui al comma 7 dell’art. 32:
i
Per quesiti e problematiche di natura legale, il consulente dell’Ordine riceve, previo appuntamento telefonico, al numero 06/37511597, il lunedì, 9.30-11.30 e il giovedì, 15-17.
Info: https://opi.roma.it/servizi-agli-iscritti/consulenza-legale/
È stato attivato l’indirizzo email legale@opi.roma.it a cui gli iscritti all’OPI di Roma possono inviare richieste di consulenza sulla Professione e, in particolare, su: responsabilità professionale; profilo professionale dell’infermiere e rapporti con le altre professioni sanitarie; deontologia e Diritto del lavoro. valore minimo di cui alla tabella riportata al comma 7 dell’art. 32 del CCNL in esame - e di una parte variabile. Tali valori sono lordi per tredici mensilità. Il valore dell’incarico di complessità base è composto della sola parte fissa, ed è stabilita in Euro 1.000 annui, compresa la tredicesima mensilità, salva la possibilità di un incremento non superiore a 300 euro, da stabilirsi in sede di contrattazione integrativa. Ed ancora, merita di essere menzionato l’art. 43 del nuovo CCNL che, nell’ottica di una maggiore agevolazione della funzione genitoriale, introduce una priorità nel concedere l’impiego flessibile per i genitori di figli minori di anni 12 che lavorano e che sono entrambi turnisti, consentendo ai medesimi, ove non ostino particolari ragioni organizzative, lo svolgimento di turni di servizio opposti. Viene inoltre perfezionata la norma che riconosce i festivi infrasettimanali anche al personale turnista, che potrà inoltre beneficiare dei permessi ad ore della Legge 104, effettuando una programmazione mensile delle giornate e/o degli orari di fruizione di tale permesso e comunicandola all’azienda entro il giorno 20 del mese precedente. Queste sono solamente alcune delle importanti novità introdotte dal nuovo contratto nazionale in quanto sarebbe impossibile, in tale sede, analizzarle tutte. È infine opportuno precisare che, per il riconoscimento di arretrati, indennità Covid e aumenti retributivi, sarà necessario attendere il via libera da parte della Ragioneria e della Corte dei Conti.