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CIRCOLI PRIVATI:
EQUIPARABILI AD ESERCIZI PUBBLICI SE IL CRITERIO DI AMMISSIONE DEI SOCI E’ MERAMENTE FORMALE
La Sentenza del Tar del Lazio Sezione di Latina n 321 del 23/03/2022, non appellata, ha stabilito che sono equiparabili ad esercizi pubblici i Circoli privati che consentano l’ammissione diretta ed immediata di qualsiasi soggetto al loro interno, previo pagamento di un biglietto di ingresso, ove conseguente alla mera compilazione di un modulo per la richiesta di iscrizione in qualità di soci, accompagnata dalla contestuale consegna della tessera associativa.
La modalità di tesseramento sopra illustrata rende indistinguibile il sodalizio da un esercizio pubblico a tutti gli effetti, in quanto idonea ad accogliere una generalità indistinta di fruitori non effettivamente iscritti nell’anagrafe sociale per il tramite del Libro Soci
Ne consegue che in tali ipotesi le eventuali attività di somministrazione svolte all’interno dei locali sono assoggettate alla disciplina settoriale di riferimento per gli esercizi pubblici, ivi compresa l’idoneità dei locali sotto il profilo edilizio ed urbanistico.
Non è infatti possibile applicare, per quest’ultimo aspetto, la deroga all’obbligo di conformità della destinazione d’uso dell’immobile, astrattamente riconosciuta ai Circoli privati in forza dell’art. 2 secondo comma lettera e) del DPR 235/2001.
E’ inoltre necessario assicurare il possesso dei requisiti professionali prescritti dall’art 71 del D. lgs. 59/2010.
La sentenza sopra citata infine, ha sancito che anche le eventuali attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento esercitate all’interno di Circoli Privati soggiacciono alle disposizioni in materia di agibilità dettate dall’art. 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931), nonché dalla relativa disciplina attuativa contenuta negli articoli 141 e seguenti del Regio Decreto 635/1940
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA:
LA SANZIONE PER APERTURA ABUSIVA DI MEDIA STRUTTURA DEVE ESSERE
SUFFRAGATA DALL’EFFETTIVA MISURAZIONE DELLA SUPERFICIE DI VENDITA
La Cassazione Civile, mediante Ordinanza n. 21904 dell’11/07/2022, ha annullato una sanzione amministrativa pecuniaria comminata da un’Unione di Comuni nei confronti di un esercizio commerciale al dettaglio, formalmente ricondotta alla violazione dell’articolo 8 del D. lgs. 114/1998, in quanto gli atti di accertamento assunti alla base di tale provvedimento non contenevano elementi utili a commisurare l’esatto ammontare della superficie di vendita, ai fini dell’effettivo inquadramento dell’esercizio nel novero delle medie strutture di vendita.
La Suprema Corte ha ritenuto che l’Ordinanza-Ingiunzione di pagamento oggetto di impugnazione, motivata dall’avvio dell’attività in carenza del prescritto titolo autorizzatorio, non rispettasse uno dei principi fondamentali sottesi alla Legge 689/1981, norma che governa il procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La Corte, più nel dettaglio, ha ritenuto che l’omessa verifica della superficie di vendita da parte dell’Organo accertatore si è posta in contrasto con la necessità di assicurare, in sede di adozione del successivo provvedimento sanzionatorio, la coerente concordanza tra la situazione riscontrata sul piano fattuale, che ne costituisce il presupposto irrogativo, rispetto ai riferimenti di legge indicati, che devono individuare in modo puntuale la condotta antigiuridica riscontrata e la conseguente fattispecie sanzionatoria da applicare
La Corte ha quindi ritenuto priva di pregio la ragione difensiva addotta dalla PA comunale, vertente sulla circostanza secondo cui l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio in carenza del prescritto titolo abilitativo prevederebbe, in via sistematica, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria contemplata dall’art. 22 del D. lgs. 114/1998, identica nell’importo e nei presupposti sostanziali a prescindere dall’inquadramento dell’attività abusiva in una delle tre categorie tipizzate dalla norma (vicinato, media o grande struttura di vendita).
SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE: LEGITTIMA LA DECADENZA DEL TITOLO ABILITATIVO PER SOSPENSIONI SUPERIORI AL PERIODO MASSIMO CONSENTITO, ANCHE IN CASO DI RIAPERTURE SPORADICHE
La Sentenza del TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria n 71 del 15/12/2021, non appellata, ha confermato la legittimità del provvedimento decadenziale del titolo abilitativo alla somministrazione di alimenti e bevande, adottato a seguito dell’accertato travalicamento del periodo massimo di sospensione ammesso dalla normativa, anche a fronte di riaperture del tutto sporadiche che, per quanto avvenute durante il periodo di chiusura prolungata, non sono da considerarsi idonee ad interrompere il decorso del predetto termine, stante la sostanziale inoperosità serbata dall’attività
Il limite temporale in trattazione è fissato in dodici mesi sia a livello di legislazione statale (art 64 comma 8 lettera b del D lgs 59/2010), sia in rapporto alla normativa lombarda (art. 76 comma 1 lettera b della Legge regionale 6/2010).
La pronuncia ha inoltre sottolineato la natura vincolata del provvedimento decadenziale, che deve essere adottato dalla Pa comunale, senza apprezzamenti discrezionali di scrutinio, a fronte dell’accertata ricorrenza dell’evento sul piano meramente fattuale.
ADEMPIMENTI DI PREVENZIONE INCENDI: NUOVA MODULISTICA IN VIGORE DAL 01/03/2023
Il Ministero dell’Interno, mediante Decreto prot. n. 739 del 19/01/2023, ha aggiornato la modulistica in materia di adempimenti di prevenzione incendi, da utilizzare ai fini della presentazione delle Istanze, Segnalazioni o dichiarazioni prescritte dal DPR 151/2011.
La nuova versione della modulistica entrerà in vigore dal prossimo 1 marzo ed è già disponibile, in anteprima, nell’apposita sezione del sito Internet del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
FASCICOLO ELETTRONICO AZIENDE AGRICOLE: AGGIORNAMENTO
Con Decreto Dirigenziale n. 19254 del 29/12/2022 è stato approvato da Regione Lombardia l’aggiornamento del manuale di gestione dell’applicativo SIS CO, che consente alle Imprese agricole di creare ed aggiornare il Fascicolo elettronico previsto dal DPR 503/1999.
Il Fascicolo è liberamente consultabile da qualunque Amministrazione Pubblica, mediante accesso alla predetta piattaforma telematica.
I dati contenuti nel Fascicolo costituiscono, inoltre, la base certificata per le verifiche istruttorie svolte d’ufficio dalle PA con cui l’Imprenditore agricolo si interfaccia a qualsiasi titolo (art. 25 c. 2 Decreto Legge 5/2012, convertito con Legge 35/2012).



AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI: APPROVATA LA MODULISTICA REGIONALE
Con Decreto n. 17842 del 05/12/2022, emanato dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, è stata approvata la modulistica unificata in materia di autorizzazioni al trasporto di animali vivi
Le relative istanze devono essere presentate dall’Impresa direttamente all’ATS di riferimento territoriale
PROROGA CONCESSIONI GIOCO PUBBLICO SINO AL 31/12/2024
L’articolo 1 commi 123 e 124 la Legge 29/12/2022 n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha prorogato a titolo oneroso sino al 31 dicembre 2024 la validità delle concessioni statali rilasciate ad operatori del gioco pubblico, con riguardo alle seguenti attività:
- Sale Bingo;
- Rete di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110 comma 6 Regio Decreto 773/1931 (TULPS);


- Raccolta delle scommesse su eventi sportivi (anche ippici) e non sportivi.
DISCIPLINA REGIONALE LOMBARDA IN TEMA DI ATTIVITA’ AGRITURISTICA:
COSTITUZIONALMENTE ILLEGITTIMA LA FACOLTA’ “UNA TANTUM” DI INCREMENTO SINO AL 10% DELLA SUPERFICIE LORDA
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 251 del 23/11/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 154 terzo comma secondo periodo della Legge regionale lombarda n. 31/2008, che consentiva l’ampliamento per una sola volta, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati già destinati o da destinare all’attività agrituristica, purché individuati nel certificato di connessione.
La Sentenza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -1a Serie Speciale Corte Costituzionale - n. 51 del 21/12/2022.
Per effetto di quanto previsto dall’art. 136 della Costituzione, la norma regionale in esame ha quindi cessato la propria efficacia con effetto dal 22 dicembre scorso.
La Corte ha ritenuto che la disposizione regionale caducata violasse il parametro costituzionale della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, esplicitato negli articoli 9 e 117 secondo comma lettera s) della Carta, in rapporto alle materie di esclusiva potestà statale, nonché il principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.
RIGENERAZIONE URBANA CON STRUMENTO CONVENZIONALE:
APPROVATI I CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
L’articolo 43 comma 2-quater della Legge regionale 12/2005 prevede il dimezzamento dell’ammontare del contributo di costruzione, salvo ulteriori riduzioni disposte dal Comune, in caso di interventi di ristrutturazione urbanistica effettuati all’interno dei comparti di rigenerazione urbana e territoriali individuati dagli strumenti di pianificazione comunale.
Qualora il relativo titolo abilitativo preveda una Convenzione urbanistica tra il Comune ed il soggetto privato, l’importo del predetto contributo può essere sempre rimodulato dalla PA comunale, in aumento o in riduzione, sulla scorta di una valutazione economico-finanziaria legata agli impatti delle trasformazioni urbanistiche ed al valore degli investimenti.
Con Deliberazione della Giunta regionale n XI/7729 del 28/12/2022 sono state approvate le Linee guida a cui i Comuni dovranno attenersi, al ricorrere dello scenario sopra prospettato, qualora intendano procedere a rideterminare il contributo di costruzione.
La Delibera, inoltre, prevede la futura pubblicazione nella pagina Web della DG Territorio ed Ambiente di Regione Lombardia di un apposito strumento di calcolo elettronico a disposizione dei Comuni, configurato con formule automatiche coerenti con i parametri riportati nelle predette Linee Guida.

INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE ELETTRICA:
LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DI IMPIANTI
NON RICOMPRESI NELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE
Con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20/10/2022, adottato di concerto con il Ministro della Cultura, sono state approvate le Linee guida per la gestione dei procedimenti finalizzati alla costruzione ed all’esercizio delle infrastrutture per il dispacciamento dell’energia elettrica, ove non rientranti nella Rete di Trasmissione nazionale
La competenza istruttoria per questa peculiare categoria di impianti è affidata alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, ovvero agli Enti locali eventualmente delegati dalle medesime.
Le Linee-guida si applicano alle reti ed agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1 000 V), di media tensione (superiori a 1 000 V e fino a 30 000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V).
Il Decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie Generale- n 304 del 30/12/2022, è entrato in vigore dal 14 gennaio 2023.
Resta invariata la competenza del predetto Ministero, invece, per le procedure autorizzative riguardanti le infrastrutture incluse nella predetta Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN).
AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)
-INDIRIZZI REGIONALI DI ADEGUAMENTO A DECISIONI COMUNITARIE SU B.A.T. PER IL TRATTAMENTO DI SUPERFICIE CON SOLVENTI ORGANICI (DGR XI/7714 DEL 28/12/2022)
Con Deliberazione della Giunta regionale n XI/7714 del 28/12/2022 sono state approvate le Linee guida per l’applicazione, a seguito della Decisione di esecuzione comunitaria n. 2020/2009, delle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) in materia di trattamento di superficie con solventi organici, ai fini del riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali già in possesso di stabilimenti che effettuano la predetta lavorazione (Continua a leggere per approfondimenti (...)
NUOVE FUNZIONI IN MATERIA DI VISUALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI AVVENUTI CON PAGOPA

A partire dal 24 gennaio 2023 sono state implementate nel portale Impresainungiorno alcune funzioni aggiuntive in tema di gestione dei pagamenti, che consentono di effettuare ricerche sulla base della data di effettivo versamento e di visualizzare tale informazione in specifiche sezioni del dettaglio pratica
Si ricorda che le funzioni assicurate dal portale in materia di pagamenti prevedono l’attivazione del collegamento con il nodo PagoPa, secondo la procedura descritta nel manuale dedicato.
Il mancato adeguamento degli strumenti di e-payment dell’Ente comunale comporta l’applicazione, a carico del responsabile della violazione, della sanzione prevista dagli articoli 21 e 55 del D. lgs. 165/2001 in tema di responsabilità dirigenziale (vd. Faq sul sito Agid).
SCIA PER SPETTACOLI TEMPORANEI SINO A 1000 SPETTATORI: ELIMINAZIONE DAL 23/01/2023
Dal 01/01/2023 è cessata l’efficacia della disposizione, contenuta nell’art. 38-bis del DL 76/2020 e smi, che assoggettava a Scia lo svolgimento di spettacoli dal vivo comprendenti attivita' culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, ove svolti in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 e con un numero massimo di 1.000 partecipanti.
Lo specifico procedimento presente nel portale è stato conseguentemente disattivato
REPORT ANDAMENTO PRATICHE IN IMPRESAINUNGIORNO
- AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2022 -
Pubblichiamo il report relativo all’andamento delle pratiche gestite attraverso il portale Impresainungiorno nel corso dell’intero anno 2022.
Ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento regionale 5/2020, il Certificato di Connessione tra attività agricola ed attività agrituristica rappresenta il presupposto necessario per legittimare il successivo invio al Comune della Scia contemplata dall’articolo 153 della Legge regionale 31/2008, necessaria per l’avvio dell’attività di agriturismo.
L’istanza per il rilascio del Certificato di connessione deve essere prodotta alle competenti articolazioni territoriali di Regione Lombardia, ovvero alla Provincia di Sondrio per il relativo comparto territoriale di pertinenza.
La procedura autorizzatoria è gestita obbligatoriamente per il tramite della piattaforma telematica SIS.CO. di Regione Lombardia (art. 3 comma 1 RR 5/2020).

Il successivo comma 4 del medesimo articolo di Legge prevede che il Certificato di Connessione e gli eventuali aggiornamenti debbano essere inviati all'Impresa e, per conoscenza, anche al Suap comunale
La Scia per l’avvio dell’attività agrituristica deve essere prodotta al Suap comunale entro tre anni dal rilascio del Certificato di connessione, previo superamento di apposito corso formativo.
Il mancato rispetto di tale finestra temporale determina la decadenza dell’efficacia del Certificato.
Per ulteriori informazioni si invita a consultare la pagina dedicata nel sito istituzionale di Regione Lombardia
In assenza di pronunce giurisprudenziali o Risoluzioni ministeriali reperite sul punto, direttamente trattanti la specifica materia, occorre rifarsi a parametri normativi ed interpretativi di natura generica ed astratta.
In primo luogo, con effetto dirimente rispetto al tema centrale del quesito, occorre stabilire se la cessione della SIM, a prescindere dalla modalità operativa di consegna adottata dall'operatore di telefonia mobile, si configuri effettivamente come vendita al dettaglio, con conseguente assoggettamento alle disposizioni del D. lgs. 114/1998.
L’approccio di analisi, da privilegiare in forza della metodologia dettata dalla disposizioni sulla Legge in generale, implica un’analisi di natura semantica del lemma “vendita”, coordinato con i significati rinvenibili altre disposizioni

L'articolo 4 comma 1 lettera b) del citato D. lgs. 114/1998, nel tracciare le definizioni pertinenti al perimetro delle attività commerciali, dispone che per commercio al dettaglio si intende "l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;".
Presupposto essenziale per qualificare l'attività secondo le coordinate stabilite dalla prefata normativa settoriale, quindi, è che si realizzi la vendita di un bene materiale (merce) nei riguardi del consumatore finale.
L'articolo 1470 del Codice Civile qualifica come "vendita" il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto, dietro corrispettivo monetario
Stando alle informazioni disponibili, nonché tenendo conto di un criterio di comune esperienza concreta, la scheda SIM è invero concessa in mero comodato al cliente, da parte dell'operatore di telefonia mobile, senza essere oggetto di una vera e propria traslazione in proprietà di questo specifico bene.
Il contratto di comodato, a mente della definizione rinvenibile nell'art 1803 del Codice Civile, è un "contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" Quest'ultima disposizione codicistica qualifica il comodato come atto "essenzialmente" gratuito, non precludendo pertanto la possibilità di rivestire tale negozio giuridico di una componente onerosa a carico del comodatario beneficiante.
In sintesi, ove accertata la cessione della SIM a titolo di comodato, anche eventualmente oneroso, non parrebbe realizzarsi la condizione del trasferimento effettivo dall'operatore al cliente, in via definitiva, della proprietà del bene in questione, posta dal succitato D. lgs. 114/1998 quale condizione atta a configurare la ricorrenza della vendita nei riguardi del consumatore finale.
Sarebbe inoltre da tenere in considerazione un'ulteriore circostanza, costituita dal fatto che la cessione a titolo di comodato della SIM si inquadra nel contesto di una procedura più ampia di sottoscrizione di un contratto di abbonamento ai servizi offerti dal gestore di telefonia mobile, di cui la fornitura della scheda costituisce solo il punto finale di approdo.
Non parrebbe pertanto destituita di qualche fondamento la tesi addotta dall'operatore, vertente sulla sostanziale riconducibilità della fattispecie ad un'attività di servizi non avente matrice commerciale in senso stretto, almeno con riferimento agli adempimenti declinati dal D. lgs. 114/1998.