Manuale professionale di cosmetica (preview)

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Alessia Capozzi Stefano Sala Carlo Delucca Massimiliano Conti

Manuale professionale di cosmetica

Edizioni ZUCCARI 2010


Alessia Capozzi Stefano Sala Carlo Delucca Massimiliano Conti Manuale professionale di cosmetica Trento, edizioni ZUCCARI, 2010

ISBN 978-88-89914-02-1

© Copyright giugno 2010 by ZUCCARI s.r.l.

Via del Commercio, 66 - 38121 Trento Tel. 0461 420 527 - Fax 0461 820 620 www.zuccari.com info@zuccari.com

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a Viviana, Alice, Cristina, Elena, Valeria e Serena senza le quali non esisterebbe questo libro.



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Introduzione

La cosmetica è la scienza del cosmo della donna. Con questa definizione, Karl Kraus, scrittore austriaco vissuto a cavallo fra 1800 e 1900, noto per la sua pungente vena satirica, dipingeva in modo sbrigativo, ma divertente uno spaccato di mondo che da sempre appare completo, eppure è costantemente soggetto a innovazione. Quello che ad un primo e veloce sguardo sembra un settore dedicato esclusivamente alle donne, se analizzato nel dettaglio risulta invece un patrimonio che fa parte della vita di tutti noi fin dalla nascita, indipendentemente dal sesso o dall’età. Gli uomini non ne sono esclusi anzi, se dobbiamo dirla tutta, non lo sono mai stati: basti pensare ai segni che in era primitiva i nostri avi si dipingevano sul volto, alle abluzioni dei faraoni egizi, oppure all’accurata toeletta dei re delle corti ottocentesche. Nemmeno l’età costituisce più una discriminante: oggi, ed è così ormai da più di 50 anni, esiste un’ampia varietà di creme, oli e paste dedicati alla primissima infanzia, mentre la novità degli ultimi anni è costituita dai prodotti post-age, sviluppati alla luce della maggiore aspettativa di vita che caratterizza l’era moderna. Come scopriremo leggendo questo manuale, l’arte cosmetica esiste fin dalla notte dei tempi e si è evoluta con l’uomo e per l’uomo, mescolandosi e fondendosi con la cultura e con la moda, seguendone le regole e la ciclicità. Indissolubilmente legata alla sfera della bellezza, ha subito portentosi mutamenti nel corso dei secoli. Se nelle grandi civiltà che hanno segnato il corso della storia era un vezzo accessorio, connotato da una forte carica simbolica, in periodi più recenti il cosmetico ha raggiunto una nuova frontiera, diventando uno strumento funzionale progettato per restituire salute ed annullare i segni del tempo. La bellezza ed il benessere viaggiano ormai di pari passo, tant’è vero che l’acquisto dei cosmetici ha trovato negli ultimi anni una nuova collocazione spaziale: non più la frivola profumeria, dove la bellezza fine a se stessa regna sovrana, o il supermercato generalista poco attento alla qualità, ma la farmacia, la parafarmacia e l’erboristeria, luoghi in cui, per tradizione, trovano spazio i prodotti più seri e destinati alla salute. Dunque, la cute e i suoi annessi vengono finalmente trattati alla stregua del cuore, dei polmoni, dello stomaco o di qualunque altro organo. Se nel passato a prendersi cura della pelle era solo una classe elitaria, che disponeva di tempo e denaro in abbondanza, oggi la maggior parte della popolazione ne ha a cuore il benessere.


I prodotti cosmetici vengono ormai accomunati ai beni di prima necessità, con i quali condividono anche le logiche nel momento della scelta e del riacquisto. La qualità gioca un ruolo fondamentale: per la propria pelle si cerca di scegliere sempre il meglio, nella piena consapevolezza che qualche euro in meno non è un risparmio ma un rischio che non vale la pena correre, perché controproducente nel lungo periodo. Alla luce di tali considerazioni, è facile comprendere come la parola cosmetica nasconda dentro sé un mondo immenso, tanto ampio da renderne i confini scarsamente definibili o, addirittura, da raggiungere con i propri prolungamenti anche aree completamente diverse, arrivando talvolta a saccheggiarle pesantemente. È quello che sta accadendo negli ultimi anni con i cosiddetti endocosmetici, cioè prodotti che, ponendosi obiettivi analoghi a quelli di un prodotto per uso topico (ad esempio migliorare la pelle o proteggerla dagli effetti collaterali dovuti alla foto esposizione), vengono proposti al consumatore come cosmetici pur essendo veri e propri integratori alimentari da assumere quindi per via orale, motivo per cui non saranno oggetto di questa trattazione. Davanti a tale immensità scaturisce l’esigenza di fare chiarezza. Il primo Manuale professionale di cosmetica è un testo intenso e appassionante, che si pone esattamente questo obiettivo. Punta a classificare e spiegare, una volta per tutte, le categorie, le finalità e le componenti che caratterizzano i cosmetici. Un nobile obiettivo, che comporta necessariamente delle puntualizzazioni, prima fra tutte quella relativa alla legislazione, oltre ad approfondimenti su tematiche interessanti e piacevoli come l’evoluzione della cosmesi nella storia e le curiosità da intenditori, come il percorso che fa un cosmetico dal momento della sua ideazione fino a quando arriva nelle mani del consumatore. Un’opera enciclopedica e preziosa, ricchissima e largamente strutturata che tuttavia non ha né la presunzione né la pretesa di essere definita esaustiva: principalmente perché gli ingredienti impiegabili sono talmente tanti che la loro trattazione completa richiederebbe un testo a sé stante, poi perché le leggi e le tabelle con le nomenclature vengono continuamente aggiornate. Ma soprattutto ed in larga misura, perché il settore cosmetico è una sorta di universo senza fine e senza confine, un comparto in costante fermento, che spesso vive e sopravvive grazie a novità usa e getta. E se ogni centimetro esposto del corpo ha già trovato il proprio prodotto di riferimento, l’innovazione è per forza costituita dalle tecnologie che ottimizzano l’azione dei principi attivi, oppure dall’abbinata fra prodotti e funzionalità inaspettate. Tutti noi, in modo più o meno evidente, siamo coinvolti nel mondo della cosmesi. Ogni novità, potenzialmente, potrebbe rivoluzionare la nostra vita. E allora non ci resta che avventurarci in questo affascinante viaggio alla scoperta di quel che c’è stato e di quello che, nel 2010, rappresenta lo stato dell’arte, nella certezza che le colonne d’Ercole, i confini invalicabili, sono solo un miraggio che si sposta sempre più in là, parallelamente all’evoluzione del settore. Buona lettura!


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I cosmetici

Cosa sono e a cosa servono i cosmetici L’esigenza di piacersi è sempre stata una necessità primaria per trasmettere la propria immagine con maggiore sicurezza; il curare il nostro aspetto, interpretando la bellezza nei modi più vari, ci porta a quanto di più intimo appartiene all’Uomo: l’atavico confronto con il proprio specchio. Ma partiamo dall’inizio, cercando di capire cosa si intende comunemente per “cosmetico” e cosa è importante sapere sull’argomento, per scegliere correttamente un prodotto che dialoga in maniera così profonda con il nostro organismo, sia fisicamente che psicologicamente.


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Manuale professionale di cosmetica

1. Etimologia Cosmètico: [ko’zmɛtiko] agg., s.m. si dice di ogni prodotto atto a conservare e ravvivare la bellezza del corpo. Il termine cosmetico ha ascendenze illustri: deriva infatti dal verbo greco kosmeo, che significa adornare, abbellire, questo a sua volta discende nientemeno che da cosmos, che designa l’intero universo ordinato, dove vivono gli Dei e dove sono possibili pace e giustizia. Il suo opposto è il kaos primordiale, che non conosce regole né misure e come tale è sterile e morto. Se facciamo riferimento all’etimologia del termine, lo scopo di un cosmetico è quello di abbellire chi ne fa uso, migliorandone l’aspetto e/o l’odore. Vedremo in seguito che questa accezione è riduttiva e non descrive, nella sua completezza, la funzione di un cosmetico, ma se ci basiamo su tale significato, è bene capire cosa si intende per “abbellire” e per “bellezza”. Bellezza: [bel-léz-za] s.f. Armonia e perfezione formale. Fatta eccezione per alcuni valori fluttuanti, di cui leggeremo in seguito, l’idea di bellezza, in senso classico, è legata a caratteristiche armoniose: curve piuttosto che linee spezzate, pelle liscia e luminosa invece di rughe e opacità, profumi o assenza di odori al posto di esalazioni dovute alla scarsa igiene. Se proviamo a trasporre questo concetto nell’arte, ritroviamo che le particolarità di un Picasso o un Modigliani non sempre incontrano i gusti del pubblico, mentre non si può non rimanere affascinati dalla perfezione del David di Michelangelo, considerato un capolavoro della scultura mondiale. La Grecia è stata la prima area in Europa dove sono sorte civiltà avanzate. L’arte greca, in particolare la scultura e l’architettura, ha esercitato un’enorme influenza culturale in diverse aree geografiche fino al XIX secolo. L’estetica e l’alta capacità tecnica dei greci ha ispirato moltissime generazioni di artisti, probabilmente proprio per la concezione di bellezza di questo popolo, legata all’ordine, alla simmetria e alla misura.

2. Cos’è un cosmetico? Non è facile trovare una definizione univoca per il termine “cosmetico”. Nell’accezione familiare e quotidiana indica tutti quei prodotti che si impiegano per il make-up, dalla crema al trucco. Attorno a questi nomi aleggia un’aura di bellezza solo apparentemente frivola, in realtà artefatta e studiata, e il fascino imperituro della seduzione. Quando si parla di industria cosmetica, invece, ci si riferisce ad una realtà più ampia, che comprende l’intera gamma di prodotti dedicati al benessere e all’igiene della persona, con l’esclusione di quelli espressamente qualificati come farmaci. Molti sarebbero stupiti di sapere che anche una


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1. I cosmetici

banale saponetta, un gel per capelli e persino il dentifricio sono prodotti cosmetici. Per complicare ulteriormente le cose, recentemente, si sono affiancati al termine cosmetico, una serie di neologismi il cui significato non sempre è univoco. Prima di procedere con distinzioni più sottili, assicuriamoci di avere ben chiaro di cosa si occupa la scienza cosmetica. Si tratta di una disciplina complessa, articolata in 4 rami principali:

Utilizza i prodotti in commercio e genera nuovi spunti

Analizza i trend e fornisce input per lo sviluppo di nuovi prodotti

CoSMEtologIA

CoSMESI

CoSMEtoChIMICA

CoSMEtICA

Genera i nuovi prodotti da immettere sul mercato

FIgURA

1.1

CoSMEtotECnICA

Definisce il prodotto dal punto di vista teorico

ogni disciplina trae spunto dall'altra creando un circolo virtuoso che rende la cosmetica una scienza completa.

1. Cosmetologia. È la radice della scienza cosmetica. Studia le mutevoli relazioni che l’uomo stabilisce con i cosmetici. Il suo retroterra filosofico è vastissimo: va dall’estetica, alle teorie sociali, passando attraverso i modelli strutturali psicologici, ecc. Oltre allo studio dell’evoluzione storica dei cosmetici (e dell’elaborazione del canone di bellezza), si occupa di analizzare i trend attuali, stimando le possibili linee di sviluppo del settore. 2. Cosmetochimica. Dopo aver recepito l’analisi socio-economica elaborata dai cosmetologi, ai cosmetochimici spetta il compito di progettare nuovi cosmetici o di modificare quelli esistenti, in modo che corrispondano alle reali esigenze del mercato e dei consumatori. La cosmetochimica studia inoltre le componenti dei cosmetici secondo le loro proprietà chimico-fisiche ed analizza gli effetti e le azioni che esse hanno sulla cute. Affinché ciò sia possibile, deve tener conto dei dati sempre nuovi della ricerca medica, in particolare di quella dermatologica. Si occupa inoltre della formulazione dei prodotti e della ricerca di nuove materie prime e principi attivi. È compito


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Manuale professionale di cosmetica

di questo settore, infine, provvedere ai test clinici e agli esami che garantiscono la sicurezza, la stabilità e l’efficacia di un prodotto. 3. Cosmetotecnica. Potremmo definirla il settore operativo della cosmetochimica. Questa branca si occupa di tutte le operazioni che rendono possibile la concreta realizzazione del prodotto finito. L’intera logistica del processo produttivo è di sua competenza: dalla raffinazione della materia prima, alla progettazione dei macchinari, fino al processo di confezionamento. Anche questo settore è in perenne rinnovamento, dovuto alla disponibilità di tecniche e materiali sempre nuovi. 4. Cosmesi. Quest’ultima disciplina chiude il cerchio, occupandosi dell’impiego pratico del prodotto cosmetico e degli effetti che ha sull’organismo. Tra le innumerevoli referenze presenti in commercio, troviamo diverse versioni, da quelle per uso casalingo a quelle di tipo professionale. Se trovare una definizione univoca di cosmetica non è semplice, fare lo stesso con il termine cosmetico è del tutto impossibile. Definizioni troppo analitiche rischiano di risultare parziali, altre più generali finiscono per risultare ambigue. Ciascuna categoria professionale coinvolta poi, ha da dire la sua: certo un cosmetico non è la stessa cosa per un erborista, un truccatore professionale o un’estetista. Per dirimere la questione non ci resta che rimetterci al giudizio di chi, in ultima istanza, ha sempre ragione: la legge.

3. Uno sguardo alla legge Fino al dicembre del 2009 addentrarsi nelle norme che regolavano la produzione e la commercializzazione dei cosmetici non era facile: tra aggiornamenti e recepimenti di Direttive Europee, si trattava di una matassa non semplice da districare. Quando si parlava di normativa in questo campo si faceva riferimento alla Legge n°713 dell’11 ottobre 1986, che aveva recepito la Direttiva Comunitaria n°768 del 1976, considerata la madre dalla quale discende la regolamentazione in questo settore. In totale la Direttiva 76/768 è stata modificata ben 55 volte, dando luogo ad un corpo legislativo disordinato e di difficile interpretazione. Anche la Legge n°713 è stata ampliata e aggiornata con diversi decreti (D. Lgs. n°300/91, D. Lgs. n°126/97 e D. Lgs. n°05/02) e linee guida comunitarie (Direttiva 2003/15/CE, Direttiva 2008/42/CE, Direttiva 2009/6/CE). Nel complesso la normativa è rimasta sempre la stessa, ciò che veniva costantemente aggiornato, per adeguare l’ordinamento alle nuove scoperte scientifiche, riguardava gli allegati. A seguito di nuove scoperte in campo cosmetico, chimico e tecnico, gli allegati sono stati aggiornati da circa una ventina di Direttive Comunitarie. Al fine di semplificare l’intricato groviglio, il 30 novembre 2009 il Par-


1. I cosmetici

lamento Europeo ha emanato il Regolamento n°1223/2009 sui prodotti cosmetici, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 2009. Tale norma sostituisce la Direttiva 76/768/CEE e ha lo scopo di semplificare le procedure e snellire la terminologia, riducendo gli oneri amministrativi e le ambiguità. La scelta della forma giuridica è quella del regolamento perché la materia, contrariamente a quanto accadeva in passato, oggi non permette più discrezionalità. Infatti, la direttiva ha il carattere delle linee guida: ha portata generale, prescrive l’obiettivo che deve essere realizzato entro un determinato periodo, ma lascia agli Stati membri la scelta delle modalità per la sua realizzazione. Il regolamento, invece, non ha portata generale: è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Il Regolamento n°1223 stabilisce, nei suoi 40 articoli, le norme che ogni prodotto cosmetico immesso sul mercato deve rispettare, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed un livello elevato di tutela della salute umana. Dopo aver chiarito le definizioni utili alla corretta comprensione della norma e ad uniformare la terminologia, in modo da non incorrere in incomprensioni ed errori, il Regolamento stabilisce le norme di sicurezza a tutela del consumatore e della persona, fisica o giuridica, che deve garantire il rispetto degli obblighi di legge; la documentazione informativa che il responsabile dell’immissione sul mercato deve conservare; le restrizioni applicabili a determinate sostanze; le modalità dell’animal testing; le informazioni che devono essere messe a disposizione del consumatore; i responsabili e i termini per il controllo e la sorveglianza all’interno del mercato e gli interventi da adottare nei casi di non conformità. In particolare il Regolamento introduce una serie di novità rispetto alla Direttiva precedentemente in vigore, in materia di sicurezza e tutela della salute umana, responsabilità dei soggetti coinvolti, condivisione delle informazioni e procedure di notifica. L’innovazione di maggior rilievo è, senza dubbio, quella relativa alle restrizioni applicabili a determinate sostanze (CAPO IV), tra cui compaiono, per la prima volta i nanomateriali1. L’Art. 2 definisce nanomateriale ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm. L’Art. 16 stabilisce che per ogni prodotto cosmetico contenente nanomateriali è assicurato un livello elevato di protezione della salute umana e che le informazioni che vanno notificate alla Commissione devono comprendere l’identificazione del nanomateriale; la sua descrizione; la stima della quantità contenuta nei prodotti cosmetici che si prevede immettere sul mercato per anno; il profilo tossicologico; i dati di sicurezza e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili. La Commissione chiede al CSSC (Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori) un parere tecnico concernente la sicurezza di tali cosmetici e le condizioni di esposizione ragionevolmente prevedibili, al fine di avere una valutazione scientifica e competente. 1. Cap. 4, par. 3.4

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Il Regolamento n°1223 presenta infine 10 Allegati, che verranno periodicamente aggiornati in funzione delle novità in campo scientifico e tecnologico: 1. Relazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico 2. Elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici 3. Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti 4. Elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici 5. Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici 6. Elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici 7. Simboli impiegati sull’imballaggio/recipiente 8. Elenco dei metodi convalidati alternativi alla sperimentazione animale 9. Direttiva abrogata e sue modifiche successive 10.Tavola di concordanza2 In questa sede ci proponiamo di entrare nel dettaglio di quegli articoli che maggiormente interessano il consumatore finale, pertanto ci limiteremo ad approfondire: la definizione di cosmetico, per comprendere meglio l’argomento principe di questo testo; l’etichettatura, per offrire al consumatore gli strumenti per comprendere le etichette e renderlo maggiormente consapevole; le sperimentazioni sugli animali, tema interessante e spesso sottovalutato.

3.1. Definizione Il primo comma dell’articolo 1 della Legge n°713 del 1986, modificato dal Decreto Legislativo n°126 del 24 aprile 1997, che recepisce la Direttiva del Consiglio n°35 del 14 giugno 1993, definiva così il prodotto cosmetico: Ai fini della presente legge si intendono per prodotti cosmetici le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato. Questa definizione è ampia e comprende una vastissima gamma di prodotti profondamente diversi tra loro, ma quello che li contraddistingue sempre è la loro azione superficiale: un cosmetico non può e non deve agire in profondità, interferendo con le funzioni fisiologiche dei tessuti 2. Si tratta di una tabella in cui, ad ogni articolo del nuovo Regolamento corrisponde il riferimento della Direttiva che viene sostituita.


1. I cosmetici

e degli apparati, ma deve limitarsi ad interagire con gli strati superiori dell’epidermide: altrimenti sarebbe un farmaco! A norma di legge un cosmetico non può vantare azioni terapeutiche, curative e quindi azioni a livello sistemico sull’organismo umano. La Direttiva 93/35/CEE risulta essere il momento normativo, antecedente al 2009, più significativo infatti, oltre ad approfondire la tematica della sicurezza e ad introdurre nuovi obblighi e verifiche da parte dei responsabili dell’immissione sul mercato di tali prodotti, modifica il primo comma dell’art. 1. La nuova definizione conferisce il riconoscimento delle proprietà funzionali di un cosmetico legittimandone il ruolo di protezione e mantenimento del buono stato di salute che, fino a quel momento, risultavano funzioni secondarie. Il Regolamento n°1223/2009 in vigore dall’11 gennaio del 2010 aggiorna la definizione di prodotto cosmetico, riferendosi con questo termine a qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei. La differenza sostanziale rispetto alla normativa precedente è la scomparsa della dicitura, diverse dai medicinali, relativa a sostanze o miscele; tale specificazione non risulta più necessaria nella definizione di prodotto cosmetico, dal momento che già nel consideranda (6) viene specificato che il presente regolamento riguarda soltanto i prodotti cosmetici ad esclusione dei medicinali, dei dispositivi medici e dei biocidi3. La distinzione risulta soprattutto dalla definizione particolareggiata dei prodotti cosmetici, la quale fa riferimento sia alle aree di applicazione dei prodotti stessi, sia ai fini perseguiti con il loro impiego. Il consideranda (7), immediatamente successivo, inoltre, precisa che per stabilire se un prodotto debba essere considerato prodotto cosmetico è opportuno basarsi sulla valutazione caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. I prodotti cosmetici possono comprendere creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle, maschere di bellezza, fondotinta (liquidi, paste, ciprie), cipria, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, saponi di bellezza, saponi deodoranti, profumi, acque da toeletta ed acqua di Colonia, preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel), prodotti per la depilazione, deodoranti e antitraspiranti, tinture per capelli, prodotti per l’ondulazione, la stiratura e il fissaggio, prodotti per la messa in piega, prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo), prodotti per mantenere i capelli in forma (lozioni, creme, oli), prodotti per l’acconciatura dei capelli (lozioni, lacche, brillantine), prodotti per la rasatura (creme, schiume, lozioni), prodotti per il trucco e lo strucco, prodotti destinati ad essere applicati sulle labbra, prodotti per l’igiene dei denti e della bocca, prodotti per la cura delle unghie e lacche per le stesse, prodotti per l’igiene intima esterna, prodotti solari, prodotti autoabbronzanti, prodotti per schiarire la pelle e prodotti antirughe. 3. Letteralmente biocida indica qualcosa che uccide la vita. Si tratta di principi attivi in grado di distruggere o rendere innocui organismi ritenuti nocivi. Le sostanze chimiche raccolte sotto questo nome sono contenute in molti prodotti di largo consumo, come i disinfettanti, gli insetticidi, i detergenti antibatterici e i disinfestanti.

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Manuale professionale di cosmetica

Il campo di applicazione del nuovo Regolamento è molto ampio, così come la definizione di prodotto cosmetico introdotta. Proprio per questo il Parlamento Europeo ha preferito evidenziare la possibilità di basarsi su una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le caratteristiche del prodotto in questione. Specificare, all’interno della norma, che le preparazioni cosmetiche sono diverse dai medicinali, è necessario per non confondere un cosmetico con un prodotto, quale quello medicinale, che, sebbene possa essere preparato con le medesime tecnologie, ha obiettivi differenti, è soggetto a normative diverse e necessita di una prescrizione medica. La differenza tra un medicinale ad uso dermatologico ed un prodotto cosmetico è rilevante: il primo cura e previene malattie ed alterazioni sostanziali, il secondo si limita a proteggere, idratare, detergere la cute, senza agire in profondità. Un cosmetico, diversamente da un medicamento, ha un uso ed un dosaggio libero da prescrizione medica e un rapporto rischio/beneficio pari a zero, ovvero l’assenza di gravi controindicazioni. È il singolo individuo ad assumersi la responsabilità dell’uso di un cosmetico: l’azienda produttrice è tenuta a fornire tutte le indicazioni necessarie (come vedremo meglio tra poco, parlando di etichettatura), ma è il singolo soggetto a valutare la possibilità di utilizzarlo, conoscendo la propria situazione, in particolare nei casi di ipersensibilità individuale al prodotto stesso o ai suoi componenti, come le allergie. Nella Legge 713, la distinzione tra farmaco e cosmetico veniva ripresa ed evidenziata nel secondo comma dell’art. 1, dove viene chiarito che i prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche. Il comma 2 è sempre stato al centro di numerose cause per pubblicità ingannevole, intentate contro aziende che producono cosmetici, decantando proprietà maggiori rispetto a quelle legalmente concesse. Nella maggioranza dei casi, si tratta di legittima tutela del consumatore, in altri la questione è più complessa: alcuni prodotti hanno effettivamente un’efficacia maggiore di quella che la legge concede loro di ammettere. Un esempio da manuale è dato dai prodotti cosiddetti anticellulite. La cellulite, il cui temibile nome scientifico è pannicolopatia edemato-fibrosclerotica (P.E.F.S.), è a tutti gli effetti una patologia, precisamente una sindrome degenerativa del tessuto cutaneo. Se la cellulite è una malattia, ogni prodotto che la cura dovrebbe rientrare nella categoria dei farmaci, non in quella dei cosmetici. Se i cosmetici possono fare qualcosa, ciò deve limitarsi alla correzione dell’inestetismo, ossia del difetto superficiale causato dalla cellulite: la tristemente nota pelle a buccia d’arancia. Questa è la ragione degli innumerevoli asterischi che le più attente di voi avranno notato sulla parola cellulite nelle pubblicità dei prodotti in grado di intervenire sull’aspetto dell’epidermide. La nota a cui rimandano, riporta diciture del tipo inestetismo cutaneo, o inestetismi della cellulite, che rimarcano l’azione non terapeutica del cosmetico. Tuttavia bisogna dire che esistono test clinici che dimostrano come l’efficacia di un cosmetico, correttamente impiegato, si estenda anche oltre la mera correzione dell’inestetismo. Ad esempio, rimanendo nel nostro caso, il massaggio del prodotto, unito all’azione di particolari principi attivi o a


1. I cosmetici

determinate tecnologie che ne ottimizzano l’assorbimento, contribuisce a riattivare il microcircolo periferico, migliorando l’ossigenazione del tessuto stesso e agevolando la rimozione delle tossine. Lungi da noi affermare che un cosmetico possa risolvere il problema della cellulite, che è una patologia complessa, dipendente da numerosi fattori, ma resta il fatto che spesso l’azione dei cosmetici si riflette più a fondo di quanto sia lecito ammettere. Dovendo la legge assumere una posizione univoca e universale, in difesa del consumatore, talvolta occorrono soluzioni drastiche, tuttavia, al contempo, dobbiamo considerare che nessuno avrebbe potuto prevedere gli sviluppi incredibili di questo settore. Lo spirito con cui la legge è stata formulata, intendeva salvaguardare l’interesse del consumatore in un’epoca in cui farmaci e cosmetici avevano azioni molto diverse. Ora questa distinzione è obsoleta, infatti il Regolamento n°1223, in un certo senso, la ammorbidisce uscendo da un’empasse, che non favorisce né lo sviluppo tecnologico, né gli interessi del consumatore. L’Art. 20, infatti, precisa che in sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicità dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono. Tale disposizione risulta del tutto legittima nell’ottica dei principi di tutela del consumatore e di libera concorrenza sul mercato, ma non si addentra in specificazioni e distinzioni in merito alle proprietà terapeutiche che un prodotto cosmetico potrebbe avere e vantare.

3.2. Etichettatura Sebbene lo scopo della giurisprudenza in questo campo sia la tutela del consumatore, spesso quest’ultimo si interfaccia con le leggi solo nel caso di problemi più o meno gravi. Nessuno di noi legge le normative in merito di etichettatura prima di andare a comperare una crema per il viso, eppure avere un chiarimento sul tema può facilitare la comprensione di simboli e diciture che adornano un vasetto o un astuccio di crema. Nell’ambito dell’informazione del consumatore, senza apportare sostanziali modifiche alla L. n°713, l’Art. 19 del Regolamento n°1223 consente l’immissione sul mercato dei prodotti cosmetici solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili (Scheda 1.1). La normativa riporta anche tutte le specifiche relative a casi particolari, come per esempio gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5 g o a 5 ml, i campioni gratuiti e le monodosi, in cui le indicazioni non sono obbligatorie; oppure gli imballaggi preconfezionati, che vengono solitamente commercializzati per insieme di pezzi, in questo caso, poiché l'indicazione di peso e volume non ha rilevanza pratica, non è necessario indicare il contenuto nominale, ma al consumatore è più utile conoscere il numero dei pezzi, che deve essere riportato qualora lo stesso non possa essere agevolmente determinato dall'esterno o qualora il prodotto venga solitamente commercializzato solo ad unità.

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Manuale professionale di cosmetica

SChEDA

1.1

Indicazioni obbligatorie sull’etichetta di un prodotto cosmetico.

• il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commercio • il contenuto nominale al momento del confezionamento, espresso in peso o in volume • la data fino alla quale il prodotto cosmetico, stoccato in condizioni adeguate, continuerà a svolgere la sua funzione iniziale • le precauzioni particolari per l’impiego • il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di identificare il prodotto cosmetico • la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione • l’elenco degli ingredienti

L’indicazione in etichetta della data fino alla quale il cosmetico continuerà a svolgere la sua funzione iniziale è obbligatoria solo per prodotti con una durata minima inferiore ai 30 mesi, in questo caso la data deve essere indicata, in modo chiaro, con il simbolo (Figura 1.2) riportato al punto 3 dell’allegato VII oppure con la dicitura “da usare preferibilmente entro...” seguita dalla data stessa, oppure In etichetta, il simFIgURA dalla sua localizzaziobolo che indica la 1.2 ne sulla confezione. durata minima di un prodotto cosmetico Essa si compone, nell'orpuò essere utilizzato dine, del mese e dell'anin alternativa alla no oppure del giorno, del dicitura “da usare preferibilmente mese e dell'anno. entro…” Già dal mese di marzo 2005, nel caso di cosmetici la cui durata minima è superiore ai 30 mesi, è sufficiente l’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, è sicuro e può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore ed è espressa con il cosiddetto PAO (Period After Opening), il cui simbolo è rappresentato al punto 2 dell’allegato VII (Figura 1.3). Le formulazioni cosmetiche devono essere progettate per rispondere a numerosi requisiti di stabilità e sicurezza, come vedremo nei prossimi capitoli, pertanto nel mettere a punto un prodotto di questo tipo, vengono utilizzati i conservanti. Sebbene questi debbano essere indicati nella lista


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1. I cosmetici

degli ingredienti, le aziende non sono obbligate a segnalarne le quantità in etichetta, ma il PAO rappresenta un ottimo strumento per capire in che dose vengono introdotti questi ingredienti. Infatti quanto più breve è il PAO, tanto minore è il quantitativo di conservanti utilizzato, tanto più un cosmetico dovrebbe risultare naturale.

FIgURA

1.3

6M

12M

Il PAo così come richiesto dalla normativa risulta senza indicazioni temporali. Due esempi di PAo di prodotti conservabili rispettivamente per sei mesi e un anno.

L’obbligo di inserire in etichetta l’elenco completo degli ingredienti di un cosmetico (full labelling) è stato introdotto, nell’ordinamento legislativo italiano, dal Decreto Legislativo 126/97, che recepisce la Direttiva 93/53/CEE, in cui viene specificato che l’elenco deve essere riportato nell'ordine decrescente di peso al momento dell'incorporazione per quelli presenti in concentrazione superiore all’1%. Gli ingredienti presenti in concentrazioni inferiori, invece, possono essere riportati in ordine sparso, dopo quelli più abbondanti. In precedenza era possibile trovare in commercio prodotti riportanti la sola dicitura “a base di…”, seguita dal nome di alcuni componenti; oggi il full labelling consente di identificare non solo le sostanze funzionali, ma anche conservanti, coloranti, tensioattivi, ecc… Lo scopo principale di tale novità è quello di assicurare al consumatore la totale trasparenza nella formulazione dei prodotti acquistati, ma questo non è l’unico vantaggio. L’introduzione della lista degli ingredienti in etichetta segna un’importante svolta nel ruolo dei laboratori chimici periferici, ai quali era assegnato il ruolo di controllo di prima istanza. In passato, infatti, la mancanza di qualunque riferimento oggettivo sulle sostanze presenti nei cosmetici dilatava i tempi dell’analisi sanitaria, che prevedeva un’identificazione preliminare degli ingredienti e solo in seguito la loro determinazione e verifica, sulla base di quanto richiesto dalla legislazione. Anche il nuovo Regolamento abbraccia il full labelling e specifica che l’elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine “ingredients”, o dalla sua traduzione nella lingua del paese di commercializzazione. Per rendere la lista degli ingredienti universalmente comprensibile la norma fa riferimento, all’Art. 33, al Glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti, che sarà periodicamente aggiornato con la nomenclatura riconosciuta a livello internazionale, compresa la nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici (INCI). Il 1° giugno del 1996 la Commissione Europea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’Inventario Europeo degli Ingredienti Cosmetici, un documento ufficiale che riporta la denominazione comune di oltre 8000 sostanze utilizzabili nei cosmetici. Si tratta di un elenco dinamico: nuove sostanze vengono aggiunte man mano che se ne accerta l’ido-


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Manuale professionale di cosmetica

neità e altre vengono depennate qualora insorgano dubbi sulla loro efficacia o sicurezza. Dal momento che è in gioco la salute di milioni di persone, l’iter per l’approvazione di ogni nuova sostanza è molto lungo ed estremamente selettivo. Per ciascuna di esse è prevista una scheda tecnica che ne riporta la tossicologia, eventuali precauzioni d’uso, le concentrazioni ammissibili, ecc. Nell’Inventario i nomi degli ingredienti sono riportati secondo terminologia INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredients), che segue alcune regole base, tra cui: 1. le sostanze naturali che non hanno subito modifiche chimiche vanno citate utilizzando il nome linneiano latino (genere e specie) dell’animale o del vegetale da cui sono state estratte; 2. le sostanze derivanti da un’elaborazione chimica vanno citate utilizzando il nome chimico assegnato da INCI; 3. le sostanze generiche, come acqua, latte, miele o cera d’api, vanno citate utilizzando il nome latino dato dalla Farmacopea Europea; 4. le sostanze coloranti vanno citate utilizzando il numero assegnato dal Color Index, indicato con la sigla C.I.; 5. profumi e aromi vanno citati utilizzando i termini generici “profumo”, “parfum” o “aroma”. Tali regole valgono su tutto il territorio europeo, mentre nel caso di prodotti destinati all’esportazione si devono seguire nomenclature differenti, in particolare il mercato americano fa riferimento al cosiddetto INCI-USA o CTFA (Cosmetic Toiletry and Fragrance Association) e il mercato giapponese al CLS (Comprehensive Licenzing Standard of Cosmetics) che consente l’uso di circa 3000 ingredienti. L’introduzione del full labelling è sicuramente un notevole passo avanti nella tutela del consumatore, tuttavia non tiene conto dell’effettiva capacità della maggior parte delle persone di decifrarne il codice. Ad esempio gli estratti vegetali vengono indicati con il loro nome botanico latino che, legittimamente, non tutti sono tenuti a conoscere. Inoltre permangono alcune ambiguità: la dicitura Parfum indica un generico agente profumante, sia un prodotto di sintesi che un olio essenziale non ancora classificato. C’è anche un’altra considerazione al riguardo: il nome botanico permette di risalire alla specie vegetale impiegata nella preparazione, ma non consente di determinare in che forma sia stata impiegata. Ad esempio, Olea europea indica l’albero d’ulivo, ma non si può risalire a quale derivato sia stato effettivamente utilizzato nel cosmetico: l’olio d’oliva, le olive stesse, un gemmoderivato, ecc. Lo stesso vale per Triticum vulgaris, che indica il grano e ricorre spesso nei prodotti per la cura della pelle: si potrebbe intendere l’olio di germe di grano, la farina o addirittura la pula. Più chiara invece risulta essere l’indicazione relativa ai nanomateriali, infatti tutti gli ingredienti presenti in questa forma devono essere chiaramente indicati nell’elenco degli ingredienti. La dicitura «nano», tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti. Spesso, leggendo la lista degli ingredienti di un cosmetico può saltare all’occhio una voce, in genere seguita dal simbolo ®, che indica il marchio


1. I cosmetici

registrato, che non è possibile ricondurre a nessuna di queste regole. Si tratta di brevetti, la cui riservatezza era regolamentata dalla Legge n°713 che al primo comma dell’Art. 8-bis recitava: Il produttore o il suo mandatario o il soggetto per conto del quale è fabbricato un prodotto cosmetico, o il responsabile dell'immissione sul mercato comunitario di un prodotto cosmetico importato che, per motivi di riservatezza commerciale, intende ottenere la non iscrizione di uno o più ingredienti di un prodotto cosmetico nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), presenta a tal fine una domanda presso il Ministero della Sanità – Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza, d'ora in avanti indicato come “Ministero”. In tal modo, fino a qualche tempo fa il produttore che desiderava mantenere la segretezza su un ingrediente o su una combinazione di ingredienti avrebbe potuto inoltrare opportuna domanda al Ministero ed essere sottoposto ad una rigida valutazione che teneva conto sia delle motivazioni della richiesta di riservatezza che della totale innocuità per la salute pubblica dell’ingrediente o della combinazione di ingredienti. Qualora il Ministero avesse riconosciuto la necessità della riservatezza, questa avrebbe avuto validità temporanea (5 anni) con possibilità di proroga (mai superiore a 3 anni). Nonostante l’inflessibilità della procedura, l’analisi puntuale sull’impossibilità di creare danni alla salute e la necessità di una reale motivazione per la richiesta, questo privilegio di riservatezza commerciale è decaduto a partire da gennaio 2010, con l’applicazione del Regolamento comunitario. Infatti la Tavola di concordanza che costituisce l’Allegato X del Regolamento n°1223 non riporta alcun riferimento relativo all’Art.8-bis; peraltro il nuovo Regolamento ha abrogato la Direttiva Comunitaria 76/768 dalla quale discende la Legge n°713. Ancora una volta, a ragione, il Parlamento Europeo ha preferito agire nell’ottica di una maggiore trasparenza a tutela del consumatore finale.

3.3. Animal testing In Italia la protezione degli animali impiegati per fini sperimentali o altri fini scientifici arriva nel 1992, con il Decreto Legislativo n°116, che nei primi due commi dell’art. 4 precisa: 1. Gli esperimenti di cui all’art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l’impiego di animali. 2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi: a. quelli che richiedono il minor numero di animali; b. quelli che implicano l’impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;

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Manuale professionale di cosmetica

c. quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli; d. quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti. In ogni caso gli esperimenti vengono previsti solo ed esclusivamente se non esiste un’alternativa altrettanto valida, sempre su animali da allevamento e mai su animali in via d’estinzione. A distanza di più di 15 anni dall’introduzione a livello nazionale del concetto di protezione nei confronti degli animali, l’Art. 18 del Regolamento n°1223 vieta definitivamente l’animal testing sui prodotti cosmetici. Nello specifico, è vietato quanto segue: a) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici la cui formulazione finale sia stata oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE; b) l'immissione sul mercato dei prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto, allo scopo di conformarsi alle disposizioni della presente legge, di una sperimentazione animale con un metodo diverso da un metodo alternativo dopo che un tale metodo alternativo sia stato convalidato e adottato a livello comunitario, tenendo debitamente conto dello sviluppo della convalida in seno all'OCSE; c) la realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a prodotti cosmetici finiti, allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento; d) la realizzazione, all’interno della Comunità, di sperimentazioni animali relative a ingredienti o combinazioni di ingredienti allo scopo di conformarsi alle disposizioni del presente regolamento. Sebbene non sia possibile commercializzare prodotti cosmetici i cui ingredienti (singolarmente o in combinazione) o la cui formulazione finale sia stata sottoposta a sperimentazione animale, la legge deve sempre consentire una deroga e, al terzo comma, specifica che: In circostanze eccezionali, qualora sorgano gravi preoccupazioni riguardo alla sicurezza di un ingrediente cosmetico esistente, uno Stato membro può chiedere alla Commissione di accordare una deroga al paragrafo 1. La richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base la Commissione, previa consultazione del CSSC, può autorizzare con una decisione motivata la deroga. Tale autorizzazione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se: a) l’ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga; b) il problema specifico riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e supportata da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.


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1. I cosmetici

La presenza di una deroga, sempre necessaria nella giurisprudenza, fa sorgere un dubbio lecito per il consumatore attento: come si fa a sapere se il cosmetico che sta acquistando o utilizzando è un prodotto etico oppure no? La LAV (Lega Antivivisezione) ha messo a punto un protocollo per le aziende che volessero apporre sulle confezioni dei propri cosmetici il logo ufficiale di prodotto non testato sugli animali. La procedura è molto complessa e viene richiesta una dichiarazione con la quale l’azienda si impegna a non effettuare test su animali, monitorare i propri fornitori e produttori perché si attengano all'impegno di non testare su animali le materie prime cosmetiche, non utilizzare ingredienti provenienti dall’uccisione di animali. La documentazione richiesta è estremamente dettagliata e comprende le dichiarazioni di produttori e fornitori anche loro impegnati nella scelta di materie prime non testate su animali. La LAV, dopo aver accertato la conformità delle pratiche aziendali a quanto dichiarato, concede l’uso del logo e della dicitura Standard Non Testato su Animali. Alcune aziende, invece, al fine di snellire le procedure, dichiarano volontariamente il loro impegno su questo fronte, utilizzando marchi e diciture non standard, come “Prodotto non testato su animali” o “Cruelty free”, che indicano l’aderenza dell’azienda alla normativa vigente. L’attuale legislazione prevede la possibilità di apporre tali diciture sui prodotti cosmetici se non si è fatto ricorso a test su animali, ma la discrezionalità dell’indicazione sul prodotto dell’assenza di animal testing non consente una interpretazione univoca dell’etichetta: se troviamo una dicitura, un simbolo o un logo possiamo essere certi che il prodotto finito che stiamo adoperando non sia stato testato su animali, al contrario se non compare alcun cenno non possiamo essere certi che si tratti di un prodotto conforme all’etica e alla legge.

FIgURA

1.4

Il logo Standard non testato su Animali, autorizzato dalla lav, seguito da altri esempi di loghi che si possono trovare sui prodotti cosmetici.

3.4. Verso una maggiore sicurezza Garantire la sicurezza dei prodotti cosmetici, spazzando via la confusione legislativa e amministrativa generata dalla vecchia direttiva europea, varata nel 1976, é l'obiettivo del Regolamento n°1223 in vigore dall’inizio del 2010.


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Manuale professionale di cosmetica

Il testo del nuovo regolamento tiene conto delle esigenze dettate dal costante progresso scientifico e tecnico in questo settore. In primis, prevede un’ampia definizione di cosmetico, che non ammette la categoria intermedia tra farmaci e cosmetici. Una semplificazione necessaria proprio a causa dell’elevato numero di prodotti borderline comparsi in questi ultimi anni sul mercato. Nell’ottica di una maggiore tutela del consumatore, il Regolamento introduce il principio della cosmetosorveglianza che implica che le istanze preposte effettuino controlli periodici sui cosmetici già sul mercato, seguendo quanto disposto all’Art. 22: Gli Stati membri vigilano sul rispetto del presente regolamento attraverso controlli all’interno del mercato dei prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato. Essi eseguono i dovuti controlli su scala adeguata dei prodotti cosmetici e degli operatori economici, tramite la documentazione informativa del prodotto e, se del caso, mediante test fisici e di laboratorio sulla base di campioni adeguati. La sorveglianza del mercato è valida non solo per il prodotto finito, ma anche per le sostanze in esso contenute (Art. 24), infatti di fronte ad un minimo sospetto di tossicità, le autorità competenti degli Stati membri nei quali sono stati messi a disposizione sul mercato i prodotti contenenti tali sostanze possono chiedere alla persona responsabile, con una domanda motivata, di produrre un elenco di tutti i prodotti cosmetici contenenti tali sostanze per i quali la persona è responsabile. Nell’elenco viene indicata la concentrazione di tali sostanze nei prodotti cosmetici. La novità introdotta dal principio della cosmetosorveglianza è la periodicità, almeno quadriennale, del riesame e della valutazione del funzionamento dell’attività di sorveglianza da parte degli Stati membri. In questo modo la sicurezza del consumatore non si ottiene solo sui prodotti che vengono lanciati sul mercato, ma è certa anche per i prodotti che già lo popolano.

4. Scopo dell’arte cosmetica Un cosmetico serve sostanzialmente a detergere, rendere attraente, profumare e variare l’aspetto di colui che ne fa uso. Uno scopo simile hanno i monili, i gioielli, gli accessori, le acconciature e i vestiti. Nessuno di questi ha, però, un rapporto così intimo con il corpo come il cosmetico, che viene applicato direttamente sulla pelle, permeandola e fondendosi con essa. Il gioco del cosmetico è più sottile, il suo trucco più radicale. La cosmesi viene spesso utilizzata come un mezzo per adeguare l’immagine che la persona vuole dare di sé in base alla propria individualità, storia personale e all’ambiente in cui si vive, una maschera con la quale esprimiamo la nostra identità sociale. Ancora prima che l’uomo si impadronisse della scrittura per esternare il proprio pensiero, si era già appropriato della cosmesi, imitando il comportamento degli animali e i


1. I cosmetici

colori delle piante per segnalare agli altri membri del proprio gruppo le pulsioni e gli stati d’animo che lo pervadevano: la ferocia si comunicava indossando collane di artigli o di canini appartenuti a qualche belva o deturpandosi il volto mentre il coraggio era simbolizzato da piume d’aquila o di condor. A tutte le latitudini e fin dalla notte dei tempi l’uomo ha sempre utilizzato diversi strumenti per modificare, abbellire, decorare e ricoprire il proprio corpo: fasciature per rimpicciolire i piedi, anelli per allungare il collo, piatti d’argilla per allargare le labbra, aghi per tatuare la pelle, reggiseni push up per far sembrare più generoso il seno, bustini per evidenziare i fianchi e tacchi a spillo per allungare le gambe sono solo alcuni esempi. I più antichi tatuaggi appartengono alla mummia del Similaun e alcuni ritrovamenti archeologici sembrano indicare che ci preoccupiamo delle nostre acconciature da 5 mila anni, quasi a testimoniare come la cura dei capelli sia un’esigenza innata. Mentre archeologi e paleontologi cercano di capire da quando questo succede, psicologi, antropologi e sociologi cercano di rispondere anche ad un’altra domanda: perché? Alcune teorie, formulate per spiegare la funzione dell’abbigliamento, forniscono una giustificazione logica, sebbene insufficiente: la protezione dalla natura e dagli altri. Dalle prime pelli alle giacche a vento, dalle corazze alle tenute antisommossa, i vestiti vengono utilizzati con finalità pratiche. Peccato però che questa teoria venga immediatamente invalidata se pensiamo agli ornamenti, per nulla funzionali, come copricapi, collane e svolazzi. Altre ipotesi suggeriscono la regolamentazione dell’oggetto del desiderio sessuale: con la perdita della pelliccia, la nudità dell’uomo si estende a tutto il corpo, a differenza dell’animale, in cui restano scoperti solo gli organi genitali. Da ciò la necessità di nascondere alcune zone del corpo e, contemporaneamente, metterne in evidenza altre. Coprire e mettere in mostra sembrerebbero le motivazioni principali di abbigliamento, trucco e decorazioni. Tuttavia se tutto si riducesse a celare e mostrare non si giustificherebbero i differenti modi di trasformare il proprio corpo, in epoche e culture differenti. Tatuaggi, piercing, ornamenti, abiti, acconciature non sono solo una questione di moda; tramite l’uso di questi strumenti comunichiamo qualcosa di noi. L’esigenza di vestirsi nasce nelle tribù immerse nella natura per distinguersi dagli animali e si evolve, fino ai giorni nostri, diventando un sistema per conoscere indicativamente sesso, condizione sociale, ruolo, potere, età e provenienza della persona che osserviamo. Si pensi alla cravatta: elemento ornamentale per eccellenza, non protegge dal freddo, non ha tasche, non sorregge, eppure esistono decine di modi per annodarla… anche non portarla ci consente di comunicare qualcosa di noi. Con i capelli accade la stessa cosa: lunghi o corti, sciolti o acconciati, colorati di blu elettrico o naturali, ci consentono di comunicare qualcosa di importante su ciò che siamo. Non a caso quando descriviamo qualcuno che abbiamo appena conosciuto, il colore della chioma è una delle prime cose che riportiamo. Inoltre la testa, insieme al pube, è l’unica zona del

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Manuale professionale di cosmetica

corpo molto pelosa, per questo i capelli costituiscono un forte richiamo sessuale. Il taglio di capelli, infine è spesso usato anche per segnalare simbolicamente, a noi stessi e agli altri, un cambiamento importante nella nostra vita: la fine di un amore, un nuovo lavoro… Anche la barba ha una funzione comunicativa. In un esperimento condotto negli Stati Uniti, a due gruppi di persone è stato mostrato il volto dello stesso uomo con e senza barba. Il gruppo che ha visto l’uomo barbuto lo ha giudicato più intelligente, più posato e persino più ricco. Sembra, infatti, che una barba ben curata comunichi la possibilità dell’individuo di dedicare molto tempo alla cura del proprio aspetto. La barba fa apparire l’uomo più serio e saggio. Gli studi sociologici in ambito cosmetico affermano che la leva motivazionale che spinge le persone a truccarsi è il desiderio di suscitare l’interesse sessuale del potenziale partner e, più in generale, sentirsi più accettate nella società. Il make up consente a chi lo usa di costruire la maschera di sé che meglio descrive la propria persona: quanto più una donna è insicura tanto più tenderà ad amare un trucco pesante. Pensiamo ad esempio all’uso improprio che fanno del trucco alcune adolescenti… la mancanza di dimestichezza dovuta ai primi approcci al cosmetico, unita alla necessità psicologica di sembrare più grandi e dunque sessualmente più attraenti, spesso genera dipinti improbabili sui loro visi. Il trucco aderisce alla persona così intimamente, che è difficile dire dove finisca l’uno e cominci l’altra. Il make up può essere considerato l’anello di congiunzione tra la cosmetologia e la sensibilità artistica: da un lato è un prodotto qualitativamente valido e compatibile con la struttura della nostra pelle, dall’altro ci consente di realizzare abbinamenti cromatici e ombreggiature adatte ad un determinato viso. È proprio l’utilizzo del colore e del segno pittorico ad offrire la possibilità di trasformare le persone, in alcuni casi anche in maniera definitiva, come accade con i tatuaggi. Il valore artistico assunto dal trucco trova la sua massima espressione nel teatro e nel cinema, dove il truccatore può mostrare tutte le sue capacità realizzando una grande varietà di effetti fino a trasformare l’attore in un essere non umano, avvalendosi qualora necessario dell’aiuto di protesi. Dopo i cambiamenti culturali degli anni ’60 e ’70, il ruolo della donna è molto cambiato, ma in precedenza se gli uomini potevano dimostrare la propria superiorità sui rivali maschi a suon di muscoli e spacconate, alla donna spettava il ruolo passivo di farsi scegliere. Dal momento che l’azione le era preclusa, o era ritualizzata, come succede con la danza, non le rimaneva che puntare tutto sul colpo d’occhio. Ecco perché la maggior parte degli ornamenti sono ingombranti, scomodi e assolutamente non ergonomici: chi li indossa non deve fare altro che starsene fermo immobile, incedere lentamente e farsi ammirare.


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1. I cosmetici

5. le funzioni di un cosmetico Abbiamo visto che il fine ultimo dell’arte cosmetica è puramente psicologico e sociale, consentendo a chi lo utilizza di comunicare quello che preferisce di sé, tuttavia ogni cosmetico ha le sue proprietà funzionali che ne giustificano l’uso da parte del consumatore. L’Art. 2 del Regolamento n°1223 si esprime molto chiaramente in proposito: serve a pulire, profumare, modificare, proteggere, correggere o mantenere in buono stato di salute il corpo o parte di esso. Tuttavia in questa sede cercheremo di trattare in maniera più sistematica le differenti funzioni di un cosmetico. Sebbene spesso il confine tra un’azione e l’altra sia estremamente labile, abbiamo individuato tre funzioni principali: igienica, eutrofica e sensoriale. Ciascun prodotto può esercitare una o più di queste funzioni. Pensiamo, per esempio, a un dentifricio: la sua funzione primaria è igienica, perché serve a lavare la bocca in generale, ma al contempo protegge dagli attacchi batterici e sbianca i denti. La capacità di un dentifricio di profumare la cavità orale, viene qui inglobata nella terza funzione, in quanto intendiamo un concetto di estetica ampliato, un’estetica sensoriale, che coinvolge tutti i sensi, dal profumo di uno shampoo alla sensazione di morbidezza che alcune creme lasciano sulla pelle.

Funzione estetica sensoriale Rossetto idratante

Dentifricio sbiancante

Funzione eutrofica

Funzione igienica Shampoo ristrutturante

FIgURA

1.5

I prodotti più innovativi sul mercato cercano di combinare diverse funzioni.


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Manuale professionale di cosmetica

5.1. Funzione igienica L’igiene ha una grande importanza nel mantenimento della salute della pelle e della bellezza. L’ambiente in cui viviamo rappresenta una continua minaccia per la nostra cute: acqua, inquinamento, polveri, agenti atmosferici cooperano con le sostanze prodotte dall’organismo, come sudore, sebo e metaboliti, nella generazione di impurità che sporcano il mantello cutaneo. Queste sostanze, oltre ad occludere i pori e non permettere alla pelle la fisiologica traspirazione, costituiscono anche il terreno ottimale per la proliferazione microbica di patogeni. La funzione igienica di un prodotto ha dunque lo scopo di eliminare lo sporco dalla superficie epidermica rispettandone le caratteristiche fisiologiche. I cosmetici con funzione igienica permettono di pulire e detergere il corpo, rimuovendone sia le impurità che derivano dall’ambiente, sia quelle prodotte dall’organismo. Come vedremo in dettaglio nel capitolo relativo alla cosmesi, esistono molti prodotti con funzione igienica, come i saponi, i detergenti, gli struccanti, gli shampoo, i dentifrici, i solventi, ecc… Fatta eccezione per alcuni di essi, questa tipologia di cosmetici ha anche altre funzioni, per esempio i saponi sono spesso profumati, inglobando anche una funzione estetica. Facendo di nuovo riferimento alla legge, i prodotti con funzione igienica consentono di pulire, profumare, correggere e in alcuni casi proteggere, sicuramente sono indispensabili per mantenere il buono stato di salute del corpo in toto e di alcune parti di esso, grazie a prodotti specifici. Molte persone affermano, senza conoscere la corretta definizione di cosmetico, di non impiegare questa tipologia di prodotto, in realtà utilizzano sicuramente quelli che hanno una funzione igienica.

5.2. Funzione eutrofica Eutrofia è una parola che deriva dal greco eu, buon e trophos, nutrimento. Dunque è la proprietà di molti cosmetici di mantenere lo stato dei tessuti nelle migliori condizioni. Questa funzione è differente da quella di un farmaco, essenzialmente perché quest’ultimo si applica su una superficie non sana per guarirla. Il cosmetico con questa attività è un prodotto che garantisce il corretto trofismo cutaneo apportando sostanze, sintetiche o naturali, che svolgono un’azione di supporto ai normali eventi fisiologici che si verificano in una pelle sana. Costituisce il complemento naturale della funzione igienica, aiutando le naturali difese della pelle a mantenerla sana. I prodotti con funzione eutrofica possono compiere la loro azione nei modi più disparati: idratando la pelle, nutrendola con gli elementi di cui è carente, come proteine o vitamine, regolarizzandone il pH o la secrezione sebacea, tonificandola, proteggendola dagli agenti inquinanti o dalle radiazioni solari, rimpolpandola o riducendone gli inestetismi. In ogni caso per applicare questi cosmetici nel modo migliore è necessario massaggiare la parte fino al completo assorbimento del prodotto.


1. I cosmetici

L’importanza di un corretto massaggio sta nella stimolazione della funzionalità del microcircolo, che ne deriva. Così facendo le sostanze attive contenute nel cosmetico possono penetrare fino agli strati più profondi dell’epidermide ed effettuare la loro azione su un maggiore spessore di cute. Creme, oli, gel, maschere, impacchi, mousse e balsami eutrofici, dunque servono, secondo la definizione legale di cosmetico, a correggere, proteggere e mantenere in buono stato di salute il corpo o una sua parte. La tendenza del mercato cosmetico è sempre più quella di associare alla funzione igienica o estetica di un prodotto una componente eutrofica, così molti detergenti intimi proteggono le mucose genitali e alcuni detergenti contengono una certa percentuale di crema idratante. Anche tra i solventi, oltre al tradizionale acetone, troviamo una vasta gamma di prodotti che rinforzano le unghie e proteggono la pelle della zona circostante. Allo stesso modo i rossetti diventano emollienti e alcune tinture rinforzano il capello. Del resto l’offerta risponde alle richieste di un consumatore sempre più esigente e attento al benessere e con sempre meno tempo a disposizione per la cura del proprio aspetto.

5.3. Funzione estetica sensoriale Si tratta della funzione cosmetica più antica e di quella che ha subito la maggior evoluzione, adattandosi a usi e costumi, ma soprattutto al concetto di bellezza nel tempo. Già nella Preistoria, come vedremo a breve, uomini e donne decoravano il proprio corpo con pigmenti naturali. Nella storia, gli oli profumati hanno per lungo tempo sostituito il lavaggio, considerato addirittura malsano. La cosmesi colorata nei secoli è stata un susseguirsi di decorazioni più o meno vistose, ostentate in segno di potere e ricchezza, e di trattamenti sbiancanti, simbolo di purezza e pulizia, fino a giungere ai giorni nostri, in cui il tatuaggio diventa parte integrante dell’estetica del corpo per molte persone. In quest’ottica le altre funzioni appaiono preparatorie e sussidiarie al conseguimento di questo fine: il cosmetico, igenico ed eutrofico, agisce mantenendo il substrato pulito e in buone condizioni, per poter accogliere la cosmesi colorata e profumata. La funzione estetica può influenzare positivamente la percezione visiva e olfattiva; in altre parole un profumo gradevole e attraente, un trucco armonioso e sofisticato aiutano a esaltare la personalità o a camuffare gli inestetismi. Profumare, modificare e correggere sono le funzioni primarie di un cosmetico con un’attività estetica secondo la normativa vigente. Le diverse funzioni cosmetiche giustificano la presenza, nei bagni domestici, soprattutto se in casa ci sono donne, di un’innumerevole quantità di prodotti, da quelli utilizzabili su tutto il corpo a quelli adatti solo ad una particolare sua parte. Differenze sussistono anche per tipo di età e di pelle. Tuttavia la coesistenza in ogni funzione di una componente sociale, più o meno marcata, finalizza qualunque trattamento cosmetico a migliorare l’immagine che viene trasmessa agli altri.

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Indice

0. Introduzione 1. I cosmetici

Cosa sono e a cosa servono i cosmetici

1. Etimologia 2. Cos’è un cosmetico? 3. Uno sguardo alla legge 3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

Definizioni Etichettatura Animal testing Verso una maggiore sicurezza

4. Scopo dell’arte cosmetica 5. le funzioni di un cosmetico 5.1. Funzione igienica 5.2. Funzione eutrofica 5.3. Funzione estetica sensoriale

5 7 8 8 10 12 15 19 21

22 25 26 26 27

2. Cosmetologia

la storia dei cosmetici si plasma su quella della bellezza e della moda

1. Usi e costumi dei cosmetici 2. I cosmetici nella storia 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10.

la cosmesi nacque in Egitto l’ideale greco I fasti romani luci ed ombre del Medioevo Il Rinascimento: la ricerca della perfezione l’opulenza di Barocco e Rococò Il neoclassicismo e il ritorno alla razionalità l’ottocento borghese, romantico e decadente Il novecento, l’espressione dello spirito Il futuro della cosmesi

29 30 38

40 44 47 50 54 59 60 63 66 80


3. la pelle

1. 2. 3. 4. 5.

la piĂš grande porta del cervello verso il mondo esterno

83

Anatomia della pelle Annessi cutanei Fisiologia della pelle tipi di pelle Problematiche di pelle e capelli

84 89 99 102 103

4. Cosmetochimica Dentro il cosmetico

1. Premessa: gli ingredienti per preparare la torta 2. gli eccipienti 2.1. tensioattivi 2.2. Sostanze grasse 2.3. Modificatori reologici

3. I principi attivi 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Estratti vegetali Vitamine e sali minerali Principi attivi tradizionali Principi attivi moderni Principi attivi speciali

4. gli additivi 4.1. oli essenziali

5. Cosmetotecnica

Come si fa un cosmetico

1. l’iter da seguire 2. la realizzazione del prototipo e il laboratorio cosmetico 3. la preparazione degli ingredienti e la fabbricazione 3.1. I test di sicurezza e i test di efficacia

111 112 114

114 118 128

132

133 170 181 190 207

215 221

225 226 228 234 240


3.2. le emulsioni 3.3. le sospensioni e le polveri 3.4. Il turboemulsore

4. Il confezionamento 5. la nuova frontiera: i dispositivi medici

6. Cosmesi

I prodotti cosmetici e il loro utilizzo

1. Premessa: il sistema di classificazione 2. Corpo 2.1. I prodotti con funzione igienica 2.2. I prodotti con funzione eutrofica 2.3. I prodotti con funzione estetica sensoriale

3. Viso 3.1. I prodotti con funzione igienica 3.2. I prodotti con funzione eutrofica 3.3. I prodotti con funzione estetica sensoriale

4. Capelli 4.1. I prodotti con funzione igienica 4.2. I prodotti con funzione eutrofica 4.3. I prodotti con funzione estetica sensoriale

tabella InCI Bibliografia

243 246 250

256 269

271 272 272

272 276 282

285

286 291 296

302

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I VII

Gli autori ringraziano vivamente il Dott. Bugliaro e la Dott.ssa Zanetti per la disponibilitĂ e la collaborazione alla buona riuscita di questo Manuale.


Finito di stampare nel mese di giugno 2010 da LA GRAFICA – Mori (TN)



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