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L’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO SI APPLICA AGLI ATTI DELLE PROCEDURE DI GARA

Sono Accessibili I Documenti Nella Fase Di Esecuzione Del Contratto

di Felicia DE CAPUA

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Igiudici amministrativi, chiamati a decidere sul ricorso dinanzi al Tar proposto da una società concorrente a seguito di un provvedimento di diniego di accesso agli atti di gara, esaminano il caso di un’istanza rigettata dall’ente comunale in quanto formulata in modo generico e senza specificare il riferimento legislativo. I giudici laziali, esprimono il proprio orientamento richiamando la decisione dell’Adunanza Plenaria n. 10/2020: nel caso d’istanza di accesso agli atti e ai documenti amministrativi formulata in modo generico, si applica l’accesso civico generalizzato. Nello specifico la disciplina dettata dal decreto trasparenza (D.lgs. 33/2013 s.m.i.) si estende agli atti delle procedure di gara e, oltremodo, agli atti riguardanti la fase di esecuzione dei contratti pubblici (v. recente Sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 15 dicembre 2022, n. 16932). Sicché l’istanza di accesso agli atti e ai documenti, formulata dal richiedente in modo generico o cumulativo senza riferimento ad una specifica disciplina, può essere esaminata alla stregua della normativa dell’accesso civico generalizzato che è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all’esecuzione dei contratti pubblici, salvi i divieti e le limitazioni di cui all’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016 (che non vengono in rilievo nel caso di specie). Qualora, invece, l’interessato formuli l’istanza di accesso agli atti con chiaro riferimento alla disciplina dell’accesso documentale è applicabile alle gare di appalto la disciplina ex L. 241/1990. Tale circostanza nella fattispecie affrontata rileva rispetto alla richiesta dei documenti attinenti la prestazione della garanzia da parte della società aggiudicataria. In tal caso dovrà essere "ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art.

22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione a ottenere l’accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara".

I giudici laziali, rilevato che tale circostanza è riscontrabile nel caso di specie relativamente ai documenti comprovanti la prestazione della garanzia, e che, invece la richiesta dei documenti relativi al contratto può rientrare nella disciplina dell’accesso civico, decidono per l’accoglimento del ricorso, intimando all’ente l’ostensione di tutta la documentazione richiesta. Al contempo colgono l’occasione per affermare, altresì, che l’istanza di accesso, qualora formulata ai sensi della L. 241/1990, non deve comunque tradursi in una generica volontà da parte del terzo istante di controllare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

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