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Sicurezza dei prodotti non alimentari: la normativa appena pubblicata

di Giuseppe

Safety of non-food products: newly published legislation

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NUOVE TECNOLOGIE E VENDITA ONLINE:

GLI AMBITI DI INTERVENTO

NEW TECHNOLOGIES AND ON-LINE

SALES: AREAS OF INTERVENTION

This contribution deals with the GPSD regulation, which is being amended by Regulation (EU) 2023/988 and will apply as of 13 December 2024. This new regulation, as stated in the EU Commission pages, seeks to enhance product safety linked to new technologies and the challenges presented by the growth of online sales, ensuring better enforcement of rules and more efficient and uniform market surveillance by the acceding States and the EU Commission itself, but also by improving the recall of any dangerous products in the hands of consumers.

Abituati a parlare nel nostro settore di sicurezza alimentare, è forse marginale la vigente Direttiva 2001/95/Ce sulla sicurezza generale dei prodotti (Gpsd) che si applica a ogni oggetto destinato al consumatore, ma diverso dagli alimenti e da altre merceologie sottoposte a un’autonoma normativa. La vigente Direttiva fu recepita in Italia col D.Lgs 206/2005 (Parte IV, Titolo I, del Codice del Consumo)1. La disciplina Gpsd è in corso di modifica da parte del Reg. (Ue) 2023/9882 (in seguito anche Regolamento), che si applicherà dal 13 dicembre 2024. La nuova normativa, come si legge nelle pagine della Commissione Ue, interviene in particolare rafforzando la sicurezza dei prodotti legati alle nuove tecnologie e alle sfide poste dalla crescita delle vendite online, garantendo una migliore applicazione delle norme e una vigilanza del mercato da parte degli Stati aderenti e della stessa Commissione Ue più efficiente e uniforme, ma anche migliorando il richiamo dei prodotti pericolosi nelle mani dei consumatori.

Le novità della normativa

La novella indica, all’art. 2, 2), le categorie di beni, nuovi, usati, riparati o ricondizionati che non ricadono sotto quella norma: a) i medicinali per uso umano o veterinario; b) gli alimenti; c) i mangimi; d) le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati, i microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, i prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione; e) i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale; f) i prodotti fitosanitari; g) le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi nel contesto della prestazione di un servizio di trasporto e non sono gestite dai consumatori stessi; h) gli aeromobili; i) gli oggetti d’antiquariato. In pratica, guardando all’esperienza della produzione, della distribuzione e vendita degli alimenti, ad esempio i materiali a contatto con gli alimenti (i c.d. m.o.c.a.) rientrano nella Gpsd “nella misura in cui possono presentare rischi non contemplati dal regolamento (Ce) n. 1935/2004” (quindi in tema di cessioni agli alimenti, n.d.r.), così come i materiali d’imballaggio secondario, fascette, vaschette, nastri, corde, stickers, capsule per tappi e ancora gli attrezzi forniti per il consumo alimentare, premi ecc. La maggiore novità riguarderà la vendita online e quindi gli operatori che gestiscono o si avvalgono di negozi online ampi con una molteplicità di prodotti, diversi dagli alimenti, che ricadono nell’evoluzione della Gpsd. In questo rinnovato contesto, ri- chiamo l’attenzione al Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, attuazione della direttiva 87/357/Cee, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori. D’interesse per il settore alimentare secondo il D.Lgs. 1992/73 sono tutti quegli oggetti che simulando degli alimenti o delle bevande, pur non essendo tali, possono indurre in errore e creare un pericolo specie per talune categorie di consumatori3. Tornando alla novella Gpsd i criteri di sicurezza di un prodotto si evolvono, sulla falsariga di quelli attualmente previsti, ampliandosi, mentre la definizione di prodotto sicuro, sostanzialmente resta immutata anche in relazione ai prodotti e servizi online: “è sicuro se non presenta alcun rischio o solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto, considerati accettabili e coerenti con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori”. Per valutare se un prodotto (anche se associato a un servizio4) sia sicuro sono tenuti in considerazione in particolare i seguenti aspetti: a) le norme europee diverse da quelle i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; b) le norme internazionali; c) gli accordi internazionali; d) i sistemi di certificazione volontaria o simili quadri di valutazione della conformità di terze parti, in particolare quelli concepiti per sostenere il diritto dell’Unione; e) le raccomandazioni o gli orientamenti della Commissione sulla valutazione della sicurezza dei prodotti; f) le norme nazionali elaborate nello Stato membro in cui il prodotto è messo a disposizione; g) lo stato dell’arte e la tecnologia, compreso il parere di organismi scientifici riconosciuti e comitati di esperti; h) codici di buona condotta in materia di sicurezza dei prodotti vigenti nel settore interessato; i) la sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi; j) i requisiti di sicurezza adottati con norme di esecuzione. Viene rafforzato il sistema Safety Gate, che già oggi opera in 30 Paesi europei e consente la rapida circolazione tra le autorità nazionali delle informazioni sulle misure adottate nei confronti dei prodotti non alimentari pericolosi, così come il Business Gateway (dove si trovano i richiami volontari) costituito da un’applicazione informatica con la quale i fabbricanti e i distributori volontariamente segnalano all’autorità nazionale competente la non conformità di un prodotto già presente sul mercato e comunicano le misure adottate per conformare, ritirare o richiamare il prodotto, come informa la pagina ufficiale del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

I “fornitori del mercato”

Il nuovo Regolamento dedica (artt. 22 e seguenti) ai “fornitori del mercato” la parte forse più innovativa della novella, riguardante in particolare quella della vendita online e dell’interazione, pericolosa per la salute tra oggetti controllati per via elettronica. Andando per ordine, il “fornitore di un mercato online”: è il fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti. Anche questi servizi di vendita debbono garantire la sicurezza del prodotto valutata alla luce di tutti gli aspetti pertinenti del prodotto, “in particolare le sue caratteristiche, quali le caratteristiche fisiche, meccaniche e chimiche, e la sua presentazione, nonché le esigenze e i rischi specifici che il prodotto rappresenta per talune categorie di consumatori che probabilmente lo utilizzeranno, in particolare i bambini, gli anziani e le persone con disabilità”. Tali rischi possono includere anche i rischi ambientali nella misura in cui il prodotto sia pericoloso per la salute e la sicurezza dei consumatori. “Tale valutazione - secondo la nuova disciplina - dovrebbe tenere conto dei rischi per la salute posti dai prodotti digitalmente connessi, anche per quanto riguarda i rischi per la salute mentale, specialmente dei consumatori vulnerabili e in particolare dei minori”. La pericolosità per la salute o la sicurezza del consumatore dell’oggetto destinato o venduto al consumatore potrebbe crearsi anche per effetto di interazioni con l’oggetto informatico da parte di un altro oggetto informatico: “Le nuove tecnologie - si legge al considerando 25 del Regolamento - potrebbero determinare nuovi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori o modificare il modo in cui i rischi esisten- ti potrebbero concretizzarsi, ad esempio un prodotto potrebbe subire un attacco informatico o altro intervento esterno che ne modifichi le caratteristiche. Le nuove tecnologie potrebbero modificare sostanzialmente il prodotto originale, ad esempio attraverso aggiornamenti del software, che dovrebbero quindi essere oggetto di una nuova valutazione del rischio se tale modifica sostanziale dovesse avere un impatto sulla sicurezza del prodotto”. Il diverso grado di responsabilità e la diversità degli obblighi per gli operatori della filiera saranno certamente un elemento di grande interesse e discussione. Il principio è quello per cui tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del Regolamento. È il Regolamento stesso che, però, indica che occorre prevedere una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ciascun operatore nel processo di fornitura e di distribuzione. Ad esempio, per quanto riguarda la verifica del rispetto degli obblighi che incombono al fabbricante e, se del caso, all’importatore, il distributore dovrebbe essere tenuto a effettuare soltanto verifiche fattuali e non una valutazione delle informazioni da essi fornite. Le informazioni sull’identificazione del prodotto e degli operatori economici, nonché delle istruzioni e informazioni sulla sicurezza, potranno inoltre essere fornite dagli operatori economici in formato digitale mediante soluzioni elettroniche, quali un codice QR o un codice a matrice di dati (così il considerando 32 del Regolamento).

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