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4. Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologie
digere in forma scritta, ha effetto con lo scadere dell’anno in corso se fatta almeno tre mesi prima della data di scadenza dello stesso. e) Diritti e obblighi degli aderenti.È questo un aspetto piuttosto malleabile perché dipende dagli scopi particolari che ogni organizzazione si propone di raggiungere. Lo statuto dovrà comunque stabilire chiaramente quali sono i diritti e gli obblighi degli aderenti: si tratterà, ad esempio, di doveri comportamentali nei confronti delle persone con cui il volontario entra in rapporto durante il suo servizio, dell’obbligo di versare una quota associativa, o, generalmente, del rispetto delle norme dello statuto. Per alcuni tipi di associazioni potrebbe esserci la necessità di dettagliare dei doveri più specifici per i volontari, quali ad esempio l’obbligo di indossare una tenuta, di offrire una reperibilità costante e in periodi determinati, di frequentare corsi di aggiornamento o di formazione, di effettuare test attitudinali, ecc. f) Obbligo di formazione del bilancio da parte dell’assemblea degli aderenti.Lo statuto deve necessariamente prevedere l’obbligo di formazione del bilancio dal quale risultino chiaramente i beni, i lasciti o i contributi ricevuti e da cui si evinca con trasparenza l’impiego delle risorse. Devono essere inoltre indicati l’organo competente a redigere il bilancio e le modalità di approvazione dello stesso. g) Assicurazione degli aderenti contro infortuni e malattie.Le organizzazioni di volontariato hanno, infine, l’obbligo di assicurare i propri aderenti contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento del lavoro volontario, e per la responsabilità civile verso terzi.
4. Rimborsi spese ai volontari: limiti e tipologie
La legge 266/91 prevede che al volontario siano rimborsate dall’organizzazione di volontariato le spese che egli ha effettivamente sostenuto per l’attività prestata. Queste spese sono esenti da ritenuta fiscale e previdenziale.
Vi sono due parametri – la legge non fornisce criteri più precisi al riguardo – che permettono di identificare le spese rimborsabili e la possibilità di esenzione fiscale e previdenziale: 1) le spese devono essere di fatto sostenute per l’attività di volontariato offerta; 2) il limite per il rimborso di tali spese deve essere previamente fissato dall’organizzazione.
Non disciplinare le modalità di rimborso spese favorirebbe il rischio di eccessiva elargizione di denaro, tanto che si tratterebbe di un celato compenso per l’attività prestata, che cadrebbe fuori dai parametri previsti dalla legge.
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Tra le spese rimborsabili vi sono: • Le spese dei viaggi e degli spostamenti effettuati durante lo svolgimento dell’attività di volontariato con previa autorizzazione dell’ODV; perché queste spese possano essere coperte dall’organizzazione è necessario che siano documentate indicando le date, i luoghi e le ragioni degli spostamenti, che verranno poi riscontrati nell’attività stessa prestata dal volontario. In caso di utilizzo di mezzi pubblici si dovrà fare riferimento ai relativi biglietti; se invece si adopera l’auto privata il riferimento sarà alle tariffe ACI.
Poiché il volontario non intrattiene con la propria ODV un rapporto definito da un contratto di lavoro, i rimborsi spese per lui previsti non sono imponibili ai fini IRAP, al contrario di quanto accade per i collaboratori coordinati e continuativi. Questo vale anche nel caso di rimborsi al Presidente o ai consiglieri dell’ODV, vista l’assoluta gratuità delle cariche sociali imposta dalla 266/91. • Le spese di vitto e alloggio in caso di trasferta, cioè in occasione di servizio svolto fuori dalla propria sede di appartenenza. Anche in questo caso si dovrà fare riferimento alla relativa documentazione fiscale, vale a dire ricevute, fatture, scontrini integrati e scontrini semplici. • Potrebbero esservi altre spese, effettivamente sostenute dal volontario nel corso del suo servizio, rimborsabili purché opportunamente documentate: materiale di cancelleria, biglietti di ingresso a parchi o musei, telefonate o fax fatti per comunicare con la sede dell’ODV o con i destinatari del servizio.
Tra le spese non rimborsabili vi sono, invece, tutte quelle non documentate e le spese di trasporto sostenute dal volontario per raggiungere la sede dell’associazione di cui fa parte: queste ultime sono infatti ritenute soltanto propedeutiche allo svolgimento della vera e propria attività di volontariato.
In alcuni casi l’organizzazione di volontariato potrebbe prevedere dei rimborsi forfetari per alcuni tipi di servizi e con modalità di effettuazione e fasce orario di intervento da specificare. È però un tema questo non precisamente definito dalla legge e ampiamente contestato dagli uffici fiscali.
Il rimborso spese deve essere preceduto da una richiesta redatta dal volontario dalla quale si evinca chiaramente il nesso con l’attività svolta per conto dell’associazione: le cartolerie specializzate dispongono dei moduli appropriati per le domande di rimborso. Per le ODV tali documenti sono esenti da bollo.
La documentazione presentata dal volontario deve poi essere opportunamente conservata agli atti dell’ODV in vista di un eventuale controllo fiscale.
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