Eleonora Valensisi - Lo Stato Civile Italiano Ed. Aprile 2021

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Stato Civile La denuncia di nascita ai tempi del Covid

La denuncia di nascita ai tempi del Covid, genitori in quarantena: procura speciale per scrittura privata o atto pubblico? Eleonora Valensisi

Istr. Amm.vo Servizi Demografici del Comune di Erba (CO)

1 - Premessa.

1 - Premessa l 2 - Filiazione nel matrimonio l 3 - La procura l 4 - La filiazione fuori del matrimonio

In questo periodo di particolare sofferenza per milioni di persone, il miracolo della vita che si ripete, pur conservando il carico di gioia legato all’evento, ha subito vari mutamenti non solo di carattere sanitario e sociale, ma anche più strettamente «burocratici» in sede di dichiarazione di nascita.

Impossibile non provare empatia per gli aspetti umani legati alla circostanza in tale peculiare condizione: gravidanza vissuta in isolamento, limitazioni alla presenza di una persona di sostegno durante il travaglio ed il parto, contatti con il personale di assistenza in fase di ricovero ridotti al minimo e spersonalizzati dalle mascherine, nessuna visita alla neo-mamma in ospedale; papà che aspettano da mesi di poter godere della gioia dell’arrivo del proprio figlio e si ritrovano, in alcuni casi, ad attendere notizie nel parcheggio di un ospedale o collegati in streaming. La situazione diventa ancora più pesante psicologicamente se i neo genitori vengono posti in quarantena per positività accertata di uno di essi. Così, le tipiche frasi riportate all’ufficiale di stato civile dai papà, reduci (loro!) da un faticoso travaglio e un doloroso parto, sono state sostituite da accorate richieste di aiuto per il rispetto della

tempistica prevista dalla normativa vigente dei termini entro cui rendere la dichiarazione di nascita.

Sappiamo bene che l’art. 29, comma 1, del D.P.R. 396/2000, non ammette deroghe: «La dichiarazione di nascita è resa nei termini e con le modalità di cui all’art. 30», ovvero, entro tre giorni presso la direzione sanitaria dell’ospedale in cui è avvenuto il parto, in alternativa, entro dieci giorni presso il Comune sede del centro di nascita o presso il proprio Comune di residenza (nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso Comune, nel Comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori). Ecco allora che i neo-papà, edotti dei termini perentori enunciati e delle previsioni di cui all’art. 31, comma 1, del medesimo D.P.R. — «se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita (...), l’ufficiale dello stato civile (...) ne dà segnalazione al procuratore della Repubblica» pronuncino frasi tipo: «Piuttosto, violo la quarantena!». Ma davvero violare la quarantena è l’unico modo per non iscrivere nella parte I serie B (vd. art. 9, D.M. 27 febbraio 2001) una dichiarazione di nascita tardiva con relativa segnalazione alla Procura? Certamente no! L’art. 30 non indica solo i tempi entro cui rendere la di-

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chiarazione di nascita; il primo comma individua i soggetti, non estensibili in via interpretativa, legittimati a rendere detta dichiarazione: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto». Dunque, sfatato il mito, tuttora fortemente ancorato nell’immaginario collettivo, che debba essere onere esclusivo del papà formalizzare la venuta al mondo del proprio figlio, esaminiamo fattivamente la possibilità che un’altra delle figure autorizzate possa farsi carico della dichiarazione di nascita tenendo fermo il principio che «la registrazione dell’evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto nel nostro ordinamento: fino a quando non esiste l’atto di nascita, non esistono per la persona, che pur è nata, i diritti civili che la collegano con l’ordinamento giuridico (...). Di conseguenza, la dichiarazione di nascita deve essere accettata: anzi, essa è un atto dovuto nei confronti del bambino» (Ministero dell’Interno - Massimario per l’ufficiale di stato civile - ed. 2012). Partiamo dall’assunto che la legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha eliminato ogni anacronistico retaggio discriminatorio tra figli legittimi e naturali, operando la piena equiparazione giuridica tra i figli, ma ha lasciato immutate le regole che governano la costituzione del rapporto di filiazione, le quali variano a seconda che si tratti di figli nati nel matrimonio o al di fuori di esso.

quell’atto dovuto cui fa riferimento il Massimario visto che il rapporto di filiazione, nel nostro ordinamento, non è un fatto puramente biologico, ma lo status di figlio si prova, ai sensi dell’art. 236 del c.c., con l’atto di nascita iscritto nei registri di stato civile. Tornando, quindi, al neo papà che vuol violare la quarantena pur di far nascere giuridicamente il proprio figlio, la prima e scontata domanda da porgli è se il bimbo sia nato o meno in costanza di matrimonio: come premesso, lo stato di coniugio fa la differenza sia nel caso in cui la dichiarazione di nascita venga resa da uno dei genitori, sia nel caso in cui venga resa da uno dei soggetti terzi individuati dalla norma. In costanza di matrimonio, la puerpera può tranquillamente riconoscere il figlio presso la direzione sanitaria dell’ospedale dove è avvenuto il parto entro i primi tre giorni dall’evento diventando così madre del neonato e la paternità, salvo diversa dichiarazione, è attribuita al marito come previsto dall’art. 236 del c.c. Difficilmente, però, se la puerpera è positiva al Covid, pur con le dovute precauzioni, riuscirà ad adempiere; sicuramente, non può farlo il marito se si trova in quarantena al proprio domicilio.

Possono, però, subentrare le altre figure: medico, ostetrica o altra persona che ha assistito al parto. Una di loro, munita dell’attestazione di nascita e rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata, può rendere la dichiarazione di nascita, senLa legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha eliminato za particolari formalità, tanto all’ufficiale di stato civile (che ogni anacronistico retaggio discriminatorio redigerebbe l’atto di nascita utitra figli legittimi e naturali, operando la piena lizzando la formula 4 del D.M. 5 aprile 2002), quanto al diretequiparazione giuridica tra i figli, ma ha lasciato tore sanitario (che utilizzerebbe immutate le regole che governano la costituzione il modulo «allegato A» alla circolare del Ministero di Grazia e del rapporto di filiazione. Giustizia dell’1 agosto 1997, n. 1/50/FG/40(97)1823).

2 - Filiazione nel matrimonio.

Pertanto, nel caso di matrimonio dei genitori vige la presunzione di paternità ex art. 231 del c.c. per cui il marito è padre del figlio concepito o nato nel matrimonio; al di fuori del matrimonio è necessario un atto di riconoscimento espresso manifestato dai genitori o dal genitore contestuale alla dichiarazione di nascita o successivamente alla stessa. Questo concetto è fondamentale nella registrazione di

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Tuttavia, raramente il medico o l’ostetrica si sobbarcano l’onere a meno che non si tratti di neonato non riconosciuto dai genitori; ecco allora che viene in soccorso la figura del procuratore speciale.

3 - La procura. La procura è il negozio unilaterale con il quale un soggetto conferisce ad un altro il potere di rappresentarla.


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La concreta definizione dei poteri che il rappresentante ha di compiere atti nei confronti del rappresentato differenzia la procura generale dalla procura speciale: la prima, concernere tutti o determinati affari di colui che la conferisce; la seconda ha ad oggetto un unico, specifico, affare del rappresentato. Pertanto, la procura speciale, nel nostro ordinamento, dà la possibilità a chi è momentaneamente impedito — come nell’ipotesi oggetto della trattazione — di avvalersi di un rappresentante per la conclusione di un atto predeterminato. La procura speciale può avere la forma della scrittura privata o dell’atto pubblico e si estingue con il compimento dell’atto per cui è stato conferito il potere di rappresentanza.

re considerato falsus procurator o «rappresentante senza poteri», è necessario che la procura venga prodotta all’ufficiale di stato civile e non semplicemente che l’istante si qualifichi come procuratore. Se la procura speciale è rilasciata da uno solo dei genitori, gli effetti del riconoscimento si riverberano in favore di entrambi. L’ufficiale di stato civile, per la stesura dell’atto, utilizzerà la formula 3 del D.M. 5 aprile 2002. La procura verrà conservata nel fascicolo degli allegati all’atto insieme all’attestazione di nascita.

La procura speciale può avere la forma della scrittura privata o dell’atto pubblico e si estingue con il compimento dell’atto per cui è stato conferito il potere di rappresentanza.

L’art. 12, comma 7, del D.P.R. 396/2000, prevede per la redazione degli atti di stato civile, che le parti interessate, possano «farsi rappresentare da persona munita di procura speciale risultate da scrittura privata, quando non è espressamente previsto che esso debba risultare da atto pubblico».

4 - La filiazione fuori del matrimonio. E se il bambino è nato fuori dal matrimonio?

Nella fattispecie in esame, trattandosi di genitori coniugati, non occorre che la procura rivesta la forma dell’atto pubblico non essendovi nessuna previsione normativa a riguardo; di conseguenza, i genitori coniugati posti in quarantena possono agevolmente avvalersi di questa tipologia di rappresentanza: uno di loro o entrambi redigono la procura per scrittura privata non autenticata, con le dovute cautele, affidandola, con copia di C.I. al procuratore che rende la dichiarazione di nascita in loro vece, presumibilmente, all’ufficiale di stato civile del luogo di residenza. A tal proposito, è bene ricordare che il CAD, al primo comma dell’art. 3, prevede per chiunque il diritto di usare in modo accessibile ed efficace le nuove tecnologie e, al primo comma dell’art. 45, dispone che i documenti trasmessi alla pubblica amministrazione «con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale». Ne consegue che i genitori possono inviare direttamente all’ufficiale di stato civile la procura unitamente al documento d’identità del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. 445/2000) evitando di entrare, anche indirettamente, in contatto con il procuratore. In ogni caso, per evitare che colui che agisce possa esse-

Si è detto che il rapporto di filiazione non è un fatto meramente biologico: affinchè possa instaurarsi lo status di figlio, è necessario che il riconoscimento sia operato direttamente dal genitore o dai genitori, tanto congiuntamente quanto separatamente (art. 250 del c.c.) e produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto ed ai parenti di esso. La puerpera può, quindi, avvalersi della facoltà di dichiarare la nascita presso la direzione ospedaliera nei tempi previsti, ma se il padre è impossibilitato a raggiungerla perchè posto in quarantena, gli effetti del riconoscimento si produrrebbero nei confronti della sola madre. Egli potrà riconoscere il figlio in un secondo momento. Questo include un periodo di vita del nato con il solo cognome della madre, senza riconoscimento da parte del padre ed una eventuale successiva azione dei genitori presso il Tribunale ordinario per il cambio del cognome se tale è la loro volontà. Il secondo comma dell’art. 258 del c.c., al riguardo, è chiaro: «L’atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all’altro genitore. Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto». In caso di violazione di tale divieto, il terzo comma del medesimo articolo, prevede una sanzione a carico dell’uf-

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ficiale di stato civile se la dichiarazione è stata da costui registrata.

«con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere».

Il sunto di quanto sopra esposto è incontrovertibile: il genitore dichiarante non può menzionare l’altro se non avendone avuto specifico incarico con procura per atto pubblico, lo stesso principio vale per le altre figure individuate dall’art. 30, comma 1, D.P.R. 396/2000.

In questo particolare frangente, pur nel rispetto di tutte le norme anti contagio, il problema è trovare un notaio disposto a recarsi al domicilio degli interessati posti in quarantena per redigere la procura speciale per atto pubblico e, non è detto, proprio in virtù di dette norme, che ciò sia effettivamente possibile.

Esplicita previsione di quanto asserito, si riscontra nel secondo comma dell’art. 29, del D.P.R. 396/2000, il quale, nell’enunciare il contenuto dell’atto di nascita, prevede che vengano riportate le generalità dei genitori del figlio nato nel matrimonio, nonchè «di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso per atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati». L’atto pubblico, ex art. 2699 del c.c., è «il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato». Riepilogando, il fatto che il riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio sia un «atto personalissimo», non impedisce che il titolare o i titolari possano esercitarlo per il tramite di un procuratore da loro investito dell’incarico ma, l’incarico, deve essere conferito, con atto pubblico e, come tale, essere redatto «da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato»; si esclude che possa essere l’ufficiale di stato civile l’altro pubblico ufficiale autorizzato non sussistendo nessuna disposizione in merito, nè apposita formula contenuta nel D.M. 5 aprile 2002. Nel caso in esame — genitori non coniugati — se la procura non fosse redatta per atto pubblico, a mente dell’art. 1392 del c.c., non avrebbe effetto perchè non conferita

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Nella remota ipotesi che ciò accadesse e venisse conferita procura speciale per atto pubblico alla puerpera o ad un soggetto terzo, si redigerebbe l’atto di nascita su dichiarazione della madre innanzi alla Direzione sanitaria o, in alternativa, innanzi all’ufficiale dello stato civile utilizzando, a secondo del caso, le formule 7 e 9 del D.M. 5 aprile 2002. Conseguentemente a quanto finora esposto, nella circostanza di figlio nato fuori dal matrimonio, il medico, l’ostetrica o altra persona che ha assistito al parto potrebbero rendere la dichiarazione di nascita, ma non potrebbero citare i genitori del neonato: l’atto avrebbe solo valore probatorio della nascita del bambino, ma non determinerebbe il rapporto di filiazione con tutte le conseguenze del caso. In alternativa, nell’ipotesi di genitori non coniugati che desiderino dichiarare congiuntamente la nascita del proprio figlio e entrambi siano in quarantena, a parte l’utilizzo, ove possibile, della procura notarile, risulta percorribile la strada della dichiarazione di nascita tardiva di cui all’art. 31 del D.P.R. 396/2000, rassicurando il papà... che non sarà per questo fustigato! A conclusione della presente trattazione, anche se può apparire retorico, l’augurio è che presto la procura possa non essere contestualizzata alla fase pandemica essendo quest’ultima divenuta un ricordo lontano e sfocato nella mente di ognuno di noi.


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