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DIVIETO DI RIPOSO IN CABINA: I CHIARIMENTI DELLA UE
Le autorità di controllo non possono chiedere ai conducenti documenti che provino che il loro regolare riposo settimanale non sia stato trascorso sul veicolo ma, in caso di ammissione di colpa del conducente, possono comminare sanzioni
Com’è noto, dal 20 agosto 2020 è espressamente vietato agli autisti dei mezzi adibiti al trasporto di merci effettuare il riposo settimanale regolare sulla cabina dell’autoveicolo.
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Lo ha disposto il Regolamento comunitario 15 luglio 2020, n. 1054, con una modifica alla disciplina generale sui tempi di guida e di riposo (cfr. art. 8 del Reg. 561/2006).
La violazione di questo divieto, sanzionata in maniera diversa nei singoli Stati comunitari, non è tuttavia immediata e facile da accertare, in quanto va contestata direttamente all’autista su strada e non può desumersi dalla documentazione sui tempi di guida giornalieri (carta tachigrafica o fogli di registrazione analogici).
La stessa disciplina comunitaria stabilisce difatti che i conducenti non sono obbligati ad attestare le loro attività quando sono lontani dal veicolo, compreso lo svolgimento del riposo settimanale regolare fuori dal mezzo (cfr. Reg. Ue 165/2014) Per superare questa situazione e confermare la validità del divieto, è intervenuta la DG Move della Commissione europea che, con una nota di dicembre 2022, ha chiarito che l’articolo 34, paragrafo 3, del Regolamento 165/2014 (nella parte in cui prevede che “Gli Stati membri non impongono ai conducenti l’obbligo di presentazione di moduli che attestino le loro attività mentre sono lontani dal veicolo”), non preclude la possibilità per le autorità nazionali di effettuare controlli sui precedenti riposi settimanali che potrebbero essere stati effettuati in un altro Stato membro.
Pertanto, le autorità nazionali possono svolgere tali controlli in qualsiasi momento e anche se non possono richiedere ai conducenti documenti comprovanti che il loro regolare riposo settimanale, precedente il controllo su strada, non sia stato trascorso nel veicolo, possono applicare la sanzione prevista, basandosi sull’ammissione di colpa del conducente. Naturalmente nei casi in cui le normative dello Stato membro dove si esegue il controllo diano valore all’ammissione orale del conducente e nel caso in cui quest’ultimo dichiari di aver effettuato – nel periodo oggetto del controllo – uno dei precedenti riposi settimanali regolari nella cabina del camion. Da ultimo la nota comunitaria specifica che in caso di sospetta violazione del divieto in esame, che non possa essere stabilita a causa della mancanza di dati al momento del controllo su strada, le autorità nazionali sono invitate a utilizzare la possibilità di assistenza reciproca.