Donato Berloco - Focus 7 Aprile 2021 - Lo Stato Civile Italiano

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Anagrafe Breve nota sullo scritto di R. Minardi

Breve nota sullo scritto di R. Minardi sul tema: «La firma “autografa” dell'ufficiale d'anagrafe sui certificati anagrafici: è dovuta - Chiarimenti»

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on lo scritto in questione, l’Autore, dott. Romano Minardi, in una nota apparsa in data 30 marzo 2021 su «Newsletter Anusca», mette in rilievo l'assoluta estraneità dell’Anusca, e sua personale, da affermazioni sulla non obbligatorietà della firma autografa in calce ai certificati anagrafici anche dopo il subentro dei Comuni in ANPR. E a sostegno della tesi adduce una costruzione argomentativa sulle norme del Regolamento anagrafico (artt. 33, 35 del D.P.R. 223/2989), come modificate dal D.L. n. 76 del 16 luglio 2020. A tal riguardo, trattandosi di interpretazione personale dell’assetto normativo in questione, su cui non si registra un orientamento ufficiale da parte del Ministero o di altri Soggetti pubblici, non vi è nulla da eccepire.

L’aspetto su cui la Rivista «Lo Stato Civile Italiano» manifesta le sue doglianze, sotto il profilo della correttezza professionale, attiene alla forma con la quale il dott. Minardi contesta l’opinione di una Esperta Sepel ed Anusca (anche se non espressamente menzionata, ma facilmente individuabile), dott.ssa Antonia De Luca — per altro Presidente Regionale Anusca della Lombardia — che in un suo commento sulla materia de qua, pubblicato sulla Newsletter del 25 agosto 2020 e successivamente sulla Rivista di ottobre 2020(1) ha sostenuto una tesi interpretativa delle norme sopra citate in senso opposto alla sua interpretazione. Per altro, in detta relazione non si fa minimamente accenno ai cultori e studiosi che la pensino in modo differente. Invece, il dott. Minardi così si esprime: «La proliferazione di fonti non controllate, soprattutto in materia tanto complesse e delicate come quelle di competenza dei Servizi Demografici, sta evidenziando il rischio, sempre

più preoccupante, di alimentare una pericolosa disinformazione. In effetti, abbiamo letto anche noi il commento, palesemente errato, pubblicato sulla Rivista «Lo Stato Civile Italiano» in data 1 agosto 2020 (ci permettiamo di citarlo, solo perchè pubblicato e verificabile). Tuttavia, è evidente che si tratta di una posizione assunta da quella Rivista alla quale va riferita, insieme all’autore del commento, la totale paternità e responsabilità». Ebbene, la Rivista non offende la professionalità dei cultori delle materie demografiche quando le interpretazioni o i commenti ad uno istituto o ad una novella non coincidano con quelle di altri cultori/esperti. Nel caso specifico, la Rivista ha rispetto della interpretazione fatta dal dott. Minardi e, alla pari, di quella fatta dalla dott.ssa De Luca, per altro docente rinomata e apprezzata in materia anagrafica e di stato civile nei corsi di formazione proprio dell’Anusca, della Sepel e di altre Agenzie di formazione. Come già scritto dall’autrice stessa sulla Rivista di dicembre 2020 «non si vuole affermare che l’elaborazione formulata rappresenti la verità assoluta indiscussa e indiscutibile. È soltanto un contributo alla riflessione e come tale deve essere considerata, ed uno stimolo per il coinvolgimento al necessario dialogo nel presupposto che la scienza giuridica richiede per sua essenza la dialettica giuridica ed il raffronto di più tesi, anche se contrapposte»(2). La qualificazione di «palesemente errato» attribuita all’Autrice del commento denota un’assenza di rispetto pro-

1)  Antonia De Luca, I certificati anagrafici emessi da ANPR non si timbrano e non si firmano, in «Lo Stato Civile Italiano», pag. 59, ottobre 2020. 2)  Antonia De Luca, Dal certificato anagrafico alla circolarità del dato: una visione futuristica piuttosto concreta del passaggio dall’analogico al digitale, in «Lo Stato Civile Italiano», pag. 36, dicembre 2020.

7 aprile 2021


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fessionale ed umano nei confronti della Collega che, proprio in presenza del silenzio ministeriale, si è sforzata di apportare il proprio contributo dottrinale e pratico (non dimentichiamo che l’Autrice sta ancora in trincea) su una questione di estrema complessità toccante aspetti giuridici non disgiunti da problematiche informatiche. Pertanto, non è il caso di «attaccare/aggredire» l’intimo ed il decoro professionale di una persona studiosa con frasi al limite della ragionevolezza, quasi a voler zittire chi la pensi diversamente. La Rivista, al contrario, ritiene che la diversità di opinione, specie a fronte di normativa innovativa e complessa, come quella in oggetto, sia valutata come occasione di confronto, di discussione garbata, di ulteriore ricerca e di arricchimento professionale finalizzata a trovare una linea di azione condivisa,

nell’interesse soprattutto degli operatori e della collettività. Pertanto, la Rivista, sulla cui Newsletter è stato pubblicato il commento in questione, non può condividere, dal punto di vista formale, quanto evidenziato dal dott. Minardi e stigmatizza che le questioni dottrinali vadano affrontate in modo, per l’appunto, dottrinale, ovvero con lealtà, moderazione, modestia e rispetto degli altri, consentendo a tutti l’espressione di opinione anche se diversa, nella consapevolezza di quel valore in più che ogni pensiero aggiunge alla comprensione della materia, senza l’arroganza e la presunzione del possesso di una verità assoluta che non può risiedere nel patrimonio culturale di una sola persona. Con questo, la Rivista ritiene chiusa la questione. Il Direttore Responsabile della Rivista «Lo Stato Civile Italiano» Dott. Donato Berloco

7 aprile 2021


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