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Costituire un’organizzazione di volontariato
Le organizzazioni di volontariato
1. Premessa
La legge 266 approvata l’11 agosto del 1991, meglio nota come Legge-quadro sul volontariato, rappresenta la risposta a una necessità, avanzata prevalentemente dalle stesse organizzazioni di volontariato (ODV), che per almeno un decennio si era espressa sotto forma di studi, dibattiti e proposte: la necessità, in generale, di comprendere fino in fondo un fenomeno sociale di vasta portata e in continua espansione quale quello del volontariato e, più in particolare, di stabilire un ordinamento legislativo che disciplinasse la complessa questione del lavoro volontario.
Tale legge è dunque il concretizzarsi di una prima risposta a questa duplice necessità, poiché esprime il riconoscimento e il sostegno da parte dello Stato nei confronti del fenomeno del volontariato e rappresenta un importante punto di riferimento nella regolazione dei rapporti tra il mondo del volontariato e la Pubblica Amministrazione.
Finalità e oggetto della legge, espressi nell’art. 1, sono infatti da un lato il riconoscimento da parte della Repubblica italiana del valore sociale e della funzione dell’attività di volontariato, intesa come “espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”, la sua salvaguardia in quanto attività autonoma e la promozione del suo sviluppo; dall’altro la definizione dei criteri normativi a cui lo Stato, le Regioni e le Province devono attenersi nel regolare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di volontariato.
Nel perseguire tali finalità la legge 266/91 provvede, inoltre, alla definizione di alcune nozioni fondamentali come quella di “attività di volontariato”, chiarisce e determina le caratteristiche che un’organizzazione di volontariato deve possedere per essere riconosciuta come tale, per poi disciplinare i rapporti tra le suddette organizzazioni e i soggetti pubblici attraverso le previsioni delle convenzioni.
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Nei paragrafi successivi inizieremo a descrivere tutta la ricchezza del tentativo giuridico che la Legge-quadro sul volontariato ha messo in campo, a partire dalla definizione delle caratteristiche dell’attività di volontariato e della figura del volontario, fino alla previsione delle modalità attraverso cui quell’attività può concretizzarsi nella vera e propria costituzione di un’organizzazione di volontariato.
2. L’attività di volontariato: requisiti, modalità e adempimenti
Secondo quanto riporta l’art. 2 della legge 266/91, l’attività di volontariato è quella prestata in modo “personale, spontaneo e gratuito”. Tali caratteristiche sono intimamente legate tra loro e sono nella loro unità indispensabili per capire il senso di tale attività.
“Personale” indica che il volontariato ha come esclusivo protagonista la persona: una società o un ente pubblico non possono essere soggetti dell’attività di volontariato; “spontaneo” significa che la decisione di intraprendere tale attività può partire solo da un moto libero della volontà e tradursi in un gesto libero della persona: non si può considerare volontaria un’attività obbligata o indotta in qualche modo; “gratuito” inerisce, infine, al fatto che il servizio volontario non può essere prestato per fini di lucro, anche se indiretto, ma soltanto “per fini di solidarietà”. Questa caratteristica infatti –ma in essa si riaffermano anche le due precedenti – ci permette di sottolineare che scopo del volontariato è quello dell’offerta gratuita (della propria iniziativa e attività, del proprio tempo ecc.), nell’interesse dell’altro e senza la pretesa o anche l’aspettativa di ricevere in cambio una retribuzione, anche se ad elargirla fosse il beneficiario stesso.
Il volontario, come vedremo, ha diritto al rimborso delle spese che ha effettivamente sostenuto durante lo svolgimento della sua attività, entro però dei limiti prestabiliti dalla stessa organizzazione di volontariato a cui egli appartiene.
È possibile andare più a fondo nella comprensione di queste caratteristiche del lavoro volontario, e delle loro implicazioni, continuando a seguire il testo della legge: esse sono riprese, infatti, proprio a partire dalla definizione, di fondamentale importanza, di “organizzazione di volontariato” espressa nell’art. 3, e costituiscono le fondamenta su cui gli statuti delle organizzazioni di volontariato devono edificarsi. La descrizione di questi aspetti è il passo successivo da compiere.
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