La ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea

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della causa, o, in alternativa, di una decisione che concluda comunque il processo, constatando l‟esistenza di un ostacolo all‟esame del merito (Pugliese c. Italia, 19 febbraio 1991, § 14) oppure di una causa estintiva come l‟amnistia o la prescrizione (Mori c. Italia 19 febbraio 1991, § 14). Se poi la decisione viene impugnata occorre far riferimento anche ai tempi dei giudizi relativi agli ulteriori gradi di giudizio, sino al giudicato (Yagci e Sargin c. Turchia, 8 giugno 1995, § 58). La determinazione del momento finale e del momento iniziale varia, dunque, in ragione del tipo di procedimento. Con riguardo al processo civile italiano, la Corte ha affermato che il momento iniziale coincide con la notifica dell‟atto di citazione al convenuto (Santilli c. Italia, 19 febbraio 1991). Quanto al processo penale, l‟inizio è stato individuato nel momento “dell‟arresto” (Messina c. Italia, 26 febbraio 1993) o con “l‟applicazione di una misura cautelare” (Manzoni c. Italia, 19 febbraio 1991) o, ancora, con l‟esecuzione di una perquisizione, di un‟ispezione o di un sequestro (Eckle c. Repubblica Federale Tedesca, 15 luglio 1991) ovvero nel momento della ricezione della comunicazione giudiziaria (informazione di garanzia, art. 369 c.p.p. o avviso di conclusione delle indagini preliminari, art. 415 bis c.p.p.). Anche le pause del procedimento principale vanno, in linea di massima, tenute in conto, in particolare quando all‟interno di un processo venga adita in via incidentale la Corte Costituzionale. Il momento finale del processo, civile o penale, è quello della sentenza definitiva (di ultimo grado o, comunque, passata in giudicato). In ogni caso non può considerarsi esclusa la fase esecutiva, se la soddisfazione del diritto rivendicato non possa aversi se non attraverso tale procedura (Nunes Violante c. Portogallo, 8 giugno 1999, § 23). Infatti “la ragionevolezza del termine per la risoluzione di una controversia civile non può non comprendere anche il tempo necessario per l‟esecuzione della sentenza, se non si vuole trasformare una società retta da regole giuridiche in un aggregato fondato sull‟autodisciplina regolata da norme morali sprovviste di qualsiasi forza coattiva ovvero su una giustizia alternativa” (Scollo c. Italia, 28.09.1995). A tal proposito vale la pena riaffermare che il diritto ad un DUit – Diritti Umani in Italia www.duitbase.it

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