Diritti digitali rev b 2014 novembre

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Documento : Carta Internazionale dei Diritti Digitali –

Tipologia Release Data rilascio

Preparato da:

: Project Draft : 1.0 : 4 Settembre 2014

Alessandro Rossi Project Management Mobile +39 339 3044003 email arossi@digitalcontent.it

Fabrizio Melchiori Documentation Management Mobile +39 3396477635 email fabrizio.melchiori@gmail.com

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INDICE

DICE


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Informazioni di Progetto

Project Information Acronimo del Progetto

Diritti Digitali

Titolo del Progetto Data Inizio Direzione del Progetto Promotori Project Management & Contatti

Carta Internazionale dei Diritti Digitali June 2014 End Date Phase 1 Alessandro Rossi, Project Management

November 2014

Alessandro Rossi Mobile: (+39).339.3044003 Email: arossi@digitalcontent.it Fabrizio Melchiori Mobile (+39) 339.6477635 Email: fabrizio.melchiori@gmail.com

Partner Institutions Project Web URL Programme Name (and number)

Titolo Documento Fase di Report Autore e Ruolo nel Progetto Data URL Accesso al Documento

DRC014A

Documento Carta Internazionale dei Diritti Digitali Alessandro Rossi, Project Management Fabrizio Melchiori, Documentation Management Novembre 2014 Versione 1.0 rev B.


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CARTA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DIGITALI

PREAMBOLO Considerato che le nuove tecnologie digitali creano de facto un nuovo ecosistema, generando nuovi stili di vita e nuove esigenze in termini esistenziali, culturali, artistici, professionali e produttivi. Preso atto che le tecnologie digitali – coerentemente con la Prima Legge di Kranzberg – in termini di effetti sull’uomo non sono né buone, né cattive e nemmeno neutrali, ma richiedono una rigorosa e consapevole guida e disciplina etica a salvaguardia dei Diritti dell’Uomo. CAPO I – DEFINIZIONE E RIFERIMENTI Articolo 1 – DEFINIZIONE La presente Carta dei Diritti Digitali stabilisce i principi, le garanzie ed i diritti per l’accesso, l’utilizzo e la gestione de:

 strumenti di comunicazione digitali, sincroni o asincroni, indipendentemente dalla loro infrastruttura, protocolli, soluzione tecnologica, dispositivo di accesso;

 reti di comunicazione globali, regionali o locali, indipendentemente dalla proprietà (pubblica o privata), finalità e obiettivi;  dati, informazioni, materiali documentali digitali, indipendentemente dal formato e dalle specifiche tecniche di accesso ed utilizzo. Articolo 2 – RIFERIMENTI La presente Carta dei Diritti Digitali riconosce, implicitamente ed esplicitamente, ed avoca come premessa imprescindibile - i valori ed i diritti sanciti e riconosciuti nei seguenti documenti:

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Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici; Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea; Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia; Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla Diversità Culturale; Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali. Dichiarazione della Donna e della Cittadina.

CAPO II – AMBIENTE, ECOSISTEMA


Articolo 3 – DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE Ogni persona ha diritto al libero accesso ed alla partecipazione al foro pubblico digitale. E’ compito delle istituzioni democratiche rimuovere gli ostacoli – di ogni ordine e grado – che limitino di fatto accesso e partecipazione dei cittadini al foro pubblico digitale. E’ altresì compito delle istituzioni democratiche promuovere con ogni mezzo l’accesso e la partecipazione al foro pubblico digitale. Articolo 4 – DIRITTO ALLA PADRONANZA SIMBOLICA Ogni persona ha diritto all’accesso ed alla comprensione dell’universo simbolico digitale, incluso dottrine, concetti, terminologie, metafore e forme narrative. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, garantire e conservare tale capacità di accesso e comprensione attraverso la creazione di specifici percorsi formativi ed informativi. CAPO III – PERSONA DIGITALE Articolo 5 – SVILUPPO E TUTELA DI CAPACITA’ E COMPETENZE Ogni persona ha il diritto al perseguimento della propria realizzazione in ambiente digitale, sotto il profilo etico, umano, culturale, professionale e sociale. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, sostenere ed arricchire capacità e competenze che agevolino i cittadini nell’esercizio del presente diritto. Articolo 6 – EDUCAZIONE E CRESCITA CIVILE E SOCIALE Ogni persona ha il diritto all’Educazione Civica Digitale, che garantisca l’istruzione e formazione all’uso di strumenti di comunicazione digitali, di qualsiasi natura essi siano, per essere un cittadino digitale attivo e democratico in grado di poter esercitare i propri diritti e le prorie libertà in modo cosciente e consapevole. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, garantire e conservare le competenze, conoscenze e capacità attraverso l’educazione per la cittadinanza democratica, l’educazione ai diritti umani, l’educazione alle regole del rispetto dei contenuti e delle persone(netiquette). CAPO III –ESPRESSIONE, CREATIVITA’, INNOVAZIONE E PRIVACY Articolo 7 – ESPRESSIONE E TUTELA DELLA CREATIVITA’ Ogni persona ha il diritto alla libera espressione della propria creatività ed alla tutela esistenziale e giuridica dei frutti di tale espressione, siano questi realizzazioni personali, artistiche, intellettuali, sociali, culturali, tecnologiche o frutto di attività di ricerca. E’ compito delle istituzioni democratiche promuovere, agevolare e sostenere l’esercizio di tale diritto, nonché sistemizzare e rendere facilmente accessibili gli opportuni strumenti di tutela e di divulgazione dell’innoazione.


Articolo 8 – INFORMAZIONI PERSONALI E PRIVACY Ogni persona ha diritto alla tutela della propria intimità e della sfera privata. Ogni persona ha il diritto al pieno e libero accesso a tutti i contenuti, le informazioni ed i materiali documentali che riguardano detta intimità e sfera privata. Ogni persona ha altresì il diritto rettifica, modifica, correzione ed eliminazione di qualunque contenuto, informazione, materiale documentale appartenente a detta sfera. E’ compito delle istituzioni democratiche garantire a ciascun cittadino un pieno ed agevole esercizio del presente dirittto, indipendentemente dal fatto che contenuti, informazioni e materiali documentali in oggetto siano gestiti dalle istituzioni stesse o da terze parti soggette all’autorità o alla giurisdizione delle istituzioni. Le modalità di rettifica, modifica, correzione ed eliminazione sancite dal presente diritto saranno definite dalla legge di ciascuno Stato nello spirito della presente Carta dei Diritti Digitali e nel rispetto del diritto all’informazione ed alla memoria storica sociale.

CAPO IV – TUTELA DIGITALE Articolo 9 – DIRITTO ALLA SICUREZZA DIGITALE Ogni persona ha diritto alla tutela della propria sicurezza digitale dei dati, delle informazioni e delle comunicazioni. E’ compito delle istituzioni democratiche garantire la sicurezza attraverso la realizzazione, implementazione e promozione di sistemi ed interventi infrastrutturali, tecnologici, culturali, sociali e formativi. E’ altresì compito delle istituzioni democratiche sensibilizzare e promuovere tra i cittadini la consapevolezza, la diffusione e la pratica di una cultura della sicurezza digitale. Articolo 10 – WELFARE DIGITALE Ogni persona ha diritto all’accesso ai propri dati sanitari ed alle informazioni sulla sua salute in un formato digitale di semplice gestione. E’ compito delle istituzioni democratiche definire, realizzare e promuovere sistemi, procedure e soluzioni tecnologiche atte a garantire a ciascun cittadino un accesso rapido, agevole e sicuro a detti dati ed informazioni; è altresì compito delle istituzioni democratiche far si che detti sistemi, procedure e soluzioni tecnologiche agevolino un rapido interscambio delle informazioni e dei dati sanitari tra organizzazioni sanitarie aventi titolo – pubbliche o private, nazionali od internazionali che siano – su semplice richiesta del cittadino interessato.


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