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Stralci salienti della Sentenza 131/2022
OMISSIS
11.2 (…) Questa Corte ha ribadito che «l‘attuale sistema di attribuzione del cognome è retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistico, e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i principi dell‘ordinamento e con il valore costituzionale dell‘uguaglianza tra uomo e donna»
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OMISSIS
11.2.- Di conseguenza, questa Corte, preso atto che delle numerose proposte di riforma legislativa, presentate a partire dalla VIII legislatura, nessuna e‘ giunta a compimento, non può più esimersi dal rendere effettiva la «legalità costituzionale» (ordinanza di autorimessione n. 18 del 2021). Il carattere in sé discriminatorio della disposizione censurata, il suo riverberarsi sull’identità del figlio e la sua attitudine a rendere asimmetrici, rispetto al cognome, i rapporti fra i genitori devono essere rimossi con una regola che sia il più semplice e automatico riflesso dei principi costituzionali coinvolti. La proiezione sul cognome del figlio del duplice legame genitoriale è la rappresentazione dello status filiationis: trasla sull’identità giuridica e sociale del figlio il rapporto con i due genitori. Al contempo, è il riconoscimento più immediato e diretto «del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» (sentenza n. 286 del 2016).
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Ne consegue che, per poter attribuire al figlio il cognome di uno dei genitori, è necessario il loro accordo, non surrogabile in via giudiziale, in quanto implica la scelta di identificare con il cognome di uno dei genitori il duplice legame con il figlio. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell‘ordine dagli stessi deciso. Ove difetti l‘accordo sull‘ordine di attribuzione dei cognomi dei genitori, che è parte della regola suppletiva, si rende necessario dirimere il contrasto e lo strumento che le norme vigenti consentono, attualmente, di approntare e‘ quello dell‘intervento giudiziale.
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Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell‘art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all‘ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché‘ prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell‘ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l‘accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell‘art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod.
civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell‘ordinamento dello stato civile, a norma dell‘articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché‘ prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell‘ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l‘accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 3) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell‘art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell‘art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede che «l‘adottato assume il cognome del marito», anziché‘ prevedere che l‘adottato assume i cognomi degli adottanti, nell‘ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l‘accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 4) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell‘art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell‘art. 27, comma 1, della legge n. 184 del 1983, nella parte in cui prevede che l‘adottato assume il cognome degli adottanti, anziché‘ prevedere che l‘adottato assume i cognomi degli adottanti, nell‘ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l‘accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto;
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