RIFORMA PROCESSO CIVILE

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Riforma del processo civile: LA TABELLA DEI RITI Tabella agg. al 01.09.2011 (Giuseppe Buffone) Commenta | Stampa | Segnala inShare3 RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE LA TABELLA DEI RITI (Aggiornata al Dlgs sul processo civile a tre riti approvato dal Cdm il 1° settembre 2011) a cura di Giuseppe Buffone A) Rito del Lavoro MATERIA Opposizione a sanzioni amministrative

   

Applicazione delle disposizioni del codice in materia di tutela dati personali

Controversie agrarie

Impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti Opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato

Privacy Controversie agrarie

Protesti

PROCEDIMENTO Opposizione a ordinanza ingiunzione Opposizione al verbale di violazione Codice della strada Opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti Opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di stato

B) Rito Sommario di Cognizione MATERIA Professioni

  

PROCEDIMENTO Liquidazione degli onorari e diritti di avvocato Impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai Impugnazione delle deliberazioni del Consiglio


nazionale dell’Ordine dei giornalisti 

Opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia

Mancato riconoscimento del diritto di soggiorno Allontanamento dei cittadini UE o dei loro familiari Allontanamento dei cittadini non UE Riconoscimento della protezione internazionale Diniego nulla osta ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno per motivi familiari

Spese di giustizia

Immigrazione

  

TSO

Materia elettorale

Opposizione al trattamento sanitario obbligatorio

Azioni popolari ed eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali Azioni popolari ed eleggibilità, decadenza ed incompatibilità per il Parlamento europeo Impugnazione decisioni Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo

 

Riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche

Fondate su motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi Fondate su handicap, orientamento sessuale, età Nei confronti di disabili Per l’accesso al lavoro ed accesso a beni e servizi

Intercettazioni

Discriminazioni

  

Espropriazioni

Opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità

Provvedimenti stranieri

Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento

C) Rito Ordinario di Cognizione MATERIA

PROCEDIMENTO


Attribuzione di sesso Entrate patrimoniali dello Stato e altri enti pubblici Usi civici

Rettificazione di attribuzione di sesso

Opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici

Liquidazione usi civici

C) Riti invariati (esclusi dalla riforma) Art. 54, lett. d l. 69/2009 Materia Procedure concorsuali

Procedimenti speciali previsti per il settore dei minori e della famiglia (es. modifica delle condizioni di separazione e divorzio)

Procedure regolate dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669

Procedure regolate dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736

Procedimenti previsti nella legge 20 maggio 1970, n. 300

Procedimenti previsti dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Procedimenti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Famiglia e Minori Cambiale e vaglia cambiario Assegni Diritto del lavoro

Proprietà industriale Consumatori

PROCEDIMENTO Procedimenti speciali previsti per i fallimenti e le procedure concorsuali (v. l. fall.)

D) Eccezioni Art. 54 legge 69/2009

Restano fermi I criteri di competenza previsti dalla legislazione vigente

I criteri di composizione dell'organo giudicante, previsti dalla legislazione


vigente 

Disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi

Disposizioni previste dalla legislazione speciale finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile

Geografia giudiziaria: cancellate le sezioni distaccate Senato, Commissione Bilancio, emendamento approvato il 01.09.2011 Commenta | Stampa | Segnala inShare3

"Ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011". E' quanto prevede l'emendamento approvato dalla Commissione Bilancio del Senato il 1° settembre 2011. In particolare, l'emendamento delega al Governo l'emanazione di uno o più decreti legislativi volti alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con l'obiettivo di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. I principali criteri da seguire sono i seguenti: 

ridefinire l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;


  

ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali; procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi; prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale.

(Altalex, 1° settembre 2011)

| uffici giudiziari | tribunali | geografia giudiziaria | sezioni distaccate |

SENATO, COMMISSIONE BILANCIO, EMENDAMENTO 1° settembre 2011 A. S. 2887 Conversione in legge del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. EMENDAMENTO Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente: Art. 1-bis (delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) 1. Il Governo è delegato a emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) ridurre gli uffici giudiziari di primo grado, ferma la necessità di garantire l'esistenza del tribunale ordinario nei circondari di comuni capoluogo di provincia alla data del 30 giugno 2011; b) ridefinire, anche mediante attribuzione di porzioni di territori a circondari limitrofi, l'assetto territoriale degli uffici giudiziari secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane;


c) ridefinire l'assetto territoriale degli uffici requirenti non distrettuali, tenuto conto della possibilità di accorpare più uffici di procura indipendentemente dall'eventuale accorpamento dei rispettivi tribunali, prevedendo, in tali casi, che l'ufficio di procura accorpante possa svolgere le funzioni requirenti in più tribunali; d) procedere alla soppressione, ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lettera b); e) assumere come prioritaria linea di intervento, nell'attuazione di quanto previsto dalle precedenti lettere a), b), c) e d), il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza dì dimensioni; f) garantire che, all'esito degli interventi di riorganizzazione, ciascun distretto di corte d'appello, incluse le sue sezioni distaccate, comprenda non meno di 3 degli attuali tribunali con relative procure della Repubblica; g) prevedere che i magistrati e il personale amministrativo entrino di diritto a far parte dell'organico, rispettivamente, dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni di sedi di tribunale, di sezioni distaccate e di procura presso cui prestavano servizio, anche in sovrannumero riassorbibile con le successive vacanze; h) prevedere che l'assegnazione dei magistrati e del personale prevista dalla lettera g) non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede, né costituisce trasferimento ad altri effetti; i) prevedere con successivi decreti del ministro della giustizia le conseguenti modificazioni delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo; l) prevedere la riduzione degli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale, da operarsi tenendo in specifico conto, in coerenza con i criteri di cui alla lettera b), dell'analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; m) prevedere che il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace venga riassegnato in misura non inferiore al 50% presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse; n) prevedere la pubblicazione sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia degli elenchi degli uffici del giudice di pace da sopprimere o accorpare; o) prevedere che, entro sessanta giorni dalia pubblicazione di cui alla lettera n) gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il


mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo; p) prevedere che, entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il ministro della giustizia ha facoltà di mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del giudice di pace, nel rispetto delle condizioni di cui alla lettera o). 2. La riforma realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. 3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio Superiore della Magistratura e al Parlamento ai fini dell'espressione dei pareri da parte del Consiglio e delle Commissioni competenti per materia. I pareri, non vincolanti, sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni. 4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al presente articolo e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi. Il Ministro Sen. Nitto Francesco Palma

Mediazione: le novità del decreto correttivo al D.M. 180


Articolo 30.08.2011 (Giovanni Matteucci) Commenta (2) | Stampa | Segnala inShare5

Ad ottobre 2010, in Italia, fu emanato il D.M. 180, che dettò le regole di applicazione del D.Lgs. 28/2010. Entrambi gli atti costituiscono la base normativa della mediazione in Italia; è più esatto tuttavia usare il termine “mediaconciliazione”, un istituto diverso dalla mediazione, in quanto privo di alcune delle caratteristiche essenziali di quest’ultima: partecipazione volontaria da parte dei soggetti in lite e ruolo di mera assistenza del mediatore nei confronti delle parti [1]. Le reazioni degli operatori e degli utenti sono state quanto meno contrastanti: contrarietà veemente (pur’anche forsennata) di buona parte dell’avvocatura, all’insegna del broccardo “fiat lex sed pereat mundus”; aristocratico disinteresse da parte della magistratura; esplosione di iniziative imprenditoriali rivolte alla formazione, forse non tutte particolarmente qualificate; non conoscenza (“rectius”, totale ignoranza) da parte degli utenti finali, quei cittadini e quelle imprese che dovrebbero servirsi della mediazione per cercare di risolvere in fretta i loro contrasti, anche e soprattutto economici. Se ne può dedurre che in Italia il mercato sa “fiutare” le nuove possibilità di guadagno, le corporazioni “immota manent”, la dequalificazione dell’istruzione degli ultimi trenta/quaranta anni ha ridotto fortemente la capacità di analisi da parte del pubblico. Il legislatore (in questo caso, l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia), nonostante le polemiche, ha mantenuto la tabella di marcia stabilita, con la sola dilazione al 20.3.2012 dell’entrata in vigore della condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in materia condominiale e di responsabilità civile relativa a circolazione di autoveicoli e natanti. E ha tenuto conto di criticità emerse nella fase iniziale della nuova esperienza. A circa dieci mesi dalla pubblicazione del D.M. 180 ha preparato un regolamento correttivo di quest’ultimo, il Decreto 6 luglio 2011, n. 145, che il 26 agosto 2011 è entrato in vigore Le innovazioni principali contenute in tale regolamento sono  

la richiesta di coerenza tra formazione accademica / esperienza del mediatore e l’oggetto della controversia affidata al suo intervento; obbligo per i mediatori, nell’arco di un biennio, di seguire come uditori 20 mediazioni presso un organismo diverso da quello di appartenenza (che si


aggiunge alle 18 ore di aggiornamento teorico presso il proprio organismo, già prescritte); revisione delle tariffe dei compensi dei mediatori nei casi di mancata partecipazione alla procedura della parte invitata e della (assurda) “mediazione in contumacia” ; la possibilità per il Direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza sugli organismi di mediazione e quelli di formazione, di avvalersi dell’ispettorato generale del Ministero della Giustizia.

Analizziamole. Il regolamento degli organismi di mediazione deve prevedere “criteri inderogabili per l’assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta”; all’art 7, c.5 è stata aggiunta la lettera e). La mediazione è una negoziazione assistita da un terzo neutrale, autorevole, qualificato, nella quale questi non analizza diritti e obblighi giuridici, ma fa in modo che le parti ragionino sugli interessi. Mediatore, soggetto qualificato principalmente in tecnica della comunicazione e gestione di quest’ultima, non necessariamente un esperto del diritto; di conseguenza non obbligatoriamente laureato in giurisprudenza o con una conoscenza specifica della materia legale. Il D.M. 180 aveva recepito questi principi, disponendo che per accedere ai corsi di formazione da mediatore bastasse una laurea triennale o l’iscrizione ad un collegio professionale. In quest’ultimo caso la controversia deve riguardare solo il settore di operatività della categoria professionale; criterio condivisibile, perché se si tratta di contrasto relativo alla errata messa in opera di impianto elettrico, con impedenza non adeguata alle necessità, di certo è più adeguato un mediatore perito tecnico rispetto ad un mediatore avvocato; o se si discute di corretto impianto di vitigni è preferibile un perito agronomo ad un legale. Tuttavia, come afferma uno dei più quotati mediatori italiani, anche se la mediazione si focalizza sugli interessi, essa deve pur sempre operare “all’ombra del diritto”. O, come mi chiarì in maniera inequivocabile un mediatore statunitense, “the solution must be legal”. Difficile, però, che in un corso di 50 ore un laureato in scienza della comunicazione (che è alla base della mediazione) possa acquisire alcune nozioni giuridiche essenziali per gestire una controversia in campo societario. Giustamente quindi il decreto correttivo al D.M. 180 richiama la necessità inderogabile che l’organismo di mediazione scelga volta per volta un professionista con una formazione accademica o con un’esperienza correlata all’oggetto della controversia, la cui soluzione egli dovrà gestire.


Al tempo stesso, però, nella pratica, in molti corsi di formazione alla mediazione è lasciato troppo spazio agli aspetti giuridici e poco a quelli sulla comunicazione, in quanto la maggior parte dei formatori in Italia sono esperti cresciuti alla tecnica avversariale. Il problema di base, quindi, sta nella formazione. Le 50 ore, comprensive di 4 di valutazione, sono troppo poche. In aggiunta, bisognerà vedere poi come verranno effettuate le 18 di aggiornamento biennale: se con un numero massimo di partecipanti (così come previsto per i corsi base di 50 ore) o con molte decine (se non centinaia) di persone raccolte in un teatro a seguire la relazione di un oratore. Nel primo caso potranno essere utili, nel secondo è poco probabile. Forse consapevole che le 50 ore non sono sufficienti per una adeguata formazione, il Ministero, nel decreto correttivo del D.M. 180, ha stabilito che il responsabile dell’organismo di mediazione deve verificare che i mediatori partecipino “nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti”. Si dovrà quindi affiancare ad un altro mediatore nella gestione della procedura, ma può darsi che la locuzione “tirocinio assistito” consentirà anche un ruolo attivo al tirocinante. Secondo alcuni tale obbligo si riferisce solo ai mediatori di “primo pelo”, quelli che hanno superato il corso di 50 ore, secondo altri anche a quelli esperti; e’ auspicabile che prevalga la seconda interpretazione, Tale innovazione normativa ha delle potenzialità positive di non poco conto. Sarà infatti possibile conoscere cosa fanno “gli altri”, le loro tecniche, la loro organizzazione. Se poi si sceglierà di effettuare il tirocinio presso organismi di ambito professionale diverso o, meglio ancora, di altre città, ci si potrà confrontare con problematiche differenziate. Elementi tanto più importanti in relazione a procedure dove la riservatezza è principio cardine e rende difficile analizzare in pubblico tematiche specifiche relative a casi concreti. Sarà quindi possibile realizzare confronti e far circolare il sapere, fattori essenziali per la buona riuscita di qualunque attività. All’art. 7, c. 5 è stata aggiunta la lettera d): “nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo”. Come già detto il D.Lgs. 28/2010, all’art.5, c.1, ha stabilito che il ricorso alla mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in molteplici materie. La non conoscenza dell’istituto da parte del grosso pubblico e l’avversione ad esso di moltissimi avvocati ha fatto sì che, instaurata la mediazione dalla parte


attivante ed invitata l’altra ad intervenire, questa abbia declinato l’invito (o non si sia fatta neanche viva). L’attestazione di mancata adesione deve essere verbalizzata dal mediatore nominato dall’organismo, o basta una comunicazione della segreteria? Per rispondere in maniera corretta a tale domanda bastava tener presente alcuni semplici principi: 

la parte attivante la mediazione deposita la domanda presso la segreteria dell’organismo e paga le commissioni di avvio; la procedura è iniziata; paga inoltre metà del compenso del mediatore; la segreteria dell’organismo (o il mediatore, dipende da come è organizzato l’ente) invita l’altra parte con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la ricezione della comunicazione (art.8, c.1); la mediazione può (anzi, deve) terminare solo con il verbale redatto dal mediatore; il suo contenuto sarà di raggiunto accordo, di accordo non raggiunto, di diniego ad intervenire, di mancata comparizione.

Nel giudizio susseguente queste ultime due alternative possono essere valutate dal magistrato (D.Lgs. 28/2010, art. 8, c. 5), sulla base di un verbale redatto da persona che, avendo seguito un percorso stabilito dalla legge, si presume conosca la normativa sull’avvio della mediazione, sulla comunicazione iviata all’altra parte, sulle conseguenze che possono derivare dalla non partecipazione alla procedura. Elementi che non è prescritto siano conosciuti anche dai componenti la segreteria. Tutto ciò comporta che, attivata la mediazione e fissato il giorno per l’incontro, anche se la parte invitata ha formalizzato per scritto il suo diniego ad intervenire, il mediatore sia presente per redigere il verbale [2] . Diverso il caso in cui una parte depositi in segreteria la domanda di mediazione e non paghi le spese di avvio. In questo caso la mediazione NON è iniziata e la segreteria stessa può darne comunicazione. Ma il mediatore deve essere pagato anche se l’altra parte non si è presentata? Ed il suo compenso deve essere versato dal soggetto attivante la mediazione contestualmente alle spese di avvio della procedura? Il problema si è posto con forza considerato che, anche dopo il 20.03.2011 (inizio di efficacia della norma che stabiliva la mediazione condizione obbligatoria di procedibilità), il 65 – 70% delle parti invitate non si è presentato, spesso dopo aver comunicato per scritto il loro disinteresse. Sapendo a priori che la mediazione non si sarebbe tenuta, chiedere alla parte attivante il pagamento del compenso del mediatore comporta un aggravio delle spese di accesso alla giusitizia, proprio l’opposto del fine perseguito dal legislatore. Con il decreto correttivo del D.M. 180 è stato così modificato l’art. 16, c. 4:


“L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento ……………………………………………………………………………………… ….. e) deve essere ridotto di un terzo deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) [3] del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento” [4]. Sempre nell’ottica di favorire l’uso della mediazione, sono state ridotte le spese nel caso di procedura obbligatoria: art. 16, c. 4: “ d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) [5] del presente comma “. Se tutte le nuove agevolazioni sopra indicate non fossero sufficienti, nell’ articolo 16 è stato aggiunto il comma 14: 14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili”. Altro elemento che aveva comportato contestazioni era quello oggetto dell’art. 16, comma 8 : “ 8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 8 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento ”. Sopra è stato affermato che, depositata la domanda presso la segreteria dell’organismo di mediazione e pagate le commissioni di avvio, la procedura è iniziata, con tutti i susseguenti obblighi di invito all’altra parte e redazione di un verbale finale. Il D.M. 180, art. 16, c. 9, poi, specifica che le spese di mediazione


devono essere corrisposte in misura non inferiore alla metà prima dell’inizio del primo incontro. In altri termini: una delle parti in lite si reca presso l’organismo di mediazione, sottoscrive e deposita la domanda di avvio della procedura, la segreteria nomina il mediatore e (con la stessa comunicazione scritta, spedita per conoscenza anche alla parte attivante) invita l’altra parte. Se questa accetta [6] , entrambe le parti versano per lo meno la metà delle spese della mediazione. Si procede. Per quanto riguarda la riscossione del rimanente 50% il decreto correttivo ha introdotto le seguenti specifiche, all’art. 16, c. 9: “ 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà. Il regolamento di procedura dell’organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione “. La specifica che, in caso di mediazione obbligatoria, “in ogni caso … l’organismo ed il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione” mi rafforza nell’idea che il mediatore (soggetto con requisiti e formazione specificati dalla legge, che opera nell’ambito di un organismo sotto il controllo del Ministero di Giustizia, con l’incarico di svolgere un’attività di cui esito può avere conseguenze anche nel processo di fronte ad un magistrato) è un incaricato di pubblico servizio. La modifica che ricordiamo per ultima, tra quelle apportate dal decreto correttivo [7], è stata introdotta in uno dei primi articoli del D.M. 180, nell’art. 3, c. 2: “1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nel … Dipartimento per gli affari di giustizia . ….. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo … , il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si può avvalere dell’Ispettorato generale del Ministero della giustizia ”. Questa attività di controllo sarà essenziale, perché si possano sfruttare in pieno le caratteristiche di informalità e flessibilità della procedura, il cui primo presupposto è l’affidabilità dei soggetti che la gestiscono. La mediaconciliazione ha preso l’avvio, in concreto, il 20 marzo 2010. E’ stata una partenza “con il freno a mano tirato”, causa l’ostilità della classe forense, il disinteresse della magistratura e la non conoscenza da parte degli utenti. Tuttavia


l’obbligatorietà ha indotto alcune decine di migliaia di professionisti da INformarsi sul nuovo strumento e non pochi ormai lo conoscono in maniera approfondita. Si è cominciato cioè a colmare quel vuoto di formazione e conoscenza creatosi nell’ultimo mezzo secolo. E’ questo il presupposto essenziale perché lo strumento venga utilizzato. Il Ministero della Giustizia è intervenuto nel 2011, normativamente, per apportare i primi correttivi formativi e procedurali. Ne serviranno di altri. Essenziale, comunque, è che ci sia un controllo sul rispetto delle regole a cura degli organi ispettivi del Ministero. Solo così l’istituto potrà esprimere al massimo le sue doti di adattabilità alle molteplici problematiche presenti nella società italiana contemporanea, in ottemperanza anche a quei principi di incisive riforme strutturali, da troppo tempo rinviate ed ora richiesteci con forza dalla Unione Europea. (Altalex, 30 agosto 2011. Articolo di Giovanni Matteucci) _________________ [1] La conciliazione, o mediazione (i termini, nella letteratura anglosassone, sono considerati alternativi), come ben noto, è un metodo stragiudiziale di soluzione delle controversie, caratterizzato dalla presenza di un terzo neutrale, il quale, riattivando e gestendo la comunicazione tra le parti in lite, fa in modo che queste superino le posizioni e si concentrino sugli interessi e siano loro stesse a raggiungere un accordo, il loro accordo. La partecipazione è volontaria e in qualunque momento della procedura le parti possono decidere di abbandonarla. Questa la teoria classica della mediation e la prassi operativa nei paesi anglosassoni. In Italia il primo intervento normativo organico sulla mediazione risale al D.Lgs. 5/2003, che agli artt. 38, 39 e 40, per le controversie in materia societaria, bancaria, finanziaria e creditizia, prevedeva il ricorso alla mediazione gestita da organismi accreditati presso il Ministero della Giustizia, con la possibilità che l’accordo finale divenisse esecutivo e che, su concorde richiesta delle parti, il mediatore facesse lui una proposta di accordo. L’utilizzo pratico dell’istituto fu vicino allo zero. Il D.Lgs. 28 ed il D.M 180, entrambe del 2010, hanno regolato in maniera più articolata la materia, definendo anche la mediazione come “l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”; conciliazione come “la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione”. Da qui l’appellativo di mediaconciliazione all’istituto normato da questi due atti. Allo schema contenuto nel D.Lgs 5/2003 sono stati aggiunti il ricorso alla mediazione come condizione obbligatoria di procedibilità per le controversie in numerosi campi del diritto civile e la possibilità per il mediatore di avanzare una proposta in qualunque momento della procedura, anche senza richiesta concorde delle parti (D.Lgs. 28/2010, art. 11, c. 1) e addirittura in assenza di una o più di esse (D.M.


180/2010, art. 7, c. 2); innovazioni finalizzate ad incentivare l’ uso della mediazione come strumento deflattivo del contenzioso giudiziale civile. Obbligatorietà, possibilità del mediatore di avanzare una proposta anche senza la concorde richiesta delle parti e, peggio ancora, la mediazione “in contumacia” (un obrorio logico teorico), discostano di molto il nuovo istituto della mediaconciliazione dalla “mediation” tradizionale. Da osservare che il ricorso alla proposta non è determinante ai fini del successo della procedura in sé e per sé, in quanto spesso è sufficiente un uso adeguato della mediazione valutativa; l’obbligatorietà, invece, è stata un male necessario per far aumentare il ricorso all’istituto ed un’occasione positiva per indurre migliaia di professionisti a seguire i corsi di 50 ore previsti dal Ministero, troppo brevi per “formarli” in maniera adeguata, sufficienti però per “INformarli” sulla nuova possibilità operativa, sconosciuta ai più. [2] Inoltre, ex D.M. 180, art. 7, c. 2, lettera b), come già ricordato il regolamento dell’organismo potrebbe consentire al mediatore la sciagurata possibilità di effettuare una proposta di accordo, “contumace” una (o più) delle parti (sarebbe opportuno che il legislatore spiegasse come si può raggiungere un accordo tra persone … assenti !) [3] “L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento ……. c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; …” (si ricade nella mediazione “in contumacia”). [4] C’è da chiedersi, però, il tempo dedicato dal mediatore chi lo ricompensa? [5] “L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento ……. b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto un quarto in caso di successo della mediazione; … “; viene premiata quanto meno la buona volontà del professionista. [6] La parte invitata, ricevuta la comunicazione, si è presentata presso un organismo per avere delucidazioni sull’oggetto ed il valore della mediazione, nonché prendere conoscenza dei documenti già depositati e non coperti dal vincolo della riservatezza. Innanzitutto le è stato chiesto di versare le spese di avvio della procedura; POI le sono state fornite le informazioni. [7] Una modifica di ordine burocratico è stata introdotta all’art. 20, c. 2: “ I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione … “.


Fino al 05.11.2010 i mediatori, per essere accreditati presso il Ministero della Giustizia, seguivano corsi di 40 ore (+4 di valutazione). Dopo tale data le ore di questi corsi sono aumentate a 50. I "vecchi" mediatori avrebbero dovuto seguire un corso di aggiornamento di 10 ore entro il 05.05.2011. Molti non l'hanno fatto, per cui il Ministero ha posticipato tale scadenza al 05.11.2011.

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Mediazione civile: in vigore il regolamento di attuazione Decreto Ministero Giustizia 18.10.2010 n° 180 , G.U. 04.11.2010 Commenta | Stampa | Segnala inShare0 Stabili i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché le indennità spettanti agli organismi. Lo prevede il D.M. 18 ottobre 2010, n. 180, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2010, n. 256, in attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2010. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. Il responsabile verifica la professionalità e l'efficienza dei richiedenti l'iscrizione e in particolare:       

la capacità finanziaria e organizzativa; il possesso di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per la responsabilità derivante dall'attività di mediazione; i requisiti di onorabilità di soci, associati, amministratori o rappresentanti; la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo; le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione; il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; la sede dell'organismo.

E' istituito anche un elenco di enti pubblici e privati di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori che non dovrà essere inferiore a 50 ore con un massimo di 30 partecipanti per corso. (Altalex, 5 novembre 2010. Cfr. comunicato relativo all'accreditamento di Altalex come ente per la formazione dei mediatori civili)


| mediazione civile | registro degli organismi | elenco dei formatori | Mediazione e conciliazione. Istruzioni per l’uso Codice della mediazione e della conciliazione commentato Volume e Codice a soli ₏ 49 anzichÊ 58 e la spedizione gratuita Testo coordinato del DM 180/2010 con le modifiche introdotte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 18 ottobre 2010, n. 180 Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010. (10G0203) (G.U. n. 258 del 4-11-2010) IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali; Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 settembre 2010; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2010; Adotta il seguente regolamento:


Capo I Disposizioni generali Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «Ministero»: il Ministero della giustizia; b) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; c) «mediazione»: l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; d) «mediatore»: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; e) «conciliazione»: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; f) «organismo»: l'ente pubblico o privato, ovvero la sua articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo; g) «regolamento»: l'atto contenente l'autonoma disciplina della procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato dall'organismo; h) «indennita'»: l'importo posto a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi; i) «registro»: il registro degli organismi istituito presso il Ministero; l) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro e dell'elenco; m) «formatore»: la persona o le persone fisiche che svolgono l'attivita' di formazione dei mediatori; n) «enti di formazione»: gli enti pubblici e privati, ovvero le loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione dei mediatori; o) «responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i), assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di formazione;


p) «elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero; q) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero; r) «ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica; s) «CCIAA»: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina: a) l'istituzione del registro presso il Ministero; b) i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei singoli organismi dal registro; c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero; d) i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli enti di formazione dall'elenco; e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti privati. Capo II Registro degli organismi Art. 3 Registro 1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione. 2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato (1) nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. (1) Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al comma 3, parte i), sezione C e parte


ii), sezione C, il responsabile esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero dello sviluppo economico. 3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei mediatori; sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale; sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei rapporti di consumo; sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli organismi. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. (1) Parole aggiunte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Art. 4 Criteri per l'iscrizione nel registro 1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di mediazione costituiti da enti pubblici e privati. 2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale


non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; ai fini della dimostrazione della capacita' organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c); b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attivita' di mediazione; c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformita' del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori; f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente; g) la sede dell'organismo. 3. Il responsabile verifica altresi': a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale; b) il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'articolo 18, nonche' la partecipazione, da parte dei mediatori, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti; (1) c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilita': a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;


d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e parte ii), sezione B. 4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo. Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10. 5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per quello di cui al comma 2, lettera b), puo' essere attestato dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la produzione di copia della polizza assicurativa. (1) Lettera cosĂŹ sostituita dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Art. 5 Procedimento di iscrizione 1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata; delle determinazioni relative e' data adeguata pubblicita', anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla domanda e', in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), e la tabella delle indennita' redatta secondo i criteri stabiliti nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro comporta l'approvazione delle tariffe. 2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento. 3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda. La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo' essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di venti giorni. 4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede comunque all'iscrizione.


Art. 6 Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore 1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio. 2. L'elenco dei mediatori e' corredato: a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla quale questi chiede di essere iscritto; b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b); c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c); d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori esperti nella materia internazionale. 3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di mediatore per piu' di cinque organismi. 4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a informarne gli organi competenti. Art. 7 Regolamento di procedura 1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo. 2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento: a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti; b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo' provenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima puo' essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o piu' parti al procedimento di mediazione;


c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia; d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per specializzazioni in materie giuridiche; e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo e' limitata a specifiche materie, chiaramente individuate. 3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10. 4. Il regolamento non può prevedere che l'accesso alla mediazione si svolge esclusivamente attraverso modalità telematiche. 5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere: a) che il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo; b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalita', deve essere trasmessa per via telematica al responsabile, con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento; c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore ad opera delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte dell'organismo. d) che, nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, il mediatore svolge l'incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione, e la segreteria dell'organismo puo' rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all'esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo;»; (1)


e) criteri inderogabili per l'assegnazione degli affari di mediazione predeterminati e rispettosi della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. (1) 6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile dell'organismo e' tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. 7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. 8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ÂŤCodice in materia di protezione dei dati personaliÂť. (1) Lettera aggiunta dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Art. 8 Obblighi degli iscritti 1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori. 2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. 3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello stesso decreto legislativo. 4. L'organismo iscritto e' obbligato a consentire, gratuitamente e disciplinandolo nel proprio regolamento, il tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b). ( 1) (1) Comma aggiunto dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Art. 9 Effetti dell'iscrizione 1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con il numero d'ordine attribuito nel registro.


2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione. 3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e' tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche' nelle forme di pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e disponibili sul relativo sito internet. Art. 10 Sospensione e cancellazione dal registro 1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di dieci procedimenti di mediazione in un biennio. 3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno. 4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli organismi interessati. Art. 11 Monitoraggio 1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi. I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i casi di esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo.


2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso gli uffici giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo, dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo. 3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche ai fini della determinazione delle indennita' spettanti agli organismi pubblici. Capo III Servizio di mediazione e prestazione del mediatore Art. 12 Registro degli affari di mediazione 1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito. 2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e' fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione. Art. 13 Obblighi di comunicazione al responsabile 1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego. Art. 14 Natura della prestazione 1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione. Art. 15 Divieti inerenti al servizio di mediazione 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di se', anche in virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera c). Capo IV Indennita'


Art. 16 Criteri di determinazione dell'indennita' 1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e' dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. 3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente decreto. 4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A: a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta' dell'affare; b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto (1) in caso di successo della mediazione; c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo; d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della meta' per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2) e) deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma (1) quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione e' liberamente determinato. 6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.


8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennita' e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (3) 9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'. Il regolamento di procedura dell'organismo puo' prevedere che le indennita' debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (4) 10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo. 11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu' soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. 13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo. 14. Gli importi minimi delle indennita' per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili. (5) (1) Parole cosĂŹ modificate dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. (2) Lettera cosĂŹ sostituita dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. (3) Comma cosĂŹ sostituito dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. (4) Parole aggiunte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. (5) Comma aggiunto dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Capo V Enti di formazione e formatori


Art. 17 Elenco degli enti di formazione 1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori. 2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale o con qualifica di magistrato (1) nell'ambito della direzione generale. Il direttore generale della giustizia civile, al fine di esercitare la vigilanza, si puo' avvalere dell'Ispettorato generale del Ministero della giustizia. (1) 3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni: parte i): enti pubblici; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; parte ii): enti privati; sezione A: elenco dei formatori; sezione B: elenco dei responsabili scientifici; sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti. 4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati. 5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto. 6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. (1) Parole aggiunte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Art. 18 Criteri per l'iscrizione nell'elenco 1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati.


2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti e, in particolare: a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente, nonche' la compatibilita' dell'attivita' di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; b) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale; d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attivita' di formazione presso il richiedente; e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attivita' didattica; f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operativita' delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita' del mediatore; g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f); h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;


i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento. 3. Il responsabile verifica altresi': a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono provare l'idoneita' alla formazione, attestando: per i docenti dei corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato, in qualita' di mediatore, presso organismi di mediazione o conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere svolto attivita' di docenza in corsi o seminari in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro organi, universita' pubbliche o private riconosciute, nazionali o straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualita' di discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel corso di un biennio; b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c). Art. 19 Procedimento d'iscrizione e vigilanza 1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili. Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore Art. 20 Disciplina transitoria 1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi gia' iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, (1) verifica il possesso in capo a tali organismi dei requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta. 2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro dodici mesi (2) dalla data di entrata in vigore del presente


decreto, i requisiti anche formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei dodici mesi (2) di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al responsabile. 3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati a tenere i corsi di formazione, gia' accreditati presso il Ministero ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile, dopo aver provveduto all'iscrizione di cui al periodo precedente, (1) verifica il possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18 e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta. 4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita' presso gli enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro dodici mesi (2) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza dei dodici mesi (2) di cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile. (1) Parole aggiunte dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. (2) Parole cosĂŹ modificate dal D.M. Giustizia 6 luglio 2011, n. 145. Capo VI Disciplina transitoria ed entrata in vigore Art. 21 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 ottobre 2010 Il Ministro della giustizia: Alfano Il Ministro dello sviluppo economico: Romani


Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010 Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279 Tabella A (articolo 16, comma 4) Valore della lite Fino a Euro 1.000

Spesa (per ciascuna parte) Euro 65

da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 130

da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 240

da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 360

da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 600

da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 1.000

da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 2.000

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000

Euro 3.800

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 5.200

Oltre Euro 5.000.000

Euro 9.200


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