COME SI SCRIVE UN FILM - n. 11/2014 - 16 gennaio 2014

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SOMMARIO

Diritto d’Autore: Le opere cinematografiche e audiovisive MIBACT: NORMATIVA ITALIANA DIRITTO D’AUTORE: GUIDA AL DEPOSITO SIAE: sezione cinema Contratto tipo soggetto e sceneggiatura

ideato e curato da Maurizio Fiume


LE OPERE CINEMATOGRAFICHE E AUDIOVISIVE A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014 L’opera cinematografica o audiovisiva è costituita da un insieme di immagini in movimento accompagnate o meno da eventi sonori, quali le parole e/o la musica (film sonori e muti) e, come tutte le opere dell’ingegno, è tutelata ai sensi della legge sul diritto d’autore n. 633 del 1941 (art. 1 e 2, n. 6). La legge disciplina nel dettaglio questo tipo di opere negli artt. da 44 a 50, all’interno del Capo IV, Titolo I, ove sono dettate norme particolari ai diritti di utilizzazione per alcune categorie di opere. L’art. 44 l.d.a. considera autori delle opere cinematografiche: l’autore del soggetto, della sceneggiatura, della musica (solo se creata in occasione e per il film) e il direttore artistico (regista). Come si vedrà in seguito, alla creazione dell’opera in questione partecipano anche altri autori di altri contributi creativi quali il fotografo, il costumista, lo scenografo ecc. Dalla lettera dell’articolo sembra pacifico che i soggetti predetti siano coautori dell’opera, nel senso che ciascuno di essi è titolare dei diritti di

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utilizzazione economica e del diritto morale in una situazione giuridica di comunione, trattandosi di un’opera creata in collaborazione (creativa) tra più autori ai sensi dell’art. 10 l.d.a.. Tale soluzione, tuttavia, non è né scontata né pacifica, poiché se è vero che l’art. 44 l.d.a.parla di coautori, è anche vero che le altre norme dettate in materia rendono l’opera cinematografica assimilabile alle opere collettive (art. 3

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e 38 ss. l.d.a.), molto più che a quelle in collaborazione.

I sostenitori di questa tesi portano una serie di argomenti per dimostrare l’analogia di disciplina – a dispetto della terminologia usata dal legislatore nell’art. 44 LDA – esistente tra le opere audiovisive e quelle collettive.

Per definizione l’opera in collaborazione è costituita dal “contributo indistinguibile e inscindibile” di più persone, il film, invece, è formato

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dall’unione di più opere o parti di opere (il soggetto, la sceneggiatura, la musica) che conservano una propria autonomia rispetto all’opera ultima; autore dell’opera collettiva è chi organizza e dirige la creazione (il curatore), figura che coincide – anche nell’opinione comune – con quella del

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regista o direttore artistico del film, che dà all’opera una forte impronta personale con la sua attività di rielaborazione e coordinazione dei singoli apporti creativi.

I diritti di utilizzazione economica di un’opera collettiva sono attribuitiex lege all’editore (art. 38 l.d.a.), situazione che si verifica anche nel caso

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dell’opera cinematografica, dove tali diritti spettano a colui che ha organizzato la produzione, cioè il produttore cinematografico (art. 45 l.d.a.); la disciplina dell’utilizzazione separata dei singoli contributi ricorda il diritto dei collaboratori di una rivista di utilizzare, a certe condizioni, il proprio contributo separatamente.

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Questi e altri elementi hanno indotto la dottrina a considerare l’opera cinematografica e audiovisiva un’opera collettiva, risolvendo i casi controversi con l’applicazione in via analogica delle norme dettate per questa categoria di opere.

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In tale ottica, quindi, il regista è l’autore del film, a lui spetta il diritto di pubblicare, comunicare l’opera al pubblico (art. 12 l.d.a.) per dare inizio al suo sfruttamento commerciale. Tale dinamica rispecchia sia la disciplina delle opere collettive sia la prassi delle produzioni cinematografiche, ove è il regista che determina il momento di compimento dell’opera (a lui spetta il cosiddetto diritto di final cut) e di consegna della pellicola al

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produttore. A lui spetta anche l’esercizio del diritto d’inedito e la titolarità e tutela del diritto morale alla paternità e integrità dell’intera opera realizzata. Tuttavia, gli autori dei singoli contributi creativi (sceneggiatore, soggettista, compositore delle musiche) conservano la titolarità del diritto morale sulla propria creazione ex art. 20 l.d.a.

L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera spetta ex lege al produttore (art. 45 l.d.a.), ciò, lungi dall’attribuire la titolarità

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diretta dei diritti d’autore al produttore, significa che con la consegna della pellicola si perfeziona a suo favore un trasferimento già iniziato con la conclusione dell’accordo di produzione. Tale riconoscimento è fatto per tutelare un soggetto che, pur non apportando alcun elemento di creatività, ha un ruolo propulsore e decisivo, dal momento che senza il suo contributo economico e finanziario un film non può avere inizio – salvo il caso delle piccole autoproduzioni. Bisogna sottolineare, tra le altre cose, che nella prassi s’inizia la lavorazione di un film solo dopo la stipulazione di numerosi contratti, con i quali il produttore/imprenditore mira a prevenire eventuali controversie disciplinando nel dettaglio l’intera attività lavorativa.

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Alcuni dei contratti più significativi dal punto di vista del diritto d’autore sono il contratto di regia; il contratto per la cessione dei diritti di utilizzazione delle parti letterarie (soggetto e sceneggiatura) e per la realizzazione della colonna sonora; i contratti con gli autori delle altre opere

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dell’ingegno non nominate dalla legge ma necessarie per la realizzazione del film (scenografia, fotografia, costumi); i contratti di scrittura artistica con gli attori; i contratti di produzione associata ed esecutiva, di coproduzione internazionale; i contratti di distribuzione, noleggio; e altri ancora. Il diritto del produttore avrà a oggetto “lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta” (art. 46, 1° comma, l.d.a.) tramite la proiezione nelle sale cinematografiche: gli sarà ceduto, quindi, il diritto di riprodurre, distribuire e noleggiare il film. Non è trasferito insieme ai predetti diritti, salvo patto contrario, il diritto di effettuare elaborazioni, trasformazioni e traduzioni dell’opera (art. 46, 2° comma, l.d.a.). Il produttore potrà apportare ai contributi utilizzati nell’opera cinematografica solo “le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico” (art. 47, 1° comma, l.d.a.), violando, in caso contrario, il diritto morale all’integrità dell’opera di cui restano titolari gli autori dei diversi contributi (art. 20 l.d.a.). Invece, per le modifiche da apportare all’intera opera cinematografica, legate a un suo migliore sfruttamento commerciale, occorre avere il consenso del regista (ciò sul presupposto che autore dell’opera collettiva sia il regista); nel caso di mancato accordo tra le parti si farà ricorso a un collegio di tecnici, secondo quanto disposto dall’art. 47, 2° comma, l.d.a. Le modifiche cui fa riferimento l’art. 47 l.d.a. sono quelle dettate da esigenze tecniche o di commercializzazione dell’opera, sono escluse, invece, quelle costituenti elaborazioni ex art. 4 l.d.a. che, solitamente, sono cedute dall’autore al momento della conclusione del contratto di cessione, al produttore, dei diritti sull’opera (come espressamente richiede l’art. 46, 2° comma, l.d.a.). L’art. 46, 3° e 4° comma, l.d.a. detta norme in materia di compensi spettanti agli autori dell’opera cinematografica: a) il compositore della colonna sonora o l’editore della stessa ha diritto a un compenso, ulteriore rispetto a quello dovuto per la cessione dei diritti di sincronizzazione dell’opera, da percepire direttamente dagli esercenti delle sale cinematografiche (è il compenso dovuto per la pubblica


esecuzione dell’opera, incassato dalla S.I.A.E. per conto degli autori) (art. 46, 3° comma, l.d.a.); b) l’autore del soggetto, della sceneggiatura e il regista, se non sono retribuiti con una percentuale sulle pubbliche proiezioni, hanno diritto a un compenso ulteriore, rispetto a quello stabilito contrattualmente per la loro prestazione, quando gli incassi hanno raggiunto una cifra da stabilirsi contrattualmente con il produttore – ciò per rendere tali soggetti partecipi del successo dell’opera (art. 46, 4° comma, l.d.a.). Inoltre, in caso di cessione al produttore del diritto di diffusione dell’opera, agli stessi soggetti spetta un equo compenso, per ogni utilizzazione/diffusione, a carico degli organismi di diffusione radio-televisiva, via etere, via cavo e via satellite (art. 46-bis, 1° comma, l.d.a.). Per ogni altra legittima utilizzazione, diversa da quelle di cui al comma precedente, spetta agli autori “un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica” (art. 46-bis, 3° comma, l.d.a.). Quando l’opera cinematografica sia stata tradotta da una lingua all’altra, un equo compenso spetta anche “agli autori delle elaborazioni costituenti traduzione o adattamento della versione in lingua italiana dei dialoghi” (art. 46-bis, 3° comma, l.d.a.). I compensi di cui si è detto sono, per espressa previsione di legge, irrinunciabili da parte degli autori (art. 46-bis, 4° comma, l.d.a.). Ciò per ovviare all’iniqua prassi contrattuale delle case di produzione cinematografica di escludere gli autori dai profitti derivanti da altre forme di sfruttamento dell’opera.

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Il regista e gli autori dei singoli contributi creativi hanno diritto alla menzione del nome sulla pellicola e nella pubblica proiezione (art. 48 l.d.a.). Per quanto riguarda le utilizzazioni separate dei singoli apporti, tale libertà è riconosciuta solo all’autore del soggetto, della sceneggiatura e delle musiche. Non, invece, al regista, per il quale è materialmente impossibile ipotizzare un’utilizzazione separata del proprio contributo, cioè

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dell’intera opera – “purché non ne risulti pregiudizio ai diritti di utilizzazione il cui esercizio spetta al produttore” (art. 49 l.d.a.).

Tale limite, invece, non sussiste e le parti letterarie e musicali sono liberamente utilizzabili, quando nel termine di tre anni dalla consegna del proprio contributo il produttore non abbia portato a termine l’opera o non si fa proiettare l’opera compiuta entro tre anni dalla compimento della

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stessa (art. 50 l.d.a.).

La durata dei diritti sull’opera cinematografica nel suo insieme è di 70 anni dalla morte dell’ultima delle persone sopravvissute tra le seguenti: “il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere

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utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata” (art. 32 l.d.a.). Contemporaneamente sono tutelati i diritti degli autori dei singoli contributi creativi sulle proprie opere fino a 70 anni dalla morte dell’autore.

I diritti connessi del produttore cinematografico “si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione” (art. 78-bis l.d.a.). Se l’opera è

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pubblicata o comunicata al pubblico in questo arco di tempo, i diritti del produttore si esauriscono trascorsi 50 anni dalla pubblicazione. Un’esemplare o copia dell’opera cinematografica, audiovisiva o assimilata deve essere depositato e registrato nel Registro Pubblico Speciale per le Opere Cinematografiche, tenuto presso e dalla S.I.A.E. (art. 103, 2° comma, l.d.a.). Tale formalità non ha valore costitutivo dei diritti d’autore

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sull’opera in questione, ma ha l’importante funzione di attribuire data certa dell’esistenza dell’opera, della sua pubblicazione e dei titolari dei diritti d’autore e connessi – elementi che devono essere riportati al momento della registrazione. Il deposito ha l’effetto di attribuire a tali elementi il valore di presunzioni iuris tantum.

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I singoli contributi

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L’opera cinematografica nasce dall’unione e coordinazione, per opera del regista-direttore artistico, di diversi contributi creativi aventi carattere e requisiti di tutela autonomi, che la legge individua nel soggetto, nella sceneggiatura e nella musica (art. 44 l.d.a.). Alla realizzazione di un film, tuttavia, possono partecipare ‘creativamente’ anche altri soggetti, ignorati dal legislatore del 1941, quali lo scenografo, il costumista, il fotografo e il doppiatore, autori di altrettante opere dell’ingegno. Tra gli autori delle opere di cui si è detto sopra non ci sono sostanziali differenze: tutti cedono contrattualmente al produttore cinematografico i diritti di utilizzazione sulle proprie creazioni, conservando la titolarità dei diritti di natura personale – spesso il produttore si avvale di contratti

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standard da far firmare agli autori delle opere in questione, per disciplinare in modo uniforme i propri rapporti giuridici. L’autore del soggetto e della sceneggiatura

Il soggetto e la sceneggiatura sono le parti letterarie di un opera audiovisiva, strettamente collegate una all’altra. Il soggetto è la trama del film, cioè la storia da raccontare nei suoi elementi salienti, che viene successivamente sviluppata dallo sceneggiatore, il quale immagina, crea e scrive le scene e i dialoghi, dando corpo, e consistenza scenica e rappresentativa, all’opera cinematografica.

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Il soggetto può essere creato in occasione e per la realizzazione di un film oppure può essere preesistente a esso (soggetto non originale):

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soltanto nel primo caso il soggettista è considerato autore dell’opera cinematografica ai sensi dell’art. 44 l.d.a. L’attività creativa dello sceneggiatore è di tipo derivato (art. 4 l.d.a.), poiché egli lavora su un’opera altrui ampliandola e sviluppandola, ciò sia che si tratti di soggetto originale sia di soggetto non originale. Per effettuare lecitamente tale elaborazione lo sceneggiatore deve avere il consenso del soggettista o di colui che ha scritto l’opera dalla quale è tratto il soggetto – di solito il produttore cinematografico diventa cessionario dei diritti di utilizzazione del soggetto, compreso quello di elaborazione, e si pone come tramite tra i due autori. Riguardo alle modifiche che lo sceneggiatore può apportare senza il consenso del soggettista, sono da considerarsi lecite solo quelle rese necessarie da esigenze tecniche delle riprese visive: egli non può apportare modifiche che alterino e modifichino gli elementi essenziali della trama senza il previo consenso dell’autore (art. 20 l.d.a.). Per quanto riguarda i diritti del produttore su queste opere bisogna vedere il contenuto dei contratti di utilizzazione delle opere in questione, ma, in mancanza di specifiche e puntuali previsioni, si applicano gli artt. 46 e 47 l.d.a.: il produttore non può, senza espresso consenso degli autori, effettuare elaborazioni dell’opera e può apportare solo quelle modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico. La durata dei diritti degli autori sui propri contributi è di 70 anni dalla creazione; per la durata dei diritti sull’intera opera cinematografica si applica l’art. 32 LDA.


L’autore della musica Anche in questo caso bisogna distinguere tra le musiche create in occasione e per la realizzazione del film e quelle create in precedenza e a prescindere dalle riprese, per le quali il produttore cinematografico diventa cessionario del diritto di sincronizzazione del suono alle immagini. Solo nel primo caso l’autore delle musiche è considerato coautore ex art. 44 l.d.a. L’autore della colonna sonora musicale “originale”, insieme agli altri coautori, ha diritto per legge all’indicazione del proprio nome, con l’indicazione della qualifica professionale, nella proiezione della pellicola cinematografica (art. 48 l.d.a.). Ha, inoltre, diritto a percepire, oltre al compenso che gli spetta per la cessione della propria opera, un compenso separato per la pubblica proiezione (art. 46 l.d.a.). Tuttavia, bisogna sottolineare che gli stessi diritti sono riconosciuti in via contrattuale – e non ex lege come per gli autori di opere “originali” – anche all’autore delle musiche non create in occasione della realizzazione di un film. Per la durata dei diritti si applicano le stesse norme dettate per lo sceneggiatore e il soggettista. L’autore della scenografia, dei costumi e delle fotografie La legge sul diritto d’autore non considera questi soggetti come coautori dell’opera cinematografica ai sensi dell’art. 44 l.d.a. e non si applicano nei loro confronti le norme della Sez. III, Capo IV, Titolo I LDA, intitolata “Opere cinematografiche”. Ciò, tuttavia, non preclude sia la tutela del l’applicabilità, disposta in via contrattuale, delle norme dettate per i coautori “tipici” dell’opera cinematografica. L’autore dell’adattamento e della traduzione dei dialoghi

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diritto d’autore di queste opere (l’art. 2 n. 4 l.d.a. menziona anche la scenografia tra le opere comprese nella protezione d’autore) sia

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L’autore dell’adattamento e della traduzione dei dialoghi di un’opera cinematografica è colui che traduce i dialoghi da una lingua all’altra. Figura diversa è quella del doppiatore, colui che recita i dialoghi sostituendo la propria voce e interpretazione a quella dell’attore.

L’adattamento, pertanto, è la traduzione di un’opera dell’ingegno, quella cinematografica, in altra lingua ai sensi dell’art. 4 e 18 l.d.a.

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L’autore della traduzione per effettuare lecitamente tale operazione deve avere il consenso dell’autore dell’opera originaria, che ai sensi dell’art. 18 l.d.a. ha il diritto di tradurre l’opera in altra lingua o dialetto.

L’”adattatore” è considerato autore della traduzione intesa come elaborazione creativa dell’opera cinematografica originaria, e non dell’intera

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opera, nei limiti del proprio apporto creativo.

Nella prassi è il produttore cinematografico che si interpone tra il traduttore e adattatore dei dialoghi e l’autore del film per ottenere l’autorizzazione a effettuare la traduzione.

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Riferimenti bibliografici: Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961 Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

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Lorenzo Gangarossa, Guida alla tutela dell’opera cinematografica, 2005


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Legge 22 aprile 1941 n°633 Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio R.D. 18 maggio 1942, n. 1369 Regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 Decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945 n. 440 Proroga dei termini per la protezione delle opere dell’ingegno e dei prodotti tutelati dalla legge 22 aprile 1941, n.633 D.P.C.M. 6 febbraio 1988 (Antologie scolastiche) Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione di fotografie in antologie scolastiche. D.P.C.M. 22 febbraio 1988 (Antologie scolastiche)


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D.P.C.M. 22 febbraio 1988 (Antologie scolastiche) Nuova determinazione delle tariffe per la riproduzione in antologie scolastiche di brani o parti di opere tutelate nonché di opere fotografiche Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n 518 (Software) Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore Legge 6 febbraio 1996, n. 52 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994 (stralcio). Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 Attuazione della Direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche dati (stralcio). Legge 18 agosto 2000, n. 248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore. Decreto Legislativo 15 novembre 2000, n. 373. Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato. D.P.C.M. 21 dicembre 2001 (Contrassegno SIAE) Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione. Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.28 (Cinema) Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137. Decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72 Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo Legge 21 maggio 2004, n. 128 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo Legge 31 marzo 2005, n. 43 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 280 (stralcio) Decreto-legge 26 aprile 2005, n.63 Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore Decreto legislativo 13 febbraio 2006, n.118 Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell’autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale

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Decreto legislativo 16 marzo 2006, n.140 Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale Decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, testo coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2006, n.286 Modifiche alla legge sul diritto d’autore (stralcio) D.P.R. 29 dicembre 2007, n.275 Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del Regio Decreto 18 maggio 1942, n.1369, concernente l’approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n.633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Legge 9 gennaio 2008, n.2 Disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori ed Editori Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9 Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse (stralcio) Legge 25 febbraio 2008, n.34 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge Comunitaria 2007) (stralcio) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2008 Competenze del Dipartimento per l'informazione e l'editoria in materia di attività inerenti i compiti che l'articolo 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri. (GU n. 195 del 21-8-2008) E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n.136 della G.U. n.176 del 31 luglio 2009, la Legge 23.07.2009 n.99. La legge, che converte il Decreto recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia", introduce modifiche al codice penale per ciò che riguarda la tutela dei diritti di proprietà industriale, in particolare in tema di contraffazione di marchi e per ciò che riguarda i reati in materia di diritto di autore. In particolare, sono stati sostituiti gli articoli 473 - in tema di contraffazione, alterazione o uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni- e 474 - in tema di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsied aggiunti agli att. 517 ter ,quater e quinquies -in tema di fabbricazione di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale e di prodotti alimentari- Inoltre sono state inserite nuove disposizioni in materia di confisca dei beni di cui agli artt. 473 e 474. Per ciò che riguarda il diritto di autore, il decreto modifica qaunto previsto dal d.lgv. 8 giugno 2001 prevedendo l'inserimento dell'articolo 25 novies - Delitti in materia di violazione del diritto di autore- in relazione agli artt. 171 e sg. della legge n.633 del 1941.

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Normativa Comunitaria Direttiva 91/250 in materia di software (recepita in Italia con il d.lgs. 518/92). Direttiva 92/100 che ha introdotto alcuni diritti esclusivi a favore degli autori e dei titolari di diritti connessi (recepita con d.lgs. 685/94). Direttiva 93/83 sulla diffusione via satellite e cavo. Direttiva 93/98 sulla armonizzazione dei termini di durata dei diritti di sfruttamento economico delle opere. Direttiva 96/9 sulle banche dati (recepita con il d.lgs. 169/99). Direttiva 98/71/CE del 13 ottobre ’98 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli. Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 1998 sulla tutela dei servizi ad accesso

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condizionato e dei servizi di accesso condizionato (recepita con d.lgs. 15 novembre 2000, n. 373). Direttiva 2000/278/CE del 16 marzo 2000 recante la ratifica del Trattato sul diritto d’autore (WIPO Copyright Treaty – WCT) del 1996. Direttiva 2001/29 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto di autore e dei diritti connessi nella Società dell’informazione, recepita in Italia con il d.lgs 68/2003. (http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/ intellectual_property/l26053_it.htm). Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico (recepita con d.lgs. 70/2003). Direttiva 2001/84/CE del 27 settembre 2001 relativa al diritto di autore di un’opera d’arte sulle successive vendite dell’originale. Direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico Direttiva 2004/48/CEE sul rafforzamento dei diritti di proprietà intellettuale. Decisione n. 456/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che adotta un programma comunitario pluriennale inteso a rendere i contenuti digitali europei più accessibili, utilizzabili e sfruttabili. Raccomandazione della Commissione, del 18 maggio 2005, relativa alla gestione collettiva transfrontaliera del diritto d'autore e dei diritti connessi, nel settore dei servizi leciti di musica on-line. Direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006 sulla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (versione codificata). Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013). Questo programma quadro incoraggia in particolare l'uso delle tecnologie dell'informazione, divenuto possibile grazie alle risposte fornite dalla direttiva 2001/29/CE alle questioni sui diritti di proprietà intellettuale dei contenuti digitali. Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007.Questa direttiva prevede diritti di esclusiva relativi alla trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico. I titolari di tali diritti devono tuttavia concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale. Normativa Internazionale

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Convenzione di Berna del 1886 (prima stesura) che ha la finalità di assicurare una protezione minimale in materia di diritto di autore a tutti i Paesi unionisti. Legge 28 aprile 1976, n. 424 "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale, adottati a Stoccolma il 14 luglio 1957" Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti, interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961. Legge 16 maggio 1977, n 306 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Universale per il diritto d’autore, con protocolli adottati a Parigi il 24 luglio 1971". Legge 20 giugno 1978, n. 399 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1885, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 maggio 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno

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1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato". Legge 29 dicembre 1994, n.742 "Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell’Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994". Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio (Trade related Aspects of Intellectual property Rights – TRIPS) promosso dall’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) nel 1995. Trattati WIPO-OMPI sottoscritti nel 1996: Trattato sul diritto d’autore (WIPO Copyright Treaty – WCT) Trattato sui diritti degli artisti interpreti ed esecutori e dei produttori di fonogrammi (WIPO Performances and Phonograms Treaty – WPPT) .

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Contenuti correlati Normativa

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Registro Pubblico Generale delle Opere Protette (R.P.G)

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Servizio III Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

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REGISTRO PUBBLICO GENERALE DELLE OPERE PROTETTE DALLA LEGGE SUL DIRITTO D’AUTORE (art. 103 L. 633/1941)

Guida al deposito delle opere domande e risposte


Cos’è il Registro Pubblico Generale delle opere protette (R.P.G.) Il Registro, nel quale sono annotati i dati riguardanti le opere e gli atti tutelati dalla legge sul diritto d’autore (L.22 aprile 1941,n.633), si compone di quattro parti:

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A cosa serve la registrazione ?

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A) Parte I, inerente le opere contemplate nel titolo primo della legge; B) Parte II, inerente le opere nel titolo secondo della legge; C) Parte III, sospesa con D.L. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n.82, convertito in legge 17 aprile 1956, n.561 D) Parte IV, inerente le registrazioni degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai medesimi, provvedimenti di espropriazione dei diritti d’autore e delle dichiarazioni di ritiro dell’opera dal commercio (artt. 104,113,142 L. 633/’41).

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La registrazione fa fede dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, gli autori o produttori delle opere che sono loro attribuite (art. 103, comma 5, L. 633/’41). Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritto d’autore in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale (art. 6, L. 633/’41). L’omissione del deposito, pur se punito con una sanzione amministrativa, non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore (art. 106, L. 633/’41) in quanto le formalità del deposito e della registrazione svolgono una funzione amministrativa di pubblica notizia. Come si fa il deposito?

consegnare a mano presso:

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Coloro che sono interessati alla registrazione di un opera nel R.P.G. possono effettuare il deposito nei seguenti modi:

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Servizio III - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E. - Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore

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c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Viale Castro Pretorio, 105 - Secondo piano stanza n. 212 Giorni : da Lunedì al Venerdì ore 09.00 - 13.15 / 14.00 - 15.30

spedire via posta :

Le opere da inviare per posta al fine di effettuare il deposito e le relative dichiarazioni debbono essere contenute in un unico plico o pacco ed esattamente indirizzate : Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore Servizio III - Archivio, Via dei Laterani, 28 - Palazzina E - 00184 Roma E’ necessario presentare presso il Servizio: 1. un esemplare dell’opera (a stampa, riviste e giornali, opere musicali e di pubblico spettacolo, ...) o una riproduzione fotografica (nel caso di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell’architettura e di disegni e modelli industriali);


2. due moduli reperibili presso l’Ufficio o all’indirizzo internet www.librari.beniculturali.it (Servizio III - Modulistica R.P.G.) liberamente riproducibili ma non modificabili, compilati e firmati in originale. Ogni modulo deve essere legalizzato con marca da bollo da € 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalla legge. Quali opere depositare?

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Opere a stampa; Riviste e giornali; Opere musicali e opere di pubblico spettacolo (purchè non pubblicate per le stampe); Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell’architettura; Opere cinematografiche; Disegni e modelli industriali; Progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi; Atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi.

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Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione di un’opera a stampa?

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titolo dell’opera; nome e cognome dell’autore; indicazioni dello stabilimento tipografico; anno di pubblicazione.

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Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse le seguenti indicazioni:

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Per le opere tradotte devono essere impressi (sulla copertina o sul frontespizio) il nome e cognome del traduttore, il titolo originale dell’opera e l’indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione. In caso di opera anonima o pseudonimia deve essere impressa sull’opera l’indicazione della casa editrice ed essere presentata dalla stessa.

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I moduli “dichiarazione per il deposito opera a stampa” che accompagnano l’esemplare dell’opera da depositare devono contenere le seguenti indicazioni: - titolo dell’opera; - nome e nazionalità dell’autore o suo pseudonimo; - nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore e dello stampatore; - anno e luogo di pubblicazione; - nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono. … e di giornali o riviste? Le riviste e giornali non sono ammessi al deposito se non portano impresse le seguenti indicazioni:


- titolo della rivista/giornale;

- nome e cognome del direttore; - indicazione dello stabilimento tipografico; - anno di pubblicazione. I moduli “dichiarazione per il deposito di riviste o giornali” che accompagnano l’esemplare da depositare devono contenere le seguenti indicazioni: - titolo della rivista/giornale; - carattere e periodicità della pubblicazione; - nome, nazionalità e domicilio del direttore, dell’editore e dello stampatore; - luogo di pubblicazione (nonché anno di pubblicazione dell’esemplare depositato); - nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito. Il deposito si esegue con la presentazione di almeno un numero ogni anno.

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Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono. … e di un’opera musicale o di pubblico spettacolo?

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Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare dell’opera (purché non pubblicata per le stampe). Sull’esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni:

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- titolo dell’opera; - nome dell’autore; - data (gg/mm/aa) e luogo di prima pubblica esecuzione o rappresentazione.

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I moduli “dichiarazione per il deposito di opere musicali o di pubblico spettacolo” devono contenere le seguenti informazioni: titolo dell’opera; nome e nazionalità dell’autore; nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore; data (gg/mm/aa) e luogo di prima pubblica esecuzione o rappresentazione; - nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono.

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… e di un’opera di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell’architettura?

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Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell’opera, atta ad individuarla. Sull’esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni: - titolo dell’opera; - nome dell’autore; - data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio dell’opera. I moduli “dichiarazione per il deposito di opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, disegni ed opere dell’architettura” devono contenere le seguenti indicazioni: -

titolo dell’opera nome e nazionalità dell’autore o suo pseudonimo; data di pubblicazione dell’opera; nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito.

Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono.


… e di un’opere cinematografica? Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l’opera.

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I moduli “deposito opere cinematografiche” devono contenere le seguenti indicazioni: - titolo dell’opera; - nome degli autori o loro pseudonimi; - nome o pseudonimo dei principali interpreti; - nome e nazionalità del produttore; - data e luogo di produzione e di prima pubblica proiezione; - metraggio della pellicola/minuti DVD - nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito.

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… e di un disegno e modello industriale?

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Il deposito si esegue con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell’opera, atta ad individuarla. Sull’esemplare devono essere indicate le seguenti informazioni:

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- titolo dell’opera; - nome dell’autore; - data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio.

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I moduli “dichiarazione per il deposito di disegni e modelli industriali” devono contenere le seguenti indicazioni: - titolo dell’opera; - nome e nazionalità dell’autore o suo pseudonimo; - data (gg/mm/aa) di produzione o messa in commercio; - nome e domicilio del dichiarante e di chi effettua il deposito. Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono. Chi deve fare il deposito delle opere?

Il deposito spetta a colui che ha provveduto alla pubblicazione, rappresentazione o pubblica esecuzione, oppure a chi abbia messo in circolazione l’opera per la prima volta. Pertanto, l’onere del deposito spetta all’autore o all’avente causa, qualora nel momento della messa in commercio degli esemplari non sia stato concluso alcun contratto di edizione; nel caso in cui, invece, sia vigente un contratto di edizione, il deposito spetta all’editore. Altresì il deposito spetta all’editore qualora l’opera sia anonima o pseudonimia.


Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione di e di un progetto di lavoro di ingegneria o di altri lavori analoghi?

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Per i progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi - al fine della riserva del diritto al compenso spettante all’autore a carico di coloro che realizzano il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso - il deposito si effettua con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro da cui deve necessariamente risultare la soluzione originale costituita dal progetto (art. 99 L. 633/’41 ). E’ necessario presentare al Servizio un esemplare del progetto, identificato da un titolo, nonché: 1. piani e disegni sui quali è apposta l’indicazione “diritto al compenso per la realizzazione riservato”. 2. una breve relazione tecnico illustrativa da cui risulta la soluzione originale ad un problema tecnico, costituita dal progetto stesso. 3. due moduli “Modulo di Dichiarazione progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi” legalizzati entrambi con marche da bollo da euro 16,00 . 4. ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di euro 34,00 a favore dell’Ufficio delle Entrate - Roma 2 - c/c n. 668004.


Quali informazioni sono necessarie ai fini della registrazione degli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia? E’ necessario presentare al Servizio: 1. 2. 3.

copia autentica dell’atto, o l’originale della scrittura privata, con firme autentiche, accompagnato da una copia dell’atto; due moduli “Dichiarazione per registrazione atti ex art. 104 L.n. 633/1941” legalizzati entrambi con marche da bollo da euro 16,00; ricevuta di avvenuto pagamento della prescritta tassa di concessione governativa di euro 81,00 a favore dell’Ufficio delle Entrate - Roma 2 - c/c n. 668004.

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I moduli “Dichiarazione per registrazione atti ex art. 104 L.n. 633/1941” devono contenere le seguenti dichiarazioni:

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- nome e domicilio del richiedente; - natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione; - nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticate le firme; - numero di registrazione dell’eseguito deposito dell’opera, oggetto dell’atto. Il deposito è costoso?

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Il costo del deposito delle opere è costituito unicamente dalle due marche da bollo da € 16,00 o, in caso di variazione, per il valore prescritto dalle legge.

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Per il deposito di progetti di lavori d’ingegneria o di altri lavori analoghi e per gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla legge, o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, a tale cifra si aggiunge il pagamento della tassa di concessione governativa. Il deposito va rinnovato?

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No, è sufficiente effettuare il deposito una sola volta. Tuttavia, si consiglia di ripeterlo qualora vengano apportate modifiche sostanziali ad opere depositate precedentemente. Esulano da questa regola i giornali e le riviste per i quali è previsto il deposito di almeno un numero l’anno.


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Servizio III - Diritto d’Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

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Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti culturali e il Diritto d’Autore

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c/o Biblioteca Nazionale Centrale di Roma Viale Castro Pretorio, 105 - Roma

Tel. 06.448699/1

Fax 06. 448699-48/49

info: dirittoautore@beniculturali.it ricevimento del pubblico: da Lunedì al Venerdì ore 09.00 - 13.15 / 14.00 - 15.30


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Roma, ____________ Gent. Sig. ______________________ ______________________ ______________________

Film dal titolo provvisorio “____________” – Soggetto e sceneggiatura

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OGGETTO:

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Nata a ________________, il ________________ P.IVA _____________ C.F. _________________

Facendo seguito alle intese intercorse e premesso che:

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Gentile Sig. _______________,

che la nostra società, _______________, intende produrre e realizzare, eventualmente in associazione produttiva altri soggetti produttivi italiani e/o stranieri, un film lungometraggio a prioritario sfruttamento cinematografico dal titolo provvisorio “____________”, da affidare alla regia di __________ (di seguito, il “Film”);

b)

che con il presente accordo intendiamo affidarLe l’incarico di elaborare, unitamente ad eventuali altri autori da noi scelti, il soggetto e la sceneggiatura del Film (di seguito, rispettivamente, il “Soggetto” e la “Sceneggiatura”, e collettivamente, gli “Elaborati”), contestualmente da Lei acquisendo tutti i relativi diritti, nessuno escluso, a Lei spettanti su tali Elaborati e sul Film, anche in qualità di co-autore dello stesso ai sensi dell’art. 44 Legge 22/4/1941 n. 633;

c)

che l’atto confermativo della cessione dei diritti d’autore sugli Elaborati da parte Sua a favore della nostra società, sarà stipulato con atto separato che sarà firmato innanzi al Notaio, rimanendo inteso che il presente atto ha pieno ed incondizionato valore di cessione.

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a)

1)

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Tanto premesso, a conferma delle nostre raggiunte intese verbali, resta fra di noi definitivamente convenuto quanto segue: Premesse

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Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, cui nessuna modifica potrà essere apportata, se non per atto scritto sottoscritto da entrambe le parti.

2)

Oggetto del contratto – Conferimento di incarico

2.1

Con la presente, noi Le affidiamo l’incarico, e Lei lo accetta, di elaborare, unitamente ad eventuali altri autori da noi scelti, il Soggetto e la Sceneggiatura del Film (di seguito, rispettivamente, il “Soggetto” e la “Sceneggiatura”, e collettivamente, gli “Elaborati”).

2.2

Lei si impegna a consegnarci il Soggetto entro il ______________. Entro ____ (__________) giorni dalla consegna del Soggetto, noi Le comunicheremo le nostre osservazioni e richieste di modifica; Lei provvederà ad apportare al Soggetto le modifiche da noi richieste, consegnandoci pertanto la versione definitiva entro __ (_____________) giorni dal ricevimento delle nostre osservazioni.

2.3

Lei si impegna a consegnarci la prima versione della Sceneggiatura entro ____


(____________) giorni dalla consegna della versione definitiva del Soggetto. Entro ___ (__________________) giorni dalla consegna della prima versione della Sceneggiatura, noi Le comunicheremo le nostre osservazioni e richieste di modifica; Lei provvederà ad apportare alla Sceneggiatura le modifiche da noi richieste, consegnandoci pertanto la versione definitiva entro ____ (________) giorni dal ricevimento delle nostre osservazioni. Ai fini contributivi il Suo impegno lavorativo sarà di ___ (____) giorni per la stesura del Soggetto e di ___ (_________) giorni per la stesura della Sceneggiatura.

2.5

Lei dichiara espressamente di accettare e di impegnarsi ad eseguire tutte quelle modifiche e/o variazioni che noi od i nostri aventi causa nel rispetto dei termini di cui sub art. 2.2 e 2.3, Le dovessimo richiedere in relazione al Soggetto e alla Sceneggiatura per esigenze artistiche e/o produttive rimossa fin d’ora ogni eccezione.

2.6

Lei si impegna durante l’elaborazione della Sceneggiatura ad inserire nel contesto narrativo quelle scene di “product placement” che noi Le dovessimo indicare sulla scorta degli accordi che andremo a concludere con le varie ditte che effettueranno il product placement nel Film.

3)

Corrispettivo

3.A)

a) A titolo di compenso globale e onnicomprensivo per tutte le Sue prestazioni relative all’elaborazione del Soggetto, noi Le corrisponderemo la somma globale e complessiva di Euro __________,00 (_________/00).

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2.4

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Detto importo Le verrà corrisposto con le seguenti modalità:

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______________________________

A titolo di compenso globale ed onnicomprensivo per la cessione di tutti i diritti di sfruttamento sulla elaborazione del Soggetto, di cui all’art. 4), nonché di tutti i diritti di sfruttamento e di utilizzazione sul Film e/o su qualunque altra opera dallo stesso tratta, anche in qualità di co-autore del Film ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 633 del 22/4/1941, la nostra società si impegna a corrisponderLe la somma di Euro ____________ (_________/00).

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b)

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Tale somma si intende maggiorata dell’IVA ed al lordo; quindi su di essa saranno da noi fatte le ritenute a Suo carico per imposte di legge e per i contributi previdenziali ed assistenziali. Noi Le forniremo una certificazione delle somme corrisposte assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, del DPR 29.09.1973 n. 600.

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Tale somma Le sarà versata con le seguenti modalità:

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__________________________

3.B)

Tale somma si intende maggiorata dell’IVA ed al lordo; quindi su di essa saranno da noi fatte le ritenute a Suo carico per imposte di legge. Noi Le forniremo una certificazione delle somme corrisposte assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, del DPR 29.09.1973 n. 600

a) A titolo di compenso globale e onnicomprensivo per le Sue prestazioni relative all’elaborazione della Sceneggiatura, noi Le corrisponderemo la somma globale e complessiva di Euro ____________ (________________/00). Detto importo Le verrà corrisposto con le seguenti modalità: ___________________________ Tale somma si intende maggiorata dell’IVA ed al lordo; quindi su di essa saranno da noi fatte le ritenute a Suo carico per imposte di legge e per i contributi previdenziali


ed assistenziali. Noi Le forniremo una certificazione delle somme corrisposte assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, del DPR 29.09.1973 n. 600. b)

A titolo di compenso globale ed onnicomprensivo per la cessione di tutti i diritti di sfruttamento sulla elaborazione della Sceneggiatura, di cui all’art. 4), nonché di tutti i diritti di sfruttamento e di utilizzazione sul Film e/o su qualunque altra opera dallo stesso tratta, anche in qualità di co-autore del Film ai sensi dell’art. 44 della Legge n. 633 del 22/4/1941, la nostra società si impegna a corrisponderLe la somma di Euro ______________ (____________/00).

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Tale somma Le sarà versata con le seguenti modalità:

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__________________________

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Tale somma si intende maggiorata dell’IVA ed al lordo; quindi su di essa saranno da noi fatte le ritenute a Suo carico per imposte di legge. Noi Le forniremo una certificazione delle somme corrisposte assoggettate a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1, del DPR 29.09.1973 n. 600

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3.C) Resta espressamente inteso che i compensi di cui alle lettere 3.A) e 3.B) che precedono sono onnicomprensivi e che gli stessi sono stati fra di noi concordati tenendo conto di tutti i proventi, nessuno escluso, del realizzando Film in tutto il mondo e nell’Universo, senza limiti di tempo e per un numero illimitato di passaggi, repliche ed utilizzazioni, con ogni e qualsiasi mezzo e/o supporto e/o procedimento, già inventato o ancora da inventare.

E’ fatto espressamente salvo ogni diritto a Lei derivante dal disposto dell’art. 10 comma 5 e dell’art. 17 comma 4 D.Lgs. n. 28 del 22 gennaio 200 così come dagli articoli 46 bis e 18 bis 5 comma della legge 633/1941.

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3.E)

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3.D) Con l’incasso di quanto sopra previsto, Lei dichiara espressamente ed irrevocabilmente di accettare e di essere pienamente soddisfatto e dunque di non aver più nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo dalla nostra società e/o dai suoi aventi causa (ed, in generale, da chiunque utilizzi e sfrutti il Film in Italia e nel resto del mondo, in qualsiasi forma o modo), per tutto quanto previsto nel presente accordo, rinunciando sin d’ora espressamente a qualsiasi azione e/o pretesa al riguardo e rinunciando altresì, come di fatto rinuncia, alle integrazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 46 della Legge22/4/41 n. 633.

Lei dichiara di rinunciare al disposto di cui all’art. 49 legge 633/1941. Cessione diritti

Lei, con la sottoscrizione del presente accordo, salvo il nostro inadempimento agli obblighi di pagamento, dichiara di voler cedere, alienare e trasferire, così come in effetti cede, aliena e trasferisce alla nostra società, che accetta ed acquista per sé e/o per i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica sugli Elaborati nonché sulle successive elaborazioni e trasformazioni, necessari ed occorrenti a realizzare il Film, nonché una o più opere cinematografiche a lungometraggio e/o uno o più programmi televisivi e/o opere audiovisive e/o opere multimediali e/o interattive e/o opere di qualsiasi altra natura, nonché tutti i Suoi diritti che quale co-autore, anche ai sensi dell’art. 44 legge 633/1941 Le competono e/o Le dovessero competere in futuro sul Film e/o sulle predette opere cinematografiche, televisive, multimediali, interattive, audiovisive, e di qualsiasi altra natura, nonché sulle successive elaborazioni e trasformazioni delle stesse.

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4)

In merito alla cessione dei diritti che, quale autore degli Elaborati, Le spettano o Le dovessero spettare in futuro, resta inteso quanto segue: I)

Tutto quanto è stato e tutto quanto sarà da Lei scritto, detto o proposto, in merito al


Soggetto e/o alla Sceneggiatura (compresi i materiali letterari e gli apporti creativi che non dovessero essere utilizzati nel montaggio definitivo del Film) sarà sempre di piena ed esclusiva proprietà e disponibilità nostra e dei nostri aventi causa a qualsiasi titolo. La cessione quivi contemplata viene fatta alla nostra società in via esclusiva ed assoluta per tutto il mondo e per l’Universo, senza alcun limite temporale, con l'intesa che la nostra società avrà il diritto di utilizzare, sfruttare e diffondere gli Elaborati ed il Film e tutte le opere che potrà realizzare dagli stessi, per una durata non inferiore a quella di protezione legale, quale attualmente sancita in ciascun paese del mondo e nell’universo e/o quale potrà essere stabilita in futuro, a partire dal termine di decorrenza della protezione legale di ciascuna delle opere che saranno realizzate.

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II)

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e.

In conseguenza della cessione di cui sopra, la nostra società avrà il diritto esclusivo - tra l'altro - di utilizzare economicamente il Soggetto, la Sceneggiatura, il Film e le opere di futura eventuale produzione, in ogni forma o modo, originale o derivato, per qualsiasi tipo di sfruttamento cinematografico, extra cinematografico e televisivo, già inventato o che sarà inventato in futuro, anche in forma diversa da quella della loro “prima pubblicazione” apportando tutti quei cambiamenti, modifiche, aggiunte e soppressioni che la nostra società ritenesse utili od opportune per il miglior sfruttamento sia del Film che delle opere di futura produzione, affidando la redazione dei suddetti cambiamenti, modifiche, aggiunte o soppressioni ad un autore e/o a più autori scelti dalla nostra società a suo insindacabile giudizio e rinunciando Lei fin d’ora irrevocabilmente a qualsiasi eccezione al riguardo. Qualora la nostra società affidasse a terzi la rielaborazione del Soggetto e/o della Sceneggiatura, Lei avrà il diritto di non venire menzionata quale co-autore del Soggetto e/o della Sceneggiatura nei titoli del Film e nella relativa pubblicità. A tal fine, noi Le sottoporremo in visione la versione finale del Film prima della formazione dei titoli di testa, a mezzo comunicazione fax da inviare all’indirizzo in epigrafe, con preavviso di 7 (sette) giorni. Lei nei 3 (tre) giorni successivi alla visione ci comunicherà la Sua decisione a cui noi dovremo attenerci. La Sua mancata comunicazione nel termine di cui sopra si intenderà come Sua decisione di venire menzionata quale co-autore.

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Resta, inoltre, convenuto, in espressa deroga a quanto disposto dall'art. 50 della Legge 22/4/1941 n.633, che la nostra società sarà completamente libera di realizzare e programmare il Film di cui sopra anche oltre i termini della Legge sopracitata, che vengono comunque elevati a non meno di 10 anni dalla data della presente.

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La nostra società potrà editare e sfruttare il Film e le opere da essi tratte anche in “raccolta” insieme ad altre opere cinematografiche e/o televisive e/o audiovisive in genere e/o multimediali e/o interattive e/o informatiche e/o radiofoniche e/o di qualsiasi altra natura; così come potrà editare e sfruttare singoli brani e/o sequenze delle stesse opere anche in future nuove opere cinematografiche e/o televisive e/o audiovisive in genere e/o multimediali e/o interattive e/o informatiche e/o radiofoniche e/o di qualsiasi altra natura, anche di carattere antologico e in raccolta; così come potrà liberamente sfruttare ciascuna delle opere in argomento nelle loro singole e separate componenti: quella visiva e quella sonora, nonché per singoli fotogrammi o per gruppi di fotogrammi.

III)

I diritti di utilizzazione economica, come innanzi ceduti, comprendono, tra l'altro, in via meramente esemplificativa: a)

il diritto esclusivo di pubblicare, utilizzare, eseguire, riprodurre, trascrivere, rappresentare, diffondere, mettere in commercio, comunicare al pubblico e non, nel mondo intero, il Soggetto, la Sceneggiatura e quindi il Film con


qualsiasi mezzo, supporto e procedimento, già inventato o di futura invenzione, ed in particolare: i diritti “theatrical” e “non theatrical” del Film tratto dagli Elaborati (tra cui in via meramente esemplificativa per diritti “theatrical” si intendono i diritti di proiettare il Film in tutte le sale, i pubblici circuiti ed esercizi cinematografici con qualsiasi mezzo e per diritti “non theatrical” i diritti di proiettare il Film sulle navi, sugli aerei, negli alberghi, nelle scuole, negli ospedali, in altri luoghi pubblici quali arene, stadi, università, basi militari, istituzioni chiuse quali carceri, manicomi o riformatori e via dicendo);

a2)

i diritti televisivi per ogni sfruttamento, già inventato o di futura invenzione del Film tratto dagli Elaborati e dalle opere comunque tratte dal Film e/o tutti quei diritti che verranno sfruttati in modo tale che il Film e successive elaborazioni vengano ricevuti su di un terminale rappresentato da un televisore e/o apparecchi similari quali, in senso meramente indicativo:

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a1)

i diritti di sfruttamento in sede di comunicazione al pubblico tramite diffusione/trasmissione a distanza a pagamento e non a pagamento (e quindi, tutte le forme a pagamento e non a pagamento, di diffusione/trasmissione circolare (point to multipoint), ivi inclusa la c.d. Free TV e Pay TV);

(ii)

i diritti di sfruttamento in sede di messa a disposizione del pubblico nel momento e nel luogo prescelti dall’utente a pagamento e non a pagamento (e, quindi, tutte le forme a pagamento e non a pagamento, di comunicazione point to point);

i diritti di sfruttamento in qualsiasi forma e modo, a pagamento e non a pagamento, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia e/o protocollo di comunicazione oggi esistenti e/o di futura invenzione (a titolo meramente esemplificativo: tramite comunicazione al pubblico e/o messa a disposizione del pubblico via etere, incluso il digitale terrestre e le tecnologie wireless di ogni genere e tipo, mmds, satelliti di ogni genere e tipo, cavi e fili di ogni genere e tipo, reti telematiche e informatiche di ogni genere a tipo, power line; broadband, narrowband, fibra ottica, doppino telefonico, x-dsl, DVB-T, DVB-H, DMB, DVB-S, Internet Protocol TV, Video streaming, etc.; sia in analogico che in digitale), su qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.), fruibile tramite qualsivoglia tipologia di canale (generalista, tematico, etc.) e tramite qualsivoglia tipologia di terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile (a titolo meramente esemplificativo: Televisori, Set top box, Videostation, Playstation, Videofonini, Palmari, I-pod, Notebook, Personal Computer, ecc.), compresa quindi anche la c.d. Mobile TV, sia con modalità trasmissiva multicast che con connessione unicast, ivi incluse tutte le ritrasmissioni via cavo e/o via satellite e/o, comunque, via etere (comprese le ritrasmissioni effettuate con tecnologia di tipo X-DSL e mobile wireless), nonché i diritti di sfruttamento esercitati tramite tutti i servizi “On Demand” a pagamento e non a pagamento, effettuati tramite qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, mediante l’utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall’utente

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(iii)

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(i)


tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile, nonché i diritti di sfruttamento esercitati tramite tutti servizi “Pay-per-View” mediante qualsiasi rete, incluse quelle telematiche e informatiche, tramite l’utilizzo di qualsivoglia protocollo di comunicazione e fruibili dall’utente tramite qualsivoglia terminale/dispositivo, anche multimediale, sia fisso che mobile; il diritto esclusivo di comunicare al pubblico e di ritrasmettere via cavo dall’estero, conformemente al disposto dell’art. 180 bis della Legge n. 633 del 22/4/1941;

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(iv)

i diritti home video su qualsiasi supporto già inventato o di futura invenzione (quale in senso meramente indicativo: videocassette, videodischi, DVD e più in generale videogrammi), attraverso qualunque canale distributivo, con qualsiasi mezzo già inventato o di futura invenzione, incluso, a titolo meramente indicativo: il Rental, il Sell Through, l’Electronic Sell Through, il Public video, il Commercial video, il door to door, il canale edicola, con ogni più esteso diritto di riproduzione e di elaborazione, anche elettronica e multimediale nel senso più ampio;

a4)

i diritti di sfruttamento multimediale, ivi compresi i cosiddetti diritti derivati e di sfruttamento elettronico multimediale, interattivo e non, su qualsiasi supporto (es. CD-Rom, Cd-I, etc.), “off line” ed “on line”, ed inclusi altresì la televisione interattiva, lo sfruttamento via telefono, via INTERNET, INTRANET, via Computer, WEBCAST e su reti locali, nazionali ed internazionali, con ogni più ampio diritto di modificare l’opera originaria nello spirito di tali utilizzazioni multimediali;

a5)

ogni altro diritto sfruttabile con ogni altro mezzo e/o supporto, e/o procedimento audiovisivo e/o multimediale e/o di qualsiasi altra natura, già inventato o anche di futura invenzione, nonché tramite ogni altro procedimento di registrazione meccanica e/o elettronica e/o digitale e/o analogica e di riproduzione già inventato o di futura invenzione, qualunque sia il supporto (in via meramente indicativa: ottico, magnetico, elettronico, analogico digitale etc.), nonché a mezzo stampa; il diritto di registrare marchi o domini o siti internet ispirati o comunque basati sul Film, sugli Elaborati e/o sul titolo del Film;

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a3)

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b)

il diritto esclusivo di tradurre gli Elaborati, e successive elaborazioni e trasformazioni degli stessi, in qualsiasi altra lingua e/o linguaggio e/o dialetto;

il diritto esclusivo di elaborare, modificare, ridurre, aggiungere, sopprimere, adattare, trasformare etc. gli Elaborati sia allo scopo di procedere alle realizzazioni previste al precedente capo a), sia per qualsiasi altro scopo, con facoltà della nostra società di eseguire qualsiasi modificazione ritenga necessaria o utile in corso di lavorazione o anche dopo la prima pubblicazione e/o presentazione al pubblico del Film.

d)

il diritto esclusivo di trascrivere il Film con ciascuno dei mezzi, supporti, procedimenti precedentemente indicati o di futura invenzione;

e)

il diritto esclusivo di adattare, registrare e riprodurre su apparecchi meccanici e/o elettronici e/o digitali e/o di qualsiasi altra natura, già inventati o che saranno inventati in futuro, il Film ed eventuali successive elaborazioni dello stesso;

f)

il diritto esclusivo di diffondere e mettere in commercio, a scopo di lucro ed

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c)


a qualsiasi altro scopo, il Film (nonché ogni eventuale successiva elaborazione e/o trasformazione dello stesso) sia nella sua interezza, sia in edizioni successive alla prima, anche “ridotte”, sia nelle singole “parti” o “componenti” e/o per semplici brani e sequenze; il diritto esclusivo di tradurre in altre lingue e/o linguaggi e/o dialetti il Film;

h)

il diritto esclusivo, ai sensi degli artt. 4 e 18 della Legge 22/4/1941 n. 633, nonché ai sensi degli usi e/o analoghe disposizioni legislative eventualmente vigenti in tutti i Paesi del mondo, di apportare al Film anche dopo la “prima pubblicazione”, ogni modificazione, elaborazione, trasformazione (anche dalla forma originaria in altre forme letterarie e/o artistiche), adattamento, rifacimento, riduzione, variazione, taglio, etc. (sia alla parte visiva, sia alla parte sonora) per meglio assicurare la commerciabilità del Film e delle opere tratte dallo stesso in ogni Paese del mondo, nonché ogni taglio e modificazione che venisse richiesta dalla censura amministrativa o dall’Autorità giudiziaria di qualsiasi Paese del mondo, compresa l’Italia.

i)

il diritto di elaborazione di cui sopra si intende riferito anche ai fini della realizzazione di uno o più “special” e/o “backstage” comunque relativi al Film ed alle opere tratte dallo stesso;

l)

ad integrazione del contenuto del diritto di elaborazione di cui alla precedente lettera h) Lei riconosce alla nostra Società, nella sua qualità di produttrice, la facoltà, ai sensi dell’art. 47 della Legge 22/4/1941 n. 633, di apportare al Film ed alle opere tratte dallo stesso, sia in fase di loro realizzazione che dopo che siano state realizzate, quelle modifiche, aggiunte o soppressioni che noi ritenessimo necessarie, fermo restando il Suo diritto alla non menzione nei titoli.

m)

qualsiasi altro diritto di utilizzazione economica non solo connesso alla utilizzazione audiovisiva, cinematografica, televisiva, informatica, elettronica, multimediale, interattiva e di qualsiasi altra natura, e/o con qualsiasi altro mezzo audiovisivo e/o interattivo indicato ai precedenti capi o di futura invenzione, del Film e di ogni sua possibile successiva elaborazione, anche non connesso allo sfruttamento cinematografico in senso lato (non connesso cioè alla “proiezione”), per consentire alla nostra società e/o ai nostri aventi causa a qualsiasi titolo di esercitare a nostro totale beneficio ogni più larga ed illimitata utilizzazione economica dell’opera;

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n)

tutti i diritti connessi all’esercizio dei diritti d’Autore, compreso quello della protezione del titolo, sempre nell’ambito della presente cessione ed ai fini di consentire alla nostra società ed ai nostri aventi causa il più ampio esercizio dei diritti acquisiti e la migliore tutela dei medesimi, riconoscendoci Lei la facoltà, tra l’altro, di modificare e cambiare il titolo sia per l’Italia sia per qualsiasi altro Paese del mondo, anche dopo la “prima pubblicazione” del Film e di ciascuna delle altre opere in argomento;

o)

tutti i diritti di elaborazione, ai sensi degli art. 4) e 18) della Legge 22/4/1941 n. 633;

p)

ogni altro diritto esclusivo di utilizzazione economica di cui all’art. 2577 c.c. e agli artt. dal 12) al 19) della legge 22/4/1941 n. 633 ivi compresi i cosiddetti “diritti derivati” e di sfruttamento elettronico, multimediale, interattivo e non, “on line” e “off line” e qualsiasi altro diritto già esistente o che diverrà esistente in futuro;

q)

il diritto di utilizzare brani e/o sequenze del Film per la creazione di teaser,


trailer e messaggi audio ai fini della promozione e del lancio del Film. IV)

I diritti ceduti comprendono anche, tra l'altro, in via meramente indicativa e non limitativa: a)

i cosiddetti “diritti ancillari”, compresi i merchandising rights;

b) i diritti di realizzare “remake”, “sequel”, “prequel”, “spin off”, “format” e “serializzazioni televisive” del Film;

il diritto di trasformare con gli opportuni adattamenti ed elaborazioni, anche molto liberamente, il Film, in una forma espressiva diversa, compreso il diritto di elaborazione, modificazione, trasformazione e messa in scena di opere teatrali tratte dagli Elaborati, menzionando il Suo nome quale coautore degli Elaborati stessi.

I diritti previsti in precedenza sono tra loro indipendenti e l'esercizio di uno di essi non esclude l'esercizio esclusivo degli altri diritti.

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V)

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d)

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c) il diritto di “publishing” e quindi pubblicare e mettere in commercio, a mezzo stampa, come “opere letterarie”, sia gli Elaborati, sia le opere letterarie elaborate dagli stessi ed in quest’ultimo caso con l'obbligo da parte nostra, o dei nostri aventi causa, di citare sulla copertina di dette opere “tratte da...”, o “ispirate a...”, o con la “collaborazione di” così come il diritto di pubblicare e mettere in commercio fotogrammi anche isolati, e/o altre opere letterarie tratte direttamente dal Film già prodotto e/o dalle opere cinematografiche, audiovisive, televisive, multimediali, interattive e/o di qualsiasi altra natura, ricavate dal Film, dagli Elaborati o anche tratte dai fotogrammi delle stesse opere e/o dalle cosiddette foto di scena con eventuali integrazione di parti o sunti del testo letterario;

Essi hanno per oggetto il Soggetto, la Sceneggiatura e il Film, le loro successive elaborazioni. In dipendenza della cessione, ed esemplificativamente, la nostra Società potrà legittimamente produrre e/o far produrre, in forma diretta e/o in forma associata, realizzare e/o far realizzare il Film tratto dagli Elaborati e/o ogni altra opera di qualsiasi natura comunque tratta da Film o dagli Elaborati, muti o sonori, cantati e/o parlati, in bianco e nero e/o a colori; girarli in presa diretta e/o con doppiaggio e con tutti i sistemi e procedimenti anche elettronici, analogici, meccanici e/o digitali che fossero già noti o potessero essere scoperti in futuro; procedere al loro adattamento, doppiaggio e/o sottotitolaggio per qualsiasi Paese del mondo; sfruttarli con le più ampie e diverse caratteristiche in ogni modo; in una o più versioni e/o edizioni, anche in “raccolta” con altre opere, e come riterrà per sé più convenienti; sottoporli ai rifacimenti che giudicasse del caso; dar corso alla loro cosiddetta “prima pubblicazione”; porli in commercio ed effettuarne la riproduzione, la registrazione, la diffusione, l’esibizione, la programmazione, la distribuzione e l’edizione in qualsiasi forma e formato, con qualsiasi supporto, mezzo e procedimento, in qualsiasi lingua nel mondo intero.

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VI)

VII)

Tutti i diritti da Lei cedutici, quale autore degli Elaborati si intendono, altresì, estesi per qualsiasi altra forma di utilizzazione cinematografica, televisiva, audiovisiva, multimediale, interattiva e/o di qualsiasi altra natura, già inventata o di futura invenzione del Film e delle opere da esso tratte.

VIII)

a)

Lei ci conferma e ci assicura di non aver autorizzato altre persone, fisiche o giuridiche, ad usare e a beneficiare di nessuno dei diritti da Lei cedutici, e si obbliga a renderci indenni ed a manlevarci da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse derivarci a fronte di azioni di terzi volte a contestare la legittimità dell’utilizzazione e dello


sfruttamento da parte nostra dei diritti qui ceduti. A tal fine Lei ci conferma e garantisce che le opere oggetto della presente cessione sono opere originali e non includono alcun elemento che possa ledere i diritti e gli interessi di terzi, e si obbliga a tenerci indenni ed a manlevare la nostra società ed i suoi aventi causa ed a manlevarci da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno, impedimento o esborso che dovesse derivarci a fronte di azioni di terzi volte a contestare la legittimità dell’utilizzazione e dello sfruttamento da parte nostra dei diritti qui ceduti.

m

Tutto quanto previsto nel presente accordo vale anche per il materiale eventualmente da noi non approvato e/o utilizzato. Lei si obbliga, a nostra semplice richiesta, ad adempiere a tutte le formalità previste dalla legge e dai regolamenti per rendere efficace, dinanzi a terzi, la presente cessione e per comunque tutelare i diritti ceduti.

c)

Lei si impegna, verificatosi il nostro adempimento alle obbligazioni di pagamento previste nel presente contratto, a firmare innanzi al Notaio, in qualsiasi momento noi lo richiederemo, l'atto (o più atti separati) confermativo della cessione dei diritti d'Autore in conformità del testo di cui al presente accordo che potrà essere anche oggetto di successivo e separato atto notarile - come richiesto dalla legge e dagli usi di ciascun Paese del mondo. Lei si impegna, altresì, a sottoscrivere tutti quegli altri atti e documenti in lingua italiana e/o inglese, che Le saranno sottoposti dalla nostra Società e/o dai nostri aventi causa, riguardanti la cessione dei diritti compravenduti con le integrazioni di cui sopra.

Il diritto a noi ceduto di sfruttare o di far sfruttare il Film predetto in sede televisiva in versione originale, doppiata, sottotitolata, con qualsiasi mezzo conosciuto, cavo, satellite, home video, ecc. o ancora ignoto non implica la cessione dei cosiddetti "droits de redevance" disciplinati dalla Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (SACD). Lei pertanto avrà diritto di percepire direttamente dalla SACD le somme di Sua pertinenza quale autore degli Elaborati per lo sfruttamento del Film in sede televisiva in Francia, Belgio, Svizzera, Quebec, Principato di Monaco, Lussemburgo e altri paesi francofoni e noi avremo l'obbligo di comunicare ai nostri aventi causa nei precitati paesi tale Suo diritto per la necessaria e dovuta comunicazione alla SACD.

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IX)

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b)

Analogo diritto viene a Lei riconosciuto per tutti i Paesi in cui le Società degli Autori riconoscono un compenso all'autore per lo sfruttamento del film in sede televisiva e Lei abbia diritto a percepire un tale compenso.

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Restano altresì a Lei riservati i c.d. diritti residuali amministrati dalla SIAE.

Autorizzazioni

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5)

Lei, nella Sua qualità di co-autore degli Elaborati, espressamente autorizza noi ed i nostri aventi causa, per il Film e per le opere eventualmente realizzate in futuro: a)

per quanto attiene lo sfruttamento televisivo, videografico, multimediale, interattivo ed audiovisivo in genere, compreso quello radiofonico del Film e delle predette opere, ad inserire nella struttura delle opere e della loro fruizione, i c.d. “inserti pubblicitari”, e/o break e/o “spot pubblicitari” ed a far utilizzare detti diritti secondo gli usi di mercato esistenti in ciascun Paese del mondo, con l'intesa che per l’Italia detti “inserti pubblicitari” avverranno in conformità alle vigenti disposizioni legislative;

b)

per quanto attiene qualsiasi forma di sfruttamento televisivo, cinematografico e audiovisivo in genere, multimediale, interattivo e radiofonico e di qualsiasi altra


natura delle opere stesse ed anche per le opere realizzate in futuro, ad inserire nei titoli di testa e/o di coda delle opere stesse, nonché nelle forme di corredo pubblicitario ed in ogni altra iniziativa pubblicitaria delle opere stesse, qualunque tipo di “sponsorizzazione”, con la più ampia nostra facoltà di abbinare al nome di tali opere o al nostro nome, il nome di un marchio e/o di un prodotto e/o servizio industriale e/o commerciale oppure di citare, con formula stabilita discrezionalmente dalla nostra società, i nomi di marchi e/o prodotti e/o servizi industriali e/o commerciali; ad inserire durante la produzione del Film qualunque tipo di “product placement”, con l’intesa che detto “product placement” avverrà in conformità a quanto stabilito dal D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28 e relativi decreti attuativi fatto salvo quanto previsto all’art. 2.6 che precede.

6)

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c)

Crediti

nei titoli di testa del Film:

il Suo nome sarà citato in un cartello a parte, quale autore del Soggetto e della Sceneggiatura del Film, eventualmente unitamente ad altri autori da noi scelti a nostro insindacabile giudizio, con carattere e grandezza pari a quelli utilizzati per gli altri autori del Soggetto e della Sceneggiatura e con la seguente posizione ___________. Qualora la nostra società e/o i rispettivi aventi causa determinino di fare i soli titoli di coda, Lei accetta che il Suo nome sia menzionato esclusivamente nei titoli di coda del Film, con le medesime modalità di cui al presente capoverso.

per le altre forme di pubblicità:

nelle componenti dell’ordinario corredo pubblicitario (consistente in quattro fogli, due fogli, foto-busta e locandina) predisposto a spese e per iniziativa della nostra società, il Suo nome, quale co-autore del Soggetto e della Sceneggiatura, sarà citato, unitamente agli altri autori da noi scelti a nostro insindacabile giudizio con carattere e grandezza pari a quelli utilizzati per gli altri autori del Soggetto e della Sceneggiatura, e con la seguente posizione _________; in particolari forme di pubblicità “straordinaria” e/o di “pre-lancio” e/o di quella legata al solo titolo del Film, ovvero in caso di “titoli limitati”, noi potremo non citare il Suo nome, restando inteso che, qualora determinassimo di citare il nome degli altri autori dovremo citare anche il Suo nome, con carattere e grandezza pari a quelli utilizzati per gli altri autori del Soggetto e della Sceneggiatura e con la seguente posizione ______________.

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a)

e.

Per quanto concerne la pubblicità del Suo nome, resta convenuto quanto segue:

c)

Lei prende atto ed accetta che noi potremo utilizzare, a nostro insindacabile giudizio, crediti limitati rispetto a quelli contrattualmente previsti, su cartelli pubblicitari e sui promo-reels, su riviste e/o giornali per la presentazione del Film ai mercati internazionali del settore e/o per annunci di qualsiasi altro genere.

Noi ci impegniamo a comunicare le clausole pubblicitarie di cui sopra, sottolineandone l'importanza che rivestono per Lei, ai nostri aventi causa italiani o stranieri, senza peraltro essere responsabili dei loro eventuali inadempimenti, per i quali Lei resta autorizzato ad agire direttamente nei confronti dei predetti nostri aventi causa, anche per il risarcimento del danno, esclusa soltanto l’azione che possa portare al sequestro od alla limitazione sulla circolazione del Film.


7)

Limitazione ad agire

Trattamento dei dati personali

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8)

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Nell’eventualità di un inadempimento da parte della nostra società o dei suoi aventi causa a uno degli obblighi di cui al presente accordo, Lei riconosce espressamente che, ogni azione diretta ad impedire od a bloccare la produzione, la distribuzione, la proiezione, la promozione o comunque lo sfruttamento economico del Film tratto dagli Elaborati sarebbe eccessivamente pregiudizievole e dannosa per dette opere e per i diritti degli altri autori, della nostra società e dei Suoi aventi causa e conseguentemente si impegna a non agire o aderire ad alcuna di siffatte azioni; resta pienamente salva ed impregiudicata la Sua facoltà di agire legalmente per il risarcimento dei danni, avendo Lei espressamente convenuto che una siffatta azione costituisce un pieno ed idoneo rimedio per l’ipotesi di un qualsiasi inadempimento agli obblighi di cui al presente accordo ed avendo per ciò rinunciato in via preventiva a chiedere il sequestro ovvero altri provvedimenti atti ad agire sulla circolazione del Film.

m

In ottemperanza all’obbligo di informativa di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la nostra Società (o i suoi aventi causa) dichiara che: ogni informazione a Lei relativa, acquisita in forza del presente contratto e nelle fasi successive, costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal Decreto Legislativo sopra citato;

b)

i dati personali da Lei conferiti hanno natura obbligatoria;

c)

il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato, sia in forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di natura fiscale, civilistici e/o ad ogni altro obbligo di legge derivante, direttamente e/o indirettamente, dal presente contratto;

d)

i dati cui il trattamento si riferisce verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge ed alle società direttamente e/o indirettamente da noi controllate e/o ai nostri aventi causa. Al fine di consentire il regolare adempimento degli obblighi citati, Lei sarà pertanto tenuto a fornire alla nostra società e/o ai suoi aventi causa ogni altro dato che la riguardi. In caso di rifiuto a quanto sopra, nessuna responsabilità potrà essere imputata alla nostra società e/o ai suoi aventi causa per non aver ottemperato agli obblighi nascenti dal presente contratto;

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a)

a Lei spettano tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto Legislativo;

f)

il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la nostra società, con sede in ____________________

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e)

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Lei riconosce, ai sensi di legge, espressamente la piena legittimità del trattamento dei dati di cui ai punti precedenti del presente articolo e consente sin d’ora a tale trattamento ed alla comunicazione agli enti su indicati, purché mantenuto nell’ambito delle finalità di cui al presente articolo.

9)

Cedibilità dei diritti La nostra società ha il diritto, pieno ed incondizionato, di cedere a terzi, in Italia e/o all’estero, in tutto e/o in parte i diritti da Lei cedutici con il presente contratto, senza limitazione di alcun genere, rimanendo solidalmente responsabile con gli eventuali terzi cessionari delle obbligazioni economiche assunte nei Suoi confronti in virtù del presente accordo.


10)

Foro competente Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad esso relativa sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

11)

Clausola finale

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Le parti si danno atto che il presente atto è stato tra le stesse lungamente e approfonditamente negoziato e discusso e dichiarano pertanto di conoscerne tutte le clausole e condizioni e di approvarle in ogni caso, nessuna esclusa, specificatamente. La preghiamo di trascriverci integralmente il testo della presente e di sottoscriverlo in segno di Sua accettazione e benestare.

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Distinti saluti.

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