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PUBBLICITA’ DEI PREZZI CARBURANTI ED OBBLIGHI ESPOSITIVI:

Dal 1 Agosto 2023 In Vigore La Nuova Disciplina

Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 31/03/2023 introduce le 2 nuove modalità con cui gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione saranno tenuti a comunicare in via telematica i prezzi praticati all’utenza, ai fini della loro pubblicizzazione nel sito dell’apposito Osservatorio ministeriale, nonché ad adempiere all’obbligo di esposizione degli stessi secondo un criterio di comparazione con la media aritmetica dei prezzi giornalieri rilevati nell’ambito territoriale di riferimento.

Nel rimandare per i dettagli alla consultazione del provvedimento, se ne riassumono di seguito gli elementi maggiormente salienti:

- A partire dal 24/07/2023 gli operatori interessati dovranno comunicare i prezzi praticati in ciascun impianto, distinti per ogni tipologia di carburante, all’atto dell’apertura di un nuovo distributore, nonché in caso di successive variazioni apportate, anche al ribasso Le comunicazioni inerenti le variazioni dovranno essere effettuate in via preliminare o concomitante alla loro effettiva applicazione.

Tale obbligo, che si applica anche agli impianti con modalità self-service, sussisterà con cadenza periodica, secondo intervalli non superiori agli otto giorni, anche nel caso in cui non saranno intercorse variazioni nei prezzi praticati;

- L’adempimento dovrà continuare ad essere assolto mediante l’apposita piattaforma Osservaprezzi carburanti, messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Tale portale è già utilizzato per inviare la medesima tipologia di comunicazioni secondo la disciplina attualmente in vigore, contenuta nel Decreto Ministeriale del 15/10/2010 e s.m.i.

Quest’ultimo provvedimento cesserà la propria efficacia a decorrere dal prossimo 1 agosto.

- A partire dal 1 agosto 2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sulla base dei parametri indicati nell’allegato al nuovo Decreto, elaborerà i valori relativi alla media aritmetica dei prezzi giornalieri praticati dagli impianti ubicati sulla rete stradale, suddivisi per Regione o Provincia autonoma.

Per gli impianti ubicati sulla rete autostradale, invece, la predetta media assumerà come riferimento l’intero territorio nazionale

- I dati relativi alla media aritmetica dei prezzi praticati sulle reti stradali ed autostradali saranno pubblicati in apposita sezione ad accesso pubblico del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con frequenza di aggiornamento su base quotidiana.

- Gli esercenti degli impianti di distribuzione carburanti ubicati sulla rete stradale ed autostradale, sempre a partire dal prossimo 1 agosto, saranno tenuti ad esporre al pubblico, in aggiunta ai prezzi praticati dall’impianto, anche un apposito cartello recante l’indicazione della media aritmetica dei prezzi praticati per il proprio ambito territoriale di riferimento (nazionale, regionale o di Provincia Autonoma).

I valori esposti dovranno essere aggiornati con frequenza quotidiana, in coerenza con quanto pubblicato nel sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’aggiornamento del cartello relativo alla media aritmetica dei prezzi dovrà essere effettuato dall’esercente entro precisi limiti orari, differenziati in base all’orario di apertura dell’impianto o in caso di apertura su base continuativa 24 ore su 24. La disciplina di dettaglio relativa alle modalità espositive è contenuta nell’articolo 7 del Decreto.

- A partire dal 1 agosto 2023, infine, entrerà in vigore il nuovo sistema sanzionatorio a carattere amministrativo pecuniario dall’art. 1 quarto comma del Decreto-Legge 5/2013, convertito con Legge 23/2023, applicabile alle violazioni degli obblighi di comunicazione oggetto della nuova disciplina

Le relative funzioni di vigilanza e controllo saranno affidate al Corpo della Guardia di Finanza, con Autorità competente in tema di irrogazione della sanzione individuata nel Prefetto del luogo.

POTESTA’ REGIONALI IN TEMA DI DEROGHE AI LIMITI DI DISTANZA TRA FABBRICATI: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE SULLA LEGISLAZIONE LOMBARDA

La Sentenza della Corte Costituzionale n. 85 del 04/05/2023 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, in via incidentale di giudizio, in relazione alle disposizioni di seguito elencate, riconducibili alla disciplina statale e lombarda in tema di standard urbanistici:

- Art 2 bis comma 1 del DPR 380/2001

- Art. 103 comma 1-bis della Legge regionale della Lombardia n. 12/2005.

La pronuncia ha sancito che le due disposizioni non sono da considerarsi sostanzialmente correlate tra di loro e non violano il principio della potestà concorrente tra Stato e Regione in materia di assetto e governo del territorio, stabilito dall’art 117 terzo comma della Costituzione

In Arrivo La Piattaforma Unica Nazionale Dei Punti Di Ricarica Per Veicoli A Trazione Elettrica

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 16/03/2023 , in 3 vigore dal 23 maggio scorso, ha declinato il cronoprogramma per l’implementazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica per veicoli a trazione elettrica.

L’applicativo consentirà la mappatura secondo il principio dell’open data, mediante obbligo di alimentazione a carico dei gestori interessati, delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico localizzate nel territorio.

La piattaforma potrà essere utilizzata in via facoltativa anche dai soggetti possessori di veicoli a ricarica elettrica, al fine di segnalare il luogo di abituale parcheggio dei medesimi in ambito privato o lavorativo.

Le informazioni di natura obbligatoria e facoltativa inserite nella Piattaforma Unica Nazionale potranno essere utilizzate dai Comuni quale base dati di riferimento per redigere i propri piani localizzativi delle infrastrutture interessate, nella prospettiva di perseguire gli obiettivi minimi di copertura territoriale indicati dal legislatore4

3 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n 118 del 22/05/2023

4 L’art 57 comma 7 del DL 76/2020, convertito con Legge 120/2020 e smi, dispone che i Comuni o le aggregazioni di Comuni possono prevedere, ove tecnicamente possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ad accesso pubblico ogni sei veicoli elettrici immatricolati, ove gli stessi siano presenti, quale luogo abituale di parcheggio, in zone in cui non sono presenti punti di ricarica ad uso privato

I Comuni, una volta che la piattaforma sarà operativa, saranno inoltre tenuti a pubblicare all’interno della stessa i dati relativi alle istanze per l’installazione su suolo pubblico delle infrastrutture interessate, nell’ambito del procedimento contemplato dall’art. 57 del Decreto-Legge 76/2020, convertito con Legge 120/2020.

L’art. 3 del summenzionato Decreto Ministeriale, più nel dettaglio, prevede che entro il prossimo 22 luglio dovrà essere stipulata un’apposita Convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Società a partecipazione pubblica GSE spa e la controllata di quest’ultima RSE spa, funzionale ad individuare le modalità di attuazione operativa della Piattaforma e le connesse attività di supporto.

La Piattaforma dovrà essere resa disponibile ai soggetti interessati (operatori del settore, Comuni e possessori di veicoli a ricarica elettrica) entro sessanta giorni dalla data di efficacia della predetta Convenzione.

REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO

- AGGIORNAMENTO APRILE 2023 -

Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno aggiornato ad aprile 2023.

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO GRATUITO ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO PER BANDI REGIONALI E NAZIONALI

La Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi offre un servizio di orientamento gratuito, a favore delle Imprese con sede nel proprio comprensorio territoriale, in ordine alle principali tipologie di bandi a livello statale e regionale per l’ottenimento di finanziamenti e contributi.

Per informazioni di dettaglio e per i canali di contatto si rinvia all’apposita pagina informativa presente nel sito istituzionale della Camera.

Iniziative Organizzate Dal Punto Impresa Digitale

Il Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi promuove lo sviluppo della cultura digitale all’interno delle Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio, offrendo supporto per l’avvio di processi di trasformazione digitale tramite l’adozione delle tecnologie 4.0.

Si segnalano, al riguardo, le seguenti iniziative:

- Premio “Top of the PID 2023” , con candidature entro il 4 settembre 2023 (link per dettagli).

- MiniMaster gratuito “Il marketing digitale e le nuove applicazioni I.A. per la promozione dell'impresa” , con inizio dal 12 giugno (link per dettagli ed iscrizioni).

Le vigenti disposizioni regolamentari in materia di produzione, impiego e commercializzazione di gas tossici sono contenute nel Regio Decreto 09/01/1927 n. 147.

Il predetto Regolamento, per quanto rileva ai fini del quesito, assegna all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza la competenza autorizzatoria in ordine alle seguenti fattispecie, declinate in rapporto ai corrispondenti articoli del medesimo Decreto:

- Trasporto di gas tossici (art. 23);

- Utilizzo volta per volta di gas tossici in luogo abitato (art. 40) o in aperta campagna (art. 47);

- Certificato di acquisto di gas tossici per ragioni di natura professionale o imprenditoriale (artt. 55 e 56);

- Vidimazione dei Registri inerenti la detenzione e la vendita di gas tossici in magazzini o depositi (art. 57).

L'Autorità locale di Pubblica Sicurezza deve essere individuata sulla scorta del paradigma stabilito dall'art. 1 del Regio Decreto 773/1931.

Più nello specifico, l'Autorità locale in parola coincide in via alternativa:

- Con il Questore se nel territorio del Comune interessato è presente un Commissariato di Pubblica Sicurezza;

- Con il Sindaco in caso di assenza della predetta articolazione territoriale della Polizia di Stato. La competenza del Comune, pertanto, viene in rilievo in questa seconda evenienza

In base a quanto previsto dal punto 3.2.2 della Circolare di Regione Lombardia n. 8/SAN del 15/03/1989, il Sindaco deve avvalersi del supporto tecnico delle ATS nell’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui viene eventualmente investito per la specifica materia.

A questo link è disponibile il testo della predetta Circolare, il cui contenuto deve essere attualizzato alla luce della successiva istituzione delle ATS e con traslazione dei riferimenti normativi in essa contenuti (Leggi Regionali 39/1980 e 62/1980) alla vigente previsione dell’art 57 comma 2 lettera m) della Legge regionale 33/2009

L'art. 26 terzo comma del D. lgs. 114/1998 fa salve le disposizioni delle eventuali leggi speciali riferite alla commercializzazione di particolari prodotti.

Ne consegue che la vendita al dettaglio di determinate gamme merceologiche può essere subordinata ad eventuali qualifiche o procedure aventi carattere precipuo, qualora dettate dalle normative settoriali che vengono in rilievo

Nel caso dell'ottico si evidenzia come tale figura sia annoverata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie soggette a vigilanza, per espressa disposizione dell'art 99 del Regio Decreto 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie).

La materia è altresì disciplinata dalla Legge 1264/1927, intitolata "Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie", nonché dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con Regio Decreto 1334/1928.

I soggetti che intendono esercitare l’attività di vendita di occhiali e materiale ottico sono pertanto tenuti a conseguire apposito titolo di abilitazione, all’esito dei percorsi formativi indicati nel sito del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

L'Ente competente alla verifica del titolo abilitante è individuato nel Comune, ai sensi dell'art. 3 del citato Regio Decreto n.1334/1928.

In ottemperanza all'art. 12 del medesimo Regolamento, gli ottici forniti della prescritta abilitazione possono realizzare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia.

I medesimi esercenti possono comunque reiterare la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche, che siano conservate dall'esercente stesso ovvero esibite dall'acquirente.

Gli operatori interessati possono in ogni caso fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione medica, lenti ed occhiali.

In via preliminare, in rapporto alla definizione della nozione di commercio al dettaglio, occorre far riferimento al dettato testuale dell'art 4 primo comma lettera b) del D lgs 114/1998, di seguito riportato:

" l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale."

Tra le altre forme distributive (cosiddette "speciali") è ricompresa anche la vendita presso il domicilio del consumatore, tipizzata dal combinato disposto tra l’art. 19 del citato D lgs 114/1998 e l’art 69 del D lgs 59/2010

L'articolo 1 primo comma della Legge n. 173 del 17/08/2005, tuttavia, annovera nel concetto di vendita presso il domicilio del consumatore, con espresso e puntuale rimando proprio all'art. 19 del D. lgs. 114/1998, non solo la vendita al dettaglio di beni, ma anche "l'offerta di servizi" .

Il legislatore del 2005, pertanto, appare aver ampliato il perimetro di applicazione della forma speciale di vendita in trattazione, includendo nella stessa non solo l'acquisto ai fini della rivendita al consumatore finale di merci, intese come beni fisici, ma altresì l'offerta, rivolta alla medesima platea di acquirenti, di proposte di adesione ad una gamma di servizi, tra i quali possono rientrare i contratti inerenti la fornitura di fonti di energia o di telecomunicazione.

Il secondo comma dell'articolo 1 della medesima Legge 173/2005, infatti, ne esclude il campo di applicazione solo ai seguenti ambiti: a) prodotti e servizi finanziari; b) prodotti e servizi assicurativi; c) contratti per la costruzione, la vendita e la locazione di beni immobili.

L'articolo 3 della stessa disposizione legislativa, inoltre, prevede l'obbligo di munirsi di tesserino identificativo da parte dei soggetti che effettuano l'attività di promozione oggetto del quesito, in analogia a quanto prescritto per la vendita di beni presso il domicilio del consumatore.

L’assetto normativo rinvenuto, in conclusione, depone per l’assoggettamento agli adempimenti in tema di vendita presso il domicilio del consumatore anche dell’attività promozionale di contratti per la fornitura di fonti di energia (es gas, elettricità) ovvero di telefonia, corrispondenti a quelli oggetto del quesito.

La nota del Ministero degli Interni prot. n. 3794 del 12/03/2014 recepisce, nel documento alla stessa allegato, una serie di raccomandazioni in tema di prevenzione del rischio di incendio applicabili ai seguenti ambiti:

- Realizzazione e gestione di mercati su aree pubbliche, ove contemplanti la presenza di postazioni di vendita che utilizzano bombole alimentate a GPL o da altre fonti energetiche;

- Installazione e utilizzo di bombole a GPL a bordo di autonegozi, funzionali all'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti;

- Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione durante manifestazioni temporanee all'aperto.

Gli Enti iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in relazione a fattispecie che possono intersecare adempimenti di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive, possono beneficiare di un regime di favore ascrivibile, in via principale, alle componenti della destinazione d’uso urbanistica e dell’esenzione dall’imposta di bollo nei procedimenti di matrice autorizzatoria, secondo il dettaglio di seguito illustrato

Disciplina della destinazione d’uso

L’art. 71 del D. lgs. 117/2017 riconduce le sedi ed i locali in cui si esplicano le attività istituzionali degli Enti del Terzo Settore al concetto di “indifferenza urbanistica”.

Agli spazi in trattazione è pertanto riconosciuta la piena compatibilità con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 1444 del 02/04/1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica ammessa dagli strumenti di pianificazione comunale, fatta eccezione per quella avente natura produttiva.

Per una trattazione di dettaglio in ordine alla portata applicativa della misura di agevolazione in esame si rinvia alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 34/17314 del 17/11/2022.

I contenuti di sintesi della Nota Ministeriale sopra menzionata sono stati inoltre illustrati nel precedente numero 74 della presente newsletter, pubblicato a dicembre 2022, di cui si fornisce il corrispondente estratto.

Disciplina in tema di bollo

L’articolo 82 quinto comma del medesimo D lgs 117/2017 prevede l’esenzione dall’imposta di bollo sulle istanze, copie conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni, attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico, in qualunque modo denominato, posti in essere o richiesti da Enti del Terzo settore

La condizione dirimente per usufruire delle due agevolazioni sopra descritte è rappresentata, come sopra detto, dall’iscrizione nel RUNTS.

Ai sensi dell’art. 45 secondo comma del D. lgs. 117/2017, le informazioni contenute nel Registro devono essere accessibili a chiunque in via telematica.

L’elenco degli Enti iscritti è pertanto consultabile, senza necessità di autenticazione, nell’apposita sezione del sito Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

La Legge regionale n. 3/2008, per effetto del combinato disposto tra gli articoli 4 secondo comma e 15 comma 1, demanda alla Giunta regionale l'individuazione delle diverse fattispecie di Unità di Offerta Sociale assoggettate alla Comunicazione preventiva di Esercizio (CPE), istituto che rappresenta il titolo di legittimazione occorrente per l'avvio dell'attività.

Nel novero delle Unità di Offerta attualmente tipizzate da Regione Lombardia è ricompreso anche il Centro Ricreativo Diurno per Minori, i cui riferimenti sono rinvenibili:

- Nell'elencazione generale presente nell'apposita pagina informativa del sito istituzionale di Regione.

- Nel richiamo operato alle pagine 15 e 16 del documento ricognitorio dedicato alle caratteristiche delle varie tipologie di Unità di Offerta sociale, parimenti pubblicato nel portale internet di Regione Lombardia.

In quest’ultimo documento è contenuto un rimando al provvedimento attuativo costituito dalla DGR 11496 del 17/03/2010, che ha tipizzato la categoria dei Centri

Ricreativi Diurni per minori (CRD) e li ha inseriti nell’elenco delle Unità di Offerta Sociale assoggettate alla citata Legge regionale 3/2008.

In base alle definizioni contenute in quest’ultima Deliberazione, il CRD per minori è una Unità d’Offerta sociale pubblica o privata, anche realizzata presso luoghi di lavoro, che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori che permangono nel proprio luogo di residenza nel periodo di chiusura delle attività scolastiche.

Il target di riferimento è rappresentato da minori tra i 3 ed il 16 anni.

In base all'articolato della stessa DGR 11946/2010, l'adempimento si applica potenzialmente anche alle parrocchie che svolgono attività di oratorio, ma solo nel caso in cui le stesse intendano connotarsi come unità d'offerta della rete sociale denominata Centro ricreativo diurno

Ove l'attività che il gestore della struttura intende porre in essere rientri effettivamente nel perimetro di applicazione della summenzionata Delibera, si renderà quindi necessario produrre apposita Comunicazione Preventiva di Esercizio (CPE), con efficacia abilitante dalla data di sua presentazione, secondo le modalità prescritte dal Decreto Dirigenziale di Regione Lombardia n. 1254 del 15/02/2010.

Dovranno essere pertanto rispettate tutte le prescrizioni organizzative e strutturali applicabili alla specifica tipologia di attività, declinate nella DGR istitutiva e nel documento ricognitorio di cui si è fatto cenno sopra.

Le Imprese funebri sono legittimate ad esternalizzare ai Centri Servizi funerari, mediante contratto in esclusiva registrato, le seguenti componenti necessarie all’esplicazione dell’attività :5

- Carro funebre;

- Autorimessa per il ricovero del mezzo adibito a carro funebre

- Operatori necrofori

5 Tale facoltà è ammessa dall’articolo 74 quarto comma della Legge regionale 33/2009, in combinato disposto con l’articolo 2 secondo comma del Regolamento regionale 4/2022, a patto che il Centro Servizi funerari sia in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall’art 74-bis della citata Legge regionale 33/2009 ed abbia presentato la prescritta Scia

L’Impresa funebre, per converso, deve assicurare in proprio tutti gli elementi di seguito elencati:

- Sede destinata al disbrigo delle pratiche amministrative, alla vendita di casse e articoli funebri e ad ogni altra attività connessa al funerale;

- Direttore tecnico dotato di poteri direttivi e responsabile dell’attività funebre, in possesso degli specifici requisiti formativi;

- Addetto per ogni sede oltre la prima, abilitato alla trattazione delle pratiche amministrative e degli affari, in persona diversa da quella utilizzata per la sede principale o altre sedi, in possesso dei previsti requisiti formativi ed assunto con regolare rapporto di lavoro

L'art. 4 primo comma del D. lgs. 228/2001 prevede che la vendita diretta in via prevalente di prodotti agroalimentari di propria produzione possa essere svolta dai soli Imprenditori agricoli iscritti nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’iscrizione alla sezione speciale Imprenditori agricoli del Registro delle Imprese si configura quindi quale adempimento di segno imprescindibile, al fine di legittimare l'esercizio di tale forma distributiva da parte di aziende appartenenti al comparto primario agroalimentare.

La Risoluzione n. 77247 del Ministero dello Sviluppo Economico (attuale Ministero delle Imprese e del made in Italy), emessa l'08/05/2014, imprime peraltro una connotazione di segno restrittivo alla disposizione enunciata nella summenzionata fonte legislativa

L'interpretazione del Dicastero emittente, che recepisce indicazioni di segno conforme fornite dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, vincola all'iscrizione camerale, ai fini della legittimazione a svolgere attività di vendita diretta al dettaglio, anche quei produttori agricoli che, in forza del regime di favor ammesso dall’articolo 34 del DPR 633/1972, non sarebbero tenuti a provvedere all'iscrizione al Registro delle Imprese, in ragione del mancato superamento di una soglia di volume d'affari pari a 7 000 euro annui.

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