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1.6. Elezione delle cariche sociali
1.6. Elezioni delle cariche sociali
Si è detto che uno dei requisiti che ogni organizzazione di volontariato deve avere presente per essere riconosciuta come tale è la “democraticità della struttura associativa”.
Si tratta di uno strumento indispensabile per il conseguimento dei fini che l’organizzazione si prefigge. Anche in questo caso, infatti, è necessario ribadire che non si tratta di un semplice criterio formale: oltre ad emergere chiaramente dalle varie disposizioni dello statuto e dell’atto costitutivo, esso deve soprattutto riguardare il funzionamento dell’organizzazione stessa.
Democraticità della struttura significa innanzitutto che la vita dell’organizzazione deve avere come cardine l’organo assembleare: è all’assemblea che devono essere rimessi tutti i compiti e i poteri fondamentali per la gestione del gruppo. Con democraticità s’intende più specificatamente che l’organizzazione deve prevedere il rispetto delle regole di democrazia e dei diritti fondamentali degli associati, nonché l’uguaglianza dei diritti di ogni singolo aderente, pur riconoscendo il potere della maggioranza di esercitare i compiti dell’organizzazione e senza che venga per questo eliminato il potere delle minoranze di controllare l’operato svolto.
Pertanto il principio di democraticità opera sotto vari aspetti ed è riconducibile e riconoscibile in alcuni degli ulteriori requisiti fondamentali cui si è accennato nel secondo paragrafo.
In particolare, strettamente legata alla democraticità della struttura dell’organizzazione è la previsione dell’elettività delle cariche associative: quest’ultima, infatti, è una delle condizioni perché la democraticità stessa possa essere rispettata. L’organizzazione prevede l’esistenza di cariche che devono essere assunte solo in modo democratico e quindi solo mediante elezioni.
Le cariche associative devono essere, peraltro, gratuite.
Si tratta di un punto nient’affatto ovvio in quanto i soggetti che ricoprono cariche particolari all’interno dell’organizzazione non possono essere retribuiti in alcun modo e non possono pertanto intrattenere con l’associazione di volontariato rapporti di lavoro dipendente o autonomo. Ad essi può spettare un rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell’associazione nelle modalità e nei limiti da essa previsti, cioè secondo quanto deliberato dall’assemblea dei soci o descritto nel regolamento interno.
Ulteriore esplicazione di quanto abbiamo appena descritto è quello, conseguente e necessario alla par condicio fra i soci, per cui le cariche sociali non possono essere attribuite “di diritto”, ad esempio ai soci fondatori o a personalità esterne all’associazione se pur di prestigio (ad es. nelle associazioni religiose, al vescovo o al parroco ecc.).
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