4 minute read

Art. 6 - Invalidità permanente da malattia pag

La valutazione definitiva del grado di invalidità permanente dovrà essere effettuata entro 18 mesi dalla data in cui viene diagnosticata la malattia derivante da epatite o HIV. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, secondo quanto disposto dall’articolo 1915 del Codice Civile. La somma in questione viene elargita dal fondo solo a seguito di liquidazione da parte di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Società Assicuratrice partner di Galeno. In questo senso, la Cassa conserva gli imprescindibili ruoli: i) della ricezione la documentazione da parte del Socio; ii) della trasmissione di detta documentazione alla Compagnia Assicurativa predetta. L’istruttoria concernente il sinistro viene però interamente svolta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la quale verificherà - senza che Galeno possa in alcun modo intervenire - la sussistenza delle condizioni (sopra meglio descritte) per la corresponsione dell’indennizzo in esame.

Articolo 6. Invalidità permanente da malattia

Advertisement

a. Che cosa rimborsa il fondo

Il fondo eroga una somma assicurata in caso di perdita definitiva e irrimediabile, totale o parziale, della capacità del socio e, o del familiare assicurato di svolgere la propria specifica attività lavorativa a seguito di una malattia. La somma in questione viene elargita dal fondo solo a seguito di liquidazione da parte della Società UnipolSai S.p.A. Società Assicuratrice partner di GalenoAssicurazioni S.p.A., Società Assicuratrice partner di Galeno. In questo senso, l’istruttoria concernente il sinistro viene interamente svolta da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., la quale verificherà - senza che Galeno possa in alcun modo intervenire - la sussistenza delle condizioni (meglio descritte in seguito) per la corresponsione dell’indennizzo per l’invalidità permanente da malattia. Tale somma sarà liquidata interamente, se la percentuale d’invalidità accertata è superiore al 50 percento, a condizione che la malattia generante l’invalidità sia insorta in corso di appartenenza al fondo, sia avvenuta la guarigione clinica della malattia e che l’invalidità occorra entro 2 anni dal giorno

in cui la malattia stessa è stata denunciata. Nel caso di invalidità permanente preesistente l’indennizzo è liquidato per le sole conseguenze dirette ed esclusive cagionate dalla malattia denunciata, come se essa avesse colpito una persona fisicamente integra senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti. Qualora il grado di invalidità permanente concordato tra le parti sia inferiore o uguale al 50 percento, non si darà luogo ad indennizzo. Nel caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un arto o di un organo già minorato, le percentuali di invalidità permanente accertate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. In caso di malattia terminale, intesa come malattia che preveda una prognosi di esito infausto senza ragionevoli speranze di guarigione o stabilizzazione clinica, verrà riconosciuto al socio una somma una tantum pari al 50% del capitale assicurato con il massimo di Euro 100.00,00. Il diritto a tale indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia se il socio muore dopo che sia stata certificata, anche dal medico fiduciario della Compagnia di assicurazione che presta la garanzia, la natura terminale della malattia, l’importo dovuto è erogato agli eredi. La Compagnia di assicurazione che presta la garanzia si impegna a far visitare il socio da un proprio medico entro 30 giorni dal ricevimento della relazione medica di parte attestante la natura terminale della malattia. In caso di inadempienza varranno le sole conclusioni della relazione medica di parte con eventuale pagamento dell’indennizzo al socio sulla base delle stesse.Contestualmente al pagamento dell’indennità la garanzia decade per colui che ha beneficiato dell’indennizzo. La somma assicurata potrà essere liquidata una sola volta per tutto il periodo di appartenenza al fondo. Resta inteso che il pagamento del contributo è dovuto per l’intera annualità nella quale è avvenuta la liquidazione. Decorso tale periodo la quota relativa verrà destinata alla forma previdenziale prescelta. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è trasferibile agli eredi. Tuttavia, se il socio muore prima che la compagnia possa aver effettuato la propria visita medica, l’indennizzo viene calcolato in base alla perizia medica di parte prodotta dal socio e, o dal familiare assicurato e liquidato, ove dovuto, agli eredi, secondo le norme della successione legittima e, o testamentaria.

b. Che cosa non rimborsa il fondo

Sono escluse le invalidità permanenti conseguenti a: • malattie pregresse, croniche e recidivanti, le patologie ad esse collegate conosciute e, o in atto al momento dell’iscrizione al fondo e, o dell’eventuale integrazione o comunque insorte precedentemente • abuso di alcolici o di psicofarmaci o all’uso, a scopo non terapeutico, di stupefacenti ed allucinogeni • guerre ed insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche • trasmutazione del nucleo dell’atomo e radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti • sieropositività Hiv • intervento chirurgico • prestazioni fornite da medici o infermieri non abilitati o comunque da chiunque eserciti professioni sanitarie senza specifica abilitazione • malattie psicotiche di natura organica, le psicosi e, comunque, ogni disturbo mentale, nevrosi o disagio esistenziale, come da classificazione del Dsm. IV (Diagnostic and statistical manual of mental disorders, manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Sono altresì escluse le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza della garanzia e anche quelle conseguenti a infortunio verificatosi prima o durante il periodo di appartenenza al fondo.

c. Determinazione dell’invalidità permanente da malattia

L’indennizzo per invalidità permanente da malattia è calcolato in proporzione al grado di invalidità accertato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue.

Inferiore o uguale al 50% Superiore al 50% Nessun indennizzo

L’intera somma assicurata

Per la valutazione delle percentuali di invalidità si fa riferimento all’allegato 1 alla legge relativa agli infortuni sul lavoro del 30 giugno 1965 n. 1124 - Inail. Nei casi di invalidità permanente non previsti dal suddetto allegato, la valu-