Formazione rspp monza responsabilità penale

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Formazione RSPP e responsabilità penale Come accennato il D.Lgs. 81/08 non prevede specifiche sanzioni penali per l’RSPP: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito. Il che non significa che il RSPP non possa incorrere in una responsabilità penale, anche per reati piuttosto gravi. Il RSPP infatti risponde, insieme al datore di lavoro, “per il verificarsi di un infortunio ogni qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare” (Cass. Pen. Sez. IV 27.01.2011 n. 2814). Tale impostazione non era immediatamente chiara al momento dell’emanazione del D.Lgs. 626/94, mentre il quadro normativo attuale (D.Lgs 81/08 s.m.i) prevede che il datore di lavoro sia e rimanga titolare della posizione di garanzia e, di conseguenza, il responsabile – salvi i casi che si diranno – in caso d’infortunio sul lavoro. E’, infatti, il datore di lavoro che ha l’obbligo di compiere la valutazione dei rischi e di elaborare il documento contenente le misure di prevenzione e protezione (che, si rammenta, contiene sia l’individuazione delle potenziali fonti di rischio, sia la specificazione delle contromisure adottate in azienda per far fronte a tali rischi). Tali attività sono svolte con l’ausilio di un consulente specializzato e professionalmente competente: il RSPP formato in materia di sicurezza sul lavoro. Sia la valutazione dei rischi, sia la redazione del DVR, pertanto, fanno capo al datore di lavoro che, nel caso le ometta, è perseguito penalmente in prima persona (art. 55 D.Lgs. 81/08): a prima vista pertanto nessuna sanzione penale diretta investe il RSPP sulle cui responsabilità il D.Lgs. 81/08 sostanzialmente tace. Tuttavia, il fatto, che la normativa di settore escluda la sanzionabilità penale o amministrativa di eventuali comportamenti inosservanti dei membri del servizio di prevenzione e protezione, non significa che questi componenti possano e debbano ritenersi in ogni caso totalmente esonerati da qualsiasi responsabilità penale e civile derivante da attività svolte nell’ambito dell’incarico ricevuto. Infatti, occorre distinguere nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali (di cui, in genere, non risponde penalmente il RSPP), derivanti dalla violazione di norme di puro pericolo, da quello di responsabilità per reati colposi di evento, quando cioè si siano verificati infortuni sul lavoro o tecnopatie. (Cass. Pen. Sez. IV n. 2814 del 27 gennaio 2011). In definitiva vi è corresponsabilità del RSPP con il datore di lavoro per la verificazione di un evento lesivo tutte le volte che l’inosservanza dei compiti di prevenzione attribuiti al RSPP dalla legge si configura come una delle concause dell’evento lesivo. Pertanto, qualora il datore di lavoro non adotti una doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale.


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