La ragionevole durata del processo penale nella giurisprudenza europea

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esiste un procedimento penale, ad esempio perché viene richiesta la proroga del termine per le indagini preliminari, oppure viene chiamato ad interrogatorio o viene compiuto un altro atto, come ad esempio una perquisizione, che gli deve essere notificato, così che per forza la persona prende conoscenza del fatto che esiste un procedimento penale a suo carico. L‟equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, non può essere poi esclusa per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo abbia prodotto l‟estinzione, per prescrizione del reato addebitato al ricorrente, occorrendo invece apprezzare, ai fini del diniego di accoglimento della relativa domanda, se l‟effetto estintivo della prescrizione stessa sia intervenuto o meno a seguito dell‟utilizzo, da parte dell‟imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell‟abuso del diritto di difesa, ben potendo un effetto del genere prodursi, in tutto o almeno in parte (ed, in questa seconda ipotesi, con valenza preponderante), indipendentemente da simili tecniche e da tali strategie, ovvero dalla reale volontà dell‟imputato ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti, senza che, in quest‟ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione ad opera dell‟imputato medesimo possa ritenersi di per sé in grado di elidere il danno, patrimoniale o non patrimoniale, conseguente alla durata irragionevole” (Cass. civ., Sez. I, 05/11/2002, n.15449). Se viene proposta l‟azione civile nel giudizio penale e tale giudizio si concluda con una sentenza di affermazione della penale responsabilità dell‟imputato e di condanna generica dello stesso (o del responsabile civile) al risarcimento del danno da liquidarsi in sede civile, il successivo giudizio civile introdotto per la liquidazione del danno non costituisce autonomo giudizio ai fini della ragionevole durata, ma i due giudizi devono essere sottoposti ad una valutazione unitaria (Cass. n. 4476/2007). Una volta riconosciuto il danno da irragionevole durata, alla vittima del processo considerato troppo lungo, secondo la consolidata giurisprudenza di Strasburgo, va riconosciuto un “indennizzo” a titolo di danno non patrimoniale, che vari da € 1000,00 a € 1500,00, non per ogni anno di DUit – Diritti Umani in Italia www.duitbase.it

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