1 minute read

intelligenza artificiale

assoluto per i sistemi automatici utilizzati. L’ultimo principio citato nel comma 3 è il principio di non discriminazione algoritmica, a mente del quale “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire effetti discriminatori nei confronti degli operatori economici”. Tale principio costituisce una traduzione nel mondo dell’amministrazione algoritmica del principio di imparzialità della pubblica amministrazione, e la sua portata precettiva è puntualizzata anche al successivo quarto comma: “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano ogni misura tecnica e organizzativa atta a garantire che siano rettificati i fattori che comportano inesattezze dei dati e sia minimizzato il rischio di errori, nonché a impedire effetti discriminatori nei confronti di persone fisiche sulla base della nazionalità, dell’origine etnica, delle opinioni politiche, della religione, delle convinzioni personali, dell’appartenenza sindacale, dei caratteri somatici, dello status genetico, dello stato di salute, del genere o dell’orientamento sessuale”.

Anche in questo caso occorre distinguere tra algoritmi “tradizionali” e algoritmi di machine learning. Nel primo caso, infatti, il rispetto del principio non esige probabilmente un quid pluris rispetto a quanto già avviene con i normali atti amministrativi, poiché l’algoritmo costituisce comunque diretta emanazione della volontà dello sviluppatore. L’eventuale carattere discriminatorio di un algoritmo tradizionale dovrebbe quindi essere facilmente individuabile e sindacabile con i parametri oggi utilizzati per gli atti amministrativi. Il discorso muta completamen-

This article is from: