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Nomina del consulente ADR pag per gli speditori a partire da gennaio: la posizione di Confartigianato

Nomina del consulente ADR per gli speditori a partire da gennaio: la posizione di Confartigianato

Con l’entrata in vigore dell’ADR ed. 2023, l’accordo internazionale che disciplina il trasporto di merci pericolose su strada, a partire dal 1° gennaio scatterà l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per “le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori” (punto 1.6.1.44). Secondo alcune interpretazioni, tra i soggetti qualificati come “speditori” rientrerebbero i produttori di rifiuti pericolosi, i quali peraltro – a causa di un mancato allineamento tra normative concorrenti – non usufruirebbero delle esenzioni già previste dal DM 4 luglio 2000 per i caricatori e i trasportatori. La posizione di Confartigianato, chiarita con Circolare inviata il 20 dicembre alle sedi territoriali, è la seguente: “[…] con riferimento ai quesiti che continuano a pervenire in ordine alla definizione del corretto ambito di applicazione della disciplina afferente alla individuazione di un consulente ADR, a partire dal 1° gennaio 2023, per il trasporto di merci pericolose su strada (secondo la Direttiva Europea 2020/1833), in mancanza, al momento, di chiarimenti ufficiali, si ritiene di poter fornire indicazioni in ordine alla esclusione, dal suddetto ambito di applicazione, dei produttori di rifiuti pericolosi in quanto non possono essere considerati destinatari diretti degli adempimenti e degli obblighi fissati dalla normativa in parola. In particolare, infatti, la direttiva in oggetto si riferisce esplicitamente alle imprese che si occupano della spedizione e trasporto di merci pericolose su strada ed il relativo imballaggio, carico, riempimento o scarico. Quindi in modo evidente trattasi di un adempimento rivolto a soggetti direttamente coinvolti nelle attività di trasporto e non già al produttore del rifiuto pericoloso, il quale resta unicamente obbligato alla corretta classificazione ed al giusto conferimento ad una impresa di smaltimento specificamente autorizzata, con incarico formalizzato nell’ambito di uno specifico rapporto contrattuale e non già anche a dorarsi di un consulente ADR. A sostegno di quanto appena messo in evidenza, in primo luogo vi è la considerazione che non esiste una corrispondenza diretta fra la categoria dei rifiuti pericolosi come individuati dal “Codice dell’Ambiente” di cui al D.Lvo n. 152/2006 e le merci pericolose individuate nell’ambito dell’accordo internazionale ADR. Fermo restando, pertanto, che sarebbe auspicabile un intervento in via interpretativa da parte delle amministrazioni competenti, deve potersi concludere che, comunque, ad avviso della scrivente Confederazione, al fine di individuare il corretto ambito di applicazione della normativa in discorso, dal tenore letterale della norma appare evidente la volontà del legislatore di escludere dall’obbligo di

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nomina di un consulente ADR, le attività di “imballaggio, carico, riempimento o scarico” non direttamente

connesse all’attività di trasporto di merci pericolose e che non costituiscono, quindi, un segmento funzionale di detta attività di trasporto. Quanto descritto sopra riferito ai rifiuti, in ogni caso si ritiene che possa essere mutuato anche nel caso di merci pericolose, laddove esista un contratto di spedizione stipulato con aziende autorizzate al trasporto ADR di merci pericolose”. Confartigianato si è già attivata presso i Ministeri competenti chiedendo che sia chiarita al più presto l’esclusione dell’obbligo per i produttori di rifiuti pericolosi, e che siano estese agli speditori le esenzioni già previste per caricatori e trasportatori. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha già risposto, con nota esplicativa del 21 dicembre 2022, che

la nomina del consulente ADR si possa non applicare:

• alle imprese le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 dell’ADR (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR); • alle imprese che non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR). In via cautelativa, in attesa della piena ufficialità, si suggerisce alle aziende che abbiano in programma il conferimento di rifiuti pericolosi nel mese di gennaio, o comunque nei primi mesi del 2023, di procrastinare tale operazione nei limiti consentiti dal deposito temporaneo (massimo 1 anno dalla produzione del rifiuto).