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testamenti,

CONSIDERAZIONI IN TEMA DI

corollario

del

principio

generale della conservazione del negozio

AUTONOMIA TESTAMENTARIA E

testamentario.

CONDICIO AD NUPTIAS

La disposizione in oggetto, secondo un orientamento

volontà del testatore, consentendo sia di

rilevanza giuridica ai motivi interni del

mantenere in vita delle disposizioni che

testatore, costituisce una delle maggiori

altrimenti risulterebbero irripetibili a

manifestazioni dell’autonomia negoziale

causa del decesso del disponente e sia di

nella materia testamentaria1.

favorire la successione testamentaria

Infatti, come nei negozi giuridici inter anche

nelle

rispetto a quella legittima.

disposizioni

Tale

testamentarie si assiste ad un frequente

di

favorire

o

inibire

liceità

della

disposizione

matrimonio.

Legislatore ed in particolare quanto

Il divieto di nozze costituisce infatti,

previsto negli artt. 634 – 636 c.c2.

un’espressa

L’art. 634 c.c. infatti, dettando una

lesione

della

volontà

matrimoniale della persona, imposto dal

opposta

de cuius mediante l’apposizione di una

rispetto a quanto disposto in materia di

clausola condizionale accessoria ad una

contratti dall’art. 1354 c.c., consente di

disposizione a contenuto patrimoniale.

mantener in vita un testamento che

Pertanto,

altrimenti risulterebbe viziato. Quanto

il

chiamato si troverebbe

innanzi ad una scelta tra il perdere il

costituisce

lascito sposandosi ovvero conservarlo

espressione del principio del favor

2

meno

condizionata dalla celebrazione del suo

non travalichi i limiti imposti dal

1

o

testamentaria a favore di un soggetto,

riconosciuta meritevole di tutela purchè

pertanto,

l’interpretazione

La questio attiene ad una valutazione di

Tale autonomia negoziale, comunque è

premesso

anche

informa

divieto di nozze.

disposizioni.

diametralmente

intento

dell’art. 636 c.c. previsto in tema di

alcuni

comportamenti dei destinatari di tali

disciplina

duplice

radicalmente

ricorso al meccanismo condizionale, al fine

consolidato,

sarebbe posta a tutela della presunta

La clausola condizionale, attribuendo

vivos,

dottrinale

non contraendo matrimonio, risultando la decisione

P. RESCIGNO, Condizione, in Enc. dir., VIII, Milano, 1961, p. 765; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2005, III ed., p.204. N. LIPARI, Autonomia privata e testamento, Milano, 1970.

patrimoniali.

1

influenzata

da

regioni


Circa la natura giuridica della clausola in

previamente individuata dal testatore, in

esame, essa non determina una duplice e

quanto tale condizione lascia un ampio

successiva

margine

istituzione,

fedecommesso, subordinata

a

bensì

come

nel

un’istituzione

condizione

di

scelta

all’istituito,

non

ponendo a suo carico una pressione psichica intollerabile5.

risolutiva,

verificatasi la quale, il primo istituito è

Sempre

da considerarsi come se non fosse mai

interpretativa si considerano lecite le

stato chiamato.

condizioni di sposare o meno una donna

Tuttavia, tale clausola è valida solo

appartenente ad un determinato ceto

quando presenta tutti i caratteri di una

sociale, oppure di cessare una relazione e

vera e propria condizione risolutiva

sposare una fanciulla onorata6, ovvero di

rispetto al primo istituito e sospensiva nei

vietare solo il matrimonio religioso o

confronti del secondo, mentre essa è

ancora la condizione che vieta di sposarsi

nulla

dopo una certa età.

quando

mascherare

viene

impiegata

una

per

sostituzione

Pertanto,

fedecommissaria vietata dalla legge. Secondo

alcune

questa

seguendo

corrente

quest’indirizzo

interpretativo, è necessario, al fine di della

decidere sulla liceità o meno della

giurisprudenza di legittimità3 ed un certo

condizione ad nuptias apposta ad una

orientamento

pronunce

secondo

dottrinale4,

siffatta

disposizione testamentaria, promuovere

riguarderebbe

un'indagine tesa ad accertare se tale

esclusivamente il divieto assoluto di

condizione si risolva in una indebita

contrarre

matrimonio,

coartazione

estranee

tutte

condizione,

quelle

risultandone

assecondamento

clausole

oppure della

in

un volontà

condizionali che impongono un divieto

dell'istituito,

considerando

relativo alle nozze.

esclusivamente i propositi e le attitudini

Infatti per il combinato disposto degli

che quest'ultimo abbia manifestato al

artt. 636 e 785 c.c. non incorre nella

testatore allo scopo di conseguire la

illiceità della condizione in esame, quella

disposizione in suo favore e di evitarne la

clausola condizionale di non contrarre

successiva revoca, non essendo rilevanti

matrimonio con una determinata persona

a tal fine la riserva mentale ed ogni altro stato soggettivo difforme dall'apparenza

3

Cass. 11 gennaio 1986, n. 102 in Giust. civ., 1986, I, p.1009 e ss.; Cass. 21 Febbraio 1992, n. 2122 in Giust. civ., 1992, I, p. 1753 e ss.; 4 G. GIANNATTASIO, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm. cod. civ., II, 2, Torino, 1964, p.229.

5

Cass. 19 gennaio 1985, n. 150, in Riv. not., 1985, II, p. 483 e ss. 6 Cass. 6 agosto 1953, n. 2672, in Giust. civ., 1953, I, p. 2170 e ss.

2


da lui creata7. Tale indirizzo aveva,

esplica la sua personalità ai sensi dell’art.

quindi, indotto a ritenere che dovesse

2 della Costituzione.

considerarsi

condizione

A tale soluzione finale, la Suprema Corte

risolutiva di non contrarre matrimonio,

è giunta, non solo ribadendo la centralità

nell’ipotesi caso in cui la stessa fosse

dei

finalizzata a riservare al beneficiario un

particolare degli artt. 2 e 29 Cost., ma

trattamento di maggiore favore.

anche, e questa è una novità, dei principi

Tale

lecita

la

orientamento

costituzionali

violati,

in

stato

stabiliti dall’art. 16 della Dichiarazione

un

universale dei diritti dell’uomo e dall’art.

recente arresto della Suprema Corte

12 della Convenzione europea per la

(Cass. 15 aprile 2009 n. 8941) la quale ha

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

opinato in primis che, se il divieto di cui

libertà fondamentali, dalle quali si ricava

all’art. 636 c.c. trova fondamento nel

il diritto a contrarre matrimonio.

particolare favore del Legislatore del

La pronuncia in esame ha segnato

1942 per il matrimonio, la questione

pertanto una decisa svolta della

della liceità delle clausole limitative delle

giurisprudenza di legittimità nel settore

libertà dell’istituito va rivisitata alla luce

di riferimento, poiché sancisce una

del

diretta applicabilità delle norme

significativamente

è

valori

riformato

riconoscimento,

ad

in

opera delle

sopravvenute disposizioni costituzionali

concernenti i diritti fondamentali

dei fondamentali diritti di libertà.

dell’individuo in materia di diritto

A tal fine il Collegio di legittimità, nella

successorio, riconoscendo, quindi, la tutela

predetta pronuncia, ha affermato la

della dignità della persona non solo quale

illiceità della condizione di contrarre

supremo valore cui l’ordinamento

matrimonio alla luce non già di una

giuridico deve ispirarsi, ma anche quale

lettura

oggetto di una statuizione

estensiva

della

disposizione

dell’art.636 c.c., quanto piuttosto della

immediatamente precettiva.

disposizione dell’art. 634 c.c., risultando

A ciò è altresì da aggiungersi, sulla

la condizione di cui si tratta in contrasto

scorta

di

un

certo

orientamento

8

con norme imperative e con l’ordine

dottrinale , che il vincolo matrimoniale si

pubblico, in quanto limitativa della

sottrae

libertà dell’individuo in merito alle

condizionamento

fondamentali scelte di vita, in cui si

quanto deve rimanere il frutto di una

7

8

Cass. 18 marzo 1993, n.3196, in Giur. it., 1994,10, 1, 1600, n. CIANNI.

3

a

qualsiasi anche

C. GIANNATTASIO, op. cit.

forma

di

indiretto,

in


scelta libera e personale, riguardante i

Premesso quanto sopra è necessario

diritti fondamentali della persona umana.

provare, anche con presunzioni in sede di

Pertanto

merito, due elementi essenziali affinché

a

fronte

di

quest’ultima

decisione, risulta oggettivamente inutile

si possa affermare che si versa,

qualsiasi forma di valutazione, in ordine

nell’ipotesi di indebito condizionamento

al fatto se la condizione in oggetto si

di tale libertà:

risolva in un forma di coartazione o di

I - elemento soggettivo- che la volontà

assecondamento.

del testatore fosse effettivamente rivolta

La predetta pronuncia della Corte di

con la disposizione testamentaria a

Cassazione (sent. n. 8941/2009) merita

coartare la volontà dell’istituito nel senso

perciò

di, o contrarre, o astenersi, dal

alcune

approfondimenti

ed

osservazioni.

matrimonio9;

La sentenza, nella sua apoditticità ed

II - nesso di causalità - che la

assolutezza,

disposizione fosse in concreto idonea a

sancisce

un

principio

generale del nostro sistema giuridico (la

produrre l’effetto coartante sulla volontà

libertà matrimoniale); ma non sembra

dell’istituito, ed abbia avuto tale efficacia

tener

Tale pronuncia è suffragata altresì da una

conto

dell’infinita

varietà

di

situazioni personali e familiari, alle quali

precedente

una

Costituzionale, che bollava il matrimonio

condizione

testamentaria,

in

concreto, può essere rivolta. In

particolare

della

Corte

come il frutto di una scelta libera ed necessario

autoresponsabile, riguardante i diritti

preliminarmente osservare che, in virtù

essenziali della persona umana e pertanto

dell’autonomia negoziale e della tutela

sottratta

della

condizionamento, anche indiretto10.

volontà

è

decisione

testamentaria,

può

ad

ogni

forma

certamente ritenersi che la volontà possa

Si tratta, quindi, di tutelare la libertà di

liberamente

esprimersi

autodeterminazione dell’individuo

raggiungere

fini

al

fine

considerati

di

nell’adozione delle scelte attuative del

dall’ordinamento degni di tutela.

proprio progetto di vita, inteso

Ratio, in verità di portata generale, di

precipuamente nella sua accezione

questa disciplina è il favor testamenti,

esistenziale.

ovvero l’esigenza preminente di

Sulla base di queste decisioni appare

attribuire rilevanza giuridica alle

condivisibile l’assunto in principio

disposizioni testamentarie del de cuius. 9 10

4

C.GIANNATTASIO, op.cit. Corte Costituzionale 2 maggio 1991, n. 189 in Foro. It., n. FERRARI.


elaborato dalla Suprema Corte, in quanto la prospettazione di un vantaggio economico, la cui acquisizione sia subordinata ad un predeterminato comportamento legato alla dimensione intima del destinatario condizionalmente beneficiato, rappresenta – anche se in modo indiretto – una forma coartazione della volontà individuale, di per sé idonea a ledere la dignità personale che, nel vigente sistema costituzionale, deve riconoscersi quale vertice assiologico dell’intero ordinamento giuridico, sia con riguardo alla funzione giurisdizionale, sia in riferimento al concreto esercizio dell’autonomia privata. In conclusione pertanto, occorre tenere conto dell’evoluzione della società in senso costituzionale e del fatto che la spontaneità all’atto della genesi, del matrimonio, che significa autodeterminazione dei nubendi, costituzionalmente garantita, non solo quanto alla formazione del negozio matrimoniale, ma anche quanto alle rispettive scelte della persona con la quale costituire la famiglia.

Dr. Andrea Vincenzo Serrentino

5


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