GIOVANNI PIZZO - Un Manuale per la gestione quotidiana dell'Anagrafe

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Giovanni Pizzo Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Piove di Sacco (PD), membro del Comitato di Redazione della Rivista “Lo Stato Civile Italiano” con la quale collabora dal 1990. E' autore di volumi ed interventi pubblicati su diverse riviste di settore. Ha pubblicato “Formulario dell'autocertificazione” (Edk, 2005), “La semplificazione amministrativa in Comune” (Edk, 2008), “L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei Comuni” (Sepel, 2009). Dal 1991 svolge attività di docenza in materia demografica in qualità di esperto ANUSCA e nell'ambito delle attività formative organizzate da Sepel. Dal 5 Ottobre 2004 è inserito nell'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. ISBN 88-88430-16-4 ISBN 978-88-88430-16-4 Euro 36,00

Giovanni UN MANUALE PER LA GESTIONE Pizzo QUOTIDIANA DELL’ANAGRAFE

Il Manuale si colloca nella biblioteca dell'ufficiale di anagrafe come strumento di lavoro di facile applicazione, che indica per i diversi procedimenti le soluzioni consolidate e di immediata utilità. L'originale partizione del volume consente all'operatore di acquisire la consapevolezza delle ragioni storiche, sociali e giuridiche del servizio anagrafico per poi entrare nel merito dei meccanismi, delle competenze e dei concetti del procedimento amministrativo con particolare riguardo alle moderne esigenze di efficienza ed efficacia, e all'applicazione a tutto campo delle nuove tecnologie. Il Manuale vuole dar conto – oltre che delle abituali procedure di iscrizione, cancellazione e mutamenti delle posizioni anagrafiche sia in riferimento alla popolazione residente che all'AIRE – anche delle molteplici situazioni che si riscontrano in materia d'anagrafe, con riguardo sia alle novità in materia di iscrizione dei comunitari e degli stranieri, che a quelle che richiedono una risposta competente e non sempre codificata (ad esempio in materia di minori, persone senza fissa dimora, schedario della popolazione temporanea, etc.). Attenzione speciale è dedicata al ricorrente tema dei dati e dell'accesso alle informazioni e agli atti anagrafici con una disamina completa delle modalità di acquisizione da parte dell'ufficio, dei criteri di qualità delle certificazioni e della legittimità di accesso diretto da parte di amministrazioni terze al data base attraverso i collegamenti telematici.

Giovanni Pizzo

UN MANUALE PER LA GESTIONE QUOTIDIANA DELL’ANAGRAFE


INDICE Abbreviazioni e significati usati nel testo e nelle note ........................................... pag.

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CAPITOLO I IL SERVIZIO ANAGRAFICO »

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Box 1. Apertura festiva dei servizi demografici? ....................................... » 2. Il censimento della popolazione ...................................................................... » 2.1. Nel mondo ................................................................................................ » 2.2. In Italia ...................................................................................................... » 2.3. Confronto censimento-anagrafe .............................................................. » 2.4. Perchè i censimenti .................................................................................. »

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Box 2. Il segreto statistico ..........................................................................

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3. L’anagrafe oggi in Italia .................................................................................... 3.1. Le norme anagrafiche .............................................................................. 3.2. ... in dettaglio, nel complesso ...................................................................

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4. La lingua dell’anagrafe ..................................................................................... » 4.1. Le minoranze linguistiche ....................................................................... » 4.2. I documenti stranieri ................................................................................ » Box 3. Traduzioni e attestazioni di conformità all’originale ................... » Traduttori ufficiali ......................................................................... » Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti ............... » In conclusione ... .......................................................................... »

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1. Cos’è l’anagrafe .................................................................................................

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CAPITOLO II L’UFFICIALE DI ANAGRAFE 1. La competenza in diritto amministrativo ........................................................ » 2. L’istituto della delega ........................................................................................ » Box 1. Poteri del delegante sul delegato ....................................................

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INDICE

3. Il Sindaco ufficiale del Governo ....................................................................... pag. 3.1. Il Sindaco gestore dell’anagrafe ............................................................... » 4. La delega in anagrafe ........................................................................................ » 4.1. A rappresentanti politici ........................................................................... » 4.2. Al personale dipendente ........................................................................... »

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Box 2. Delega al personale dipendente a tempo determinato .................. »

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4.3. Validità della delega .................................................................................. » 4.4. Il delegato nel contesto dell’organizzazione comunale .......................... » 4.5. Nelle Unioni di Comuni ............................................................................ »

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Box 3. Altre deleghe e incarichi ................................................................. Lo stato civile ................................................................................. Delega interna o di firma (o impropria) ....................................... L’incarico .......................................................................................

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5. Strumenti di supporto all’azione amministrativa ........................................... 5.1. Direttive .................................................................................................... 5.2. Circolari .................................................................................................... 5.3. Pareri ......................................................................................................... 6. Ordinanze sindacali in materia anagrafica ..................................................... 7. Incompatibilità? ...............................................................................................

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Box 1. Chi vive in albergo ........................................................................... » 3. Il Consiglio di Stato all’ufficiale di anagrafe .................................................... » 4. Idoneità dell’alloggio ........................................................................................ » 4.1. La circolare n. 8 del 1995 .......................................................................... » 4.2. Standard di idoneità ................................................................................. »

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CAPITOLO III I CONCETTI CHE FANNO L’ANAGRAFE 1. Premessa ........................................................................................................... 2. La residenza ...................................................................................................... 2.1. Natura della dimora anagrafica ............................................................... 2.2. Il domicilio ................................................................................................ 2.3. La abitualità della dimora ........................................................................ 2.4. Residenza senza ‘dimora’ .........................................................................

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Box 2. D.M. Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (aggiornato con D.M. Sanità 9 giugno 1999) ..................................... »

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4.3. A chi tocca l’accertamento ....................................................................... » 5. Le persone in anagrafe ...................................................................................... » 6. La famiglia anagrafica ...................................................................................... »

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INDICE

Box 3. Il rapporto anagrafe/ISEE .............................................................. pag. Box 4. Famiglia nucleare/nucleo familiare .............................................. » 6.1. I vincoli affettivi ........................................................................................ 6.2. Coniugi in famiglia ................................................................................... 6.3. La famiglia nella casa popolare ............................................................... 6.4. Alcune utilità ............................................................................................. 7. La convivenza anagrafica ................................................................................. 7.1. Il responsabile .......................................................................................... 7.2. Case di riposo ............................................................................................ 7.3. Il carcere ................................................................................................... 7.4. Le comunità terapeutiche ........................................................................

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Box 1. Perchè al privato può non interessare la iscrizione nel Comune di residenza ............................................................................... »

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4. Obblighi dell’ufficiale di stato civile ................................................................. » 5. Obblighi dell’ufficiale di anagrafe .................................................................... » 5.1 Gli accertamenti ........................................................................................ »

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Box 2. Verbale ISTAT di accertamento [pagg. 119-120 delle Avvertenze] ................................................................................................... »

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CAPITOLO IV I RESPONSABILI DELLE VICENDE ANAGRAFICHE E LA LEGGE 241/1990 1. Responsabili delle procedure anagrafiche ...................................................... 2. Il privato e la pubblica amministrazione ......................................................... 2.1. Interesse legittimo .................................................................................... 2.2. Diritto soggettivo ...................................................................................... 3. Il privato e l’anagrafe ........................................................................................ 3.1. Obblighi del privato ..................................................................................

5.2. La valutazione e la decisione .................................................................... » 6. La partecipazione nei procedimenti anagrafici ............................................... » 6.1. L’art. 10-bis ................................................................................................. »

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»

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6.2. La motivazione del provvedimento ......................................................... »

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Box 3. Termini per le pratiche migratorie - Regolamento anagrafico

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CAPITOLO V I DATI ALL’ANAGRAFE 1. Fatti rilevanti .................................................................................................... » 2. Posizione anagrafica ........................................................................................ » 3. Provenienza dei dati ......................................................................................... »

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INDICE

3.1. La identificazione .................................................................................... pag. 3.2. Dove risiede ............................................................................................. » 3.3. Gli status ................................................................................................... » 3.3.1. … e la semplificazione amministrativa ........................................ » 3.3.2. Formalità degli atti dall’estero ...................................................... » Box 1. Convenzioni sulla soppressione della legalizzazione ................... » Box 2. Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille .................. » 3.3.3. Modelli plurilingue ....................................................................... » 4. La cittadinanza ................................................................................................. » 5. Il codice fiscale ................................................................................................. » Box 3. Codice fiscale per iscritti AIRE: quando d’ufficio ......................... »

95 96 96 98 100

6. Altri dati ............................................................................................................ 7. Patente e libretto di circolazione .....................................................................

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104 104

1. Le schede anagrafiche ...................................................................................... 1.1. Scheda individuale AP5 ........................................................................... 1.2. Scheda di famiglia AP6 ............................................................................ 1.3. Scheda di convivenza AP6a ..................................................................... 2. La gestione informatizzata sostitutiva ............................................................

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Box 1. Ministero dell’Interno: Documentazione da produrre per l’autorizzazione all’abbandono del cartaceo .....................................

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2.1. Dalla opportunità all’obbligo ................................................................... 2.2. In pratica, che fare ................................................................................... 3. Il sistema INA-SAIA .......................................................................................... 3.1. Centro Nazionale Servizi Demografici - CNSD ......................................

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Box 2. Schema di convenzione tra il Ministero dell’Interno e le Regioni per il collegamento all’INA ................................................. La Regione ....................................................................................

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4. L’anagrafe dei pensionati ................................................................................. 4.1. Il casellario dei pensionati .......................................................................

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CAPITOLO VI GLI STRUMENTI PER LA TENUTA DELL’ANAGRAFE

CAPITOLO VII LE PROCEDURE E I TERMINI 1. Le iscrizioni ...................................................................................................... 1.2. Per nascita ................................................................................................ 1.2.1. Figlio di stranieri ........................................................................... 1.3. Per sentenza .............................................................................................

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INDICE

1.4. Per trasferimento ..................................................................................... pag. 1.5. Dall’estero ................................................................................................. » 1.6. Per ricomparsa da irreperibilità e da nessuna iscrizione ....................... » 1.7. D’ufficio .................................................................................................... » 2. Le cancellazioni ................................................................................................ » 2.1. Per morte .................................................................................................. » 2.2. Per trasferimento ...................................................................................... » 2.3. Lo straniero ............................................................................................... » 2.4. Per irreperibilità ....................................................................................... » 2.4.1. Al censimento ................................................................................ » 2.4.2. Accertata ........................................................................................ » 2.4.3. Blocco della certificazione? .......................................................... »

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CAPITOLO VIII SITUAZIONI PARTICOLARI 1. Premessa ........................................................................................................... » 2. Il minore ............................................................................................................ » 2.1. La sua vera anagrafe ................................................................................. »

141 141 142

Box 1. Tutela dell’anonimato dei minori adottati, art. 28 legge 184/ 1983 ............................................................................................... » A) Informazioni sui minori adottati ............................................ » B) Informazioni ai minori adottati .............................................. »

144 144 144

3. Il minore straniero ............................................................................................ 3.1. In affidamento preadottivo ...................................................................... 3.2. Identificazione del minore straniero ....................................................... 4. Posizioni che non comportano l’iscrizione .....................................................

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145 145 147 147

Box 2. Istituti di cura - Case di riposo e altro ............................................

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148

4.1. Personale militare NATO ......................................................................... 5. Schedario popolazione temporanea ................................................................ 5.1. Come funziona ......................................................................................... 5.2. Accordo Stato-Regioni ............................................................................. 5.3. I comunitari nello schedario .................................................................... 6. Persone senza fissa dimora .............................................................................. 6.1. La Cassazione ........................................................................................... 6.2. Dimostrare il domicilio ............................................................................ 6.3. Il disagio sociale ....................................................................................... 6.4. L’iscrizione nel Comune di nascita .......................................................... Box 3. Registro nazionale delle persone senza fissa dimora .................... 6.5. La coabitazione del residente con il domiciliato: i fogli di famiglia ...

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148 149 150 151 152 154 155 156 157 157 158

» Box 4. Dicitura di «senza fissa dimora» sui certificati anagrafici e sulla carta di identità ..................................................................... » 7. I collaboratori di giustizia ................................................................................ »

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INDICE

CAPITOLO IX GLI STRANIERI 1. Premessa ........................................................................................................... pag. 163 163 2. Entrare in Italia ................................................................................................ » Box 1. Visto di ingresso per l’Italia ............................................................

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164

3. Il documento di soggiorno ............................................................................... 3.1. Nelle more del rinnovo ............................................................................. 3.2. In attesa di permesso per lavoro subordinato ......................................... 3.3. In attesa di permesso per ricongiungimento familiare ........................... 3.4. Per soggiorno di breve durata ..................................................................

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Box 2. Paesi dell’area Schengen ................................................................

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3.5. Straniero detenuto ................................................................................... 3.6. Il minore adottato ..................................................................................... 3.7. Considerazioni comuni ............................................................................

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Box 3. Matrimonio dello straniero in Italia ..............................................

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170

4. Le generalità dello straniero ............................................................................ 4.1. Cognome e nome ...................................................................................... 4.2. Dati dal permesso di soggiorno ................................................................ 4.3. Gli status ................................................................................................... 5. Documenti di riconoscimento ......................................................................... 6. Cancellazione dall’anagrafe ............................................................................. 7. Altre incombenze del Comune .........................................................................

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171 172 172 173 173 173 174

1. Normativa comunitaria e nazionale ................................................................ 1.1. I ‘considerando’ della Direttiva ................................................................ 1.2. Il decreto di attuazione .............................................................................

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CAPITOLO X I COMUNITARI

Box 1. Carte di identità ‘comunitarie’ valide per l’espatrio ......................

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2. Il comunitario in anagrafe ............................................................................... 2.1. Dimostrare le condizioni ......................................................................... 2.2. La copertura sanitaria ..............................................................................

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Box 2. Ministero della Salute, circolare del 3 agosto 2007, indirizzata agli Assessorati regionali alla sanità .............................................

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2.3. Le risorse sufficienti .................................................................................

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182

Box 3. Risorse sufficienti - Importi per il 2010 ........................................ Box 4. Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia - N. 181/08 R.G.A.N.C. .....................................................................................

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182

»

3. Il soggiorno dei familiari ..................................................................................

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INDICE

4. Vivenza a carico ................................................................................................ pag. 4.1. Secondo le Linee guida ............................................................................ » 4.2. Dimostrare il ‘carico’ ................................................................................ » 4.3. L’adulto a carico del minore ..................................................................... » 5. Le attestazioni ................................................................................................... » 6. Soggiorno permanente ..................................................................................... » 7. Mantenimento del soggiorno ........................................................................... » 7.1. Se il comunitario soggiornante ... ........................................................... » 8. Vincoli fittizi per abusare delle norme sull’immigrazione .............................. » 8.1. Matrimoni di convenienza ....................................................................... »

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CAPITOLO XI IL DIRITTO DI ACCESSO 1. Definire la certificazione .................................................................................. »

199

Box 1. Attestazione: differenza con la certificazione ...............................

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200

2. La certificazione anagrafica ............................................................................. 2.1. Certificati tipici .........................................................................................

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200

Box 2. Se il richiedente non è l’intestatario del certificato ....................... » Box 3. Relazioni di parentela nel certificato di stato di famiglia ............. » 2.2. Certificati atipici ....................................................................................... »

203 204 206

202

»

207

2.2.1. Firma dell’ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco .................. » 3. Contenuto dei certificati anagrafici ................................................................. »

207 209

Box 4. Rilascio notizie anagrafiche orali (telefoniche) ............................

Box 5. Certificazioni dai registri di stato civile ......................................... »

210

3.1. Regole e prassi .......................................................................................... » 4. Certificati storici ............................................................................................... » 4.1. Lo stato di famiglia storico ....................................................................... »

210 211 212

Box 6. Diritti di segreteria sulla certificazione anagrafica e le autenticazioni di copia e di firma .......................................................... » Esenzione dai diritti di segreteria ................................................. » Riduzione dei diritti di segreteria ................................................. »

212 213 213

5. Regime fiscale ................................................................................................... »

213

Box 7. Articolazione disciplina sul bollo .................................................. »

214

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215 215 216 217 218 218 219

5.1. L’imposta di bollo in anagrafe .................................................................. 5.2. Le esenzioni .............................................................................................. 5.3. Avvocati e certificati anagrafici ................................................................ 5.4. Ai parroci per le pubblicazioni matrimoniali .......................................... 5.5. Il controllo delle autocertificazioni ......................................................... 5.6. Certificati via fax ...................................................................................... 6. La privacy in anagrafe ......................................................................................

15


INDICE

6.1. I dati dell’anagrafe .................................................................................... pag. 220 Box 8. Principi generali per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 - codice della privacy) .................................................... » 7. Esclusa la consultazione diretta degli atti anagrafici ...................................... 8. Collegamenti telematici con l’anagrafe ............................................................ 8.1. Prescrizioni del garante sulla gestione delle anagrafi .............................. 9. Elenchi anagrafici .............................................................................................

220

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222 222 224 226

Box 9. Quali sono le ‘amministrazioni pubbliche’: art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 ............................................................................. » Box 10. Comunicazione istituzionale del Comune .................................. »

226 227

10. Diritto di accesso ............................................................................................ 10.1. … del privato ........................................................................................... 10.2. … del consigliere comunale ................................................................... 10.2.1. Già il Garante ha detto ...............................................................

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228 228 229 233

Box 11. Il Garante circa il rilascio delle liste elettorali ............................. »

234

CAPITOLO XII L’AIRE 1. L’anagrafe degli italiani residenti all’estero ..................................................... »

237

Box 1. Normativa AIRE ............................................................................. »

238

2. Dati imprescindibili per l’iscrizione ................................................................ 2.1. Mancanze senza scarto ............................................................................ 2.2. Mancanze con scarto ................................................................................ 3. I motivi di iscrizione ......................................................................................... 3.1. Per espatrio ...............................................................................................

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» Box 2. AIRE e fisco italiano ....................................................................... »

3.2. Per nascita all’estero ................................................................................. 3.3. Altre ipotesi particolari ............................................................................ 4. Cancellazioni .................................................................................................... 4.1. Per rimpatrio ............................................................................................ 4.2. Per morte .................................................................................................. 4.3. Per irreperibilità presunta ........................................................................ 4.4. Per doppia iscrizione ................................................................................

241

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242 244 245 245 246 246 246

Box 3. Chi comunica i trasferimenti e gli aggiornamenti ........................ »

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5. Codici e certificazioni ....................................................................................... 5.1. Le certificazioni ........................................................................................ 5.2. La carta di identità .................................................................................... 6. Il diritto di voto ................................................................................................. 7. Comunicazioni ai Consolati ed agli iscritti ......................................................

16

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247 247 248 249 249


INDICE

CAPITOLO XIII TOPONOMASTICA 1. Compiti del Comune .................................................................................... pag. 251 Box 1. Definizioni ...................................................................................... »

251

2. La toponomastica ............................................................................................. » 3. Numerazione civica .......................................................................................... »

252 254

Box 2. La numerazione civica non si appone a ... ..................................... »

254

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255 255 256 256

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259 260 261 262 262

3.1. Esterna ...................................................................................................... 3.2. Interna ....................................................................................................... 3.3. L’aggiornamento ....................................................................................... 4. Adempimenti topografici ed ecografici ...........................................................

CAPITOLO XIV VIGILANZA E RICORSI 1. 2. 3. 4. 5.

La vigilanza anagrafica ..................................................................................... Ricorsi anagrafici .............................................................................................. Chi paga il conto in anagrafe ............................................................................ Le controversie fra Comuni .............................................................................. Il privato in contravvenzione ............................................................................

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INDICE DEI BOX

CAPITOLO I IL SERVIZIO ANAGRAFICO Box 1. Apertura festiva dei servizi demografici? ................................................. pag. Box 2. Il segreto statistico ..................................................................................... » Box 3. Traduzioni e attestazioni di conformità all’originale .............................. » Traduttori ufficiali .................................................................................... » Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti ........................... » In conclusione ........................................................................................... »

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CAPITOLO II L’UFFICIALE DI ANAGRAFE Box 1. Poteri del delegante sul delegato ............................................................... Box 2. Delega al personale dipendente a tempo determinato ............................. Box 3. Altre deleghe e incarichi ............................................................................ Lo stato civile ............................................................................................ Delega interna o di firma (o impropria) ................................................... L’incarico ..................................................................................................

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42 46 49 49 49 50

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66 71 72

CAPITOLO III I CONCETTI CHE FANNO L’ANAGRAFE Box 1. Chi vive in albergo ..................................................................................... Box 2. D.M. Sanità 5 luglio 1975 - Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (aggiornato con D.M. Sanità 9 giugno 1999) ............................................................................... Box 3. Il rapporto anagrafe/ISEE ......................................................................... Box 4. Famiglia nucleare/nucleo familiare .........................................................

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INDICE DEI BOX

CAPITOLO IV I RESPONSABILI DELLE VICENDE ANAGRAFICHE E LA LEGGE 241/1990 Box 1. Perchè al privato può non interessare la iscrizione nel Comune di residenza ................................................................................................... pag. Box 2. Verbale ISTAT di accertamento [pagg. 119-120 delle Avvertenze] .......... » Box 3. Termini per le pratiche migratorie - Regolamento anagrafico ................ »

84 87 91

CAPITOLO V I DATI ALL’ANAGRAFE Box 1. Convenzioni sulla soppressione della legalizzazione ..............................

»

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Box 2. Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 sull’apostille .............................

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Box 3. Codice fiscale per iscritti AIRE: quando d’ufficio ....................................

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CAPITOLO VI GLI STRUMENTI PER LA TENUTA DELL’ANAGRAFE Box 1. Ministero dell’Interno: Documentazione da produrre per l’autorizzazione all’abbandono del cartaceo ......................................................... » Box 2. Schema di convenzione tra il Ministero dell’Interno e le Regioni per il collegamento all’INA ............................................................................. » La Regione ................................................................................................ »

110 119 120

CAPITOLO VIII SITUAZIONI PARTICOLARI Box 1. Tutela dell’anonimato dei minori adottati, art. 28 legge 184/1983 .......... A) Informazioni sui minori adottati ....................................................... B) Informazioni ai minori adottati .........................................................

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144 144 144

Box 2. Istituti di cura - Case di riposo e altro .......................................................

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Box 3. Registro nazionale delle persone senza fissa dimora ...............................

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Box 4. Dicitura di «senza fissa dimora» sui certificati anagrafici e sulla carta di identità ..............................................................................................

»

159

» » »

164 169 170

CAPITOLO IX GLI STRANIERI Box 1. Visto di ingresso per l’Italia ....................................................................... Box 2. Paesi dell’area Schengen ........................................................................... Box 3. Matrimonio dello straniero in Italia .........................................................

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INDICE DEI BOX

CAPITOLO X I COMUNITARI Box 1. Carte di identità ‘comunitarie’ valide per l’espatrio ............................... pag. Box 2. Ministero della Salute, circolare del 3 agosto 2007, indirizzata agli Assessorati regionali alla sanità ............................................................. » Box 3. Risorse sufficienti - Importi per il 2010 .................................................. » Box 4. Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia - N. 181/08 R.G.A.N.C. »

177 181 182 184

CAPITOLO XI IL DIRITTO DI ACCESSO Box Box Box Box Box Box

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Attestazione: differenza con la certificazione ........................................ Se il richiedente non è l’intestatario del certificato ................................ Relazioni di parentela nel certificato di stato di famiglia ...................... Rilascio notizie anagrafiche orali (telefoniche) ..................................... Certificazioni dai registri di stato civile .................................................. Diritti di segreteria sulla certificazione anagrafica e le autenticazioni di copia e di firma ......................................................................... Esenzione dai diritti di segreteria ......................................................... Riduzione dei diritti di segreteria ......................................................... Articolazione disciplina sul bollo ............................................................ Principi generali per il trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/ 2003 - codice della privacy) ................................................................... Quali sono le ‘amministrazioni pubbliche’: art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 ................................................................................................. Comunicazione istituzionale del Comune ............................................. Il Garante circa il rilascio delle liste elettorali ........................................

» » » » »

200 203 204 207 210

» » » »

212 213 213 214

»

220

» » »

226 227 234

Box 1. Normativa AIRE ...................................................................................... » Box 2. AIRE e fisco italiano ................................................................................ » Box 3. Chi comunica i trasferimenti e gli aggiornamenti ................................. »

238 241 247

Box 7. Box 8. Box 9. Box 10. Box 11.

CAPITOLO XII L’AIRE

CAPITOLO XIII TOPONOMASTICA Box 1. Definizioni ............................................................................................... » Box 2. La numerazione civica non si appone a ... .............................................. »

251 254

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CAPITOLO I IL SERVIZIO ANAGRAFICO

1. Cos’è l’anagrafe. - 2. Il censimento della popolazione. - 2.1. Nel mondo. - 2.2. In Italia. - 2.3. Confronto censimento-anagrafe - 2.4. Perchè i censimenti. - 3. L’anagrafe oggi in Italia. - 3.1. Le norme anagrafiche. - 3.2. … in dettaglio, nel complesso. - 4. La lingua dell’anagrafe. - 4.1. Le minoranze linguistiche. - 4.2. I documenti stranieri. Box 1. Apertura festiva dei servizi demografici? - Box 2. Il segreto statistico. - Box 3. Traduzioni e attestazioni di conformità all’originale - Traduttori ufficiali - Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti - In conclusione ...

1. Cos’è l’anagrafe. Il termine ‘anagrafe’ significa iscrizione, registrazione. Il legislatore all’art. 1 del Regolamento definisce l’anagrafe della popolazione residente come la raccolta sistematica dell’insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonchè delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio. Funzione preminente dell’anagrafe è di registrare nominativamente, secondo determinati caratteri naturali e sociali, le persone residenti in un Comune, sia come singoli individui sia come componenti di una famiglia o di una convivenza, nonchè le variazioni che intervengono sulle stesse persone. L’anagrafe si realizza con la registrazione, mediante schede cartacee (AP5, AP6, AP6a) o informatiche, delle posizioni che gli individui hanno con il territorio comunale; ha caratteristiche di continuità e di monitoraggio permanente, perciò registra quotidianamente l’evolversi degli avvenimenti significativi sia per la quantità che per la qualità delle persone presenti sul territorio: nascite e morti, immigrazioni ed emigrazioni, matrimoni e divorzi, cambi di indirizzo, unione e scissione di insiemi di persone coabitanti. Ogni giorno l’anagrafe scatta la fotografia della situazione dei residenti e la mette in sequenza 23


CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

con gli scatti quotidiani precedenti e con quelli che seguiranno. In ogni momento è così possibile sapere chi abita nel territorio comunale, dove e in quali relazioni con altre persone coabitanti; tutto questo in ciascuno degli 8102 Comuni. In pratica, l’anagrafe serve per sapere quante persone fisiche sono presenti in una determinata porzione di territorio, identificata nel Comune — e questo attiene alle quantità, ai numeri; contestualmente, chi sono le persone e le loro caratteristiche salienti: dati identificativi personali, status personali (cittadinanza, filiazione, stato civile, matrimonio, divorzio, vedovanza), qualità personali (titolo di studio, professione, pensione), fatti personali (la carta di identità, il codice fiscale, il permesso di soggiorno ...) — e questo riguarda gli aspetti qualitativi della registrazione. Box 1. Apertura festiva dei servizi demografici? La questione se sia necessario che gli uffici dei servizi demografici garantiscano l’apertura anche nei giorni festivi va affrontata con riguardo alle regole generali sui termini e a quelle speciali sullo stato civile e sull’anagrafe; nel servizio elettorale invece, una volta che siano indette le votazioni, la tempistica e le particolari esigenze di copertura quotidiana da parte dell’ufficio sono inderogabili, indipendentemente dal giorno della settimana in cui cadono. L’art. 2963 del codice civile stabilisce che i termini di prescrizione seguono il calendario comune (comma 1); non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e quello finale si verifica alle ore 24 del giorno finale (comma 2); se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo (comma 3). E dunque, per quanto riguarda il servizio anagrafico non c’è alcuna necessità, per scadenze di legge, di apertura al pubblico e neppure di lavoro in giorno festivo (o anche in più giorni festivi consecutivi): i termini sia per i privati che per gli uffici slittano di diritto al primo giorno feriale successivo. Lo stesso si può affermare per le scadenze del servizio di stato civile: tanto per gli obblighi di denuncia dei privati (dieci giorni dalla nascita del figlio, 24 ore dal decesso del congiunto o ricoverato), quanto per i termini cui è soggetto l’ufficiale dello stato civile (per la inscrizione degli atti di morte, per la trascrizione degli atti di matrimonio concordatario o religioso). Inoltre, la legge 146/1980 come modificata ed integrata dalla legge 83/2000, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, individua — per lo stato civile — come prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, soltanto il raccoglimento delle dichiarazioni di morte e di nascita al 10° giorno.

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CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

Da tutto quanto precede si può ricavare la non necessità di apertura ordinaria dei servizi anagrafici e di stato civile nei giorni festivi, dato che le scadenze prescritte sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo; una diversa organizzazione del lavoro dovrebbe essere oggetto di valutazioni di opportunità da parte delle amministrazioni comunali con riguardo alle effettive esigenze locali in materia: così, ad esempio, quando le festività si susseguano per più giorni e si reputi necessario garantire la effettuazione dei funerali. Per i matrimoni nei giorni festivi occorre di certo una disciplina interna al Comune che stabilisca, stante la non obbligatorietà, gli orari, il personale coinvolto, i costi a carico dei richiedenti (trattandosi in tali circostanze di un servizio a domanda individuale soggetto a tariffazione, ai sensi dell’art. 43, comma 4, della legge 499/1997).

All’origine delle esigenze di contabilità degli individui, strutturate in epoca moderna nel servizio anagrafico come raccolta e registrazione continua e permanente, c’è quella periodica rilevazione quantitativa e qualitativa in un preciso periodo storico che è il censimento. 2. Il censimento della popolazione. Il censimento demografico è il conteggio periodico ufficiale della popolazione di un Paese: fornisce dati sulla localizzazione degli individui sul territorio, sui movimenti migratori, sulla ripartizione per sesso, per età, per stato civile, per composizione delle famiglie; altri dati riguardano la caratteristica delle abitazioni, l’attività economica e il livello di istruzione. Il termine ‘censimento’ deriva dal latino censere (valutare); l’etimo latino census è adottato anche in altri vari Paesi: census inglese, zensus tedesco, recensement francese, censo spagnolo. Il censimento è una rilevazione: — universale o totale, in quanto osserva tutte le unità rilevate e ne tiene conto; — simultanea, si svolge contemporaneamente e contestualmente in tutta l’area territoriale interessata; — con periodicità definita, solitamente ogni dieci anni; — diretta, coinvolge personalmente i soggetti che rientrano nell’ambito della rilevazione; — individuale, interessa ogni singola unità del collettivo di riferimento (le persone presenti a vario titolo nel territorio a quella determinata prestabilita data). 25


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Sembra che il primo censimento sia stato effettuato dal regno babilonese nel 3800 a.C. allo scopo di prevedere l’introito ricavabile dall’applicazione di nuove tasse; altri censimenti si sono svolti presso popolazioni cinesi (attorno al 3000 a.C.), ebraiche, egiziane e greche. Nella Bibbia si legge che nel secondo anno dall’uscita degli ebrei dall’Egitto (XIII secolo a.C.) il Signore parlò a Mosè nel deserto e gli ordinò di fare «il censimento di tutta la comunità degli Israeliti, secondo le loro famiglie, secondo il casato dei loro padri, contando i nomi di tutti i maschi, testa per testa, dall’età di venti anni in su, quanti in Israele possono andare in guerra; tu e Aronne ne farete il censimento, schiera per schiera» (Num. 1, 2-3). A Roma, i censimenti delle persone furono istituiti da Servio Tullio nel 555 a.C. per valutare il numero di persone e beni posseduti: dalla disponibilità di beni dipendevano l’assegnazione ad una determinata classe sociale, il ruolo nell’organizzazione politica e militare, la quantità di tasse da pagare; consentivano inoltre di valutare le risorse umane ed economiche dei Paesi conquistati. Ebbero in prosieguo anche carattere morale, per le note dei censori, e annonario, per la distribuzione dei generi alimentari ai nullatenenti. Gesù Cristo nacque durante uno dei censimenti dell’impero romano ordinati da Augusto fra il 28 a.C. e il 14 d.C. Gli obiettivi principali delle rilevazioni demografiche nell’antichità erano militari e fiscali: volute dai potenti dell’epoca, per lo più su scala locale, quindi prescindenti dai principi di simultaneità ed universalità propri dei sistemi censuari moderni, per la stima dei tributi dovuti in base ai beni posseduti e per il calcolo degli uomini da destinare, secondo svariate regolamentazioni, alle attività belliche. Le informazioni raccolte erano d’importanza strategica in caso di guerre e di carestie. Continuarono nei secoli successivi, soprattutto a scopo fiscale, da qui la diffidenza storicamente non infondata da parte di molte persone nel rispondere alla pur obbligatoria chiamata censuaria. 2.1. Nel mondo. Il censimento demografico periodico esteso a tutta la popolazione appare in Islanda nel 1701, in Svezia nel 1749 e negli Stati Uniti nel 1790 dove aveva primariamente finalità elettorali (dato che l’organizzazione amministrativa statunitense non è dotata di un sistema di anagrafe, il censimento è ancora oggi l’unico strumento idoneo per l’enumerazione della popolazione in riferimento alla sua quantità e distribuzione territoriale e quindi per determinare le liste elettorali). Nell’Ottocento il censimento demografico iniziò ad essere realizzato da quasi tutti gli Stati europei: nel 1800 in Francia, nel 1801 in Inghilterra e Danimarca, nel 1821 in Irlanda, nel 1829 in Olanda, nel 1837 in Svizzera, nel 1846 in Belgio, nel 1853 nello Stato Pontificio, nel 1856 in Grecia, nel 26


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1857 nel Lombardo-Veneto, nel 1858 nel Regno di Sardegna. Nei Paesi in via di sviluppo censimenti intesi nell’accezione moderna del termine sono effettuati dalla seconda metà del XX secolo. Oggigiorno quasi la globalità degli Stati effettua periodicamente i censimenti demografici: l’ambizione è quella di attivare un sistema di rilevazioni demografiche valido su scala planetaria, come proposto dal World Population and Housing Census Programme delle Nazioni Unite. La Divisione Statistica dell’ONU suggerisce tutta una serie di raccomandazioni metodologiche, miranti ad uniformare le modalità d’attuazione, le caratteristiche socio-demografiche da rilevare e l’obbligatorietà di una diffusione universale dei dati così raccolti; inoltre ha cercato di uniformare i criteri di ricerca (residenza, stato civile, cittadinanza, sesso, luogo di nascita, livello d’istruzione, impiego). I censimenti nazionali si rifanno a raccomandazioni di Eurostat e Nazioni Unite che svolgono in materia funzioni di: — coordinamento degli Istituti nazionali di statistica, — armonizzazione dei contenuti informativi, — redazione delle Raccomandazioni Internazionali. La Commissione europea ha adottato il 30 novembre 2009 il regolamento (CE) n. 1201/2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 753 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni 1. Gli intervalli quinquennali o decennali tra un rilevamento e l’altro sono in parte dovuti ai costi della raccolta e al tempo occorrente per l’elaborazione dei dati. Tuttavia, le nuove tecnologie informatiche prospettano interessanti forme di gestione e pubblicazione dei risultati, con l’utilizzo di Internet. È allo studio degli Istituti di statistica e degli organismi internazionali come l’Unece (United Nations economic Commission for Europe) la possibilità di sostituire le rilevazioni censuarie con verifiche per campione. Sono complessivamente 173 i Paesi che in tutto il mondo hanno conteggiato i propri abitanti a cavallo del terzo millennio: in Europa è partita per prima la Francia nel marzo 1999 e ha già pronti i risultati definitivi, secondo i quali complessivamente i francesi sono sessanta milioni, con un forte incremento della percentuale di anziani. Nello stesso anno sono stati condotti censimenti nella Guyana francese, in quattro Paesi del continente asiatico, tra i quali il Vietnam, e in tre stati dell’Oceania. Ultimi di questa maratona mondiale sono gli Emirati Arabi Uniti nel 2005. Tra il 2000 e il 2001 sono stati contati gli abitanti di 114 nazioni su 173, dalla popolosa Cina al minuscolo Lussem1

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 329 del 15 dicembre 2009.

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burgo, senza tralasciare isole come Papua Nuova Guinea. Dal 2003 al 2005 in tutto il mondo sono state coinvolte complessivamente 22 nazioni, dallo Yemen, al Madagascar, alla Guinea equatoriale, alla Micronesia, e dieci Stati che appartengono al continente africano. Il censimento del novembre 2000 in Cina è stato la più vasta indagine di questo genere a livello mondiale; secondo i dati raccolti, alle soglie del terzo millennio i cinesi erano un miliardo e 295,33 milioni. Il 1° aprile 2010 è iniziato il nuovo censimento in India; i cittadini — circa un miliardo e 200 milioni di persone — dovranno fornire informazioni su famiglia, casa, istruzione, lavoro, religione ed anche su telefonini e Internet; ma non sull’appartenenza alle caste. La principale novità di questo colossale conteggio è che per la prima volta nella loro storia gli indiani non saranno censiti solo con un numero, ma identificati; ponendo così le basi per la costituzione di una anagrafe nazionale (National Popular Register) in base alla quale sarà possibile entro pochi anni rilasciare una carta di identità con fotografia e impronte digitali a tutti i cittadini di età superiore ai 15 anni. 2.2. In Italia. Nella penisola italica, all’epoca dei Comuni la Repubblica di Pistoia presenta, alla metà del sec. XIII, il primo esempio di «Libri dei fuochi» (nel senso di focolari e dunque di famiglie) che si tenevano nella maggior parte dei Comuni italiani, ed è documentato nel 1427 il Catasto fiorentino che censisce da un punto di vista demografico ed economico la popolazione della Repubblica fiorentina. Nell’Italia unita il primo censimento della popolazione è del 1861; da allora si sono susseguite 14 rilevazioni con cadenza decennale, ad eccezione del 1891 per difficoltà finanziarie e del 1941 per motivi bellici; altra eccezione è l’edizione del 1936, quando una riforma legislativa fascista introdotta nel 1930 stabiliva una periodicità quinquennale, che fu comunque subito ristabilita a quella decennale e tale è rimasta invariata fino ad oggi. L’ultima edizione risale al 2001, la sesta dal dopoguerra. La responsabilità delle operazioni di rilevazione — prima attribuita alla Direzione Generale della Statistica — è stata trasferita dal 1926 all’ISTAT, Istituto centrale di statistica. Al fine di censire tutte le unità, l’intero territorio è suddiviso in aree (sezioni di censimento) in base alle quali si enumerano tutte le unità statistiche d’interesse (individui, famiglie, imprese, abitazioni o altro). In occasione dei censimenti, una legge (cfr. per quello del 2011 l’art. 50 del D.L. 78/2010) e appositi regolamenti definiscono una serie di aspetti: 28


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— il campo di osservazione, — i criteri di affidamento delle fasi della rilevazione a enti e organismi pubblici e privati, — i soggetti tenuti all’obbligo di risposta, — le modalità di esecuzione e di diffusione dei dati, — le modalità di fornitura dei dati elementari non nominativi agli organismi del Sistan (Sistema statistico nazionale), — le modalità per il confronto dei dati del censimento generale della popolazione con le risultanze dell’anagrafe. Per quanto riguarda le abitazioni il primo censimento abbinato a quello della popolazione fu effettuato nel 1951; in precedenza, in occasione dei censimenti della popolazione erano stati rilevati solamente alcuni caratteri concernenti le abitazioni. Una particolare indagine sulle abitazioni fu attuata nel 1931 con il 7° censimento demografico in 422 Comuni, in quelli capoluogo e in quelli con più di 20mila abitanti. Dal 1951 l’abbinamento dei due censimenti è proseguito in Italia come negli altri Paesi, motivato sia dal contenimento di costi che dalle sinergie tra i dati raccolti. 2.3. Confronto censimento-anagrafe. Presso l’anagrafe di ogni Comune italiano sono registrate le caratteristiche demografiche di base della popolazione lì residente. Tali caratteristiche, suddivise fra dati di flusso (rilevazione di nascite, morti, matrimoni, immigrazioni, emigrazioni) e dati di stock (ammontare della popolazione), danno luogo a dati disaggregati territorialmente secondo i principali caratteri demografici e sociali, dati che alimentano la produzione di statistiche ufficiali. La revisione e l’aggiornamento degli archivi anagrafici dei residenti di ciascun Comune è tra gli obiettivi base del censimento della popolazione. Le anagrafi vengono aggiornate automaticamente attraverso i dati di ciascun componente del nucleo familiare; questa operazione è utile anche per poter svolgere in futuro il censimento servendosi di archivi aggiornati. Spetta all’ufficio di censimento comunale confrontare i dati anagrafici comunicati nella prima parte del questionario con quanto risulta nella banca dati anagrafica. Nella fase di verifica definitiva dei questionari viene controllato nuovamente che tutte le famiglie in elenco siano state censite e che nessuna famiglia sia censita due volte perchè risulta residente in due diversi indirizzi. Le rettifiche sono apportate, previo accertamento del Comune, direttamente dai responsabili dell’ufficio anagrafico. 29


CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

2.4. Perchè i censimenti. Le rilevazioni censuarie periodiche rappresentano la risorsa primaria per l’elaborazione di dati indispensabili per la pianificazione dello sviluppo sociale ed economico di tutti i popoli. Solo tramite queste attività è possibile un costante monitoraggio delle caratteristiche demografiche e delle tendenze sociali ed economiche, con la primaria finalità d’elevare gli standard di vita della popolazione globale. I censimenti permettono infatti di analizzare i caratteri socio-demografici ed economici della popolazione nello spazio geografico, la struttura territoriale delle imprese e dell’occupazione, le caratteristiche dei centri urbani. Questa conoscenza del territorio fornisce al Governo e alla pubblica amministrazione gli strumenti per le scelte di politica economica. Forniscono una fotografia dettagliata della società e servono a: — cogliere le trasformazioni in atto da un punto di vista sociale, demografico ed economico; — conoscere le caratteristiche principali di un Paese, delle persone che lo abitano, delle strutture familiari, del tessuto economico e produttivo; — agevolare la programmazione e la gestione delle strutture e dei servizi di cui i cittadini fruiscono; — confrontare i dati con quelli di altri Paesi. Per stare al nostro Paese, i risultati del censimento vengono utilizzati per prendere decisioni che riguardano i Comuni, le Province, le Regioni, lo Stato nel suo complesso. Il Governo, gli enti locali, le imprese, le associazioni di categoria sono solo alcuni dei numerosi utenti che utilizzano le informazioni del censimento per pianificare i servizi di cui beneficiano le persone che vivono in Italia.

Box 2. Il segreto statistico. I dati raccolti nell’ambito delle indagini censuarie sono tutelati dal segreto statistico e sottoposti alle regole stabilite a tutela della riservatezza: il regolamento CE n. 322/97, il codice della privacy (artt. 2, finalità; 4, definizioni; 7-10, diritti dell’interessato; 13, informativa; 28-30, soggetti che effettuano il trattamento; 104-110, trattamento per scopi statistici scientifici). L’art. 9 del D.Lgs. 322/1989 stabilisce che: a) le informazioni statistiche non possono essere comunicate ad alcun soggetto esterno, pubblico o privato, nè ad alcun ufficio dell’amministrazione, se non in forma aggregata sulla base di dati individuali non nominativi;

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CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

b) l’impiego dei dati raccolti nel corso di indagini è limitato ai soli fini statistici; c) anche i dati aggregati, in casi eccezionali, possono essere coperti dal segreto statistico. Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati o incompleti sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del D.Lgs. 322/89. Il segreto statistico svolge la duplice funzione di proteggere l’interesse pubblico al buon andamento della produzione di statistiche ufficiali e quello dei soggetti interpellati a non vedere divulgate informazioni riservate. Talvolta, al posto di riservatezza, si usa il termine confidenzialità, traducendo l’inglese confidentiality; confidenziale, in lingua italiana, è ciò che è fatto o detto in confidenza. Il segreto statistico sui dati non va confuso con il segreto d’ufficio o il segreto professionale.

3. L’anagrafe oggi in Italia. Gli scopi statistici dell’anagrafe, che pure rappresentano un elemento centrale nella statistica demografica, non sono più quelli predominanti nella gestione del servizio, dal momento che pur nel meticoloso intreccio delle procedure e delle modalità prescritte, spesso le persone trascurano l’obbligo delle dichiarazioni e trasferiscono la dimora abituale senza darne conto agli uffici preposti. E invece le anagrafi sono la risultante, per così dire, di due componenti: da una parte l’adempimento degli obblighi anagrafici degli uffici comunali, dall’altra l’adempimento degli obblighi dei singoli cittadini; solo l’osservanza scrupolosa e immediata di questi obblighi ne garantisce la regolare tenuta, che si sostanzia nella tendenza a rispecchiare in ogni momento la reale situazione di fatto. Ugualmente determinanti sono anche le finalità amministrative dell’anagrafe, che è alla base del complesso dei servizi pubblici — elettorale, scolastico, sanitario, assistenziale, di sicurezza pubblica e sociale, fiscale — che da essa attingono le notizie personali degli individui, in particolar modo tramite l’Indice nazionale delle anagrafi (INA). Il primo provvedimento dell’Italia unita per l’istituzione del servizio anagrafico è stato il R.D. 31 dicembre 1864, n. 2105, che istituì il registro della popolazione sulla scorta del censimento del 31 dicembre 1861; seguirono altre disposizioni per obbligare via-via tutti i Comuni a dotarsi del registro della popolazione e le persone a fornire le relative informazioni; furono inoltre approvati i modelli di atti anagrafici, le schede individuali e i fogli di famiglia. 31


CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

Ma queste disposizioni miravano perlopiù a coprire le esigenze di contabilità demografica nell’intervallo tra i censimenti (l’istituzione dei registri della popolazione fu sancita da due articoli inseriti nella legge del secondo censimento, gli artt. 7 e 8 della legge 20 giugno 1871, n. 297). La sensibilità legislativa per uno strumento di registrazione con caratteri di continuità e permanenza si acuisce con la creazione nel 1926 dell’Istituto centrale di statistica (legge 1162) cui seguirono vari interventi per regolare l’attività di raccolta e registrazione delle persone secondo criteri scientificamente statistici. 3.1. Le norme anagrafiche. La prima organica legge anagrafica italiana è la numero 1228 del 24 dicembre 1954 alla quale seguì nel 1958 un primo regolamento di esecuzione (D.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136), sostituito poi con l’ancora vigente D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. I criteri direttivi della attuale disciplina sono: 1) fissare nella legge tutti i principi basilari dell’ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e gli obblighi sia dell’ufficio che delle persone, in modo da dare alle conseguenti norme esecutive il più valido fondamento giuridico; 2) ordinare nel regolamento il complesso delle norme esecutive secondo un criterio sistematico, adottando un’esposizione non eccessivamente particolareggiata della materia; 3) indicare nelle istruzioni dell’ISTAT le modalità tecniche per l’esecuzione degli adempimenti anagrafici, topografici ed ecografici nonchè i relativi modelli occorrenti per la tenuta del servizio; in questo modo è possibile apportare le variazioni dipendenti da nuove esigenze senza la necessità di ricorrere a nuove norme legislative o regolamentari. All’origine della legge anagrafica del 1954 ci fu un lungo e meticoloso processo formativo al quale hanno collaborato i rappresentanti del Ministero dell’Interno e di quello di Grazia e Giustizia oltre che i dirigenti dei servizi anagrafici di 400 Comuni, scelti in ragione dell’importanza demografica, delle differenti caratteristiche economiche e della diversa posizione geografica; avendo riguardo anche all’esperienza in materia di altri Paesi, con un’indagine appropriata svolta dal Ministero degli Esteri (Avvertenze, pagg. 11-13). Il testo che ne è scaturito è stato il frutto di una elaborazione critica, dal punto di vista giuridico e tecnico, di sicuro rilievo e novità rispetto al passato (e forse non adeguatamente emulato in occasione delle recenti novellazioni introdotte con la legge 94/2009). 32


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3.2. … in dettaglio, nel complesso. Perchè l’anagrafe in Comune? L’art. 14 del TUEL stabilisce che il Comune gestisce per conto dello Stato — che ne ha la competenza costituzionale — i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; le relative funzioni sono esercitate dal sindaco-ufficiale di Governo (art. 54). Il servizio di tenuta e gestione dell’anagrafe comunale trova espresso richiamo nella Costituzione che all’art. 117, comma 2, enuncia che «lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (.) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi». Ne discende che solo il Parlamento adotta le norme e il Governo la regolamentazione in materia, che va trattata allo stesso modo su tutto il territorio nazionale senza possibilità di interventi localistici. La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 - Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, dispone i principi generali ai quali il servizio deve informarsi. È stata modificata e integrata nel tempo con una certa parsimonia, ma con incisività su alcune parti qualificanti: nell’anno 2000 con D.L. 392 e poi nel 2005 con D.L. 44 per implementarvi la istituzione dell’INA, e nel 2009 con la legge 94 per adeguarvi alcuni principi alle nuove norme in materia di pubblica sicurezza. È poi stato adottato, con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, lo strumento di lavoro che l’ufficiale di anagrafe usa nella prassi quotidiana, seguendone le procedure e i termini lì indicati, congegnati per dare certezza alla univocità delle iscrizioni e cancellazioni nonchè per dirimere la varia casistica che si presenta, sia in relazione alle istanze dei privati o ai provvedimenti d’ufficio che li riguardano, sia in rapporto alle possibili controversie tra gli uffici di anagrafe coinvolti. Con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero, e il D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Regolamento per l’esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 sull’anagrafe e censimento degli italiani all’estero, il legislatore ha finalmente messo ordine e disposto le regole per la registrazione dei cittadini italiani che risiedono stabilmente all’estero, per nascita o per emigrazione, nonchè in relazione al loro eventuale rientro nel Paese. Trattandosi di un numero cospicuo di persone, la incidenza di questa registrazione è assai notevole, anche per la conseguenziale iscrizione nelle liste elettorali. Nel 1992 l’ISTAT ha pubblicato e diramato il volume Anagrafe della popolazione, legge e regolamento anagrafico. Avvertenze, note illustrative e normativa AIRE. Allegati: istruzioni per la formazione del piano topografico e per l’ordinamento ecografico – modelli anagrafici (metodi e norme, serie B, n. 29/1992). Si tratta essenzialmente di uno strumento operativo per le puntuali soluzioni che 33


CAPITOLO I - IL SERVIZIO ANAGRAFICO

dà a specifiche situazioni e per la modulistica uniforme che propone; costituisce norma (seppure di secondo grado) che esige l’osservanza dell’ufficiale di anagrafe, il quale deve adeguarvisi e non ha i margini di valutazione che potrebbe vantare se queste prescrizioni costituissero soltanto un orientamento; sono invece un comando che deve (e non solo può) essere osservato 2. Nell’ambito della riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 59/1997, il D.Lgs. 300/1999 stabilisce che «al Ministero dell’Interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico» (art. 14, comma 1). E inoltre che «il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull’anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali» (comma 2). 4. La lingua dell’anagrafe. La lingua ‘nazionale’ è — e come tale viene percepita e vissuta — un elemento caratterizzante la sovranità di uno Stato, e questo non ha niente a che vedere con le modalità variamente adottate per consentire a chiunque di farsi capire dall’interlocutore straniero: interpretariato, traduzione, mediazione linguistica e culturale. Tanto vero che nelle relazioni ufficiali tra gli Stati ognuno esige di ‘parlare e scrivere’ nella propria lingua: soccorrono a ciò le speciali modalità previste per intendersi reciprocamente (accordi, convenzioni, trattati, protocolli). Nella e con la pubblica amministrazione italiana le vicende (atti e documenti) si svolgono in lingua italiana, nella quale sono scritte la Costituzione e le leggi, le sentenze dei tribunali di ogni ordine e grado (cfr. art. 122 codice di procedura civile), i provvedimenti di alta amministrazione e quelli promananti dai diversi organi delle varie amministrazioni centrali e periferiche, autonome o decentrate, e così via. Qualunque documento presentato ad un funzionario pubblico italiano, o da egli emesso, non può che essere scritto nella lingua italiana. Ferma restando la indiscutibile autoreferenzialità di un tale assunto, va aggiunto che se ne 2 P. MOROZZO DELLA ROCCA - Quando la cancellazione anagrafica è illegittima (annullamento in autotutela e responsabilità per i danni), in «Lo Stato Civile Italiano», agosto 2009, 589 ss.

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è occupato l’art. 6 della Costituzione, affermando che «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» — dove il richiamo alle minoranze ha senso solo se rapportato alla ‘maggioranza linguistica’ di lingua italiana. 4.1. Le minoranze linguistiche. Nell’art. 1 della legge 482/1999 (norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche) il legislatore ha ribadito oltre ogni possibile dubbio che «la lingua ufficiale della Repubblica è l’italiano» (comma 1); al secondo comma afferma poi che «la Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge» (relativamente alle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo: art. 2; nel rispetto della delimitazione territoriale prevista dal seguente art. 3). L’avverbio ‘altresì’ del secondo comma dell’art. 1 introduce una proposizione subordinata: oltre alla lingua italiana vengono valorizzate altre lingue e culture, come fattore aggiuntivo di pari dignità la cui naturale comparazione sono la lingua e la cultura italiane. Il plurilinguismo negli atti amministrativi (così come in tutta l’attività in cui variamente si esprime il sistema) è riconoscimento di una specificità ritenuta meritevole, non abdicazione del principio generale. Che viene affermato nell’abbinamento testuale della lingua italiana con le lingue ‘riconosciute’: e «qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana» (art. 7, comma 4). Queste realtà linguistiche particolari, presenti nel nostro Paese, vengono tenute in speciale considerazione dall’ordinamento, considerazione che dimostra che si tratta di eccezioni rispetto alla regola. In ogni caso il nostro ordinamento non trascura di tenere in debito conto la necessità, connaturata alla circolazione delle persone e degli atti, di una comprensione reciproca tra parlanti lingue diverse, per situazioni che possono rivestire rilevanza giuridica per i rispettivi sistemi, quando l’interlocutore sia una persona che parla una lingua diversa dall’italiano. Elenchiamo alcune disposizioni interessanti: — art. 54 legge 89/1913, ordinamento del notariato — gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana; quando però le parti dichiarino di non conoscerla, «l’atto può essere rogato in lingua straniera», sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaio; in tal caso deve 35


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porsi di fronte all’originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana; — art. 1 della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 (legge 21 dicembre 1978, n. 870), relativa al rilascio di estratti plurilingue di atti di stato civile — gli estratti degli atti di stato civile attestanti la nascita, il matrimonio o la morte, nel caso in cui una parte interessata lo domandi o nel caso in cui il loro impiego richiede una traduzione, sono «redatti in conformità ai formulari» A, B e C annessi alla presente Convenzione; — Accordo di Parigi (De Gasperi - Gruber) del 5 settembre 1946 — ai cittadini italiani di lingua tedesca sarà specialmente concesso l’uso, «su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana» nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue; il successivo D.P.R. 103/1960 all’art. 1 prevede nella Provincia di Bolzano l’uso, su base di parità, da parte dei cittadini di lingua tedesca, della loro lingua nei procedimenti giurisdizionali, negli uffici tavolari, negli uffici di stato civile, negli atti notarili e nell’attività di polizia giudiziaria e tributaria. Il comune denominatore di queste norme è che l’uso — magari su basi paritarie — di altre lingue è previsto o preteso insieme alla lingua italiana, che rappresenta la costante imprescindibile. Pertanto, altre lingue nel nostro sistema sì, quando e come previsto, ma non in maniera esclusiva: sempre in accompagnamento alla lingua principale, la lingua italiana. 4.2. I documenti stranieri. Anche nel contesto delle procedure demografiche comunali — di stato civile e di anagrafe — vi sono regole precise sul trattamento degli atti stranieri o formati all’estero, relativi sia a cittadini italiani che non: — art. 3, comma 4, del D.P.R. 445 — gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati dagli stranieri mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, «corredati di traduzione in lingua italiana» autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri; — art. 33, comma 3, del D.P.R. 445 (legalizzazione di firme di atti da e per l’estero) — agli atti e documenti formati all’estero da autorità straniere e da valere in Italia «redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana» certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale; 36


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— art. 22, D.P.R. 396/2000, ordinamento dello stato civile — traduzione del contenuto di documenti: fermo restando quanto stabilito da convenzioni internazionali, «i documenti scritti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana» che deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all’ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero; — art. 2, comma 2, del D.P.R. 394/1999, regolamento attuativo del testo unico sull’immigrazione — gli stati, fatti e qualità personali sono documentati dagli stranieri, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, «corredati di traduzione in lingua italiana» autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale; cfr. poi, nello stesso D.P.R. 394: art. 5, comma 7/a e art. 16, comma 4/a; — circolare n. K.28.1 dell’8 aprile 1991, riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano — le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana dovranno essere corredate dell’atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, «munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero» e dal certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, «munito di traduzione ufficiale in lingua italiana», attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato; i certificati rilasciati da autorità straniere dovranno essere «muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana». In conclusione, all’ufficiale di anagrafe (e a quello di stato civile) vanno consegnati o esibiti, a secondo delle esigenze istruttorie, solamente atti scritti in lingua italiana; accompagnati nei casi prescritti dai documenti originali stranieri legalizzati (quando non ne sia previsto l’esonero) e, appunto, ufficialmente tradotti.

Box 3. Traduzioni e attestazioni di conformità all’originale. Traduttori ufficiali. Gli ordinamenti di alcuni Stati prevedono una categoria di interpreti abilitati, in via generale, a rilasciare «traduzioni ufficiali» di testi formati in idiomi diver-

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si dalla lingua ufficiale dello Stato. Una analoga categoria professionale non esiste in Italia; ma non sembra che da ciò possa farsi discendere che soltanto i traduttori ufficiali stranieri sono abilitati a rilasciare traduzioni «ufficiali», in italiano, di atti formati all’estero in lingua diversa dall’italiana. Il legislatore, con l’espressione ‘traduttori ufficiali’, ha mirato all’acquisizione di una ‘traduzione ufficiale’ — essendo questo il fine della norma — indipendentemente dal soggetto abilitato a formarla, soggetto che certamente non si è inteso individuare in categorie di professionisti esistenti soltanto in alcuni Stati esteri ed ignoti all’ordinamento di altri, come al nostro. Con l’espressione «traduttori ufficiali» — o con la equivalente «traduttore giurato», usata nella convenzione italo-austriaca per la esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti notarili (legge 12 febbraio 1974, n. 71) — il legislatore ha inteso individuare la generica categoria di coloro che — in Italia o all’estero — essendo dotati di approfondita conoscenza di più lingue, sono anche, in qualsiasi modo, in grado di attribuire particolare attendibilità al frutto del loro lavoro. Nè sussiste alcun motivo per ritenere che la indicata facoltà debba preesistere al compimento della traduzione — od essere conferita, in via generale, per un numero indeterminato di atti, mediante l’iscrizione in appositi albi o elenchi — dovendosi, anzi, ritenere che il compimento di atti rituali in relazione ad una singola traduzione, al fine di conferirle i crismi della ufficialità, possa dare garanzie maggiori di quelle derivanti da una generale, e generica, abilitazione. Infatti il nostro ordinamento — proprio per quegli atti che necessitano, per la particolare rilevanza del settore nel quale devono esplicare la loro efficacia documentale, delle massime garanzie — ha preferito il sistema della ‘ufficializzazione’ delle traduzioni caso per caso. Il regio decreto legge 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dello stato civile, fornisce la certezza della oggettiva individuazione della ‘traduzione ufficiale’ nella ‘traduzione giurata’: dispone infatti l’art. 58 che i documenti rilasciati da autorità straniere in materia di stato civile devono essere accompagnati da una traduzione certificata conforme «da un traduttore ufficiale. Se manca la traduzione, l’ufficiale dello stato civile, o il Procuratore della Repubblica, nomina di ufficio un interprete per la traduzione. Questa deve essere confermata con giuramento». La pari efficacia probatoria della ‘traduzione ufficiale’ alla ‘traduzione giurata’ sembrerebbe comportare un semplice giudizio di equivalenza, non di identificazione. Ma ove si ponga attenzione alla qualificazione ‘di ufficio’ della nomina dell’interprete effettuata dall’ufficiale dello stato civile, risulterà evidente che sif-

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fatta qualificazione ha ragion d’essere soltanto ove la si contrapponga implicitamente alla nomina ‘di parte’ dell’interprete per una traduzione che, in entrambi i casi, diverrà ufficiale a seguito di giuramento. Le norme sin qui considerate consentono di affermare che il legislatore ha usato indiscriminatamente le espressioni ‘traduttore ufficiale’ e ‘traduttore giurato’; ‘traduzione certificata conforme da un traduttore ufficiale’ e ‘traduzione giurata’. Nè si rinviene alcun elemento che induca a ritenere che la norma in esame costituisca eccezione, o per ritenere che una traduzione asseverata conforme all’originale, all’estero e da un traduttore straniero — abilitato a ciò a seguito, sovente, di un giuramento prestato nel suo Paese — debba avere in Italia una efficacia probatoria da negarsi, invece, alla medesima traduzione asseverata con giuramento in Italia; giuramento che, appunto perchè prestato in Italia, dà l’ulteriore garanzia dalla concreta perseguibilità dell’interprete in caso di falso. Rappresentanze diplomatiche e consolari competenti. La norma dell’art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 prevede che la certificazione di conformità all’originale della traduzione utilizzata nel nostro Paese possa essere rilasciata, in alternativa, «dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale». Accertata l’accezione dell’espressione «traduttore ufficiale» resta da individuare quale sia la rappresentanza diplomatica o consolare «competente» e, più precisamente, se questa debba rinvenirsi esclusivamente nella rappresentanza italiana nel Paese ove l’atto è stato formato. In primo luogo va rilevato che lo stesso art. 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 quando ha voluto attribuire competenza esclusiva alle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, lo ha espressamente detto (secondo comma). La dizione «competente rappresentanza diplomatica o consolare», di cui al terzo comma, non può ritenersi essere stata usata con lo stesso significato dell’espressione contenuta nel comma precedente, perchè in tal caso il legislatore si sarebbe limitato ad un rinvio o, in luogo di usare il termine «competente», avrebbe usato il termine «predetta» o altri equivalenti. Ancora è da notare che il comma immediatamente successivo prevede che «le firme sugli atti e documenti, formati nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate dai Prefetti». Ritenere che tale generale previsione attenga a tutti gli atti e documenti ma non alle certificazioni di conformità menzionate nel comma immediatamente precedente, non appare sorretto da alcun elemento logico o lessicale. È da ricordare, infine, che scopo precipuo della legge 4 gennaio 1968, n. 15 era

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quello di «semplificare» le procedure amministrative in materia di certificazioni. Il ritenere che un atto formato all’estero, per essere usato in Italia, debba essere rinviato al Paese d’origine per far certificare che la traduzione è conforme al testo, non appare conciliabile con il fine specifico della normativa ed anzi si appalesa come un ingiustificato irrigidimento delle procedure in contrasto con l’orientamento emergente da una serie di convenzioni e trattati tanto numerosi da apparire univoco segno di tendenza. In conclusione: 1) Per ‘traduttori ufficiali’ devono intendersi tutti coloro in grado di fornire una traduzione ‘ufficiale’ di un testo straniero, e cioè quei soggetti che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma della ‘ufficialità’ in forza di una preesistente abilitazione o mediante successive procedure (es. giuramento). 2) Alla certificazione di conformità all’originale nel testo tradotto sono abilitati — oltre che i traduttori ufficiali di cui al punto che precede — anche le rappresentanze diplomatiche o consolari del Paese ove il documento è stato formato, operanti in Italia. 3) Resta immodificata la generale (e concorrente) potestà certificativa dell’amministrazione dello Stato e, quindi, delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine dell’atto o documento. (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 1980, n. 20685/92500 «Traduzioni di atti formati all’estero ed attestazione della loro conformità all’originale. - Articolo 17, legge 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative») [Il testo completo è reperibile in www.tavani.net, link Magazzino; pur nel mutare delle norme in materia di ordinamento dello stato civile (D.P.R. 396/2000, art. 22) e di semplificazione documentale amministrativa (D.P.R. 445/2000, art. 33, comma 3) questa interpretazione mantiene intatta la propria valenza applicativa].

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Giovanni Pizzo Dirigente dell'Area Servizi alla Persona del Comune di Piove di Sacco (PD), membro del Comitato di Redazione della Rivista “Lo Stato Civile Italiano” con la quale collabora dal 1990. E' autore di volumi ed interventi pubblicati su diverse riviste di settore. Ha pubblicato “Formulario dell'autocertificazione” (Edk, 2005), “La semplificazione amministrativa in Comune” (Edk, 2008), “L'imposta di bollo sulla documentazione amministrativa dei Comuni” (Sepel, 2009). Dal 1991 svolge attività di docenza in materia demografica in qualità di esperto ANUSCA e nell'ambito delle attività formative organizzate da Sepel. Dal 5 Ottobre 2004 è inserito nell'Albo docenti della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno. ISBN 88-88430-16-4 ISBN 978-88-88430-16-4 Euro 36,00

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Il Manuale si colloca nella biblioteca dell'ufficiale di anagrafe come strumento di lavoro di facile applicazione, che indica per i diversi procedimenti le soluzioni consolidate e di immediata utilità. L'originale partizione del volume consente all'operatore di acquisire la consapevolezza delle ragioni storiche, sociali e giuridiche del servizio anagrafico per poi entrare nel merito dei meccanismi, delle competenze e dei concetti del procedimento amministrativo con particolare riguardo alle moderne esigenze di efficienza ed efficacia, e all'applicazione a tutto campo delle nuove tecnologie. Il Manuale vuole dar conto – oltre che delle abituali procedure di iscrizione, cancellazione e mutamenti delle posizioni anagrafiche sia in riferimento alla popolazione residente che all'AIRE – anche delle molteplici situazioni che si riscontrano in materia d'anagrafe, con riguardo sia alle novità in materia di iscrizione dei comunitari e degli stranieri, che a quelle che richiedono una risposta competente e non sempre codificata (ad esempio in materia di minori, persone senza fissa dimora, schedario della popolazione temporanea, etc.). Attenzione speciale è dedicata al ricorrente tema dei dati e dell'accesso alle informazioni e agli atti anagrafici con una disamina completa delle modalità di acquisizione da parte dell'ufficio, dei criteri di qualità delle certificazioni e della legittimità di accesso diretto da parte di amministrazioni terze al data base attraverso i collegamenti telematici.

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