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Riqualificazione alberghi, buone notizie sul credito d’imposta
from GSA 2/2016
by edicomsrl
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FEBBRAIO 2016
riqualificazione alberghi, buone notizie sul credito d’imposta
Alberghi, il 30% di credito d’imposta per i lavori di riqualificazione vale anche se aumenta la cubatura. Lo prevede la Legge di Stabilità per il 2016 al comma 320. E si va verso l’aggiornamento degli standard minimi per la classificazione delle strutture ricettive.
Alberghi, credito d’imposta a chi riqualifica, anche se la cubatura aumenta. Buone notizie dalla Legge di Stabilità 2016 (208/15), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70. Particolarmente interessante è il comma 320 dell’articolo unico della legge, laddove ribadisce il diritto al credito d’imposta per i lavori di riqualificazione alberghiera. Il comma interviene sulla legislazione precedente, e in particolare sul Dl 83/2014, convertito in legge dalla Legge 106 dello stesso anno.
Il testo del comma 320
Leggiamolo, dunque: 320. “Dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre me-
di Antonio Bagnati
si dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a: a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credit d’imposta; b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2; c) le procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l’adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l’incremento dell’efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».
Credito d’imposta anche se aumenta la cubatura
Ciò significa, all’atto pratico, che il credito d’imposta del 30% per la ri-
qualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere spetta anche nel caso in cui i lavori di ristrutturazione aumentino la cubatura. Infatti la nuova disposizione normativa, inserita dopo il comma 2 dell’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 – ricorda anche il caso in cui la ristrutturazione edilizia comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.
Tre mesi per le disposizioni applicative
La norma inoltre ribadisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione (1° gennaio 2016), sono stabilite le disposizioni applicative con riferimento, in particolare, a: ●tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d’imposta; ● le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell’ambito di quelli di cui al comma 2; ● procedure per l’ammissione al beneficio, che avviene secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7; ● soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta; ●procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.
Aggiornamento standard minimi
Intanto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettive e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.

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