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TEME-05-06/25

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adesioni regionali Mario Zoppellari - Professore Agg. nell’Università di Bologna Mariateresa Badolato - Studio Legale Zoppellari e Associati

L’adesione alle convenzioni regionali da parte degli enti del SSN è obbligatoria senza se e senza ma

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on un recente arresto , meritevole di menzione per la rilevanza e l’attualità della questione trattata, il TAR Lombardia ha affermato alcuni importanti principi in materia di obbligatorietà dell’adesione, da parte degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, alle convenzioni stipulate dalle Centrali di Committenza Regionale. In particolare, i Giudici amministrativi hanno (almeno per il momento) definitivamente chiarito se, in presenza di una convenzione regionale “attiva” per l’acquisto presso un determinato fornitore di una tipologia di prodotti (farmaci o dispositivi medici), sussista o meno per un’Azienda del Servizio Sanitario della medesima Regione, che intenda approvvigionarsi degli stessi, un obbligo inderogabile di adesione a tale convenzione e, quindi, un correlativo divieto assoluto di procedere all’acquisto degli stessi in autonomia, anche a seguito dell’esperimento di un’eventuale specifica procedura di scelta del contraente. La fattispecie Un Ente del Servizio Sanitario della Regione Lombardia ha indetto una procedura di gara per l’acquisto di un medicinale. Un operatore economico del settore ha proposto ricorso dinnanzi al TAR Lombardia, lamentando di essere pregiudicato dalla decisione assunta dall’amministrazione di indire una autonoma procedura di gara, stante l’attualità dell’efficacia di un accordo quadro stipulato fra lo stesso e la Centrale di Committenza Regionale ARIA S.p.A. - avente ad oggetto la fornitura del medesimo farmaco oggetto della procedura di scelta del contraente indetta - al quale la stazione appaltante avrebbe dovuto aderire, così come tutti gli Enti del Servizio Sanitario Regionale. A dire della ricorrente, dunque, l’esistenza di una convenzione regionale efficace, avente ad oggetto il medesimo farmaco oggetto dell’indetta procedura di gara, 1 2

renderebbe in radice e fin dall’origine illegittima la stessa, a prescindere dal suo eventuale esito, sussistendo un inderogabile obbligo dell’Ente del S.S.R., in base alla normativa sul contenimento della spesa sanitaria e la centralizzazione degli acquisti, di adesione alle convenzioni regionali “attive”, senza possibilità di deroga alcuna. L’Amministrazione resistente difende il proprio operato sul presupposto che la procedura di gara esperita le avrebbe consentito di ottenere un risparmio di spesa, che dovrebbe fungere, in ipotesi, da presupposto derogatorio dell’obbligo di adesione alla convenzione regionale “attiva”. Il quadro normativo di riferimento Prima di esaminare i principi sanciti dal TAR Lombardia, appare utile passare in rassegna il quadro normativo di riferimento. In primo luogo, l’art. 1, 2 comma 449, l. n. 296 del 2006 ha stabilito che “nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi

TAR Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2025, n. 801 Recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”.


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