Suggerimenti 2^conf vas def

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Costa di Mezzate, 16 luglio 2011

Spett.le Comune di Costa di Mezzate Ufficio Tecnico Settore Gestione del Territorio Via Roma, 19 24060 Costa di Mezzate

e p.c.

al Sig. Sindaco ai Consiglieri comunali ai Componenti della commissione del Territorio

OGGETTO: Consultazioni 2^ conferenza VAS per predisposizione PGT e procedura di VAS; contributi e osservazioni. In qualità di gruppo di minoranza del comune di Costa di Mezzate, con riferimento alla Vs nota del 20.05.2011, inerente al processo di VAS e formazione del PGT del Comune di Costa di Mezzate come contributo/osservazione si segnala quanto segue: vista la delibera n. 64 del 25.06.2009 con la quale è stato dato avvio del procedimento e approvazione indirizzi e obiettivi dell’Amministrazione Comunale ai fine della stesura del PGT; visto l’avviso di avvio del procedimento del 13 novembre 2009 n. 2618/09 relativo alla procedura di VAS; visto il verbale della 1^ conferenza di VAS del 03.02.2011. Considerato che anche il gruppo civico “Per Costa” è una realtà radicata sul territorio, cogliamo l’occasione per suggerire alcune proposte e formulare alcune considerazioni relativamente all’oggetto cui sopra nell’ambito del processo di consultazione e partecipazione così come previsto dalla Lr. 12/05 e dei relativi regolamenti attuativi, ritenendo altresì che tale contributo possa favorire una migliore analisi all’interno della 2^ conferenza di VAS indetta in data 21.07.2011. Per quanto riguarda i criteri di sostenibilità ambientale scelti derivanti dai 10 criteri di sviluppo sostenibile indicati nel manuale UE, si condivide sostanzialmente la scelta anche se si sarebbe potuto valutare l’inserimento di un ulteriore criterio che prendesse in considerazione quelle realtà artigianali e industriali ormai molto diffuse sul nostro territorio talvolta anche in maniera disorganizzata e in collisione palese con altre destinazioni d’uso e/o con l’ambiente/paesaggio che li circonda. Per quanto attiene l’impatto ambientale di alcune scelte urbanistiche contenute nel DdP, noi già in questa sede anticipiamo che siamo in completo disaccordo, in quanto non le riteniamo in linea con quello che può e deve essere lo sviluppo urbanistico di un paese come Costa di Mezzate, che verosimilmente deve rimanere


come tale con le sue caratteristiche e peculiarità paesaggistiche/ambientali; e non deve correre il rischio di inglobarsi in un continuum urbanizzato unendosi ad altre conurbazioni di comuni limitrofi che generano quelle ambientazioni tipiche “purtroppo anche di molte realtà territoriali bergamasche”. In particolare riteniamo che per soddisfare gli obiettivi del PGT prefissati da codesta Amministrazione Comunale si possa seguire un’altra direzione atta più a: limitare il consumo di suolo, incentivare il recupero dell’esistente, migliorare la qualità dell’abitare sia in centro storico sia in quartieri “dormitorio” presenti diffusamente sul territorio che generano, a volte, nella popolazione quella percezione di paura e insicurezza non essendoci molteplicità di funzioni urbane nel loro interno che potrebbero convivere con quella residenziale senza provocare attriti; incrementare le isole pedonali in corrispondenza di poli attrattori particolari e tutelare maggiormente i paesaggi minimi presenti oltre che gli spazi aperti rimasti sul territorio comunale. In particolare per far fronte al primo obiettivo dalla matrice contenuta nella VAS, noi riteniamo e suggeriamo di rivalutare quanto previsto nei diversi ATr, in particolare nell’ATr1, ATr2, ATr4, ATr6 in quanto a nostro avviso spesso non si sono mantenute le buone pratiche e i buoni principi contenuti nei criteri di sostenibilità ambientale contenuti nella relazione. Inoltre suggeriamo la valutazione di un recupero paesaggistico di tutte le sponde della roggia Borgogna magari valutando anche la creazione di un percorso ciclopedonale ben inserito nel tratto che passa all’interno dell’urbanizzato. Questo permetterebbe alla popolazione di Costa di vivere in prima persona un paesaggio minimo che funge da connettore di naturalità tra un polo e l’altro della nostra comunità. Oltre a ciò suggeriamo di avere alcune attenzioni particolari rispetto i molteplici insediamenti artigianali/ industriali diffusi prevedendo opere di compensazione particolari che possano migliorare l’ambientazione e la convivenza con l’ambiente e il paesaggio circostante. Infine suggeriamo di potenziare, migliorare, favorire la creazione di corridoi verdi, spazi ciclopedonali, aree verdi, cortine vegetali all’interno dei parametri d’intervento previsti in molti ATr che risultano a nostro avviso spesso sbilanciati verso un’impronta urbanistica non sufficientemente adeguata ad un miglioramento della qualità dell’abitare che la maggior parte della popolazione di Costa si aspetta con l’avvento di una strumentazione urbanistica regolativa come quella del PGT corredata da un innumerevole mole di piani e studi di settore che notoriamente con il PRG non venivano fatti. Questi studi e approfondimenti hanno sicuramente permesso una conoscenza più approfondita del proprio territorio e per questo chiediamo a codesta Amministrazione di rivalutare alcune scelte di espansione urbanistica intraprese che potrebbero andare a depauperare definitivamente il territorio del nostro comune. Per concludere si evidenzia che questo documento è stato prodotto mediante la consultazione riduttiva degli atti ufficiali consegnati in formato elettronico, nonostante l’inevasa nostra richiesta del 15.06.2011 prot. n. 3755 cat. II non ottemperata entro i termini di legge. Comportamento questo irrispettoso e assoggettabile a diffida in quanto non rispettoso di quanto previsto dalla legge, vedi decisione Consiglio di Stato n. 6963 del 2010 sull’accesso incondizionato a tutta la documentazione entro 30 gg. dalla richiesta da parte dei consiglieri comunali. «…Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, da cui non vi è motivo di discostarsi (da ultimo C.d.S., sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5264), i consiglieri comunali hanno un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità all'espletamento del loro mandato, ciò anche al fine di permettere di valutare - con piena cognizione - la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, e per promuovere, anche nell'ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale.Il diritto di accesso loro riconosciuto ha infatti una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini (ex articolo 10


del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) ovvero a chiunque sia portatore di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (ex art. 22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241): infatti, mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio del proprio mandato, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell’ente locale (C.d.S., sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4855) ai fini della tutela degli interessi pubblici (piuttosto che di quelli privati e personali) e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività (C.d.S., sez. V, 8 settembre 1994, n. 976).Di conseguenza sul consigliere comunale non può gravare alcun particolare onere di motivare le proprie richieste di accesso, atteso che diversamente opinando (com’è stato acutamente rilevato) sarebbe introdotta una sorta di controllo dell’ente, attraverso i propri uffici, sull’esercizio del mandato del consigliere comunale (C.d.S., sez. V, 22 febbraio 2007, n. 929; 9 dicembre 2004, n. 7900); è stato osservato d’altra parte che dal termine “utili”, contenuto nell’articolo 43 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non può conseguire alcuna limitazione al diritto di accesso dei consiglieri comunali, detto aggettivo garantendo in realtà l’estensione di tale diritto di accesso a qualsiasi atto ravvisato utile per l’esercizio del mandato (C.d.S., sez. V, 20 ottobre 2005, n. 5879)».

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il capogruppo di minoranza “Per Costa” Ernesto Piccinini


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