zionale” può essere redatto, per esempio, anche dallo stesso progettista o dal direttore dei lavori, purché sia un tecnico abilitato. Un’altra differenza fondamentale tra l’APE “convenzionale” e l’APE riguarda la modellizzazione dell’edificio e i servizi da considerare nella situazione ante e in quella post operam: nel caso di edifici pluri-unità, il primo è redatto per l’intero edificio, o per l’unione di più unità immobiliari nel caso di edifici pluri-unità, secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del D.L. 6 agosto 2020 (MiSE, 2020a), mentre l’APE è sempre redatto per singola unità immobiliare. Inoltre, il valore dell’EPgl,nren nell’APE “convenzionale” postintervento si ottiene dalla somma degli EPnren relativi ai soli servizi già presenti nella situazione “ante”, anche se nell’input di calcolo per la modellizzazione della situazione “post” possono essere incorporati i servizi eventualmente aggiunti con i lavori; per la determinazione dell’EPgl,nren nell’APE, invece, sono sempre considerati tutti i servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato. Ciò comporta che, anche nel caso di edificio unifamiliare, APE “convenzionale” post intervento e APE (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta degli incentivi) potrebbero avere un EPgl differente. Va sottolineato che l’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente devono tenere sempre conto di tutti i servizi e di tutti gli impianti presenti e che è solo nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del miglioramento di classe che vengono sommati solo gli EP relativi ai servizi presenti nella situazione “ante”; infatti, se così non fosse, cioè se venissero esclusi dalla modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel corso dei lavori, potrebbe crearsi una situazione
irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta in sito, ad esempio da fotovoltaico, sui servizi presenti. A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con i soli servizi di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria soddisfatti da una caldaia a gas e una situazione post con i servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento, quest’ultimo di nuova installazione, soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione “post”, l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe a compensare nel calcolo solamente i servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria e non quello di raffrescamento, creando un beneficio non realistico relativamente al miglioramento della classe, che verrebbe appunto valutato solo sui servizi riscaldamento e ACS.
ASSEVERAZIONI Per concludere, sono state pubblicate da ENEA ulteriori note di chiarimento sulle asseverazioni richieste dal Superbonus nel caso di utilizzo diretto (invio a fine lavori), cessione del credito e sconto in fattura (SAL 30%, SAL 60% e a fine lavori). L’asseverazione, infatti, riguarda i soli requisiti tecnici e la congruità delle spese e non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore/installatore. A questo proposito si ricorda che nel portale bisogna sempre allegare il computo metrico a supporto della documentazione inviata.
Il presente articolo è stato pubblicato anche sul n° 69/2021 di “AiCARR journal”
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 1.
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www.casaeclima.com n.93
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