Azimut n3 2016

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ISTITUZIONI

L’unione fa la forza! Intervista al Sindaco di Trecastelli (AN), Fausto Conigli

NORMATIVA

Catasto: le novità della Legge di Stabilità 2016 e il DOCFA

ASSOCIAZIONI

L’importanza di un organismo di mediazione nazionale


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Periodico regionale a cura del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona Corso Garibaldi 91/a - 60123 Ancona (AN) info@geometrian.it - www.geometrian.it Anno XL - N. 3/2016

Azimut

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE Reg. Trib. Ancona 8 Luglio 1975 Comitato di Redazione Presscom-Comunicazione Integrata Piazza Ciabotti, 8 - 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 info@presscom.it DIRETTORE RESPONSABILE Diego Sbaffi COORDINAMENTO EDITORIALE Davide Amicucci d.amicucci@presscom.it REDAZIONE Diego Sbaffi Giampiero Fabbri Vinicio Montanari Luca Orletti HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Davide Amicucci, Giorgio De Rosa, Vinicio Montanari, Maurizio Savoncelli, Filippo Vircillo, Avv. Simone Fadalti CONSULENTI PER LA COMUNICAZIONE Gianni Moreschi (g.moreschi@presscom.it) IMPAGINAZIONE Studio FLORIO - Via Aldo Moro, 38 62010 Sambucheto di Montecassiano (MC) CREDITI FOTOGRAFICI Archivio AZIMUT PUBBLICITÁ CONCESSIONARIA AZIMUT Presscom - Piazza Ciabotti, 8 60035 Jesi (AN) Tel. 0731.215278 - Fax 0731.213352 Emanuele Anselmi e.anselmi@presscom.it

Azimut viene inviato gratuitamente agli iscritti agli Albi Professionali del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ancona, agli uffici decentrati del Genio Civile, agli uffici tecnici dei Comuni e delle Province, a tutti gli enti pubblici e a tutti coloro che hanno rapporti con la categoria. La collaborazione è aperta a tutti i singoli professionisti e agli organi rappresentativi di categoria. Manoscritti, dattiloscritti, elaborati, disegni, fotografie, anche se non pubblicati, non vengono restituiti. Ogni autore risponde direttamente delle proprie affermazioni che non impegnano nè la redazione nè il Collegio. Gli scritti possono essere pubblicati anche siglati o anonimi, per desiderio degli autori i cui nomi restano comunque reperibili presso la redazione.

Inserzionisti: a Geomax.................................. 2 di Cop. a Subissati................................ 3 di Cop. a Namirial................................. 4 di Cop.

Sommario

1 Editoriale 3 Istituzioni

L'unione fa la forza! Intervista al Sindaco di Trecastelli (AN), Fausto Conigli

6 Normativa Le novità fiscali di periodo afferenti la pro fessione e le agevolazioni per i lavori edilizi Seconda parte

16 Normativa Catasto: le novità 2016 e il DOCFA

della Legge di Stabilità

20 Consiglio Nazionale Lauree triennali professionalizzanti: differenti per competenze

22 Associazioni L'importanza di un organismo di mediazione nazionale

26 Edilizia In provincia

di Ancona attività edile in (debole) ripresa

30 Condominio L'appalto

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Azimut Editoriale Il nuovo numero di Azimut si apre con un articolo intervista al sindaco di Trecastelli Fausto Conigli, ospitando anche una sua rifl essione sulle fusioni tra comuni di cui Trecastelli è stato il primo esempio nelle Marche, unifi cando i comuni di Castel Colonna, Monterado e Ripe. A seguire la nuova puntata delle novità fi scali a cura di Giorgio De Rosa e poi l'articolo di Vinicio Montanari che ci relaziona sull'incontro dello scorso 11 maggio su Catasto e Docfa. Ospitiamo poi il testo che il Presidente Nazionale Maurizio Savoncelli aveva affi dato lo scorso 26 maggio al quotidiano Italia Oggi, in materia di lauree triennali professionalizzanti. Filippo Vircillo ci parla dell'importanza dell'organismo di mediazione. Segue un articolo sull'incontro che ha organizzato la Cna provinciale di Ancona su leasing immobiliare abitativo e nuovo codice degli appalti, con alcune dati che ci parlano della ancor debole ripresa dell'attività edile in provincia di Ancona. Chiude l'avv. Simone Fadalti di Alac Marche con la consueta rubrica sul condominio. Per mancanza di spazio rimandiamo la seconda parte dell'articolo sulle linee di vita al prossimo numero. Buona Lettura!

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Istituzioni Ripe (AN)

L'unione fa la forza!

Intervista al Sindaco di Trecastelli (AN), Fausto Conigli Davide Amicucci Quali sono i progetti dell'amministrazione in campo urbanistico e edilizio? In campo urbanistico il Comune ha avviato: - procedura per la riunione e informatizzazione in unico Piano Regolatore generale dei tre piani Fausto Conigli, sindaco di Trecastelli (AN) vigenti nei Comuni di Ripe, Castel Colonna e Monterado; - procedura per la riduzione del consumo di suolo con conseguente diminuzione delle aree edifi cabili del territorio comunale; - procedura di unifi cazione e informatizzazione del piano di zonizzazione acustica; L’attività di informatizzazione del Piano Regolatore e del piano acustico sono fi nalizzate all’avvio, nel breve termine, delle procedura telematica anche dello Sportello Unico per l’Edilizia e nei prossimi anni della Variante Generale al Piano Regolatore. Il Regolamento Edilizio Comunale era già stato unifi cato con procedura congiunta dei tre consigli Comunali di Ripe, Monterado e Castel Colonna nel 2013 e nel 2014 ratifi cato dal Consiglio Comunale di Trecastelli. In campo edilizio ha avviato: - Procedure di concertazione con le ditte lottizzanti

di tempi congrui per la realizzazione dei piani attuativi che risultano fortemente rallentati dal perdurare della crisi di settore; - mantenimento di livello di tassazione locale ai minimi di legge. Alcuni esempio: per la Tasi (abitazio ne principale) l'aliquota è dell'1% mentre nei comuni vicini della provincia di Ancona si aggira dall'1,5 al 3,3%. Per quanto riguarda l'IMU per tre comuni nel 2013, prima della fusione, l'aliquota base andava dal 9,8 al 10,6. Dal 2014 nel comune di Treca stelli è di 8,8, e similari sono le diminuzioni per le altre categorie. Quali i nuovi lavori pubblici? - Il programma triennale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale nel marzo scorso prevede esecuzione di opere pubbliche nel 2016-2018 per complessivi € 4.765.000,00 di cui € 3.350.000,00 da avviare nell’anno 2016, € 1.075.000,00 nell’anno 2017 e € 340.000,00 nel 2018; - Nell’anno 2015 la principale opera pubblica è rappresentata dall’intervento di realizzazione della scuola primaria Secchiaroli in località Ripe che prevede un costo complessivo di € 2.400.000,00 di cui € 1.000.000,00 fi nanziati con il programma Regionale di Edilizia Scolastica per l’anno 2016; Ci sono progetti di restauro del patrimonio storico del comune? Il programma di restauro del patrimonio storico del LUGLIO 2016

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Istituzioni

Monterado (AN)

Comune è inserito nel programma delle opere pub bliche con la prevista riqualificazione della zona “ex Mattatoio” a ridosso delle mura castellane e con l’intervento di ampliamento degli uffici comu nali con programmazione nel bilancio comunale per una previsione di spesa di € 300.000,00 circa; Com'è strutturato l'ufficio tecnico e come sono i rapporti con i geometri? - L’Ufficio Tecnico comunale è stato organizzato in unica unità organizzativa con unico funzionario responsabile del servizio, n. 2 funzionari istruttori responsabili di procedimento, e 3 istruttori tecnici di cui 1 part time. La dotazione di organico si com pleta con il personale addetti alla manutenzione del patrimonio e viabilità composto da 4 operatori qualificati per manutenzione viabilità e patrimo nio (di cui 2 temporaneamente assenti per pensio namento) ed un addetto alla manutenzione del verde. Le procedure dello Sportello Unico per l’Edilizia sono svolte internamente dal personale dipenden te mentre le procedure delle pratiche per le atti vità produttive sono espletate in convenzione con il SUAP del Comune di Senigallia. È stato disposto agli uffici di garantire la massi ma disponibilità nei confronti dei cittadini e dei liberi professionisti incaricati dagli stessi. L’orario di apertura al pubblico ci risulta idoneo a soddisfa re le esigenze dell’utenza, con apertura anche al sabato mattina. La funzione dei comuni ha con sentito di poter organizzare l’ufficio tecnico in uni ca struttura operativa collocata presso la Munici palità di Ripe. La struttura organizzativa proposta dal funzionario responsabile del servizio ha con

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sentito di raggiungere un maggiore livello di spe cializzazione in capo ad ogni addetto dell’ufficio. La contemporanea presenza in unica sede di tutti i dipendenti dell’ufficio tecnico, permette a cittadi ni, ed ai tecnici incaricati, di poter ottenere la verifica preliminare dei progetti da presentare, ottenere risposte plurime ai quesiti riguardanti più settori (manutenzione del patrimonio, ambiente, edilizia, protezione civile, ecc.). Il lavoro di rior ganizzazione della struttura potrà essere com pletata una volta eseguiti i lavori di amplia mento degli uffici comunali, su spazi già di pro prietà del Comune di Trecastelli, e dopo aver effettuato la completa catalogazione delle do cumentazioni di archivio dei tre Comuni con l’informatizzazione anche del sistema di ricerca. Sul territorio di Trecastelli (e prima su Ripe, Ca stel Colonna e Monterado) sono attivi diversi stu di tecnici di geometri che operano in vari settori. Il rapporto dell’Amministrazione Comunale, del responsabile del servizio e degli altri addetti dell’uf ficio tecnico comunale con i geometri che svolgono attività professionale nel Territorio di Trecastelli ci risulta molto buono, ma certamente si può miglio rare.

Castel Colonna (AN)


Azimut Sull'aggregazione di Comuni Riflessioni del sindaco Fausto Conigli L’aggregazione dei Comuni, l’unificazione dei servizi, lo ritengo un percorso obbligato e per ciò che ci riguarda ha portato perfino alla fusione, che rappresenta il massimo dell’efficientamento in termini di aggregazione. Partiamo dal presupposto che i tempi difficili che viviamo, la crisi economica, i bilanci dei Comuni che sono da tempo in grave sofferenza e che consentono ben poco, le manovre mese in atto dal governo, che hanno avuto una grave ricaduta sulle nostre realtà locali e di conseguenza sulle tasche delle imprese e dei cittadini, impongono il processo di riforma a cui sono soggetti i Comuni, almeno quelli di piccola e media entità, con l’obbligo della gestione associata di funzioni e servizi comunali. E se a ciò sommiamo anche il divieto che hanno i Comuni circa le nuove assunzioni, i sempre minori trasferimenti e i vincoli del patto di stabilità (oggi pareggio di bilancio), che di fatto impediscono nuovi investimenti, c’è il rischio che entro breve tempo gli Enti Locali, (almeno quelli di piccola entità), siano ridotti a compiti poco più che di rappresentanza. Quindi a nostro giudizio, il problema non è tanto cercare di gestire il breve periodo, pensando che magari fra un po’ tutto ritorna come prima. No! Serve, ormai, una diversa strategia politica, una strategia che punti alla soluzione dei problemi sociali ed economici, che sia in grado di incidere in maniera significativa in un contesto economico e sociale grave come quello in cui viviamo e che tutti conosciamo. È da tali considerazioni che è importante qualsiasi forma di aggregazione con lo scopo di sfruttare al meglio le risorse finanziarie, economiche, patrimoniali, strumentali e umane, per dar luogo a una migliore e più efficiente gestione complessiva dei nostri territori. E allora dobbiamo essere capaci di superare le diffidenze e i timori – inevitabili – di un percorso, tanto lungimirante e ambizioso, quanto delicato e complesso. Superiamo punti di vista limitati – guardiamo oltre, perché ciò consente di catturare le tante opportunità che sarebbe impossibile cogliere da divisi. E dobbiamo mettere da parte la paura di perdere la nostra storia, la nostra identità, - ma piuttosto dobbiamo essere convinti che queste, - unendole, - possono solo preservarsi ed arricchirsi, - perché il campanilismo è giusto che ci sia, ma solo come sinonimo di difesa delle tradizioni locali, non come impedimento alla crescita di una comunità. La fusione non cancella i “Municipi” ma piuttosto li fa rivivere in una nuova veste amministrativa, la sola capace di assicurare alle popolazioni di quei Comuni un welfare migliore.

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Istituzioni La fusione è soprattutto un passaggio culturale, un nuovo modo di affrontare i problemi che deve essere estesa anche al modo di operare degli uffici comunali e al modo di pensare la vita da parte dei cittadini. Perché una comunità ha come fattore qualificante e istitutivo uno stato di benessere, e deve poter contare e godere di alcuni servizi, quali infrastrutture, assistenza, istruzione, ambiente, beni culturali, attività produttive. E per la buona realizzazione di tutto questo, o solo per raggiungere tutto ciò, si ha bisogno oltre che delle risorse umane e naturali, delle risorse finanziarie e delle buone pratiche gestionali di taglio delle spese “burocratiche” e di ottimizzazione delle risorse. Altro aspetto importante è la corretta gestione del percorso di fusione; le economie di gestione che ne derivano, i notevoli contributi economici previsti, così come le agevolazioni (deroga al patto di stabilità, (ora pareggio di bilancio), deroga ai vincoli sulle assunzioni, priorità di accesso ai bandi), non possono costituire un semplice “sollievo temporaneo” o un abbellimento e riqualifica di tutto ciò che i precedenti Comuni avevano, perché se questo fosse l’obbiettivo, a distanza di qualche tempo e con il termine dei contributi e benefici, il progetto fallisce. La fusione è piuttosto quello strumento che ti consente e ti obbliga a costruire un Comune nuovo, che non è (almeno in termini di strutture e servizi) la sommatoria dei precedenti, ma tutto ciò che serve a garantire efficienza a un comune (nel nostro caso) di circa ottomila abitanti. O siamo capaci in questi primi anni di costruire un Comune nuovo, più efficiente, con maggiori e più qualitativi servizi, un Comune che ottimizza, che razionalizza che crea tutti i presupposti di economicità, crescita e sviluppo, o altrimenti il progetto di fusione non serve. Questo è l’aspetto più delicato e difficile... ma nel contempo c’è la grande opportunità e possibilità di sviluppare e far crescere il territorio, di fare investimenti, di portare ulteriori e migliori servizi, che prima ciascun Comune da solo poteva solo sognare! E allora i nostri 37 cantieri aperti di cui 35 già chiusi, 1.600.000,00 Euro investiti in due anni di Trecastelli, un piano triennale di 5 milioni di Euro, sono numeri che riassumono bene questo lavoro. Per concludere, la fusione non va interpretata come la soluzione di tutti i problemi, rappresenta di certo una grande opportunità, si può cogliere o non cogliere, ma è certo che questa trasformazione obbligata alla quale andiamo incontro e che riguarda tutti i Comuni, (in principal modo quelli di piccola entità), attraverso il percorso della fusione si ha la possibilità di gestirla piuttosto che subirla e non è la stessa cosa. LUGLIO LUGLIO 2016 2016

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Normativa

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Le novità fiscali di periodo afferenti la professione e le agevolazioni per i lavori edilizi di Giorgio De Rosa

... continua dal numero precedente

Riqualificazione Energetica L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione IRPEF o IRES ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In particolare, devono essere state sostenute spese per: • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscal damento; • il miglioramento termico dell’edificio (coibenta zioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi); • l’installazione di pannelli solari; • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale La detrazione va ripartita in dieci rate annuali di pari importo. L’aliquota della detrazione è il 65% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2016 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera: • delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valo re massimo della detrazione di Euro 60.000,00=; • di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse com bustibili, fino a un valore massimo della detrazione di Euro 30.000,00=. La legge di stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative. Per l’applicazione del beneficio occorre far riferi-

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mento: • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cas sa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e pro fessioni e gli enti non commerciali. • alla data di ultimazione della prestazione, indi pendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commer ciali (criterio di competenza). Quando gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria, effettuati in precedenza sullo stesso immobile, ai fini del computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. In ogni caso, come tutte le detrazioni d’imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la somma eventualmente eccedente non può essere chiesta a rimborso. DETRAZIONE MASSIMA PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO Tipo di Intervento Detrazione Riqualificazione Energetica Euro 100.000,00 di Edifici Esistenti Involucro Edifici (pareti, Euro 60.000,00 finestre, infissi su edifici esistenti) Installazione Pannelli Solari Euro 60.000,00 Sostituzione Impianti Euro 30.000,00 Climatizzazione Invernale Acquisto e posa in opera Euro 60.000,00 delle Schermature Solari Acquisto e posa in opera Euro 30.000,00 Impianti Climatizzazione Invernale dotati di Generatori di Calore Alimentati da Biomasse Combustibili Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità im-


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mobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche (per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento, presente anche negli ambienti oggetto dell’intervento, tranne quando si installano pannelli solari). Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità. In caso di ristrutturazione senza demolizione dell’esistente e ampliamento, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente. In questo ultimo caso, comunque, l’agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell’edificio, considerato che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell’ampliamento. Sono agevolabili, invece, gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi, eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie, eccetera). Se con tali interventi si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, la detrazione va calco-

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Normativa

lata solo sulla parte imputabile all’edificio esistente, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all’ampliamento. Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione: • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di ca pitali); • le associazioni tra professionisti; • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: • i titolari di un diritto reale sull’immobile; • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; • gli inquilini; • coloro che hanno l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo LUGLIO 2016

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Normativa grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. Se i lavori sono effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione, i familiari conviventi non possono usufruire della detrazione. Si ha diritto all’agevolazione anche quando il contribuente fi nanzia la realizzazione dell’intervento di riqualifi cazione energetica mediante un contratto di leasing. In tale ipotesi, la detrazione spetta al contribuente stesso (utilizzatore) e si calcola sul costo sostenuto dalla società di leasing. Pertanto, non assumono rilievo, ai fi ni della detrazione, i canoni di leasing addebitati all’utilizzatore. In caso di variazione della titolarità dell’immobile durante il periodo di godimento dell’agevolazione, le quote di detrazione residue (non utilizzate) potranno essere fruite dal nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento. Questo vale per i trasferimenti a titolo oneroso o gratuito della proprietà del fabbricato o di un diritto reale sullo stesso. Invece, il benefi cio rimane sempre in capo al conduttore o al comodatario qualora dovesse cessare il contratto di locazione o comodato. Infi ne, in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del benefi cio fi scale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. La detrazione d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni fi scali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, per esempio, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio). Se gli interventi realizzati rientrano sia nelle agevolazioni previste per il risparmio energetico sia in quelle previste per le ristrutturazioni edilizie, si potrà fruire, per le medesime spese, soltanto dell’uno o dell’altro benefi cio fi scale, rispettando gli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.

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Azimut Riqualificazione energetica di edifici esistenti Per questi interventi il valore massimo della detrazione fi scale è di Euro 100.000,00=. Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori defi niti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 - Allegato A. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è defi nito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato. Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualifi cazione energetica” ammessi al benefi cio fi scale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edifi cio, realizzando la maggior effi cienza energetica richiesta dalla norma. Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005). Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edifi cio è classifi cato (residenziale o altri edifi ci), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta. L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edifi cio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono. L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati. Per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di Euro 100.000,00=, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di Euro 30.000,00= (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infi ssi, intervento con un limite massimo di detrazione di Euro 60.000,00=. In questo caso, se mediante la sostituzione dell’im-


Azimut pianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di Euro 100.000,00=. Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più generale. Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari. In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio. Interventi sugli involucri degli edifici Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di Euro 60.000,00=. Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010. I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori. In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010). La detrazione, sempre nella misura massima di Euro 60.000,00=, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006. Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino

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Normativa strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso). La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico. In questo caso, è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

Installazione di pannelli solari Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di Euro 60.000,00=. Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Possono accedere alla detrazione tutte le strutture che svolgono attività e servizi in cui è richiesta la produzione di acqua calda. Per usufruire della detrazione è necessario che l’installazione dei pannelli solari sia realizzata su edifici esistenti. Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 non occorre più presentare l'attestato di certificazione (o qualificazione) energetica. Sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Enea, sono assimilabili ai pannelli solari i sistemi termodinamici a concentrazione solare utilizzati per la sola produzione di acqua calda. LUGLIO 2016

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Normativa Pertanto, le spese sostenute per la loro installazione sono ammesse in detrazione. Se, invece, si installa un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica, possono essere oggetto di detrazione solo le spese sostenute per la parte riferibile alla produzione di energia termica. In questi casi, la quota di spesa detraibile può essere determinata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 7 febbraio 2011, n. 12/E).

Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di Euro 30.000,00=. Per lavori di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale si intende la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Per fruire dell’agevolazione è necessario, quindi, sostituire l’impianto preesistente e installare quello nuovo. Non è agevolabile, invece, l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti. Anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale non è più richiesta (dal 15 agosto 2009) la presentazione dell’attestato di qualificazione energetica. Dal 1° gennaio 2008, l’agevolazione è ammessa anche per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Dal 1° gennaio 2012, inoltre, la detrazione è stata estesa alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldac-

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Azimut qua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione, sempre nella misura massima di Euro 30.000,00=, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta per l’installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Per individuare la quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare dell’Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2010, n. 21/E). Nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione - e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche la trasformazione: • degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con con tabilizzazione del calore; • dell’impianto centralizzato, per rendere applica bile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

Tipologia di spesa Le spese ammesse in detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili relativi all’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni pro-


Azimut fessionali necessarie per realizzare l’intervento stesso e acquisire la certificazione energetica richiesta. Per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio sono detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alla forniture e alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione, nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate. Per gli interventi finalizzati alla riduzione della trasmittanza termica sono invece detraibili le spese riguardanti: a) interventi che comportino una riduzione del la trasmittanza termica “U” degli elementi opa chi costituenti l’involucro edilizio, comprensivi delle opere provvisionali e accessorie, attraverso: • la fornitura e la messa in opera di mate riale coibente per il miglioramento delle ca ratteristiche termiche delle strutture esistenti; • la fornitura e la messa in opera di mate riali ordinari, anche necessari alla realiz zazione di ulteriori strutture murarie a ridos so di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti; • la demolizione e la ricostruzione dell’ele mento costruttivo. b) interventi che comportino una riduzione della trasmittanza termica “U” delle fi nestre, comprensive degli infissi, attraverso: • il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e la posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso; • il miglioramento delle caratteri stiche termiche dei componenti vetra ti esistenti, con integrazioni e sostituzioni. c) interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda, attraverso: • la fornitura e la posa in opera di tutte le apparec chiature termiche, meccaniche, elet triche ed elettroniche, nonché delle ope re idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti sola ri termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento; • lo smontaggio e la dismissione dell’impian to di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche,

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Normativa meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessa rie per la sostituzione a regola d’ar te di impianti di climatizzazione inverna le con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e di regolazione, nonché sui sistemi di emissione. Calcolo, limiti e ripartizione della detrazione L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda, che può essere fatta valere sia sull’IRPEF che sull’IRES. Per gli interventi effettuati a partire dal 2011 è obbligatorio suddividere questa detrazione in dieci rate annuali di pari importo. Il limite massimo di risparmio ottenibile con la detrazione (100.000,00=, 60.000,00= e 30.000,00= Euro, a seconda del tipo di intervento) va riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento stesso. Pertanto, va suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere effettivamente sostenuto da ciascuno. Anche per gli interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Tuttavia, quando si tratta di un intervento di riqualificazione energetica, per il quale è prevista la detrazione di Euro 100.000,00= e lo stesso intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio, tale somma costituisce anche il limite complessivo di detrazione e va ripartita tra i soggetti che hanno diritto al beneficio. Se sono stati realizzati più interventi di risparmio energetico agevolabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, per esempio, se sono stati installati dei pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di Euro 60.000,00=, e sostituito l’impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è di Euro 30.000,00=, sarà possibile usufruire della detrazione massima di Euro 90.000,00=. Invece, il contribuente potrà richiedere una sola agevolazione quando effettua interventi caratterizzati da requisiti tecnici tali da poter essere ricompresi in due diverse tipologie. Questo accade, per esempio, quando sono stati realizzati interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili sia nell’ambito della riqualificazione LUGLIO 2016

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Normativa energetica dell’edificio sia in quello degli interventi sulle strutture opache verticali. In questa situazione il contribuente dovrà indicare nella scheda informativa da inviare all’Enea a quale beneficio intende fare riferimento. Quando gli interventi realizzati consistono nella prosecuzione di lavori appartenenti alla stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo di detrazione bisogna tener conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti. Inoltre, per gli interventi in corso di realizzazione, la detrazione spetta comunque nel periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta, a condizione che il contribuente attesti che i lavori non sono ancora ultimati.

Certificazione necessaria Per beneficiare dell’agevolazione fiscale è necessario acquisire i seguenti documenti: • l’asseverazione, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tec nici richiesti. Se vengono eseguiti più interventi sullo stesso edificio l’asseverazione può avere ca rattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste. In alcuni casi, questo documento può essere sostituito da una certificazione dei produttori, per esempio, per in terventi di sostituzione di finestre e infissi o per le caldaie a condensazione con potenza inferiore a 100 Kw; • l’attestato di certificazione (o qualificazione) ener getica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’atte stato di certificazione energetica degli edifici, ove richiesto, è prodotto, successivamente all’e secuzione degli interventi, utilizzando le proce dure e le metodologie indicate dall’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero approvate dalle Regioni e dalle Province autonome

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Azimut di Trento e Bolzano, ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento antecedente l’8 ottobre 2005. In assenza delle citate procedu re, dopo l’esecuzione dei lavori può essere pro dotto l’attestato di “qualificazione energetica” in sostituzione di quello di “certificazione energeti ca”. Il certificato deve essere predisposto in con formità allo schema riportato nell’allegato A del decreto attuativo ed asseverato da un tecnico abi litato. Gli indici di prestazione energetica, oggetto della documentazione indicata, possono essere cal colati, nei casi previsti, con la metodologia sempli ficata riportata dall’allegato B (o allegato G) dei decreti attuativi Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazio ne di pannelli solari non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica. Tale certificazione non è più richiesta per gli interventi, realizzati a partire dal 15 agosto 2009, riguardanti la sostitu zione degli impianti di climatizzazione invernale. • la scheda informativa relativa agli interventi rea lizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’al legato E del decreto attuativo o allegato F, se l’inter vento riguarda la sostituzione di finestre compren sive di infissi in singole unità immobiliari o l’installa zione di pannelli solari. La scheda descrittiva dell’in tervento di cui all’allegato F può essere compilata anche dall’utente finale. La scheda deve contene re: i dati identificativi del soggetto che ha sostenu to le spese e dell’edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il rispar mio di energia che ne è conseguito, nonché il relativo costo, specificando l’importo per le spese professio nali e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. L’asseverazione, l’attestato di certificazione/qua lificazione energetica e la scheda informativa de vono essere rilasciati da tecnici abilitati alla pro gettazione di edifici e impianti nell’ambito del le competenze ad essi attribuite dalla legisla zione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e col legi professionali. Tutti i documenti sopraindica ti possono essere redatti anche da un unico tecnico abilitato. Per fruire dell’agevolazione fiscale non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva. L’effettuazione degli interventi, pertanto, non deve essere preceduta da alcuna formalità da porre in essere nei confron ti dell’amministrazione finanziaria né dall’invio


Azimut della comunicazione di inizio lavori alla Asl, salvo che quest’ultimo adempimento sia previsto dalle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri. Come previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera è stato soppresso dal Dl n. 70 del 13 maggio 2011. Documenti da trasmettere Entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: • copia dell’attestato di certificazione o di qualifica zione energetica (allegato A del decreto); • la scheda informativa (allegato E o F del decreto), relativa agli interventi realizzati. La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo” (e non di effettuazione dei pagamenti). Se, in considerazione del tipo di intervento, non è richiesto il collaudo, il contribuente può provare la data di fine lavori con altra documentazione emessa da chi ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non è ritenuta valida, a tal fine, una dichiarazione del contribuente resa in sede di autocertificazione. La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito internet dell’Enea Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di 90 giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea. Abolizione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n.175) è stato eliminato l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate gli interventi che proseguono oltre il periodo d’imposta. Come fare i pagamenti Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare è previsto che: • i contribuenti non titolari di reddito di impresa de vono effettuare il pagamento delle spese sostenu te mediante bonifico bancario o postale; • i contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento me diante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

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Normativa Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati: • la causale del versamento; • il codice fiscale del beneficiario della detrazione; • il numero di partita Iva o il codice fiscale del sog- getto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori). L’obbligo di effettuare il pagamento con bonifico è espressamente escluso per i contribuenti eser centi attività d’impresa in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume alcuna rilevanza per la determinazione di tale tipo logia di reddito. Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazio ne dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo.

La ritenuta sui bonifici Al momento del pagamento (bonifico), da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Dal 1° gennaio 2015 la ritenuta è pari all’8%. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l’importo del bonifico diminuito dell’Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico (assegno, vaglia, carta di credito). Adempimenti per gli interventi in leasing Per il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010. In particolare, ha precisato che: LUGLIO 2016

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• si applicano le regole previste per i titolari del red dito di impresa e, pertanto, non vi è obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale; • gli adempimenti documentali (per esempio, l’in vio della scheda informativa all’Enea) devono es sere assolti dal contribuente che usufruisce della detrazione. La società di leasing deve solo fornire una documentazione che attesti la conclusione dell’intervento di riqualificazione energetica e l’ammontare del costo sostenuto su cui si calcola la detrazione. Documenti da conservare Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: • il certificato di asseverazione redatto da un tecni co abilitato; • la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea; • le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione de gli interventi; • per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attra verso cui è stato effettuato il pagamento. Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Se i lavori sono effettuati dal

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detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. Cessione del credito per le spese di riqualificazione energetica Con la legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una importante novità riguardante le spese di riqualificazione energetica sostenute per interventi su parti condominiali. È stata introdotta la possibilità, per i soggetti che si trovano nell’impossibilità di usufruire della detrazione del 65% delle spese sostenute, di trasferire la detrazione spettante ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi. Requisiti soggettivi: Persone fisiche che ricadono nella cosiddetta “no tax area” e cioè i soggetti che possiedono redditi esclusi da imposizione ai fini dell’IRPEF o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni previste per legge. Trattasi quindi dei soggetti che: • rientrano nel campo di applicazione dell’art. 11 comma 2 del TUIR, ossia coloro per i quali alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terre ni per un importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abi tazione principale e delle relative pertinenze; per questi soggetti infatti l'imposta non è dovuta; • rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13 comma 1, lettera a), ovvero quando possiedono red-


Azimut diti di lavoro dipendente e/o assimilato, ed il reddito complessivo non supera 8.000 euro; a detti soggetti spetta una detrazione di 1.880 euro; • rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13 comma 5, lettera a), ovvero quando alla formazione del reddito complessivo concorro no uno o più redditi appartenenti alla catego ria dei redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo o diversi; a detti soggetti spet ta una detrazione dall'imposta lorda di 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro.

Requisiti oggettivi: • spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici; • Il condominio deve effettuare entro il 31/12/2016 il pagamento delle spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, me-

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Normativa diante l’apposito bonifico bancario o postale. Modalità operative: • Il credito cedibile è pari al 65% delle spese so stenute dal condominio nell’anno 2016, in pro porzione alla quota a carico del condomino che si trova nelle condizioni sopra esposte, calcola ta in base alla tabella millesimale di ripartizione; • Il condominio è tenuto a trasmettere mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate: • la spesa totale sostenuta nel 2016; • l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento di dette spese; • il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno; • il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito; • l’importo totale del credito ceduto a ciascun for nitore. • Il credito ceduto è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10/04/2017. La volontà di cedere il credito da parte del condo mino deve risultare dalla delibera assembleare che approva i lavori, o da specifica comunicazione che il condomino deve inviare al condominio. Il condominio dovrà poi comunicare detta volontà ai fornitori, che sono liberi di accettare o meno detta cessione. L’accettazione deve avvenire in forma scritta. continua nel prossimo numero

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Catasto: le novità della Legge di Stabilità 2016 e il DOCFA Vinicio Montanari Pubblico delle grandi occasioni quello che l’11 maggio scorso ha partecipato al seminario di studio tenutosi all’Hotel Federico II di Jesi sulle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e sull’adeguamento della procedura DOCFA 4.00.3. L’evento formativo, fortemente voluto dalla Commissione catasto del nostro Collegio per rispondere alle numerose istanze, dell’utenza esterna e dei colleghi, di chiarimenti interpretativi della legge, è nato dalla collaborazione tra il Collegio dei Geometri di Ancona ed il locale Uffi cio dell’Agenzia delle Entrate – Territorio. A rendere ancora più interessante l’avvenimento formativo ha senz’altro contribuito la levatura degli ospiti, in particolare dell’Agenzia delle Entrate, la quale era rappresentata dalle sue massime cariche a livello Regionale e Provinciale. Dopo il saluto del Presidente del Collegio dei Geometri e G.L di Ancona Geom. Diego Sbaffi , sono seguiti quelli del Direttore Regionale Agenzia delle Entrate dott. Carmelo Rau, del Direttore Provinciale Agenzia delle Entrate dott.ssa Rosanna Iavagnilio e del Capo Uffi cio Provinciale - Territorio Ing. Placido Migliardo. L’evento, come ha sottolineato il presidente Sbaffi , oltre che approfondire un’importante innovazione a livello normativo e procedurale in tema tributario e catastale, è stato anche la cornice per formalizzare ed uffi cializzare un’intesa tra le due istituzioni che per mano dei due presidenti, prima dell’inizio dei lavori, hanno siglato un documento fi nalizzato a raf-

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forzare la reciproca collaborazione. Il Protocollo d’intesa, sottoscritto dal Dott. Carmelo Rau e dal Presidente Sbaffi , prevede l’istituzione di un gruppo di lavoro nell’ambito del quale saranno individuate e risolte le problematiche riguardanti la corretta applicazione delle norme tributarie e quelle conseguenti all’applicazione degli indirizzi operativi forniti dell’Agenzia delle Entrate, anche per assicurare uniformità di indirizzo interpretativo ed operativo in tutti gli uffi ci della Regione. Nel documento le parti si impegnano, inoltre, a promuovere iniziative di informazione e approfondimento sulle materie catastali e ipotecarie e a favorire l’interscambio di esperienze anche attraverso incontri formativi. L’intervento della Dott.ssa Iavagnilio ha voluto sottolineare il particolare momento istituzionale che ha visto la trasformazione e l’innovazione dell’Agenzia delle Entrate che ha rinnovato i suoi connotati mettendo in atto la fusione con l’Agenzia del Territorio. Il percorso di riorganizzazione che ha portato all’attuale assetto dell’istituto con tappe graduali ha previsto: - dapprima l'integrazione delle attività trasversali dei due enti (gestione delle risorse umane e materiali, controllo di gestione, comunicazione e sviluppo del personale); - successivamente l'integrazione delle attività cosiddette di missione della preesistente Agenzia del Territorio (catasto e cartografi a, pubblicità immobiliare, Osservatorio del Mercato Immobiliare


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e servizi tecnici estimativi). Tuttavia, ha concluso la dott.ssa Iavagnilio, il nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia delle Entrate ha come scopo principale quello di ottimizzare le risorse umane e materiali e offrire ai cittadini un servizio rispondente alle accresciute richieste di semplificazione, trasparenza e funzionalità. L’Ing. Placido Migliardo, nel ribadire che la giornata di approfondimento si colloca sulla scia di una prassi, oramai consolidata, di fattiva collaborazione che ha contraddistinto i rapporti tra l’Ufficio locale del Territorio e il Collegio dei Geometri, ha introdotto l’assemblea sul principale argomento posto all’oggetto del seminario ovvero le novità normative e procedurali introdotte dalla Legge di Stabilità 2016. È toccato all’Ing. Roberto Familume della Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona – Territorio, sviscerare la parte normativa dell’argomento: “Le previsioni normative della Legge di Stabilità 2016 per gli immobili a destinazione speciale e particolare”. Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le regole per la determinazione della rendita – mediante stima diretta – relativamente alle u.i.u. a destinazione speciale e particolare, cioè fabbricati già classificati o da classificare nelle categorie catastali dei gruppi D ed E e con la circolare n. 2/E del 01/02/2016 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle procedure. Le nuove norme hanno introdotto sostanziali cam-

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biamenti al pregresso quadro normativo di riferimento e da quest’anno hanno sensibilmente alleggerito il peso fiscale sui cosiddetti “imbullonati”, cioè sui macchinari e impianti fissati ai fabbricati ad uso produttivo delle imprese che ora vengono espressamente esclusi dalla stima diretta. L’ing. Familume ha illustrato il Quadro normativo dettato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 per quanto attiene la stima degli immobili speciali e particolari e le variazioni per scorporo degli “imbullonati”, sintetizzandolo in quattro punti: • Componenti immobiliari oggetto di stima catastale (comma 21) • Variazione per “scorporo degli impianti” (comma 22) • Decorrenza dei nuovi criteri di stima • Effetti fiscali delle variazioni per “scorporo degli impianti” (comma 23). A seguito della legge 208/2015 e in relazione a quanto sopra, è stata adeguata la procedura “Documenti Catasto Fabbricati” (Docfa) per la dichiarazione delle unità immobiliari urbane al Catasto dei Fabbricati, della quale l’Ing. Paolo Carloni della Direzione Provinciale Agenzia delle Entrate di Ancona – Territorio, ne ha illustrato la nuova versione 4.00.3 con le nuove metodologie operative emanate con la circolare 2/E del 2016 e le specifiche istruzioni operative. Di particolare interesse tra le implementazioni del nuovo DocFA è la specifica “destinazione d’uso” delle u.i.u. in categoria D-E. Tale indicazione integraLUGLIO 2016

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tiva riveste la caratteristica di dato obbligatorio ed è finalizzata a meglio individuare la sottospecie presente all’interno delle categorie specifiche (D1, D8, ecc.) e sono d’ausilio nella ricerca della categoria specifica, quando non conosciuta. Nella nuova versione della citata procedura, oltre alle modifiche connesse alle previsioni normative della legge di stabilità 2016, sono stati introdotti ulteriori adeguamenti di carattere generale in materia di identificazione e caratterizzazione degli immobili nel sistema informativo catastale. La citata circolare n. 2/E del 1 febbraio 2016 definisce nuove modalità di individuazione spaziali degli immobili chiamate Entità tipologiche. L’Elaborato planimetrico viene integrato di una nuova legenda e di una parte grafica solo esclusivamente per le nuove costruzioni. Le Entità tipologiche individuano le parti edificate rispetto a quelle non edificate nell’ambito della stessa particella e anche graficamente, prevedendone la correlazione con ogni singolo cespite, anche in modo automatico, individuato da un identificativo catastale. Altra innovazione di rilievo attinente la nuova versione del Docfa riguarda la prassi operativa che viene rivisitata in alcune casistiche: - Attribuzione dei Beni comuni Non Censibili (BCNC); - Individuazione delle autorimesse e delle cantine.

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La mattinata di studio è stata conclusa con la relazione del Geom. Marco Torcoletti dell’Ufficio Attività Immobiliari D.R. Marche su “Rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare”. Il relatore ha sintetizzato l’argomento in tre punti sui quali ha poi sviluppato la sua trattazione: • Classamento delle u.i.u. a destinazione speciale e particolare; Criteri di individuazione dell’ogget to della stima; • Nuove metodologie operative in tema di identifica zione e caratterizzazione degli immobili nel siste ma informativo catastale; • Implementazione della nuova procedura Docfa (versione 4.00.3). Dopo un excursus sul quadro normativo di riferimento riferito al calcolo della rendita e sull’evoluzione normativa circa l’individuazione dell’unità immobiliare urbana e delle sue definizioni, il Geom. Torcoletti ha approfondito i principi generali per l’individuazione degli impianti oggetto di stima che contribuiscono alla determinazione della rendita e le componenti immobiliari della stima catastale, ovvero l’integrazione edilizia (IE) la rilevanza dimensionale (RD) e l’utilità trasversale (UT). Si è passati in rassegna delle principali metodologie estimative catastali per il classamento dell’unità immobiliare urbana già delineati nel DPR 1 dicembre 1942, n. 1142 oggi rivisitati nella terminologia con


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gli aggiornamenti apportati alla dottrina dell’estimo dagli Standard Internazionali di Valutazione (IVS). Tali metodologie estimative si distinguono sulla base del procedimento che, a seconda delle condizioni del mercato e dei criteri, si distinguono in: Procedimento diretto: - Approccio reddituale (Income Approach); Procedimento indiretto: - Approccio di mercato (Market Approach) - Approccio di costo (Cost Approach) ovvero valore di costo di ricostruzione, tenendo conto di un ade guato coefficiente di riduzione in rapporto alla sta to attuale delle u.i.u., (deprezzamento). La convinzione generale al termine della mattinata di studio è stata quella di aver raggiunto gli obiettivi posti nella premessa. La collaborazione fattiva con gli organi tecnici dell’Agenzia delle Entrate ha contribuito in maniera concreta e tangibile all’approfondimento e alla divulgazione di importanti innovazioni normative e procedurali in un settore, il catasto, dove noi Geometri, per tradizione e formazione, “sappiamo farci trovare sempre pronti a interpretarle”. LUGLIO 2016

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Riforma del percorso di accesso alla libera professione di geometra

Lauree triennali professionalizzanti: differenti per competenze Pienamente in vigore le norme che disciplinano gli attuali percorsi di accesso all’esame di abilitazione Maurizio Savoncelli, Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati pubblicato il 26 maggio 2016 su ITALIA OGGI L’intensifi carsi della discussione in merito alla riforma dei percorsi di accesso alle varie professioni tecniche di primo livello rischia di ingenerare confusione: opportuno, quindi, fare chiarezza. Nel 2014, appena insediato, l’attuale Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati fu tra i primi a esprimere pubblicamente la volontà di andare nella direzione auspicata dalla Direttiva europea 36/2005 puntando a un percorso di riforma “pionieristico”, caratterizzato da requisiti differenti da quelli previsti dalla legge n. 75/1985 e dall’articolo 55 del DPR 328/2001: un corso post-secondario a valenza di laurea triennale abilitante all’esercizio della professione, da svolgersi all’interno dell’istituto tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio di provenienza, in convenzione con le Università e focalizzato sull’insegnamento delle materie che caratterizzano la professione del geometra, distinguendolo da profi li limitrofi come l’architetto o l’ingegnere. Nel biennio successivo questa formulazione, condivisa con il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini nei suoi aspetti politici (in primis la possibilità di far coincidere il termine degli studi curriculari con l’inserimento nel mondo del lavoro in virtù dell’abilitazione conseguita con il superamento dell’esame di laurea) e con la competente Struttura Tecnica del MIUR per quelli operativi (propedeutici all’avvio dell’imminente iter legislativo), ha stimolato la nascita di una piattaforma di dialogo all’interno della Rete delle Professioni Tecniche, fornendo un contributo costruttivo su un tema portante: la differenza tra lauree triennali propedeutiche alle magistrali e lauree triennali professionalizzanti. Le prime sono caratterizzate da un percorso di studi più generalista, mentre le seconde – nelle parole del Presidente della Conferenza dei Rettori Gaetano Manfredi - “per un terzo come formazione formale, per un terzo come formazione tecnica, per un terzo on the job”. Ciò signifi ca che ciascun percorso attribuisce agli studenti competenze tra loro differenti: nel caso delle lauree triennali professionalizzanti, quelle necessarie per svolgere una professione e, nel caso specifi co delle professioni tecniche, quelle richieste ai profi li di primo livello. Cito, in proposito, alcune iniziative promosse da università e istituti tecnici per avviare corsi universitari triennali in classe settima, ispirandosi al progetto di riforma della professione presentato dalla Categoria. Sebbene non si possa ancora parlare di sperimentazione (manca, ad esempio, il requisito fondante dell’essere lauree abilitanti, pur consentendo l’accesso all’esame perché comprensive di tirocinio), sono tentativi apprezzabili di avvicinare gli studenti a una visione del percorso universitario sovrapponibile alla nostra, che prevede lo studio approfondito di materie che caratterizzano una specifi ca professione. Esplicitare con chiarezza le competenze che il percorso scolastico (non solo di livello universitario) garantisce agli studenti,

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è una responsabilità etica che i Consigli Nazionali devono assumere non per supplire a eventuali mancanze delle istituzioni, ma per affi ancarle nelle operazioni di orientamento, sin dalla fase più delicata: la scelta della scuola secondaria di secondo grado. In questa direzione, l’impegno della Categoria è notevole: su impulso del Consiglio Nazionale, la Fondazione Geometri Italiani ha attivato il progetto “Georientiamoci” e lo studio “Diplomati CAT e competenze in materia di progettazione strutturale”. Il primo è una campagna didattica rivolta a tutte le classi II e III delle scuole secondarie di primo grado italiane e agli studenti degli istituti tecnici CAT, che supporta gli insegnanti nella descrizione delle diverse opportunità formative, alla luce dell’assetto voluto dalla Riforma Gelmini. Grazie ad esso è stato possibile, negli ultimi due anni, invertire il trend del calo delle iscrizioni verifi catosi nell’ultimo quinquennio, in corrispondenza del passaggio dal vecchio ITG al nuovo CAT (che, per inciso, ha innescato una reazione a catena che ha portato alla contrazione del numero dei candidati all’esame di abilitazione). Il secondo, realizzato dal Centro Studi Plinivs-Lupt dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, defi nisce le competenze dei diplomati CAT in materia di progettazione strutturale, partendo dalla valutazione scientifi ca delle caratteristiche e dei limiti geometrico-meccanici delle “modeste costruzioni civili improntate a carattere di semplicità strutturale” in muratura, cemento armato, legno e acciaio (vedi box). La necessità di guardare al futuro non distoglie il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati dagli obblighi di rappresentanza assunti nei confronti degli studenti oggi iscritti al CAT, che si traduce nel ribadire in ogni sede utile la piena vigenza delle disposizioni normative che disciplinano gli attuali percorsi di accesso all’esame di abilitazione, messa talvolta in dubbio da fonti esterne al MIUR: il DPR n. 88/2010, “Regolamento recante norme per riordino degli istituti tecnici”, prevede il raccordo tra vecchio e nuovo ordinamento anche ai fi ni dell’accesso alla professione. A conferma, il parere reso a settembre 2015 dall’Uffi cio legislativo del MIUR e ribadito con l’Ordinanza Ministeriale per gli esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato, sessione 2016.

DIPLOMATI CAT: LE COMPETENZE IN MATERIA DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE La legge 133/2008 dava l’avvio alla riforma del sistema scolastico italiano disegnata dal Ministro dell’Istruzione Mariastella Gelmini. La riorganizzazione degli istituti tecnici, inserita nel più ampio processo di revisione della scuola secondaria di secondo grado, faceva evolvere l’Istituto Tecnico per Geometri in Istituto Tecnico, settore tecnologico, indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (CAT), con un’offerta didattica caratterizzata da “spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni”. Al termine del quinquennio di sperimentazione (il provvedimento è entrato in vigore nel 2010), la Fondazione Geometri Italiani, su impulso del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, ha ritenuto opportuno commissionare al Centro Studi Plinivs-Lupt dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, un lavoro di ricerca fi nalizzato a individuare il livello di preparazione garantito agli studenti dai nuovi programmi didattico-ministeriali in materia di progettazione strutturale. L’iniziativa ha varie fi nalità: in primo luogo, fornire alla Commissione incaricata della revisione dei corsi di studio un contributo scientifi co in grado di fotografare lo “stato dell’arte” della preparazione dei diplomati CAT in materia di progettazione strutturale, proponendo le opportune correzioni e integrazioni. In secondo luogo, defi nire l’offerta didattico-formativa del corso post-secondario proposto dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati secondo criteri di continuità e complementarietà con il bagaglio di conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli studenti nel quinquennio CAT. In ultimo, dotare i giovani che per primi, nel 2015, hanno conseguito il diploma CAT e prossimi alla prova di abilitazione per l’iscrizione all’Albo, di un vademecum che indichi le tipologie di intervento consentite sulle costruzioni in muratura, legno, cemento armato e acciaio (le prime due caratterizzate da limiti meno stringenti rispetto alle seconde).

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Azimut

INTERVENTI

Associazioni

L'importanza di un organismo di mediazione nazionale

FILIPPO VIRCILLO ISCRITTO AL REGISTRO NAZIONALE FORMATORI PROFESSIONISTI al n° 57. Formatore formatori. Coach “coaching neurolinguistico”. Facilitatore di gruppi con i metodi di Progettazione Partecipata e con l’OST (Open Space Tecnology). Presidente Nazionale dell’Associazione Nazionale GEO-C.A.M.

L’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Tecnici, Arbitri E Mediatori ha lo scopo di aiutare e sostenere tutti i colleghi, ordini professionali o associazioni di categorie che vogliono prendere in considerazione questa materia, canalizzando le proprie iniziative con uno strumento comune per tutti i mediatori. La mediazione non è un metodo sostitutivo al sistema giurisdizionale, bensì un completamento del sistema stesso, adottabile in quelle controversie la cui risoluzione non necessita obbligatoriamente di una decisione vincolante. La mediazione quindi si propone principalmente come metodo “autonomo” dove le parti non si estraniano alla procedura rimandando al terzo una decisione, ma conducono la procedura unitamente. La mediazione è di fatto un processo consensuale nel quale le parti presentano al mediatore, persona istruita e neutrale, il loro punto di vista, mantenendo però il controllo della decisione nella procedura. Non viene mai garantito un accordo fi nale ed il mediatore non può prendere decisioni nel confl itto. Questa è la sostanziale differenza con l’arbitrato, dove le parti accordano facoltà al terzo neutrale di decidere in maniera vincolante per la risoluzione della loro controversia. Il confl itto deve essere visto come una disputa tra tesi ed opinioni diverse, non di mantenimento delle posizioni. Importante, durante tutta la procedura, è la “co-

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municazione tra le parti”, che spetta al mediatore tenere in vita e soprattutto stimolare, aiutando le parti medesime a spiegare e capire meglio i loro problemi, a dialogare e interagire tra loro creando un clima di maggiore o ritrovata fi ducia, incoraggiandole a sviluppare i nuovi punti di vista, al fi ne di farle avvicinare. Il confronto tra le parti è condotto dal mediatore in modo non autoritario (lo stesso non imporrà alcuna soluzione) ma stimolerà la comunicazione tra le parti. Il mediatore dovrà utilizzare una serie di tecniche di mediazione comportamentale che gli permetteranno di poter acquisire prima la fi ducia e la collaborazione delle parti e poi il coinvolgimento attivo tra loro. In riferimento a quanto sopra si potrebbe defi nire la Mediazione come una affermazione di crescita civile per tutta la collettività, uno strumento rapido ed effi cace per risolvere le controversie tra le parti. L’associazione nasce per raccogliere e rappresentare tutti i geometri operanti nei settori: della C.T.U. e di parte nel processo civile, amministrativo e nelle procedure stragiudiziali; della Perizia e la Consulenza Tecnica nel processo penale; della Mediazione delegata e la conciliazione; delle attività dell’Ausiliario Giudiziario nel processo esecutivo; dell’Arbitrato, l’Arbitraggio e la Perizia contrattuale; oltre a tutte le altre forme di attività nascenti dalla pubblica e privata giurisdizione.


Azimut Gli scopi statutari dell’Associazione sono: sviluppare la cultura e la crescita professionale degli associati con valorizzazione della professione nelle materie di riferimento anche favorendo nuove opportunità professionali; promozione dell’organismo di mediazione nazionale ed assistenza specialistica, per la creazione di sedi distaccate presso i Collegi; definizione e sviluppo di linee guida e codici nelle materie di competenza anche mediante forme di cooperazione con altre categorie professionali; organizzazione di corsi d'istruzione e formazione, di convegni, seminari ed incontri di studio; pubblicazione di manuali, testi scientifici per l'evoluzione delle materie di riferimento; determinare le migliori condizioni per rendere accessibili le attività professionali di riferimento a tutti i geometri. Attività ed iniziative compiute ed in corso di attuazione: regolamento dell’Organismo di Mediazione; linee guida per il geometra mediatore; seminari informativi in materia di mediazione delegata; costituzione dell’Organismo di Mediazione “GEOC.A.M.” ai sensi del D.M. 180/2010 con Sezioni distaccate presso i Collegi aderenti; costituzione dell’Ente di Formazione ai sensi del D.M. 180/2010 con contestuale definizione dei programmi di formazione di “base” ed “avanzata”; redazione, in accordo con la Scuola Superiore Avvocatura, delle “linee guida per la redazione della relazione peritale nel processo civile ordinario”; organizzazione e formazione dei Responsabili di Sezione e del personale di segreteria per le sede provinciali dell’organismo di mediazione “GEO-C.A.M.”; organizzazione di attività periferica di concerto con i Referenti locali. Perché un Organismo di Mediazione nazionale. Il modello di organismo predisposto dall’Associazione Geometri Consulenti Arbitri e Mediatori (di seguito GEO- C.A.M.) di concerto e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (di seguito C.N.G.e G.L.) è stato progettato e sviluppato per i dirigenti di categoria dei collegi che intendono costituire sezioni distaccate dell’Organismo di Mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 24 marzo 2010 n. 28, del Decreto Ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 e del Decreto Ministeriale n. 145 del 7 luglio 2011. L’idea di un unico organismo nasce dall’opportunità di

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Associazioni proporre una uniformità di regole e principi sia nella costituzione, sia nella conduzione dell’Organismo di Mediazione (in appresso O.d.M.), sia nella conduzione delle procedure in modo che il servizio possa costituire per i Collegi, per i cittadini e per coloro che Vi opereranno, una garanzia. Uniformità di regole e principi; Supporto ai collegi più piccoli; Qualità – verifica e controllo costante sui metodi di gestione; L’organismo a livello nazionale ha senz’altro peso e rappresentanza maggiore rispetto a quelli provinciali; Possibilità di confronto fra le varie sezioni per un miglioramento; Aumento della visibilità dei collegi dei geometri che diverranno sezioni nella quali si effettueranno le procedure di mediazione, anche per gli accordi che potranno essere sottoscritti localmente con gli enti pubblici, privati ed con altre categorie professionali; Possibilità per l’organismo di aprire più sezioni all’interno di un territorio provinciale al fine di permettere ai cittadini un facile approccio; Riuscire a competere con gli altri organismi, puntando sul ruolo del geometra quale professionista qualificato radicato sul territorio; Possibilità di avere sedi in più regioni e province attesa la capillarità della “struttura Collegi”; Definire accordi nazionali o regionali al fine di “aprire la strada” alle sezioni per concludere quelli provinciali. Le molte adesioni che abbiamo riscontrato nei nostri seminari di studio e soprattutto l’interesse dei colleghi partecipanti ci ripaga del tempo impiegato alla preparazione ed alla divulgazione del seminario, ben 21 collegi (Milano, Monza,Como, Genova, Varese, Pisa,Massa Carrara, Livorno, Torino,Cuneo, Venezia, Belluno, Rovigo, Verona, Bari, Napoli, Sassari, Cremona, Teramo, Trento e Grosseto) hanno aderito all’iniziativa. L’idea principale, come già accennato è quella di offrire una uniformità del modo di operare del mediatore ed è per questo che “GEO-C.A.M.” ha redatto le linee guida. Le linee guida offrono un modello per il mediatore che deve affrontare una procedura di mediazione, dando allo stesso uno schema di fasi all’interno di un processo sistemico di comunicazione. Non bisogna, tuttavia dimenticare, che la mediazione è una procedura flessibile e libera anche se è praticamente inevitabile che segua uno schema di passaggi consequenziali che si possono sintetizzare in cinque fasi. LUGLIO 2016

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Associazioni

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Oltre allo schema della procedura le linee identificano in modo semplice quelle che sono le abilità del mediatore, dalla capacità di comunicare all’utilizzo della tecnica delle domande. La procedura di mediazione non è codificata, non esiste una norma o un regolamento che asserisca quali e quante siano le fasi di una mediazione. La strutturazione delle fasi dell’incontro di mediazione costituisce un mero schema logico, che deve essere sempre in mente al mediatore, in modo da condurre la procedura in assoluta calma. Il mediatore, che ha come scopo principale quello di essere un catalizzatore della comunicazione, deve cercare di ristabilire il contatto tra le parti, deve essere libero di muoversi come meglio crede all’interno dello schema della procedura, deve essere consapevole e cosciente delle difficoltà a cui andrà incontro se non riuscirà nel suo scopo. Ogni formatore e ogni autore di testi, utilizza sulla procedura di mediazione un suo metodo, dato dall’esperienza e dal percorso degli studi ai quali ha partecipato. Ogni mediatore in base alla sua esperienza sostiene che il suo metodo sia quello giusto. L’idea di definire una procedura trae ragione dal volere fornire ed illustrare il percorso di una procedura ai mediatori che non hanno ancora provato sul camLUGLIO 2016

Azimut

po la mediazione. L’idea che “GEO-C.A.M.” sta portando avanti è quella di creare un Organismo di Mediazione forte e solido a livello nazionale che possa contare molte sedi e molti mediatori interprofessionali oltre ai C.T.M. (Consulenti Tecnici del Mediatore), agli ausiliari del mediatore ed agli arbitri; l’Organismo, che potrà contare su mediatori interprofessionali che avranno un’unica visione del modo di procedere utilizzando la mediazione non solo quale metodo per portare “acqua al loro mulino”, potrà contribuire a ridurre i conflitti sul territorio e tra le persone. Quali sono le aree che un professionista deve approfondire. Secondo il nostro parere il corso base serve solamente ad introdurre il professionista nel mondo della mediazione. Un corso di base, valido, si dovrebbe attestare sulle 90 ore. Nel regolamento dell’Organismo di Mediazione “GEO-C.A.M.”, al fine di espletare la professione di mediatore, sono stati previsti corsi avanzati obbligatori, di almeno 12 ore all’anno, contro le 18 biennali previste dal D.Lgs. 28/2010. I corsi avanzati riguardano la comunicazione applicata alle fasi della mediazione(©), la capacità da parte del mediatore di gestire le emozioni delle persone


Azimut

coinvolte durante la procedura, la capacità da parte del mediatore di facilitare la ricerca di alternative (opzioni negoziali) insieme alle parti con metodi di produzione di idee (brainstorming, 6 cappelli per pensare, mappe mentali, albero delle idee), come lavorare in negoziazione assistita mediante l’uso dell’agenda di negoziazione e come lavorare con tecniche di facilitazione per evitare gli empasse. I corsi di specializzazione invece vertono sulla effettiva specializzazione secondo le materie oggetto di mediazione. La preparazione di un mediatore abituato a lavorare con due persone in mediazione è diversa dal mediatore che deve lavorare in ambiti di successioni ereditarie (quando gli eredi sono più di due) o in ambiti condominiali. Il mediatore deve operare in contesti di “conflitti multiparti” dove la comunicazione gioca un ruolo ancor più importante che in una procedura normale di mediazione. Il mediatore, in questo caso, si deve trasformare in un facilitatore di gruppi ed essere pronto a gestire una mediazione che noi definiamo partecipata e creativa(©). La formazione continua, con cui si tengono allenati i

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Associazioni

mediatori del nostro Organismo, oltre ai corsi sopra indicati, è stata progettata utilizzando un metodo che denominato “coach mediator” (©), ovvero il laboratorio, dove coach abilitati, preparano i mediatori a lavorare sui propri obiettivi e sui problemi che i mediatori stessi incontrano durante le procedure o durante le simulazioni di allenamento. Perché per il professionista è opportuna la preparazione in mediazione? Il bagaglio del professionista deriva dalla preparazione tecnico e/o giuridica riguardante materie di propria competenza che spesso è insufficiente nella mediazione, che invece deve dare importanza ad altri elementi a volte sottovalutati (capacità di ascolto, emozioni, comunicazione tra le parti, negoziazione assistita). Il geometra, abituato da sempre a stare con la gente ed a lavorare per la gente, deve specializzarsi nel ruolo di mediatore per continuare a ricoprire una sua posizione storica di esperto neutrale che affronta con le parti la controversia cercando di dirimerla con il buon senso e con la preparazione.

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Edilizia

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Leasing Immobiliare abitativo e nuovo codice degli appalti

In provincia di Ancona attività edile in (debole) ripresa Le proposte di Cna Si è tenuto venerdì 27 maggio l’incontro della CNA provinciale di Ancona dedicato al comparto costruzioni. Un settore decimato dagli anni della crisi, malgrado ciò ancora numeroso ed importante, qualifi cato e competente. Sono intervenuti l’On. Piergiorgio Carrescia della commissione Ambiente Territorio e Lavori Pubblici, il responsabile dipartimento Politiche Industriali Cna Nazionale Mario Pagani e la Responsabile CNA Costruzioni della provincia di Ancona Elisabetta Grilli. L’incontro ha fatto il punto su due temi fondamentali: il leasing immobiliare abitativo come nuovo strumento per l’acquisto della prima casa contenuto nella legge di Stabilità 2016, con focus sui vantaggi nelle detrazioni specialmente per gli under 35; il nuovo Codice degli Appalti, cosa cambia e cosa si può ancora migliorare. In particolare, si è trattato del primo incontro informativo sulla nuova legge 50/2016 (propedeutico ai seminari sui decreti attuativi). “La crisi ha colpito duro su questo comparto – dichiara la responsabile provinciale Elisabetta Grilli – ma nella provincia di Ancona abbiamo registrato una ripresa, seppur modesta, nel 2014. In provincia sembrano operare microimprese del settore più strutturate in termini di addetti, che tendono ad aumentare gli investimenti anche se non così intensamente come nel complesso della regione. Visto comunque il perdurare delle diffi coltà, abbiamo individuato 3 traiettorie prioritarie di lavoro su cui indirizzare l’azione: 1) riqualifi cazione del patrimonio abitativo che sappiamo essere datato nella costruzione anagrafi ca e nei criteri e che necessita di essere valorizzato matrimonialmente ed effi cientato in termini energetici e di sicurezza (penso all’antisismica).Vanno sicuramente riconfermate le misure delle detrazioni del 65% e del 50% e non portate entrambe al 50% e su questo stiamo lavorando come CNA Nazionale dal punto di vista del confronto nazionale e normativo, ma anche localmente integrando questi incentivi con altre opportunità (protocolli di intesa con banche per la concessione agevolata del credito alle famiglie per operazioni di riqualifi cazione con ditte locali...), il Progetto Costo Zero che sarà oggetto di prossimi incontri territoriali. 2) il tema del “nuovo”, concentrandosi sul residenziale, che ha un valore praticamente da “non pervenuto”, vedevamo che oggi il traino è quello della riqualifi cazione, ma c'è la necessità, l’urgenza di “smaltire l’invenduto”. E a questo si lega la domanda di accesso al credito, al mutuo per la casa. A settembre 2015 lo stock di mutui alle famiglie consumatrici marchigiane per l’acquisto della casa è stato pari a 6,5 milioni di euro di cui il 35,6% concesso nella provincia di Ancona (pari a 2.331.100 euro). C'è quindi inte resse a forme di fi nanziamento per l’acquisto prima casa soprattutto per i giovani. E a noi interessano le compravendite fra privati se portatrici di interventi ristrutturativi e/o riqualifi cativi. 3) i Lavori Pubblici. Lievi segnali di recupero della domanda di lavori pubblici, il +4,2% congiunturale 2014 2015 nelle Marche e +14,8% in Italia con un +3,7% in valore. Nel comparto delle opere pubbliche, secondo l’Osservatorio regionale dei contratti Pubblici 2014, si è registrato un aumento di oltre il 30 per cento dell’importo dei lavori appaltati, pur in presenza di una riduzione del numero dei progetti (di circa il 15 per cento). È cresciuto anche l’importo delle gare bandite (oltre il 40 per cento, secondo il CRESME). La CNA lavora a livello nazionale (p.e.: intervenendo sul patto di stabilità ai Comuni, decreto sbloccascuole...) e a livello locale per la riattivazione degli investimenti pubblici e la politica del lavoro a km 0 anche per il settore costruzioni (lavori a ditte locali)”. “Il nuovo Codice degli appalti, - dichiara Mario Pagani della CNA Nazionale - va detto senza riserve, presenta molti aspetti positivi. Anche se non dissolve una serie di preoccupazioni che abbiamo avuto modo di far presente ai decisori politici. La riforma compie signifi cativi passi a favore degli artigiani e delle piccole imprese. Mi riferisco, in particolare, all’obbligo della suddivisione in lotti delle gare d’appalto, all’aumento

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Edilizia

del numero di operatori economici invitati alle procedure negoziate, al limite del 30 per cento della quota che può essere oggetto di subappalto, al pagamento diretto da parte della stazione appaltante dei subappaltatori nel caso siano micro e piccole imprese. Accanto a ciò registriamo alcune occasioni non realizzate. Ora ci attendiamo definizione dei contratti sotto soglia, semplificazione di procedure e trasparenza sugli esiti di queste gare, suddivisione gli appalti in lotti per favorire l'accesso a micro e piccole imprese, ridefinizione del subappalto con adeguati standard qualitativi, regolamentazione di contenzioso e offerta anomala, elenchi di operatori validi per più enti pubblici”. L'incontro è stato l'occasione anche per fare il punto sullo stato del settore, grazie ai dati forniti dal Centro Studi Cna, in base ai quali si evince che il settore costruzioni della provincia di Ancona conta alla fine del 2015 5.678 imprese attive, 54 (pari all’1% del totale settore) operanti nel settore dell’ingegneria civile (strade e ferrovie, ponti, aeroporti, opere di pubblica utilità, ecc.), 1865 pari al 32,8% delle imprese del settore nelle costruzioni di edifici (progettazione, sviluppo progetti, realizzazione edifici), 3.759 (66,2%) nei lavori di costruzione specializzati (preparazione cantieri, impianti, completamento e finitura edifici, coperture, ecc.). La grande maggioranza delle imprese del settore (quasi i due terzi) è composta da imprese individuali (64%), le società di capitali sono il 21,2% e quelle di persone il 12,9%. Nella provincia dal 2009 al 2015 ha perduto 268 unità, il 4,5% delle imprese attive.

F 41

Costruzione di edifici

F 42

Ingegneria civile

F 43

Lavori di costruzione specializzati

F

Totale Costruzioni

società di capitali

società di persone

ditte individuali

818

304

659

84

1.865

31

8

11

4

54

353

418

2.962

26

3.759

1.202

730

3.632

114

5.678

2009 F 41

Costruzione di edifici

F 42

Ingegneria civile

F 43

Lavori di costruzione specializzati

F

Totale Costruzioni

Totale Costruzioni

società di capitali

altre forme

totale

2015

36,4

32,8

1,0

1,0

62,6

66,2

100,0

100,0

società di persone

ditte individuali

altre forme

totale

2009

19,5

14,3

64,0

2,3

100,0

2015

21,2

12,9

64,0

2,0

100,0

L’artigianato delle costruzioni della provincia pesa per il 73,6% del totale in termini di numero delle imprese attive totali, per il 20% delle società di capitali, per il 77,7% delle società di persone e per il 92,4% delle ditte individuali.

totale

società di capitali

società di persone

ditte individuali

F 41

Costruzione di edifici

46,4

12,6

60,2

86,3

F 42

Ingegneria civile

42,6

22,6

62,5

100,0

F 43

Lavori di costruzione specializzati

87,5

37,1

90,7

93,7

F

Totale Costruzioni

73,6

20,2

77,7

92,4 LUGLIO 2016

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Edilizia

Nel corso della crisi (2009-2015), l’artigianato del settore ha perduto nella provincia 265 unità pari al -6,0% delle imprese attive. Le ditte individuali continuano a rappresentare l’80% delle forme giuridiche, con le società di capitali che non raggiungono ancora il 6% del totale. Artigianato edile nella provincia di AN - 2015

società di capitali

società di persone

ditte individuali

altre forme

103

183

569

10

865

7

5

11

0

23

totale

F 41

Costruzione di edifici

F 42

Ingegneria civile

F 43

Lavori di costruzione specializzati

131

379

2.775

4

3.289

F

Totale Costruzioni

241

567

3.355

14

4.177

2009 F 41

Costruzione di edifici

F 42

Ingegneria civile

F 43

Lavori di costruzione specializzati

F

Totale Costruzioni

2015

23,3

20,7

0,6

0,6

76,1

78,7

100,0

100,0

società di capitali

società di persone

ditte individuali

2009

4,4

15,2

80,1

0,3

100,0

2015

5,8

13,6

80,3

0,3

100,0

Totale Costruzioni

altre forme

totale

Fonte: elaborazioni centro studi Sistema – CNA Marche su dati Infocamere

A livello regionale le imprese edili artigiane sono 16.260 e rappresentano il 34% del totale delle imprese artigiane ed il 69,5% del totale delle imprese del comparto. La maggiore concentrazione di imprese artigiane delle costruzioni si registra in provincia di Ancona con il 25,9%. In termini occupazionali le aziende artigiane delle costruzioni impiegano 28.072 addetti, il 22,7 % degli addetti del totale delle aziende artigiane delle Marche ed il 70,9% degli addetti totali del settore costruzioni (artigiane e non) il quale comparto ha una media statistica regionale di 2,12 addetti ad azienda. Un dettaglio di genere: il 7,4 degli addetti del settore costruzioni sono donne (una incidenza maggiore della media nazionale di 6,3%). Come è andato il settore delle costruzioni della provincia di Ancona nel 2015 Nel corso del decennio, il fatturato del settore ha tenuto assai meglio in provincia che in regione e così la ripresa del 2014 e del 2015 riguarda soprattutto le Marche nel suo complesso ed è assai marcata in regione in termini percentuali. La provincia di Ancona registra una ripresa (modesta) solo nel 2014. La componente per conto terzi del fatturato ha subito un primo forte calo nel 2008; si è poi ripresa ma dal 2013 ha nuovamente preso a calare; con il 2015 subisce un fortissimo ridimensionamento. In provincia di Ancona resta comunque più elevata della media regionale anche se subisce la stessa dinamica di ridimensionamento. Le dinamiche dell’incidenza sul fatturato delle principali voci di spesa (per investimenti, per retribuzioni, per consumi) mostra quale sia la profondità dei mutamenti avvenuti e ancora in atto nel settore. Con riferimento al settore nella provincia di Ancona, si vede che l’incidenza delle retribuzioni tende ad

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Edilizia

aumentare (pur oscillando) all’aumentare degli investimenti (che oscillano ancora di più): l’incidenza dei consumi (energia, carburanti, ecc.), invece, si mantiene pressoché costante. Si possono ipotizzare alcune interpretazioni: nella provincia le microimprese delle costruzioni si vanno orientando al conto proprio e, pur mantenendo il conto terzi un peso prevalente, però esso si ridimensiona (passa dal 90% del fatturato all’80% nel giro di un anno: il 2015), probabilmente per effetto della cessazione di molte piccole unità individuali orientate a singole specializzazioni. Contemporaneamente, cresce l’incidenza delle retribuzioni perché cresce l’incidenza sul fatturato del settore, di imprese meno destrutturate di prima (con un numero di addetti meno minimale); tali imprese sono anche in grado di fare più investimenti e, difatti, l’incidenza di questi ultimi tende a crescere, anche se ciò avviene a scatti, non linearmente. Questi processi sono analoghi per il settore complessivo nella regione ma risultano meno marcati per la crescita delle retribuzioni e, invece, più accentuati, per le oscillazioni (e le punte raggiunte) degli investimenti. In provincia, dunque, sembrano operare microimprese del settore più strutturate in termini di addetti, che tendono a aumentare gli investimenti ma non così intensamente come nel complesso della regione. Le compravendite Nel 2014 le compravendite residenziali nelle Marche sono state 9.090. Nel corso del 2015 si è registrato un leggero aumento dell’1% (+3,6% in Italia) che segue l’ampia diminuzione del 13,6% osservata nel 2013 rispetto al 2012. Nella dinamica 2015 provinciale Ancona cresce del 6,4% (PU +2,6%, MC * 1,9%, AP “vecchi confini” –8,1%). Dal 2008 al 2014 le compravendite residenziali nelle Marche sono dimezzate (-50,4% a confronto con il –39% dell’andamento nazionale) e nel dettaglio provinciale AN –50,3%, PU –53,5%, MC –49,3% e AP –47,6%. La dinamica degli scambi di immobili è accompagnata da una continua flessione dei prezzi delle abitazioni. Per quanto riguarda le compravendite non residenziali nel 2014 sono state 1.331: il 58,5% riguardano il settore commerciale (di cui il 99,6 riferito a negozi e centri commerciali ed il restante 0,4% ad alberghi), il 26,3% quello produttivo ed il restante 15,2% il terziario (di cui il 95,6% riferito ad uffici ed il restante 4,4% ad istituti di credito). Nel corso del 2015 nelle Marche le compravendite non residenziali diminuiscono del 2% (dopo il calo del 12,4% del 2013 sul 2012), dinamica in contro tendenza rispetto al + 3% della dinamica nazionale. A livello provinciale AN +0,7%, AP +11,6%, PU –2,2%, MC –21,7%. Permessi a costruire I permessi per abitazioni in nuovi fabbricati residenziali sono 1.380 nelle Marche nel 2013 che rispetto al 2010 diminuiscono del 54,7%, mentre la superficie utile abitabile scende del 48,8% (dato provincia Ancona –60,9%, confrontato con AP –56,4%, MC –55,2%, PU –42,6%, Fermo l’unica a crescere con +5,2% ed al dato nazionale di 51,1%). Per quanto riguarda gli ampliamenti di fabbricati residenziali, nelle Marche hanno interessato una superficie lorda di oltre 89.000 metri quadrati. Rispetto al 2010 la superficie ampliata nelle Marche è quasi raddoppiata (+86,3%) dinamica in contro tendenza rispetto alla media nazionale (-10%).

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Azimut

Condominio

L’appalto Avv. Simone Fadalti, Centro Studi A.L.A.C. Marche DEFINIZIONE L’appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un’altra (committente o appaltante) un’opera o un servizio (Art. 1655 c.c.) Si tratta di un contratto di risultato che ha ad oggetto un fare - compimento di un’opera o prestazione di servizi a regola d’arte - con rischio a carico dell’appaltatore. DIFFERENZA CON IL CONTRATTO D’OPERA – REQUISITO DIMENSIONALE Art. 2222 c.c.: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV” - fra cui il contratto di appalto. Il contratto d'appalto ed il contratto d'opera si differenziano per il fatto che nel primo l'esecuzione dell'opera commissionata avviene mediante una organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto, mentre nel secondo con il prevalente lavoro di quest'ultimo, pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa (Cassazione civile, sez. II, 21/05/2010 n.12519) Costituisce un contratto d'opera e non un contratto di appalto quello tra un committente e un artigiano (nel caso di specie un falegname) il quale svolga l'attività con prevalente lavoro personale, seppur coadiuvato da componenti della sua famiglia e da qualche collaboratore (Cassazione civile, sez. II, 02/09/2010 n. 19014).

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OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL COMMITTENTE - PAGAMENTO DEL PREZZO Il contratto di appalto è a titolo oneroso. Il codice prevede che “se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo, né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è determinata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice” (art. 1657 c.c.). Si tratta di un’obbligazione accessoria alla realizzazione dell’opera, poiché se la stessa non viene effettuata il committente può rifi utare il pagamento Normalmente il prezzo si stabilisce “a misura”. In tali casi, per ovviare ad incertezze, si elabora un computo metrico per consentire una maggiore proporzionalità rispetto all’effettiva opera da compiere. Molto più raramente il prezzo è fi ssato “a forfait” o “a corpo”, con conseguente rischio di sbilanciamento sinallagmatico... Per dare equilibrio alle reciproche obbligazioni di eseguire l’opera e di pagare il prezzo, si stabilisce un programma di pagamento che segua lo sviluppo dell’opera, tramite stati di avanzamento lavori (SAL) contrattualmente previsti al raggiungimento dei quali la direzione lavori autorizza il relativo pagamento. Il pagamento ai SAL, generalmente viene inteso come acconto e, pertanto, non infl uisce sull’accettazione dell’opera, che va fatta al termine della stessa. Generalmente, infatti, il SAL non rappresenta l’esecuzione di una singola partita dell’opera il cui pagamento, invece, farebbe presumere l’accettazione della partita stessa (art. 1666 c.c.). OBBLIGAZIONE PRINCIPALE DELL’APPALTATORE - ESECUZIONE DELL’OPERA A REGOLA D’ARTE E NEI TEMPI PATTUITI L’adempimento dell’opera deve essere effettuato di-


Azimut rettamente dall’appaltatore, essendo vietato il subappalto se non autorizzato dal committente (Art. 1565 c.c.) e, salvo patto contrario, la materia necessaria al compimento dell’opera deve essere fornita dal primo (Art. 1658 c.c.). Se, viceversa, i materiali sono forniti dall'appaltante e presentano difetti tali da compromettere la regolare esecuzione dell'opera, l'appaltatore è tenuto a darne pronto avviso affinché il committente ne fornisca altri non difettosi. L’opera deve essere compiuta secondo le modalità pattuite e a regola d’arte; nei tempi previsti dal contratto va consegnata al committente. - GARANZIA PER I VIZI Le difformità ed i vizi dell’opera obbligano l’appaltatore alla relativa garanzia (Art. 1667 c.c.), che consiste (Art. 1668 c.c.) nell’eliminazione a proprie spese o nella riduzione proporzionale del prezzo, a scelta del committente, sempre facendo salvo il diritto al risarcimento del danno nel caso di colpa dell’appaltatore. Se l’inadempimento è grave (tale che l’opera sia del tutto inadatta alla destinazione), il committente può chiedere la risoluzione del contratto (sempre Art. 1668), sempre salvo il diritto al risarcimento del danno, come normalmente previsto in relazione ad ogni contratto. - TOLLERARE DI VERIFICHE IN CORSO D'OPERA ED ADEGUARSI ALLE DISPOSIZIONI DELLA DIREZIONE LAVORI Il committente, direttamente o tramite preposto, ha il diritto di verificare che l'appaltatore stia effettuando l'opera correttamente (Art. 1662 c.c.). Infatti, il controllo costante in fase di realizzazione evita di dover procedere a correttivi ad opera conclusa (più complessi tecnicamente ed anche più dispendiosi). Ovviamente, qualora si accerti che l'esecuzione non procede secondo quanto contrattualmente pattuito o comunque a regola d'arte, il committente ha diritto di mettere in mora l'appaltatore, intimandogli di provvedere agli adeguamenti del caso entro un congruo termine, trascorso il quale il contratto si risolve di diritto, con conseguente diritto al risarcimento del danno in favore del committente (Art. 1662, comma 2, c.c.). VICENDE VERIFICABILI IN CORSO D'OPERA VARIAZIONI AL PROGETTO - CONCORDATE (Art. 1659 c.c.): per iscritto, su autorizzazione del committente. In difetto non possono essere apportate unilateralmente dall’appaltatore. Se il prezzo è determinato a corpo o globalmente, per le variazioni non spetta aumento del compenso, salvo patto contrario. - NECESSARIE (Art. 1660 c.c.): ai fini dell'esecuzione dell'opera (ma anche per adeguarsi a norme tecniche e/o giuridiche inderogabili). Se le parti non si accordano, spetta al giudice la determinazione delle variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l'importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze un'equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità,

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Condominio il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo. Ovviamente ciò vale qualora la necessità non sia sorta a causa dell'errore dell'appaltatore: in quel caso, infatti, risponderebbe per non corretto adempimento dell'opera e non potrebbe pretendere alcuna indennità. - UNILATERALMENTE RICHIESTE DAL COMMITTENTE Si tratta di variazioni non necessarie, né pattuite fra le parti. In questo caso (Art. 1661 c.c.) l'appaltatore è comunque tenuto ad eseguirle se il loro ammontare non supera un sesto del prezzo complessivo dell'intera opera pattuita. In questo caso spetterà all'appaltatore il compenso per il maggior lavoro. ONEROSITA' O DIFFICOLTA' DELL'ESECUZIONE (Art. 1664 c.c.) - Aumenti o diminuzioni del costo dei materiali o della mano d'opera: se si tratta di variazioni superiori ad un decimo del prezzo complessivamente convenuto, la parte che ne risulta danneggiata può chiedere una revisione, ma solo per la parte eccedente al decimo. Viceversa nessuna variazione è consentita. - Difficoltà di esecuzione derivante da cause geologiche, idriche …, tali da rendere notevolmente più onerosa la prestazione per l'appaltatore: questi avrà diritto ad un equo compenso. CONCLUSIONE DELL'OPERA VERIFICA/COLLAUDO - ACCETTAZIONE Conclusa l'opera, l'appaltatore deve consegnarla al committente, il quale, prima di riceverla, ha diritto di verificarla e, se non si rilevano vizi o difformità dell'opera rispetto al progetto o alle regole della buona tecnica, ne comunica il risultato positivo (Art. 1665 c.c.). Tale comunicazione ha natura di atto unilaterale recettizio contenente una dichiarazione di scienza denominata collaudo, ed è logicamente successiva alla verifica, anche se di fatto si tratta di adempimenti intimamente connessi. Concluse le suddette attività, l'opera va formalmente accettata. Con tale accettazione sorge l'obbligo del pagamento del prezzo pattuito (salvi acconti in sede di SAL o pagamenti di singole partite ex Art. 1666 c.c.). L'accettazione, e la precedente verifica, vanno effettuate appena l'appaltatore, conclusa l'opera, mette il committente in condizione di poterle eseguire. Se questi non esegue la verifica, o comunque non dà comunicazione dell'esito all'appaltatore entro breve termine, l'opera si ha per accettata. Ugualmente si ha accettazione implicita se il committente riceve senza riserve l'opera. Diversamente, non costituisce automaticamente accettazione la semplice verifica della contabilità finale, anche se può essere considerata indice presuntivo di questa. VIZI E DIFFORMITA' DELL'OPERA Si intende per difformità dell'opera una discordanza rispetto a quanto contrattualmente stabilito e/o progettualmente previsto. I vizi dell'opera, invece, consistono in mancanze di qualità della stessa rispetto a quanto sarebbe dovuto essere eseguito secondo le LUGLIO 2016

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Condominio regole dell'arte o della scienza e della buona tecnica. Il loro regime giuridico è il medesimo: per entrambi l'appaltatore è tenuto alla garanzia, tranne il caso in cui l'opera sia stata accettata conoscendo i vizi o, comunque, quando i vizi erano riconoscibili con la ordinaria diligenza, purché, in quest'ultimo caso, non siano stati taciuti in mala fede dall'appaltatore (art. 1667 c.c.). Se invece i vizi non erano conosciuti o conoscibili al momento dell'accettazione (vizi occulti), l'appaltatore ne risponde, sempre che, però, il committente li abbia denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta (la denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha dolosamente occultati. Nel caso di denuncia di vizi nei termini suddetti, è necessario procedere all'azione giudiziaria entro due anni dalla consegna dell'opera, a pena di prescrizione. La legge, tuttavia, contempera tale rigore con una norma di favore per il committente il quale, anche se non ha proposto azione contro l'appaltatore, ha comunque diritto di eccepire il cattivo adempimento di quest'ultimo nel momento in cui gli venga richiesto il pagamento della prezzo, sempre che vi sia stata la denuncia dei vizi nel termine di sessanta giorni dalla scoperta e prima di due anni dalla consegna. Il riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera e l'assunzione dell'impegno a eliminarli da parte dell'appaltatore implicano non soltanto l'accettazione delle contestazioni e la rinuncia a far valere l'esonero dalla garanzia previsto dall'art. 1667 c.c., ma determinano altresì l'assunzione di una nuova obbligazione, sempre di garanzia, diversa e autonoma rispetto a quella originaria, che non necessita di alcuna accettazione formale della controparte, cui attribuisce il medesimo diritto di agire per i vizi ormai "ex adverso" riconosciuti e, quindi, svincolato dal termine decadenziale e soggetto al solo termine prescrizionale ordinario (Cassazione civile, sez. II, 27/01/2012 n. 1240).

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GRAVI DIFETTI, ROVINA DI EDIFICIO O PERICOLO DI ROVINA Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta. Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia (Art. 1669 c.c.). Gravi difetti, nozione sempre più ampia: nel tempo si è passati da sinonimo di rischio di rovina a semplici vizi per umidità: In tema di appalto, i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur riguardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, come nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua e umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura (Cassazione civile, sez. II, 03/01/2013 n. 84). I gravi difetti dell'opera, oggetto della garanzia di cui all'art. 1669 c.c., ricorrono anche se non si producono fenomeni tali da influire sulla stabilità della costruzione e consistono in qualsiasi alterazione, conseguente ad un'insoddisfacente realizzazione dell'opera, che, pur non riguardando le sue parti essenziali, ne compromettono la conservazione, limitandone sensibilmente il godimento o diminuendone in maniera rilevante il valore (nella specie, la Corte ha ritenuto che rientrassero nella disciplina di cui all'art. 1669 c.c. anche i difetti all'intonaco, il quale, staccandosi, andava ad incidere sull'impermeabilizzazione e sull'isolamento termico dell'edificio) (Cassazione civile, sez. II, 09/12/2013 n. 27433).


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