uscita giugno 2011

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ANGELI AZZURRI  Gruppo Volontari del Garda via E. Fermi 25087 - Salò (Bs) Emergenze Tel. 0365 43633

2a uscita 2011

S TAT I S T I C H E 2006-2010 6° L AKE’ EMERGENCY 29/30 APRILE 1° MAGGIO 2011

IL TERREMOTO E V E N T O N AT U R A L E CHE TESTIMONIANO L A D I N A M I C I TA’ D E L L A TERRA seconda parte S I C U R E Z Z A S U L L AVO R O prima parte


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I NOSTRI SERVIZI

PROTEZIONE CIVILE

VIAGGI PROGRAMMATI

ANTINCENDIO

SERVIZIO SANITARIO 118

ASS. SPORTIVA CANOTTAGGIO

SQUADRA RECUPERO E SOCCORSO S.R.S. ASSISTENZA

E SOCCORSO LAGO

STAZIONE METEO

TELESOCCORSO

ASSISTENZA MANIFESTAZIONI

I VOLONTARI NELLE SCUOLE

RECUPERO SUB

SQUADRA RADIOMATORI

RIFORNIMENTI IDRICI


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Si certifica che il n° 17/1999 in data 14/05/1999 nell’apposito registro tenuto alla cancelleria di questo tribunale risulta iscritto il periodico trimestrale a caratteretecnico-professionale.IL PROPRIETARIO ED EDITORE: GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA con sede in Salò (Bs) via Enrico Fermi.0365 43633 DIRETTORE RESPONSABILE: Rodella Gianfranco, nato a Salò il 26.04.51 ed ivi residente in via Bezzecca, 8 GRUPPO VOLONTARI DEL GARDA Sede; via Enrico Fermi località CUNETTONE DI SALO’ EMERGENZE 0365 43633 FAX 0365 520954 www.volontaridelgarda.it Redazione Angeli Azzurri: e mail: ufficiostampavolontaridelgarda@gmail.com

5° Lake’s Emergency

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La sicurezza sul Lavoro

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Il terremoto evento naturale che testimonia la dinamicità della terra (seconda parte) pag 16 Statistiche interventi Volontari del Garda V i s i t a d i A S WA N I B A R X T O N

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NYONGESA JANET pag.24


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6° Lake’s Emergency 29,30 Aprile – 01 Maggio 2011 A cura di Barbara e Stefano

Formazione, confronto, condivisione e divertimento….queste le parole chiave dell’incontro annuale con Lake’s Emergency, giunto alla sua sesta edizione. Un appuntamento che ha richiamato a Salò equipaggi provenienti dalla Lombardia, dalla Liguria e dalla Toscana, a testimonianza dell’efficienza e della tempestività operative proprie dei servizi di soccorso extra-ospedaliero legati al volontariato. Intenso week-end di “simulazioni” articolate in sei scenari nella giornata di Sabato (agricoltori travolti da un trattore a Cunettone, automobile precipitata in una scarpata a Puegnago d/G, sparatoria alla Baia del Vento, infante coinvolto in un incidente stradale, operaio travolto da un motociclista a Manerba d/G e divertente prova d’abilità tecnica per gli autisti sempre a Manerba d/G) ed in una spettacolare la Maxi-Emergenza nella mattinata della Domenica ( Crollo all’interno di una cava a Soprazocco coinvolgente trentaquattro persone) che ha visto l’intervento di dieci ambulanze, tre squadre antincendio, due unità cinofile, tre squadre di Soccorso tecnico in ambiente impervio ed il rapido allestimento di un ospedale da campo gestito dal Dottor Raffaele Frau. I volontari dell’Associazione Ponte Caffaro hanno dimostrato la miglior capacità di reazione nelle diverse situazioni d’emergenza compresa quella di guida, al seguito i volontari di Pronto Emergenza Volontari in Odolo che hanno di poco preceduto i volontari di Tignale Soccorso; un plauso particolare all’equipaggio della Croce Verde di Prato, composto da soccorritori giovanissimi. La classifica finale a visto: 1° Volontari Ambulanza Ponte Caffaro 2° Pronto Emergenza Volontari in Odolo Volontari Ambulanza Ponte Caffaro 3° Tignale Soccorso A 4° Tignale Soccorso B 5° Croce Verde Lissonese 6° Croce Blu Brescia 6° Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato A 6° Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato B Gli ottimi risultati raggiunti in ognuna delle edizioni di questa manifestazione sono la conseguenza del lavoro di squadra di circa cinquanta Volontari del Garda o Angeli Azzurri che dir si voglia….sempre pronti a rimboccarsi le maniche, che si tratti di una “Festa” o di una Calamità, sempre con la stessa incessante passione che da anni ci contraddistingue. Ringraziamo il Consiglio Direttivo, tutti i Volontari, truccatori, cavie e simpatizzanti che hanno partecipato a vario titolo alla riuscita della manifestazione.Un particolare ringraziamento alle Amministrazioni Comunali per aver concesso gli spazi interessati dagli scenari e alla ditta Ferrandi per la concessione della cava.

Un arrivederci all’anno prossimo.


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L A S I C U R E Z Z A S U L L AVO R O

A cura di marco (prima parte) La sicurezza sul luogo di lavoro è l’insieme di misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate dal datore di lavoro, dai suoi collaboratori (i dirigenti e i preposti), medico competente e dai lavoratori stessi. Le misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori hanno il fine di migliorare le condizioni di lavoro, ridurre la possibilità di infortuni ai dipendenti dell’azienda, agli altri lavoratori, ai collaboratori esterni ed a quanto si trovano, anche occasionalmente, all’interno dell’Azienda. Misure di igiene e tutela della salute devono essere adottate al fine di proteggere il lavoratore, da possibili danni alla salute come infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché la popolazione generale e l’ambiente. La sicurezza sul lavoro nel 2011 non può essere un’ opzione che viene data ai lavoratori ma deve essere una certezza per tutti coloro che quando escono di casa per andare al lavoro si aspettano di tornarci sani e salvi per rivedere e stare con la famiglia. Ecco perché si è deciso di pubblicare una serie di articoli che si spera abbiano lo scopo di dare sia ai lavoratori che ai datori di lavoro spunti di riflessione o argomenti di approfondimento. Innanzi tutto pubblichiamo i dati degli infortuni occorsi in Italia anni di confronto 2008-2009 (fonti INAIL).

Buona parte della normativa di sicurezza sul lavoro si rifà al D.LGS. 81/08 o Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 81/08 è composto da 306 articoli e 51 allegati ed ha come obiettivo primario il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo attraverso un provvedimento di uniformità alla tutela del lavoro su tutto il territorio nazionale. Con l’entrata in vigore del d.lgs.81/08 è stata sostituita/abrogata buona parte della normativa in merito alla sicurezza sul lavoro ed in particolare: • il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; • il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164; • il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l’articolo 64; • il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; • il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493; • il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; • il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;


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• l’articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; • gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123; • ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso • la lettera c) del terzo comma dell’articolo 3, della legge 22 luglio 1961, n. 628; gli articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320; • il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Oltre che ad abrogare parte della normativa in materia di sicurezza sul lavoro il decreto introduce particolari innovazioni tra le quali: • l’applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza verso tutti i lavoratori senza alcun distinguo di tipo includendo i lavoratori autonomi; • rafforzamento dei rappresentanti dei lavoratori territoriali operanti su base territoriale o di comparto se non sono presenti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda • finanziamento di azioni private e pubbliche in particolare su piccole e medie imprese, tra le quali l’inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro; • nuovo sistema delle sanzioni con una pene fino all’arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi su attività con elevata pericolosità. Particolare attenzione deve essere posta alle definizioni che il Decreto da nell’articolo 2 e sono: a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al qu spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa; e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui


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all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa; n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità; p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria; v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione; z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi; bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro; dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;


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ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento; ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Per una maggior comprensione di chi fa cosa sono di seguito approfonditi i compiti e funzioni dei principali soggetti che intercorrono alla gestione della sicurezza sul lavoro in particolare :

DATORE DI LAVORO

Spetta l’organizzazione del sistema di gestione permanente della sicurezza con l’obbiettivo della riduzione dei fattori di rischio esistenti. Gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro sono: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione del rischio; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Gli obblighi del datore di lavoro sono: a) nomina del medico competente. b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37; m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la


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perdurante assenza di rischio; r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35; z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al servizio di prevenzione spetta il compito di: - individuare i fattori di rischio - effettuare la valutazione dei rischi - individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza - elaborare le misure di prevenzione e protezione - preparare i programmi di informazione e formazione - fornire ai lavoratori le informazioni inerenti i: rischi per la sicurezza e per la salute connessi alle attività dell’azienda in generale; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; i rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; le procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione partecipa alla riunione periodica.

MEDICO COMPETENTE

Spetta il compito di: - collaborare con il datore di lavoro per la tutela della salute effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di accertamenti preventivi e periodici esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore - istituire e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria - fornire ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati degli stessi - fornire ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in occasione delle riunioni periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari - visitare gli ambienti di lavoro insieme con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione


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- collabora alla predisposizione del pronto soccorso collabora alla attività di formazione e informazione.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Il rappresentante per la sicurezza: - accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; - è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero nell’unità produttiva; - è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; - è consultato in merito all’organizzazione della formazione; - riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; - riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione; - promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; - formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; - partecipa alla riunione periodica ; - fa proposte in merito all’attività di prevenzione; - avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; - può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adotta te dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato, secondo le situazioni, tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori. Esprime un parere circa la valutazione dei rischi, le misure di tutela, i programmi di formazione dei lavoratori, partecipa alle riunioni periodiche, può visitare tutti i luoghi di lavoro. Attraverso la sua persona, i lavoratori intervengono attivamente e non solo per controllare il rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti. Il RLS oltre ad una formazione particolare, svolge i suoi compiti durante l’orario di lavoro e non può subire pregiudizio personale a causa dell’attività connessa al ruolo.

LAVORATORI

tutti sono lavoratori e attraverso il loro coinvolgimento partecipano all’obbiettivo di sicurezza e tutela della salute. Il D.Lgs. 81/08 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro come elemento fondamentale. I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente verificano, per mezzo del proprio rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute, i lavoratori ora sono un ruolo attivo all’interno della sicurezza sul lavoro e come tali hanno anche degli obblighi che sono: Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori in particolare devono:


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a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali riportate all’art. 59 “Sanzioni per i lavoratori” del D.Lgs. 81/08 che recita: 1. I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E’ L’atto finale e conclusivo che spetta al Datore di Lavoro e che coinvolge e interessa tutti i soggetti. Il datore di lavoro elabora un documento denominato “Documento della Sicurezza” che contiene: una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori tenendo presenti in particolare le misure generali prescritte dal decreto e in particolare: eliminazione dei rischi riduzione dei rischi alla fonte sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizio ne dei metodi di lavoro e di produzione priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici misure igieniche misure di protezione collettiva e individuale misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione e di pericolo grave e immediato - uso dei segnali di avvertimento e sicurezza regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori Il datore di lavoro deve inoltre elaborare il programma temporale di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento del livello della sicurezza.

Nella prossima uscita ci dedicheremo alla segnaletica di sicurezza.


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I L T E R R E M O T O E V E N T O N AT U R A L E C H E TESTIMONIANO L A DIAMICITÀ DELL A TERRA A cura di Piero Fiaccavento (seconda parte)

L’evento sismico nelle rocce può essere spiegata nelle seguenti figure dove, in alto una lama d’acciaio, che sottoposta ad una forza di traslazione si flette fino ad arrivare alla rottura con liberazione di una energia vibratoria che si propaga in tutte le direzioni, mentre, in basso, imponendo sempre la forza ad una massa di roccia che, lentamente comincia a deformarsi (o meglio incurvarsi) sottoponendosi a forze di grande intensità che possono accumulare energia per millenni o per pochi secondi. Quando la forza e tale da portare a rottura la roccia, essa si frattura in due blocchi, la zona deformata si assesta in una nuova posizione di equilibrio e l’energia accumulata si libera in una vibrazione volumetrica in tutte le direzioni con emanazione di onde sismiche. a) Onde sismiche Le onde (P ) dette “longitudinali” perché fanno oscillare le particelle di roccia che attraversano parallelamente allo loro direzione di propagazione, le rocce si comprimono e si dilatano continuamente.

Questo tipo di onde viaggia sia nei solidi sia nei liquidi Le onde (S) o secondarie viaggiano più lemtamente delle onde (P). L’oscillazione delle particelle di roccia che attraversano avviene trasversalmente rispetto alla loro direzione di propagazione e sono più distruttive facendo oscillare gli edifici. Le onde (S) a differenza delle onde (P) non causano variazioni di volume al loro passaggio attraverso i solidi, ma non vengono assorbite dei liquidi . Per questo motivo, come è evidenziato nel modello del passaggio delle onde all’interno della terra, si è capito la presenza di un nucleo esterno liquido.


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Le onde Lave fanno vibrare il terreno sul piano orizzontale. Il movimento delle particelle attraversate da queste onde è trasversale ed orizzontale rispetto alla propagazione delle onde. L’oscillazione degli edifici è più accentuata di quella provocata dalle onde (S) Le onde Rayleigh sono simili a quelle provocate da un sasso lanciato in uno stagno; cioè fanno vibrare il terreno secondo orbite ellittiche e retrograde rispetto alla propagazione dell’onda.

b) Calcolo delle onde (P) e (S) Le onde P (primarie) hanno la velocità determinata dall’equazione:

con

Le onde (S) secondarie hanno la velocità determinata dall’equazione :

Le Vs determinano le velocità sismiche delle onde di taglio e vengono utilizzate sia nella sismica attiva e passiva per la determinazione della velocità stratigrafica dei vari sedimenti e del substrato roccioso interessati dai piani di fondazione delle strutture edilizie. c) strumentazioni sismiche gli strumenti fissi che registrano gli eventi sismici sono principalmente di tre tipi • Sismografo strumento che viene utilizzato per registrare i fenomeni sismici • Sismometro effettua la sola misura ma non registra • Accelerometro strumento che misura l’accelerazione del suolo. Il sismografo (a) registra i movimenti orizzontali, il ( b) quelli verticali. Il funzionamento di questi strumenti si basa sul principio di inerzia della massa sospesa, che resta ferma mentre il supporto si muove solidale con il terreno al quale è ancorato Il sismometro utilizzato presso le stazioni sismometriche della rete nazionale (INGV) come ad esempio quella installata a Cima Rest nel comune di Magasa in Valvestino e, sul Monte San Bartolomeo nel Comune di Salò sono caratterizzate da sensori che misurano le velocità sismiche e le trasmettono, in tempo reale alla sala operativa INGV di Roma e di Milano.


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Stazione sismometrica di cima Rest nel Comune di Magasa

Stazione sismometrica e accellerometrica di San Bartolomeo nel Comune di Salò

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Trasmissione dei dati sismici via satellite, in tempo reale, alla sala operativa di Roma Nelle stazioni sismometriche sono anche inserite le antenne dei GPS che misurano lo spostamento delle crosta terrestre durante l’evento sismico Con queste sofisticate strumentazioni non solo si viene a conoscenza dell’evolversi dell’evento, ma si possono determinare le coordinate epicentrali e la profondità ipocentrale del sisma. Dalla raccolta contemporanea dei dati sismici da tutte o da una parte le stazioni sismometriche si possono trarre importanti informazioni generali sull’andamento dell’evento e che permettono poi di analizzare le situazioni locali di amplificazione e/o di liquefazione dei diversi siti in funzione delle caratteristiche litologiche e geomeccaniche dei vari affioramenti rocciosi e depositi sedimentari. Inoltre, dalla presenza di falde acquifere sotterranee, di corsi d’acqua, di aree lacustri e/o marine si possono riscontrare fenomeni di liquefazione, erosione delle coste o presenza di onde anomale quale sesse o tsunami Stesso discorso vale per l’acquisizione dei dati accelerometrici del suolo.


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d) sismogrammi e loro lettura Il sismogramma è un grafico, risultato della registrazione fatta da un sismografo, che può rappresentare lo spostamento, la velocità o l’accelerazione del suolo in funzione del tempo In un sismogramma si possono definire le onde P – S – L - R

Dalla lettura dei sismogrammi si può definire la magnitudo di un sisma. La Magnitudo misura della potenza di un terremoto all’origine ipocentro che viene calcolata a partire dall’ampiezza del segnale dalla durata della vibrazione (tempo) e dalla distanza dalla stazione. La magnitudo è un valore logaritmico che venne definito originariamente da Richter nel 1935. L’equazione per la Magnitudo Locale e’: ML = log10A(mm) + (fattore correttivo per la distanza) Dove A e’ l’ampiezza, in millimetri, misurata direttamente dalla registrazione. Richter definì che un terremoto ha magnitudo pari a 3 quando un evento registrato a 100 km di distanza con un sismometro di tipo Wood - Anderson con periodo proprio di 0.7 secondi e 2800 ingrandimenti da luogo ad una ampiezza massima di 1 millimetro. Notate che il valore della magnitudo dipende dal logaritmo in base 10 dell’ampiezza. Quindi un incremento di una unità di magnitudo (ad es. da 4.6 a 5.6) corrisponde ad un incremento dell’ampiezza sul sismogramma di 10 volte ed a circa un aumento di 30 volte dell’energia rilasciata. Analizzando la successione dei sismogrammi si possono ottenere diverse informazioni utili, in caso di emergenza, come definire il numero di sismi che possono ripetersi dopo l’evento principale e stabilire statisticamente il tempo intercorso tra quello principale e quelli successivi in modo da poter calcolare un tempo di evacuazione dagli edifici post sisma, tenere informati i soccorritori l’evoluzione degli eventi tellurici durante gli interventi di emergenza e quindi anche evitare di far avvicinare la popolazione a strutture che possono essere sottoposte a stress sismico.


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e) Calcolo distanza ipocentrale e delle coordinate epicentrali di un terremoto.

Analizzando il sismogramma di una stazione sismica, più vicina al punto focale di emanazione dell’energia si può determinare la distanza ipocentrale di un sisma intorno alla stazione secondo la formula:

D=

VPVS (TS − TP ) VP − VS

dove: D = distanza ipocentrale VP e VS sono le velocità di propagazione delle onde P ed S, TP e TS sono i tempi di arrivo.

Graficamente se si analizzano, come minimo, i sismogrammi di tre stazioni differenti dall’intervallo tra le onde S e P e possono ricavare le distanze del sisma dalle tre stazioni. Quindi, tenendo presente che da ogni stazione si può ricavare una distanza sismica nel suo intorno cioè un cerchio, l’epicentro del sisma è caratterizzato dall’incontro in un punto di tre cerchi.

INGV determinazione dell’epicentro del terremoto di Salò da stazioni lontane

Area interessata dal sisma del 24 – 11 – 2004


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A seconda della profondità dell’ipocentro si distinguono: Terremoti superficiali, profondità da 0 a 70 km. Terremoti medi, profondità da 70 a 300 km. Terremoti profondi oltre i 300 km. La profondità focale può raggiungere i 700 km. Se l’ipocentro è meno profondo maggiori sono gli effetti del terremoto in superficie f) determinazione della distanza e della profondità ipocentrale del punto focale. La distanza ipocentrale di un sisma su un piano di faglia misurata dalla stazione sismica e la profondità ipoventrale vengono determinati anche con le seguenti figure trigonometriche. Fine seconda parte NOTA. Nel prossimo numero si parlerà di scale sismiche e loro rapporto la soglia di criticità sismica e fenomeni di amplificazione sismica locale e di liquefazione in base alle situazioni litologiche dei suoli.


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S TAT I S T I C H E I N T E R V E N T I A N N I 2 0 0 6 - 2 0 1 0 G R U P P O V O L O N TA R I D E L G A R D A A cura di marco

Gruppo Volontari del Garda statistiche interventi sanità anni 2006 - 2010

anno 2006 anno 2007 anno 2008 anno 2009 anno 2010 n. interventi n. interventi n. interventi n. interventi n. interventi

Tipologia Sanità 118 Dialisi Visite Ricoveri Dimissioni Manifestazioni Trasferimenti Esercitazioni Servizi interni Altro Annull./Mix int Totale

1858 928 751 99 229 198 484 3 200 0 0 4750

1626 128 519 81 288 193 391 0 118 18 0 3362

1588 161 572 147 322 160 527 3 134 46 0 3660

2275 156 785 186 412 173 672 1 438 0 9 5107

3102 124 786 201 597 202 582 0 639 0 4 6237

Interventi negli anni comparto sanitario Gruppo Volontari del Garda

7000

6237

6000

5107

4750

5000 4000

3660

3362

3000 2000 1000 0

anno 2006

anno 2007

anno 2008

anno 2009

anno 2010

Gruppo Volontari del Garda statistiche interventi mezzi anni 2006 - 2010

Tipologia Mezzi Varie Sommozzatori Esercitazione Incendio Incidente stradale Manifestazioni Pulizia sede stradale SRS Rifornimento idrico Servizio interno Visita Trasferimento Telesoccorso Dimissione Dialisi Ricovero Allagamento Bonifica insetti Totale

anno 2006 n. interventi

anno 2008 n. interventi

anno 2009 n. interventi

anno 2010 n. interventi

154 83 45 49 52 81 65 23 129 520 0 0 0 0 0 0 0 0 1201

215 98 42 17 21 103 50 45 75 542 347 147 14 74 532 72 0 0 2394

183 161 18 37 6 83 31 30 176 549 421 390 56 99 482 101 0 0 2823

98 197 33 46 58 93 39 41 142 639 458 443 18 39 373 25 51 45 2838

Interventi negli anni mezzi Gruppo Volontari del Garda

3000

2823

2838

anno 2009

anno 2010

2394

2500 2000 1500

1201

1000 500 0

anno 2006

anno 2008

Si pubblicano le statistiche degli anni che vanno dal 2006 al 2010 inerenti gli interventi ed i mezzi coinvolti nell’attività quotidiana del Gruppo Volontari del Garda a testimonianza dell’impegno e della dedizione che il gruppo a profuso in 28 anni di incessante donarsi al prossimo. Il gruppo attivo 24 ore su 24 365 giorni all’anno si è meritato il rispetto ed il riconoscimento di numerose persone, associazioni ed enti pubblici.


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Visita di A SWANI BARXTON e NYONGESA J A N E T a l G r u p p o d i P r o t e z i o n e C i v i l e “ Vo l o n t a r i del Garda” A cura di Piero Fiaccavento

Hanno fatto visita alla sede del Nostro gruppo Swani Barxton dirigente scolastico Kenyota e NYONGESA JANET, fisioterapista di Nairobi. La visita che faceva parte di un ciclo di incontri che con altre associazioni locali ha avuto lo scopo di un intersambio culturale fra altre realtà ed ha dato ai Nostri ospiti la possibilità di far conoscere il Gruppo Volontari del Garda. L’esperienza con i popoli africani, nonostante le varie problematiche che s’incontrano, è senza’altro positiva in quanto permette, anche a noi europei di poter crescere in una maturazione di vita permettendoci così di capire altre realtà e poter affrontare le reali problematiche insieme al fine d’affrontare un futuro migliore nella convivenza pacifica tra i popoli. Ringraziando il Direttivo dei Volontari del Garda ed in particolar modo il Dott Frau per la disponibilità e la spiegazione dettagliata dell’organizzazione del Gruppo Nazionale di Protezione Civile “Volontari del Garda” sperando di continuare un interscambio culturale di amicizia e di idee per le emergenze tra i Volontari del Garda e le organizzazioni umanitarie e governative del Kenya.



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