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AL VIA LA TREGUA FISCALE, ECCO LE NOVITÀ

Sono dodici le agevolazioni introdotte dal Governo grazie alle quali i contribuenti possono chiudere i conti col Fisco pagando, in molti casi, solo le imposte senza l’aggravio di interessi e sanzioni

Angelo Ciaravolo

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Entra nel vivo la tregua fiscale per sostenere i contribuenti nell’attuale crisi economica. Il Governo apre così le porte a ben dodici agevolazioni, delle quali possono beneficiare anche gli autotrasportatori che nel passato hanno commesso irregolarità per aver “dimenticato” di pagare multe stradali o anche tasse e contributi, oltre ad essere incappati in errori procedurali o infrazioni. Grazie a queste agevolazioni, i contribuenti possono chiudere definitivamente i conti col Fisco pagando, in molti casi, solo le imposte senza l’aggravio di interessi e sanzioni. Inoltre, la Legge di Bilancio 2023 dispone la chiusura delle liti fiscali pendenti e la rottamazione quater di tutte le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia EntrateRiscossione, prese in carico dal 1° gennaio del 2000 fino al 30 giugno dello scorso anno (la domanda per ottenere sconti sulle cartelle va presentata solo on line entro il 30 aprile mentre il pagamento potrà avvenire entro il 31 luglio di quest’anno, in un’unica soluzione, oppure in un numero massimo di 18 comode rate). Ma non solo. Oltre allo stralcio delle vecchie cartelle di importo al di sotto di mille euro, consente, tra l’altro, anche un ravvedimento speciale per le dichiarazioni fiscali fino al 2021 e la regolarizzazione delle violazioni formali.

Intanto l’Agenzia delle Entrate ha già pubblicato la prima circolare (a breve ne saranno pubblicate altre) che fornisce chiarimenti per definire in maniera agevolata gli avvisi bonari, con una forte riduzione delle sanzioni (dal 10 si passa al 3%), a seguito dei controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi, dell’Iva e dell’Irap per gli anni 20192020 e 2021. In particolare, nella definizione agevolata rientrano tutte le comunicazioni che sono già state recapitate, per le quali al 1° gennaio di quest’anno non è ancora scaduto il termine di trenta giorni (90 giorni, invece, in caso di avviso telematico) per eseguire il pagamento delle somme dovute o della prima rata (in particolare, rientrano in queste agevolazioni le comunicazioni recapitate a partire dal 1° dicembre dello scorso anno e gli avvisi telematici messi a disposizione degli intermediari a partire dal 2 ottobre 2022). Nella sanatoria rientrano anche le comunicazioni recapitate successivamente al 1° gennaio 2023. Va ricordato che chi aderisce è tenuto al pagamento per intero delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive (le sanzioni sono invece ricalcolate nella misura del 3% delle imposte non versate o versate in ritardo).

La circolare precisa, tra l’altro, che i benefici della definizione agevolata vengono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento, come nel caso di tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni o anche nel caso di lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10mila euro e, nel caso di tardivo versamento, di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva. Tuttavia, non va dimenticato che nell’ipotesi di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre ai limiti temporali, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.

La definizione agevolata si estende anche alle comunicazioni riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio di quest’anno, sia in corso un pagamento rateale per il quale non si è verificata alcuna causa di decadenza (in tal caso la definizione agevolata si perfeziona con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo, che rimangono dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre dello scorso anno). Per determinare correttamente la somma da versare con le sanzioni ridotte, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione gratuitamente dei contribuenti un apposito foglio di calcolo. Altra buona notizia arriva dalla tregua fiscale relativa alla correzione delle irregolarità formali che non incidono sull’entità dell’imposta dovuta (l’irregolarità può essere sanata col pagamento di 200 euro per ogni periodo di imposta). Il pagamento può essere effettuato in due rate annuali di pari importo (100 euro ciascuna), la prima entro il 31 marzo di quest’anno e l’ultima entro il prossimo 31 marzo 2024. Infine, una grande novità. Con la tregua fiscale arriva un’altra opportunità, il cosiddetto “ravvedimento speciale” che consiste in una particolare deroga all’ordinaria disciplina del ravvedimento operoso mediante il quale si possono regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti. Tra le condizioni per poter aderire vi è che le violazioni non devono essere state già contestate alla data del versamento del dovuto e si deve trattare di dichiarazioni validamente presentate. Chi aderisce deve innanzitutto rimuovere le irregolarità commesse e provvedere al versamento dell’imposta, degli interessi e delle sanzioni ridotte a 1/18 del minimo entro il 31 marzo in un’unica soluzione (è consentito anche il versamento rateale delle somme, comprensive dell’interesse del 2% annuo sulle rate successive alla prima, in otto rate trimestrali di pari importo. La prima rata, entro il 31 marzo di quest’anno).

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